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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1950/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...] il [...], residente a Parte_1
AR (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Alvaro
Storella
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad iscrizione Gestione Commercianti e ad Avvisi di
Addebito
Con atto depositato il 14/2/2020 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce Sezione Lavoro chiedendo l'annullamento dell'Avviso di addebito
n.3592019 0005767651000, notificato l'8/1/2020, avente ad oggetto l'importo di € 8.647,18 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo
Gennaio 2013 - Dicembre 2019 e dell'Avviso di Addebito n.3592019
0005733077000, avente ad oggetto l'importo di € 26.580,78 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo Gennaio 2013 - Dicembre 2018.
A tal fine parte ricorrente deduce inesistenza del credito contributivo preteso dall' , per non aver ella svolto attività commerciale prevalente nella azienda CP_1
“SEA EDP Divisione Informatica di EM GI & C.” s.a.s. di cui è stata accomandataria e rappresentante legale, in quanto la società, iscritta in data
20/10/2012 nella Camera di Commercio per la attività di “Internet Service Provider”, è stata cancellata pochi giorni dopo per perdita dei requisiti di cui alla
Legge n.443/1985 e in quanto, pur essendo stata richiesta dalla ricorrente in data 14/11/2012 la variazione della attività prevalente, l' di AR ha CP_1 comunicato la cancellazione della impresa dalla Gestione Artigiani, afferma di non aver più prestato attività lavorativa prevalente nella impresa da tale data di variazione, ma di aver dimenticato di cancellare la dichiarazione di attività prevalente, rappresenta che con atto del 21/6/2018, notificatole il CP_1
4/7/2018 le ha comunicato la iscrizione di ufficio nella Gestione esercenti attività commerciali con decorrenza 1/1/2013, motivando la iscrizione con una verifica dalla quale era emerso che risultava socia della Parte_1 impresa dal 2013 e Controparte_2 che la medesima nella Dichiarazione dei Redditi per l'anno 2014 aveva Pt_1 dichiarato che la attività svolta nella impresa costituiva attività prevalente, evidenzia di aver contestato l'iscrizione di ufficio con lettera PEC del 27/8/2018 nella quale comunicava ad la avvenuta cancellazione della impresa dal CP_1
2012 e la cessazione della attività, ma di aver ricevuto provvedimento del
18/7/2019 con il quale veniva respinto il suo ricorso.
Parte ricorrente sostiene di aver provato la documentalmente la cessazione dell'attività artigianale della impresa, rappresenta che l'attività di “Internet
Service Provider”, che prevede la creazione di ponti radio e di dorsali per la distribuzione del servizio, è stata affidata ad altre imprese con fatturazione a carico della società della ricorrente e che l'unica attività svolta dalla ricorrente dal 2012 è la attività industriale di Internet Service Provider.
Tanto esposto, dedotto e rappresentato, parte ricorrente chiede:
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a) accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta formulata dall' di CP_1 pagamento della somma di € 26.580,78 e di € 8.647,19 a carico della ricorrente per contributi a titolo di Gestione Commercianti a far data Gennaio 2013, ritenendone oggettivamente e soggettivamente insussistenti i presupposti e, per lo effetto,
b) annullare la pretesa creditoria dell' avanzata con nota del 21.6.2018 CP_1 dichiarando non dovuta la somma stabilita;
c) In ogni caso, ordinare all' di procedere alla cancellazione della ricorrente CP_1 dalla Gestione Commercianti a far data 1.1.2013. con ogni consequenziale pronuncia accessoria e con sentenza provvisoriamente esecutiva;
d) Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di CP_1 lite da liquidare in favore del deducente procuratore antistatario.
2 “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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Si è costituito in giudizio l' tardivamente in data 28/10/2025, dopo essere CP_1 stato dichiarato contumace alla udienza dell'8/11/2024 e dopo aver depositato il
6/11/2024 e il 16/5/2025 due note nelle quali si riportava alla “memoria difensiva di costituzione” mai prodotta, e tuttavia la comparsa di costituzione deve ritenersi nulla.
Si osserva infatti che l'art.416 c.p.c. rubricato “Costituzione del convenuto”, nel testo vigente al tempo del deposito del ricorso, recita: “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.”
Nella presente fattispecie la memoria depositata dall'Avvocato Lupoli in data
28/10/2025 reca la intestazione “MEMORIA DI COSTITUZIONE DI NUOVO
DIFENSORE” e afferma:
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Si costituisce in nome e per conto dell' nel presente giudizio, l'avv. MARIA CP_1
PO (C.F.: , C.F._1
PEC: t), che si riporta integralmente Email_1 alle domande, difese ed eccezioni articolate nei precedenti atti e nei verbali di causa, da intendersi qui espressamente richiamati e trascritti.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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”””
Siffatta memoria non contiene alcuno degli elementi indicati nel terzo comma dell'art.416 c.p.c., sicchè è da ritenersi nulla.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la ricorrente ammette di essere stata socia accomandataria della società
“SEA - EDP Divisione Informatica di EM GI & C.” s.a.s., ma nega
3 di aver svolto attività prevalente in detta società a motivo della cancellazione della impresa sin dal 2012.
