CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1155/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 33 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. DI IENNO ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BONACCORSI DI PATTI DOMENICO VIA FEDERICO CESI, 72 00193 ROMA, C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
. Controparte_1 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA ITALIA 50 Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. CARIMATI FILIPPO, che la rappresenta e difende come da delega CP_2 in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente appello,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti della già Parte_2 Controparte_1
, a fronte della fattura n. 71413 del 29 novembre 2021 per i titoli e le ragioni per cui è stata emessa, e Controparte_3 per l'effetto annullare la relativa fattura ovvero, in ogni caso, condannare la già Controparte_1 [...]
all'adozione di correlativa nota di credito per la somma di € 350.191,22; Controparte_4
- in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per gli importi contenuti nella fattura n. 71413 fino alla data del 30 novembre 2016;
- sempre in via subordinata accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il periodo 1 gennaio 2016 – 14 maggio 2016 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto annullare la fattura ovvero condannare la Controparte_5 all'adozione di una nota di credito per l'importo per € 19.625,46 ovvero di quell'altro maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia
[...] Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si formula nuovamente la richiesta (già avanzata in primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova premesse le parole “vero o non vero che”: 1) La si è fatta inizialmente carico della realizzazione di un impianto di climatizzazione per la struttura RSA e CDI “Bosco in città” di Parte_1 Brugherio, per la cifra di € 795.550,00;
pagina 1 di 8 Par 2) A seguito della realizzazione di tale impianto, è stato sottoscritto un accordo tra le parti sulla base del quale la avrebbe corrisposto un contributo annuo di € 51.645,68 non rivalutabili solo per i primi 5 anni per un totale di € 258.25,00 con decorrenza dall'accordo sottoscritto, a fronte dell'assunzione degli oneri per le migliorie e le opere di manutenzione straordinaria degli stabili in concessione effettuate. Si indicano a testi per i suddetti capitoli di prova il Sig. Dott. e il Sig. Dott. , già indicati nel giudizio di primo grado. Tes_1 Testimone_2
Controparte_1 [...]
Controparte_2 espinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare: in via preliminare: per le causali di cui in atti dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto e confermare l'impugnata sentenza;
nel merito: ove e nella parte in cui ritenuto ammissibile, per le causali di cui in atti respingere l'appello e confermare l'impugnata sentenza.
In via istruttoria: nella non creduta ipotesi in cui le avverse istanze istruttorie fossero ritenute ammissibili, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti, indicando come teste l'Architetto Tes_3 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che hanno dato origine a questa controversia possono essere così riassunti. Per quanto interessa questo appello, con contratto del 15.5.2021 la di Milano 3, ora Parte_3 ( d'ora in avanti, ), concedente, e Controparte_1 Controparte_6
Kursana Residence scarl, poi concessionaria ( d'ora in avanti, Parte_1 Parte Parte
) hanno stipulato un contratto con il quale per 15 anni è stata affidata a la gestione complessiva della RSA e del CDI Bosco in città, sita a Brugherio, alle seguenti condizioni economiche:
Parte
-previa ultimazione dei lavori edili e impiantistici (etc..), tutti a carico della alla concessionaria sarebbero spettate la tariffa giornaliera di legge per utente al netto del contributo per ospiti NAT, la quota alberghiera giornaliera al netto del contributo regionale per ospiti NAP, nonché la tariffa giornaliera CDI ( etc..),
-alla concedente sarebbe spettato un corrispettivo annuale di £ 100.000.000 non rivalutabili a decorrere dal primo giorno di gestione e sino al 10° anno compreso.
Parte Avvalendosi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto (che attribuiva alla la facoltà di rinnovare, prima della scadenza quindicennale, la concessione fino a un massimo di dieci anni), con proposta esplicitata nella lettera del 19.5.2008 ccedeva a tale clausola offrendo, a fronte di un rinnovo Pt_1 decennale.>: Parte
-di ripristinare, per i primi cinque anni del rinnovo, il corrispettivo annuale in favore della di e. 51.645, 00, non rivalutabili, per complessivi € 258.225,00, Parte
-l'assunzione (a totale carico di essa delle opere di miglioria e delle manutenzioni straordinarie degli stabili in concessione, effettuate o la cui esecuzione era stata già concordata, fino alla data della proposta (“fino alla data odierna”).
Con successiva missiva del 27.5.2008 < ad integrazione della ns precedente lettera del 19.5.2008>, Parte ha comunicato alla la sua disponibilità a far decorrere dall'01.01.2008 e sino al Pt_3
31.12.2012, il corrispettivo annuale di e. 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi € 228.225,00>.
