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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
NA ES, TO
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 470/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300998-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1123/2/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 19.12.2024, relativa all'avviso di accertamento n. TL301B300998/2024, notificato il 03.05.2024, per l'anno d'imposta 2018, con imputazione di reddito di partecipazione pari a euro 34.696,00, derivante dal reddito accertato alla società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C. (euro 77.102,00).
Deduce la mancanza di prova della percezione degli utili, l'erronea inversione dell'onere della prova, l'assenza di valida dimostrazione della notifica dell'accertamento societario presupposto, il difetto di motivazione della sentenza, la violazione del principio di capacità contributiva (sollevando questione di legittimità costituzionale)
e l'illegittima condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova chiede il rigetto dell'appello, sostenendo che l'accertamento societario n. TL302B302986/2023, relativo al 2018, è stato regolarmente notificato anche alla socia e non impugnato, divenendo così definitivo.
Ritiene quindi legittima l'imputazione del reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR;
afferma che l'onere della prova della mancata percezione grava sulla contribuente e considera infondate le censure della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno d'imposta 2018, trae origine dall'accertamento del reddito della società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C., divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Tale accertamento è stato regolarmente notificato alla società e, in qualità di socia, anche all'appellante, la quale non ha esercitato nei termini il rimedio impugnatorio.
Ne consegue che il reddito societario accertato si è consolidato e produce effetti anche nei confronti dei soci, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.
È pertanto legittima l'imputazione alla contribuente del reddito di partecipazione in misura proporzionale alla quota detenuta, senza che in questa sede possa essere rimesso in discussione il merito dell'accertamento societario ormai definitivo.
Le censure dirette a contestare la fondatezza o la validità dell'atto presupposto risultano, per tale ragione, inammissibili o comunque infondate.
Non è fondata la doglianza relativa all'onere della prova. In presenza di un accertamento definitivo del reddito di una società di persone, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a imputare ai soci il reddito di partecipazione, operando una presunzione legale relativa. Spetta al socio fornire la prova contraria della propria estraneità alla percezione degli utili o della mancata distribuzione degli stessi. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'appellante non è idonea a superare tale presunzione, poiché gli elementi addotti non consentono di escludere con certezza la percezione del reddito, né dimostrano l'assenza di altre modalità o strumenti di attribuzione degli utili.
Parimenti infondate sono le censure concernenti la dedotta estraneità dell'appellante all'attività sociale e il successivo recesso dalla compagine. La qualità di socio di una società di persone comporta l'imputazione del reddito a prescindere dall'attività concretamente svolta, mentre il recesso, intervenuto in epoca successiva al periodo d'imposta accertato, è del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell'imposizione.
Non sussiste il lamentato vizio di motivazione della sentenza di primo grado. Il giudice ha esaminato le questioni rilevanti ai fini della decisione, fornendo una motivazione coerente e sufficiente, idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito. Non è richiesto che la motivazione confuti analiticamente ogni argomentazione di parte, essendo sufficiente che dia conto delle ragioni decisive della decisione adottata.
È manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del
1986. La disciplina dell'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone non si pone in contrasto con i principi costituzionali evocati, costituendo espressione di una scelta legislativa coerente con la struttura di tali enti e con il sistema dell'imposizione diretta.
Infine, correttamente il giudice di primo grado ha disposto la condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, non ravvisandosi alcuna causa di esonero o di compensazione delle spese liquidate a favore dell'Ente impositore, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs n.
546/1992.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado liquidate in €uro
2.600,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
NA ES, TO
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 470/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1123/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B300998-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1123/2/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 19.12.2024, relativa all'avviso di accertamento n. TL301B300998/2024, notificato il 03.05.2024, per l'anno d'imposta 2018, con imputazione di reddito di partecipazione pari a euro 34.696,00, derivante dal reddito accertato alla società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C. (euro 77.102,00).
Deduce la mancanza di prova della percezione degli utili, l'erronea inversione dell'onere della prova, l'assenza di valida dimostrazione della notifica dell'accertamento societario presupposto, il difetto di motivazione della sentenza, la violazione del principio di capacità contributiva (sollevando questione di legittimità costituzionale)
e l'illegittima condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova chiede il rigetto dell'appello, sostenendo che l'accertamento societario n. TL302B302986/2023, relativo al 2018, è stato regolarmente notificato anche alla socia e non impugnato, divenendo così definitivo.
Ritiene quindi legittima l'imputazione del reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR;
afferma che l'onere della prova della mancata percezione grava sulla contribuente e considera infondate le censure della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno d'imposta 2018, trae origine dall'accertamento del reddito della società Società_1 SAS di Nominativo_1 e C., divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Tale accertamento è stato regolarmente notificato alla società e, in qualità di socia, anche all'appellante, la quale non ha esercitato nei termini il rimedio impugnatorio.
Ne consegue che il reddito societario accertato si è consolidato e produce effetti anche nei confronti dei soci, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.
È pertanto legittima l'imputazione alla contribuente del reddito di partecipazione in misura proporzionale alla quota detenuta, senza che in questa sede possa essere rimesso in discussione il merito dell'accertamento societario ormai definitivo.
Le censure dirette a contestare la fondatezza o la validità dell'atto presupposto risultano, per tale ragione, inammissibili o comunque infondate.
Non è fondata la doglianza relativa all'onere della prova. In presenza di un accertamento definitivo del reddito di una società di persone, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a imputare ai soci il reddito di partecipazione, operando una presunzione legale relativa. Spetta al socio fornire la prova contraria della propria estraneità alla percezione degli utili o della mancata distribuzione degli stessi. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'appellante non è idonea a superare tale presunzione, poiché gli elementi addotti non consentono di escludere con certezza la percezione del reddito, né dimostrano l'assenza di altre modalità o strumenti di attribuzione degli utili.
Parimenti infondate sono le censure concernenti la dedotta estraneità dell'appellante all'attività sociale e il successivo recesso dalla compagine. La qualità di socio di una società di persone comporta l'imputazione del reddito a prescindere dall'attività concretamente svolta, mentre il recesso, intervenuto in epoca successiva al periodo d'imposta accertato, è del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell'imposizione.
Non sussiste il lamentato vizio di motivazione della sentenza di primo grado. Il giudice ha esaminato le questioni rilevanti ai fini della decisione, fornendo una motivazione coerente e sufficiente, idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito. Non è richiesto che la motivazione confuti analiticamente ogni argomentazione di parte, essendo sufficiente che dia conto delle ragioni decisive della decisione adottata.
È manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del
1986. La disciplina dell'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone non si pone in contrasto con i principi costituzionali evocati, costituendo espressione di una scelta legislativa coerente con la struttura di tali enti e con il sistema dell'imposizione diretta.
Infine, correttamente il giudice di primo grado ha disposto la condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, non ravvisandosi alcuna causa di esonero o di compensazione delle spese liquidate a favore dell'Ente impositore, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs n.
546/1992.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado liquidate in €uro
2.600,00 oltre accessori di legge.