Va, a questo punto, rilevato che l'art.1 della legge 662/1996 dispone al comma
202 che “A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti” e al comma 203 che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'art.1, comma 208, della legge 662/1996 prevede, poi, che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_3 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_3 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Questa norma ha quindi introdotto il criterio della prevalenza della attività esercitata per evitare una doppia contribuzione per quei soggetti, individuati dai precedenti commi, che esercitano varie attività autonome quali attività artigiana, attività commerciale, attività di coltivazione diretta di terreni agricoli.
E' successivamente intervenuto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto all'art. 12, comma
4 11, che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono CP_ iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell . Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Pertanto, il D.L. 78/10, convertito in Legge 122/2010, all'art.12, undicesimo comma, interpreta autenticamente l'art.1, comma 208 della L.662/96, specificando che il principio della iscrizione nella assicurazione prevista per l'attività prevalente opera esclusivamente per le attività autonome esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, mentre restano soggetti alla doppia iscrizione tutti quei soggetti che sono tenuti ad iscriversi sia alla Gestione Separata ex art.2, comma 26, L.335/95, sia alla gestione relativa alla attività svolta.
Va ancora osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.17076 del 8/8/2011 hanno affermato che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale, si deve dunque ritenere che l'esercizio di lavoro autonomo, quale ad esempio quello di amministratore di società, soggetto a iscrizione e contribuzione nella Gestione Separata, che si accompagni all'esercizio di una attività di impresa, commerciale, artigianale o agricola, che già di per sé comporti l'obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa, non è regolato dal principio della prevalenza: le due attività restano distinte e autonome e parimenti resta distinto e autonomo l'obbligo di iscrizione e contribuzione nella gestione corrispondente alla attività svolta, sicché non opera il criterio di unificazione in un'unica gestione previdenziale previsto dall'art.1, comma 208, L.662/96.
Nel caso in esame, per quanto si legge in ricorso e nella lettera del 21/6/2018 ad esso allegata, l' ha iscritto di ufficio la ricorrente nella Gestione CP_1
Commercianti a motivo della qualifica di socia accomandataria di una s.a.s.
5 Ed invero nella lettera del 21/6/2018 afferma che: “da una verifica CP_1 effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno 2013, socio della Società del settore terziario SEA – EDP DIVISIONE INFORMATICA DI ALE (codice fiscale
). P.IVA_1
Poiché la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2014
SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione nella gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996 n.662).
A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2013…..”.
Occorre, tuttavia, a questo punto osservare che la Corte di Cassazione con ordinanza n.873 del 19/1/2016 ha chiarito che “L'esercizio di attività in forma
d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporanea allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, impone, ai fini della doppia iscrizione, l'effettiva "coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e
l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996”.
Con successiva sentenza n.3835 del 26/2/2016 la Suprema Corte ha ulteriormente specificato che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l.
n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali testé richiamate, si deve dunque ritenere che l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti sorge soltanto qualora l'attività commerciale sia effettivamente esercitata dal contribuente, non potendo siffatto obbligo scaturire dalla mera qualità di socio o amministratore di una società.
6 Si deve inoltre evidenziare che, come specificato nelle succitate pronunce, l'onere della prova dell'esercizio dell'attività commerciale spetta all'Istituto che aziona il credito contributivo.
Nel caso in esame l' , stante la sua carente memoria di costituzione, non CP_3 ha offerto prova dell'esercizio di attività commerciale, tanto meno in forma abituale da parte della ricorrente, sicché non ha dimostrato la esistenza del requisito dell'obbligo contributivo nella Gestione Commercianti.
Peraltro, la ricorrente ha documentato, mediante visura camerale allegata al ricorso, che la azienda SEA - EDP Divisione Informatica di EM GI
& C. s.a.s. è stata costituita nel 1991 ed è stata cancellata dall'Albo delle
Imprese Artigiane in data 14/11/2012 per perdita dei requisiti previsti dalla
Legge n.443/1985.
Pertanto, si deve accogliere, per difetto del requisito dell'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti, la opposizione proposta avverso gli atti impugnati, che vanno conseguentemente annullati e si deve dichiarare non tenuta Parte_1 alla iscrizione nella Gestione Commercianti per il periodo Gennaio
[...]
2013- Dicembre 2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e in CP_1 favore di parte ricorrente nella misura liquidata, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della presente opposizione, annulla gli Avvisi di Addebito n.
3592019 0005767651000 e n.3592019 0005733077000 e dichiara non tenuta alla iscrizione nella Gestione Commercianti per il Parte_1 periodo Gennaio 2013- Dicembre 2019.
Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, CP_1 liquidate in € 4.700,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 7 Novembre 2025 - 4 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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