Parte Parte Con atto integrativo del 10/07/2008 e la convenivano che:
-la durata della concessione sarebbe stata rinnovata per 10 anni dalla scadenza dell'iniziale termine (e quindi sino al 14.5.2026, nde), Parte
-KCS avrebbe corrisposto alla ( art.3 ) <.. un contributo annuo di e. 51.645,00 non rivalutabili per
i primi cinque anni con decorrenza dal presente anno e quindi per totale di e. 258.225,00 > e avrebbe pagina 2 di 8 <..assunto a proprio carico gli oneri per le migliorie e per le opere di manutenzione straordinaria degli stabili in concessione effettuate o la cui esecuzione era stata concordata fino alla presente data..>,
-sarebbero rimaste inalterate tutte le pattuizioni e le condizioni stabilite dal precedente contratto
15.05.2001>.
.
Con successiva delibera emessa lo stesso 10.7.2008, Parte
-dato atto che gli interventi straordinari necessari alla tutela del patrimonio della erano stati Part eseguiti dal gestore ( nde,)
-considerato che, a fronte delle opere di straordinaria manutenzione e/o di miglioramento funzionale Parte regolarmente eseguite o in corso di esecuzione su tutti gli stabili in concessione a valutate in e. Parte 541.087,00, non aveva provveduto ad alcun rimborso al concessionario,
-ritenuto opportuno, in relazione al rilevante importo consolidatosi, al fine di evitare la formazione di un rilevante credito del concessionario che potrebbe rilevarsi difficilmente sostenibile per il futuro, ricercare una soluzione… che non comporti costi aggiuntivi gravanti sul bilancio aziendale>, Parte
-richiamata e valutata positivamente la proposta di che permetteva di azzerare l'onere delle manutenzioni, di salvaguardare il patrimonio aziendale e di acquisire risorse aggiuntive pari a e.
258.225,00 nel quinquennio 2008-2012, P Parte
ha deliberato di approvare l'atto integrativo 10.7.2008.
Con lettera del 26.3.2019, facente riferimento a precedente diffida del 29 ottobre 2018, l'
[...] Part
d'ora in avanti (come già detto subentrata all' ) ha Controparte_7 CP_3 Parte comunicato a che, da una attenta lettura del contratto 15.5.2001 e del contratto integrativo del Parte 10.7.2008, risultava che doveva ancora corrispondere ad essa le i canoni annuali per CP_1 51.645,00, oltre all'adeguamento ISTAT dal 15.5.2011 (..) per l'ulteriore quinquennio della estensione decennale.
Con atto di diffida e messa in mora del 25.11.2021 la di -a fronte dell'atto integrativo CP_1 CP_2 Cont in data 10.7.2008 che aveva accordato il rinnovo decennale della concessione- ha chiesto a di pagarle e. 350.189,22, corrispondenti a 348.399,72 per canoni 2016/2021, rivalutati e comprensivi di
IVA 22%, oltre a e. 1789, 90 per interessi calcolati sino al 18.11.2021.
-- Parte Avverso tale atto, con ricorso ex art. 702 bis cpc ha chiesto al Tribunale di Monza di accertare che nulla era da essa dovuto all' perchè i soli importi dovuti in base al contratto di CP_1 rinnovo erano quelli <.. già corrisposti e comunque non oggetto del presente giudizio, pari a e.
51.645,00 annui, non rivalutabili, SOLO per i primi cinque anni, con decorrenza dall'anno di stipula dell'accordo, vale a dire dal 2008 e sino al 2012, e così per un totale di e.258.225,00> : non anche Parte quelli per il successivo quinquennio, atteso che la rinuncia dell' al pagamento del detto secondo quinquennio di contributi trovava giustificazione nella convenienza della proposta con la quale essa Parte aveva assunto a proprio carico tutti gli oneri per le migliorie e le opere di manutenzione straordinaria, espressamente valutate in e. 541.087,00 nella delibera 10.7.2008.
In subordine, la ricorrente ha eccepito a) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere dall' < per quanto asseritamente maturato sino al 30 Novembre 2016 >, atteso che non CP_1 risultavano atti interruttivi della prescrizione emessi prima della lettera di diffida del 15.11.2021
(pervenuta il 30 novembre 2021), b) “ l'inammissibilità della richiesta contributi per il periodo 1.1.2016- 14.5.2016,” euro 19.625,46, poichè la stessa aveva dichiarato che il rinnovo del CP_1 contratto era avvenuto il 15 maggio 2016. pagina 3 di 8 Costituitasi, la resistente di ha chiesto la reiezione della domanda. CP_1 CP_2
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 874/2024 il Tribunale di Monza ha così statuito:
<-rigetta le domande proposte, da , nell'atto introduttivo della lite, Parte_1
-condanna la parte ricorrente, a rifondere alla convenuta, Parte_1 di le spese della lite, che liquida ( nello scaglione Controparte_4 CP_2 da 260.001,00 a e. 520.000,00) in e. 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge>.
La sentenza può essere così sunteggiata. Parte Il Tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da dato che il corso della prescrizione del diritto al pagamento dei canoni annui -precisati dalla in quelli da pagare CP_1 dal maggio 2015 al maggio 2021- era stata interrotta da una previa diffida ad adempiere inviata dalla Parte a nel 2019. CP_1
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto che -a fronte della richiesta di proroga decennale da parte di Pt_1 Parte nell'atto integrativo 10.7.2008 i contraenti avevano precisato che avrebbe corrisposto un contributo annuo di e. 51.645,00, non rivalutabili per i primi cinque anni ed era quindi chiaro che il contributo era dovuto anno per anno per la durata di dieci anni e che i contributi dei primi cinque anni sarebbero stati versati anticipatamente e senza rivalutazione dalla firma dell'accordo. NON era invece stato previsto che il canone annuo fosse dovuto “SOLO” per i primi cinque anni a seguito dell'impegno della concessionaria di assumere a proprio carico gli oneri per migliorie e le opere di manutenzione straordinaria.
Secondo il Tribunale, l'intenzione della era stata quella di acquisire risorse aggiuntive nel CP_1 quinquennio 2008-2012 a canone bloccato per i primi 5 anni, mentre non risultava affatto che la CP_1 avesse rinunciato ai canoni per gli ulteriori cinque anni in ragione dell'avvenuta assunzione di oneri da Parte parte di come invece quest'ultima sosteneva: l'art. 3 dell'accordo integrativo NON conteneva la parola “SOLO” in relazione al pagamento dei ratei, facendo piuttosto riferimento alla non rivalutabilità del canone annuo per i primi cinque anni.
Il Tribunale ha infine respinto l'eccezione relativa al pagamento dei canoni chiesti dall'1 gennaio 2016 al 14.5.2016, trattandosi di un periodo in continuità con la gestione precedente.
-- Parte Avverso questa sentenza ha proposto appello, deducendo che:
-con l'atto integrativo del 10.7.2008 i contraenti avevano concordato il pagamento di un contributo annuo di e. 51.645,00 non rivalutabili per i primi cinque anni senza apporre virgole, che il Tribunale, scrivendo un contributo annuo di e. 51.645,00, non rivalutabili per i primi cinque anni> ha invece aggiunto per avvalorare la sua lettura dell'atto: ma queste “virgole aggiunte” non compaiono né nella sua originaria proposta di rinnovo del 19.5.2008, né nell'atto integrativo 10.7.2008, né nella delibera 10.7.2008,
-la convenienza della sua offerta di rinnovo (pagamento di un contributo annuo non rivalutabile solo Parte per 5 anni) era evidente, dato che essa aveva assunto gli oneri di miglioria e straordinaria manutenzione, valutati in en e. 541.087,00, e aveva altresì offerto il pagamento anticipato dei contributi per il primo quinquennio,
-il (da essa contestato) credito per l'ulteriore, secondo quinquennio sarebbe comunque sorto nel 2013, con la conseguenza che l'unica diffida inviatale da -e cioè quella in data 25.11.2021- non aveva CP_1 pagina 4 di 8 interrotto alcunchè, come vieppiù dimostrato dall'evidente disinteresse della che solo nel 2021 CP_1 aveva formalmente attivato tale (asserito) credito.
Costituitasi, ha chiesto la reiezione dell'appello. CP_1
La causa, assunta in decisione, è stata decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Va innanzitutto precisato che l'oggetto della domanda di accertamento negativo proposta da riguarda i soli contributi annui di € 51.645,00 rivalutabili chiesti dalla con la diffida ad CP_1 adempiere in data 25.11.2021 per il secondo quinquennio del rinnovo decennale del contratto e cioè la somma di € 350.189,22, corrispondenti a 348.399,72 per canoni 2016/2021, rivalutati e comprensivi di IVA 22%. (..).
Così circoscritto l'oggetto della causa -nel quale dunque non rientrano i contributi annui di €. 51.645,00 non rivalutabili per i primi cinque anni (con pagamento dal 2008 al 2012)- si osserva quanto segue.
Parte L'appellante sostiene che essa nulla deve per il secondo quinquennio di rinnovo, affidandosi:
a ) all'interpretazione letterale dell'atto integrativo 10.7.2008, il cui testo è stato a suo dire travisato dall'errore commesso dal primo giudice nel posizionare ..delle virgole> nella strategica frase di cui all'atto integrativo 10.7.2008 <..Il concessionario corrisponde un contributo annuo di e.51.645,00, non rivalutabili per i primi cinque anni con decorrenza dal presente anno>, virgole che -rendendo un inciso le parole <non rivalutabili per i primi cinque anni>>- avvaloravano l'interpretazione giudiziale, ma NON riproducevano quanto effettivamente concordato, ricavabile invece dalla proposta 19.5. 2008 Parte Part (nella quale essa aveva proposto ..il corrispettivo annuale in favore di codesta di 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi e.258,225,00>) e dalla delibera 10.7.2008 (nella quale era stata riportata la sua proposta di un <..contributo annuo di e.51.645,00, non rivalutabili, i primi cinque anni, ..>),
b) alla causa concreta dell'atto integrativo e della delibera, e cioè alla chiara convenienza, per la Parte
di accettare la proposta formulata da essa il 19.5.2008 e 27.5.2008, poi recepita nell'atto CP_1 integrativo e nella successiva delibera, dato che la rinuncia della ai contributi annui per il CP_1 Cont secondo quinquennio trovava la sua ratio nell'avere essa assunto su di sé i rilevanti oneri ( €
541.087,00 ) per migliorie e manutenzione straordinaria (in origine a carico della e assicurato CP_1 finanza fresca immediata,
b) al comportamento tenuto dai contraenti successivamente all'accordo integrativo e alla delibera, dato che -anche a voler dire che i contributi annuali per i successivi cinque anni del rinnovo erano dovuti- lo sarebbero stati a partire dal 2013, quando invece la ne ha chiesto il pagamento per la CP_1 prima volta con la diffida inviatale nel 2021.
Il motivo è infondato.
a)Quanto al richiamato tenore letterale dell'accordo, deve innanzitutto rilevarsi che il posizionamento delle nella frase relativa all'obbligo del pagamento del contributo annuo di €
51.645,00 non rivalutabile per cinque anni, NON è stato costante.
pagina 5 di 8 Ed invero: Parte
-nella proposta di rinnovo 19.5.2008 ha offerto < ..di ripristinare, per i primi cinque anni del Part rinnovo, il corrispettivo annuale in favore di codesta di € 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi € 258.225,00>, , Parte_5
Parte
-nell' integrazione della proposta di rinnovo 27.5.2008 ha comunicato la sua disponibilità ad anticipare il corrispettivo annuale < .. di € 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi € 258.225,00>, , Parte_5
-nell'atto integrativo 10.7.2008, p. 1 punto 1, si legge che era stata proposta la < concessione di un contributo annuo di € 51.645,00, non rivalutabili i primi cinque anni..>,
dopo € 51.645,00, Parte_6
-nell'atto integrativo 10.7.2008, art. 3, si legge che il Concessionario corrisponde un contributo annuo
< di € 51.645,00 ( cinquantunmilaseicento quarantacinque) non rivalutabili per i primi cinque anni
..>, , Parte_7
-nella delibera 10.7.2008, p. 2, sub “Considerato: seconda parte, punto 1”, si legge che il Concessionario aveva proposto la <…concessione di un contributo annuo di € 51.645, non rivalutabili, i primi cinque anni..>
, Parte_5
-nella parte dispositiva della delibera 10.7.2008, punto 1 si legge che è stato deliberato < di approvare l'atto integrativo per la gestione della RSA e del CDI… > (nel quale, come già sopra scritto, nella parte finale, art. 3, si legge che il Concessionario corrisponde un contributo annuo < di € 51.645,00 ( cinquantunmilaseicento quarantacinque) non rivalutabili per i primi cinque anni ..>, . Parte_7
Appare dunque evidente l'assenza di continuità nell'apposizione delle “virgole” di cui si discute, financo in uno stesso documento.
In ogni caso, se da un lato quanto prima esposto potrebbe indurre a ritenere che l'accordo raggiunto è quello che si legge nell'art. 3 dell'atto integrativo e cioè che il Concessionario doveva corrisponde un contributo annuo < di € 51.645,00 ( cinquantunmilaseicento quarantacinque) non rivalutabili per i primi cinque anni ..> cioè , CP_10 dall'altro, l'accertata non continuità del posizionamento delle virgole induce a ritenere non particolarmente significativa la rilevanza di questo posizionamento nell'interpretazione del contenuto dell'obbligo del Concessionario in ordine ai contributi annui per il secondo quinquennio.
Ben maggior rilevanza assume invece il fatto che, a fronte di un rinnovo del contratto per 10 anni, i contraenti non hanno MAI formalmente limitato il pagamento dei contributi annuali SOLO ai primi cinque anni del rinnovo: il ripetuto richiamo ai “ primi cinque anni ” in cui il contribuito annuo NON era rivalutabile, induce anzi a ritenere che i primi cinque anni di contributi annui ( non rivalutabili ) sarebbero stati seguiti da successivi, ulteriori contributi, rivalutabili, per gli ulteriori ( ed ultimi) cinque anni.
pagina 6 di 8 In altre parole, ove i contraenti avessero inteso limitare il pagamento dei contributi alla concedente per 5 anni, avrebbero dovuto scrivere, ben più chiaramente, che i contribuiti annui non CP_1 rivalutabili erano dovuti dal Concessionario solo o esclusivamente per cinque anni: cosa che, però non è stata fatta.
-Quanto alla richiamata causa concreta del contratto, e cioè alla convenienza per la di CP_1 rinunciare ai contribuiti annui rivalutabili per il successivi, ulteriori cinque anni del (decennale) Parte rinnovo, la individua nell'acquisizione, da parte di di finanza “fresca”, anticipata dal 2008 CP_1 Parte al 2012, e nell'assunzione, da parte di essa degli oneri migliorativi e manutentivi che, in forza dell'originario contratto, sarebbero stati a carico di che aveva infatti positivamente valutato il CP_1 non doverne effettuare il futuro, esoso esborso in favore del Concessionario, che li aveva anticipati.
Questa Corte ritiene che non basta però che la abbia valutato positivamente tali elementi ai fini CP_1 della convenienza della proposta di rinnovo decennale per trarne la conseguenza che la abbia contemporaneamente “rinunciato” al corrispettivo annuale, rivalutato, degli anni CP_1 successivi al 5°. Parte Ed invero, a seguire l'interpretazione offerta da è vero che quest'ultima è obbligata a pagare un contributo annuo alla concedente, le ha fornito finanza fresca ed ha assunto gli oneri migliorativi e manutentivi già calcolati nel 2008 per le opere eseguite o la cui esecuzione era già stata concordata per il futuro, fatti questi valutati positivamente dall' CP_1
Parte omette però di menzionare che essa non ha dovuto assoggettarsi a una nuova gara d'appalto con i certi aumenti del corrispettivo annuale da versare all' né che il corrispettivo per i primi 5 anni di CP_1 rinnovo è stato fissato mantenendo l'importo, parimenti non rivalutabile, previsto nell'originario, e assai risalente contratto del 200; né che essa ha incassato -e continua ad incassare- quanto le perviene attraverso le varie tariffe dai pazienti anziani sino al maggio 2026 e cioè per ben 10 anni, nel corso dei quali la spesa per oneri migliorativi e manutentivi, calcolata nell'ormai lontano 2008, verrà ulteriormente spalmata consentendole di ammortizzarne i costi, avendo già ottenuto anche -per cinque anni dei dieci del rinnovo- l'esenzione dalla rivalutazione del corrispettivo annuo, come già detto mantenuto nell'importo previsto nel contratto del 2001.
Parte A fronte di tale situazione, in larga parte già argomentata dalla ES appellata ( cui non ha controdedotto alcunchè ) non vi è ragione sufficiente per ritenere, proprio alla luce della causa concreta del contratto, che la ON abbia rinunciato ai contributi anni rivalutabili per gli ulteriori, ed ultimi, cinque anni del ( decennale ) rinnovo contrattuale.
Quanto al comportamento tenuto dalle parti successivamente al contratto, non è esatto affermare, Parte come afferma la ricorrente che la ON ha chiesto il pagamento del secondo quinquennio 2016-2021 di contributi solo nel novembre 2021. Parte Premesso che il pagamento del secondo quinquennio NON decorreva dal 2013, essendosi obbligata a pagare in anticipo ( dal 2008 al 2012 ) solo il primo quinquennio e che pertanto il pagamento del secondo quinquennio, con la rivalutazione, sarebbe decorso dal 2016 al 2021, esiste in atti la prova che la ON, lungi dal restare inattiva, aveva già chiesto il pagamento degli ulteriori Parte canoni con lettera a del 26.3.2019, nel cui incipit si legge, fra l'altro, che l'oggetto della missiva era il contratto di affitto in città e prescrizione a seguito di diffida del 29 ottobre 2018 a Parte_8 seguito di verbale di sopralluogo presso in città di Brugherio. Parte_8
-- pagina 7 di 8 Parte Il motivo di appello svolto da sull'assenza di un suo obbligo di pagamento degli ulteriori contributi annui, rivalutati, per il secondo quinquennio del periodo decennale di rinnovo, non risulta dunque fondato.
Parte
-Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante una volta precisato che il termine iniziale per l'obbligo di pagamento dei contributi annui rivalutati dovuti per il secondo quinquennio ha cominciato a decorrere nel 2016 (il richiamo, nella diffida del 25.11.2021, all'anno 2013 costituisce un chiaro refuso a fronte dell'indicazione precisa del periodo di riferimento dell'obbligo per i canoni 2016-2021, non essendo stato Parte previsto), questa Corte osserva che la lettera inviata a il 26.3.2019, contenente la relativa richiesta di pagamento, ha proprio per questo valenza di atto interruttivo della prescrizione, come già correttamente riconosciuto dal Tribunale. Quanto, infine, ai contributi chiesti dalla ON dall'1 gennaio 2016 al Parte 14.5.2016, non ha dimostrato in modo sufficientemente tranquillante di averli a suo tempo pagati, come invece era suo onere dimostrare.
-- In conclusione, l'appello va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza e con condanna dell'appellante, soccombente, a pagare all'appellata le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa, dell'impegno concretamente profuso e della non particolare complessità delle questioni affrontare, oltre agli accessori dovuti per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Monza, così dispone: Controparte_4
1. rigetta l'appello,
2. condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate in e. 14.000,00, oltre agli accessori dovuti per legge, 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 Aprile 2025
Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Margherita Monte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1155/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 33 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. DI IENNO ENRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BONACCORSI DI PATTI DOMENICO VIA FEDERICO CESI, 72 00193 ROMA, C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
. Controparte_1 [...]
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA ITALIA 50 Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. CARIMATI FILIPPO, che la rappresenta e difende come da delega CP_2 in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente appello,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla nei confronti della già Parte_2 Controparte_1
, a fronte della fattura n. 71413 del 29 novembre 2021 per i titoli e le ragioni per cui è stata emessa, e Controparte_3 per l'effetto annullare la relativa fattura ovvero, in ogni caso, condannare la già Controparte_1 [...]
all'adozione di correlativa nota di credito per la somma di € 350.191,22; Controparte_4
- in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale per gli importi contenuti nella fattura n. 71413 fino alla data del 30 novembre 2016;
- sempre in via subordinata accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il periodo 1 gennaio 2016 – 14 maggio 2016 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto annullare la fattura ovvero condannare la Controparte_5 all'adozione di una nota di credito per l'importo per € 19.625,46 ovvero di quell'altro maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia
[...] Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge, del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si formula nuovamente la richiesta (già avanzata in primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova premesse le parole “vero o non vero che”: 1) La si è fatta inizialmente carico della realizzazione di un impianto di climatizzazione per la struttura RSA e CDI “Bosco in città” di Parte_1 Brugherio, per la cifra di € 795.550,00;
pagina 1 di 8 Par 2) A seguito della realizzazione di tale impianto, è stato sottoscritto un accordo tra le parti sulla base del quale la avrebbe corrisposto un contributo annuo di € 51.645,68 non rivalutabili solo per i primi 5 anni per un totale di € 258.25,00 con decorrenza dall'accordo sottoscritto, a fronte dell'assunzione degli oneri per le migliorie e le opere di manutenzione straordinaria degli stabili in concessione effettuate. Si indicano a testi per i suddetti capitoli di prova il Sig. Dott. e il Sig. Dott. , già indicati nel giudizio di primo grado. Tes_1 Testimone_2
Controparte_1 [...]
Controparte_2 espinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare: in via preliminare: per le causali di cui in atti dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto e confermare l'impugnata sentenza;
nel merito: ove e nella parte in cui ritenuto ammissibile, per le causali di cui in atti respingere l'appello e confermare l'impugnata sentenza.
In via istruttoria: nella non creduta ipotesi in cui le avverse istanze istruttorie fossero ritenute ammissibili, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti, indicando come teste l'Architetto Tes_3 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti che hanno dato origine a questa controversia possono essere così riassunti. Per quanto interessa questo appello, con contratto del 15.5.2021 la di Milano 3, ora Parte_3 ( d'ora in avanti, ), concedente, e Controparte_1 Controparte_6
Kursana Residence scarl, poi concessionaria ( d'ora in avanti, Parte_1 Parte Parte
) hanno stipulato un contratto con il quale per 15 anni è stata affidata a la gestione complessiva della RSA e del CDI Bosco in città, sita a Brugherio, alle seguenti condizioni economiche:
Parte
-previa ultimazione dei lavori edili e impiantistici (etc..), tutti a carico della alla concessionaria sarebbero spettate la tariffa giornaliera di legge per utente al netto del contributo per ospiti NAT, la quota alberghiera giornaliera al netto del contributo regionale per ospiti NAP, nonché la tariffa giornaliera CDI ( etc..),
-alla concedente sarebbe spettato un corrispettivo annuale di £ 100.000.000 non rivalutabili a decorrere dal primo giorno di gestione e sino al 10° anno compreso.
Parte Avvalendosi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto (che attribuiva alla la facoltà di rinnovare, prima della scadenza quindicennale, la concessione fino a un massimo di dieci anni), con proposta esplicitata nella lettera del 19.5.2008 ccedeva a tale clausola offrendo, a fronte di un rinnovo Pt_1 decennale.>: Parte
-di ripristinare, per i primi cinque anni del rinnovo, il corrispettivo annuale in favore della di e. 51.645, 00, non rivalutabili, per complessivi € 258.225,00, Parte
-l'assunzione (a totale carico di essa delle opere di miglioria e delle manutenzioni straordinarie degli stabili in concessione, effettuate o la cui esecuzione era stata già concordata, fino alla data della proposta (“fino alla data odierna”).
Con successiva missiva del 27.5.2008 < ad integrazione della ns precedente lettera del 19.5.2008>, Parte ha comunicato alla la sua disponibilità a far decorrere dall'01.01.2008 e sino al Pt_3
31.12.2012, il corrispettivo annuale di e. 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi € 228.225,00>.
Parte Parte Con atto integrativo del 10/07/2008 e la convenivano che:
-la durata della concessione sarebbe stata rinnovata per 10 anni dalla scadenza dell'iniziale termine (e quindi sino al 14.5.2026, nde), Parte
-KCS avrebbe corrisposto alla ( art.3 ) <.. un contributo annuo di e. 51.645,00 non rivalutabili per
i primi cinque anni con decorrenza dal presente anno e quindi per totale di e. 258.225,00 > e avrebbe pagina 2 di 8 <..assunto a proprio carico gli oneri per le migliorie e per le opere di manutenzione straordinaria degli stabili in concessione effettuate o la cui esecuzione era stata concordata fino alla presente data..>,
-sarebbero rimaste inalterate tutte le pattuizioni e le condizioni stabilite dal precedente contratto
15.05.2001>.
.
Con successiva delibera emessa lo stesso 10.7.2008, Parte
-dato atto che gli interventi straordinari necessari alla tutela del patrimonio della erano stati Part eseguiti dal gestore ( nde,)
-considerato che, a fronte delle opere di straordinaria manutenzione e/o di miglioramento funzionale Parte regolarmente eseguite o in corso di esecuzione su tutti gli stabili in concessione a valutate in e. Parte 541.087,00, non aveva provveduto ad alcun rimborso al concessionario,
-ritenuto opportuno, in relazione al rilevante importo consolidatosi, al fine di evitare la formazione di un rilevante credito del concessionario che potrebbe rilevarsi difficilmente sostenibile per il futuro, ricercare una soluzione… che non comporti costi aggiuntivi gravanti sul bilancio aziendale>, Parte
-richiamata e valutata positivamente la proposta di che permetteva di azzerare l'onere delle manutenzioni, di salvaguardare il patrimonio aziendale e di acquisire risorse aggiuntive pari a e.
258.225,00 nel quinquennio 2008-2012, P Parte
ha deliberato di approvare l'atto integrativo 10.7.2008.
Con lettera del 26.3.2019, facente riferimento a precedente diffida del 29 ottobre 2018, l'
[...] Part
d'ora in avanti (come già detto subentrata all' ) ha Controparte_7 CP_3 Parte comunicato a che, da una attenta lettura del contratto 15.5.2001 e del contratto integrativo del Parte 10.7.2008, risultava che doveva ancora corrispondere ad essa le i canoni annuali per CP_1 51.645,00, oltre all'adeguamento ISTAT dal 15.5.2011 (..) per l'ulteriore quinquennio della estensione decennale.
Con atto di diffida e messa in mora del 25.11.2021 la di -a fronte dell'atto integrativo CP_1 CP_2 Cont in data 10.7.2008 che aveva accordato il rinnovo decennale della concessione- ha chiesto a di pagarle e. 350.189,22, corrispondenti a 348.399,72 per canoni 2016/2021, rivalutati e comprensivi di
IVA 22%, oltre a e. 1789, 90 per interessi calcolati sino al 18.11.2021.
-- Parte Avverso tale atto, con ricorso ex art. 702 bis cpc ha chiesto al Tribunale di Monza di accertare che nulla era da essa dovuto all' perchè i soli importi dovuti in base al contratto di CP_1 rinnovo erano quelli <.. già corrisposti e comunque non oggetto del presente giudizio, pari a e.
51.645,00 annui, non rivalutabili, SOLO per i primi cinque anni, con decorrenza dall'anno di stipula dell'accordo, vale a dire dal 2008 e sino al 2012, e così per un totale di e.258.225,00> : non anche Parte quelli per il successivo quinquennio, atteso che la rinuncia dell' al pagamento del detto secondo quinquennio di contributi trovava giustificazione nella convenienza della proposta con la quale essa Parte aveva assunto a proprio carico tutti gli oneri per le migliorie e le opere di manutenzione straordinaria, espressamente valutate in e. 541.087,00 nella delibera 10.7.2008.
In subordine, la ricorrente ha eccepito a) l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere dall' < per quanto asseritamente maturato sino al 30 Novembre 2016 >, atteso che non CP_1 risultavano atti interruttivi della prescrizione emessi prima della lettera di diffida del 15.11.2021
(pervenuta il 30 novembre 2021), b) “ l'inammissibilità della richiesta contributi per il periodo 1.1.2016- 14.5.2016,” euro 19.625,46, poichè la stessa aveva dichiarato che il rinnovo del CP_1 contratto era avvenuto il 15 maggio 2016. pagina 3 di 8 Costituitasi, la resistente di ha chiesto la reiezione della domanda. CP_1 CP_2
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 874/2024 il Tribunale di Monza ha così statuito:
<-rigetta le domande proposte, da , nell'atto introduttivo della lite, Parte_1
-condanna la parte ricorrente, a rifondere alla convenuta, Parte_1 di le spese della lite, che liquida ( nello scaglione Controparte_4 CP_2 da 260.001,00 a e. 520.000,00) in e. 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge>.
La sentenza può essere così sunteggiata. Parte Il Tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da dato che il corso della prescrizione del diritto al pagamento dei canoni annui -precisati dalla in quelli da pagare CP_1 dal maggio 2015 al maggio 2021- era stata interrotta da una previa diffida ad adempiere inviata dalla Parte a nel 2019. CP_1
Ciò detto, il Tribunale ha ritenuto che -a fronte della richiesta di proroga decennale da parte di Pt_1 Parte nell'atto integrativo 10.7.2008 i contraenti avevano precisato che avrebbe corrisposto un contributo annuo di e. 51.645,00, non rivalutabili per i primi cinque anni ed era quindi chiaro che il contributo era dovuto anno per anno per la durata di dieci anni e che i contributi dei primi cinque anni sarebbero stati versati anticipatamente e senza rivalutazione dalla firma dell'accordo. NON era invece stato previsto che il canone annuo fosse dovuto “SOLO” per i primi cinque anni a seguito dell'impegno della concessionaria di assumere a proprio carico gli oneri per migliorie e le opere di manutenzione straordinaria.
Secondo il Tribunale, l'intenzione della era stata quella di acquisire risorse aggiuntive nel CP_1 quinquennio 2008-2012 a canone bloccato per i primi 5 anni, mentre non risultava affatto che la CP_1 avesse rinunciato ai canoni per gli ulteriori cinque anni in ragione dell'avvenuta assunzione di oneri da Parte parte di come invece quest'ultima sosteneva: l'art. 3 dell'accordo integrativo NON conteneva la parola “SOLO” in relazione al pagamento dei ratei, facendo piuttosto riferimento alla non rivalutabilità del canone annuo per i primi cinque anni.
Il Tribunale ha infine respinto l'eccezione relativa al pagamento dei canoni chiesti dall'1 gennaio 2016 al 14.5.2016, trattandosi di un periodo in continuità con la gestione precedente.
-- Parte Avverso questa sentenza ha proposto appello, deducendo che:
-con l'atto integrativo del 10.7.2008 i contraenti avevano concordato il pagamento di un contributo annuo di e. 51.645,00 non rivalutabili per i primi cinque anni senza apporre virgole, che il Tribunale, scrivendo un contributo annuo di e. 51.645,00, non rivalutabili per i primi cinque anni> ha invece aggiunto per avvalorare la sua lettura dell'atto: ma queste “virgole aggiunte” non compaiono né nella sua originaria proposta di rinnovo del 19.5.2008, né nell'atto integrativo 10.7.2008, né nella delibera 10.7.2008,
-la convenienza della sua offerta di rinnovo (pagamento di un contributo annuo non rivalutabile solo Parte per 5 anni) era evidente, dato che essa aveva assunto gli oneri di miglioria e straordinaria manutenzione, valutati in en e. 541.087,00, e aveva altresì offerto il pagamento anticipato dei contributi per il primo quinquennio,
-il (da essa contestato) credito per l'ulteriore, secondo quinquennio sarebbe comunque sorto nel 2013, con la conseguenza che l'unica diffida inviatale da -e cioè quella in data 25.11.2021- non aveva CP_1 pagina 4 di 8 interrotto alcunchè, come vieppiù dimostrato dall'evidente disinteresse della che solo nel 2021 CP_1 aveva formalmente attivato tale (asserito) credito.
Costituitasi, ha chiesto la reiezione dell'appello. CP_1
La causa, assunta in decisione, è stata decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Va innanzitutto precisato che l'oggetto della domanda di accertamento negativo proposta da riguarda i soli contributi annui di € 51.645,00 rivalutabili chiesti dalla con la diffida ad CP_1 adempiere in data 25.11.2021 per il secondo quinquennio del rinnovo decennale del contratto e cioè la somma di € 350.189,22, corrispondenti a 348.399,72 per canoni 2016/2021, rivalutati e comprensivi di IVA 22%. (..).
Così circoscritto l'oggetto della causa -nel quale dunque non rientrano i contributi annui di €. 51.645,00 non rivalutabili per i primi cinque anni (con pagamento dal 2008 al 2012)- si osserva quanto segue.
Parte L'appellante sostiene che essa nulla deve per il secondo quinquennio di rinnovo, affidandosi:
a ) all'interpretazione letterale dell'atto integrativo 10.7.2008, il cui testo è stato a suo dire travisato dall'errore commesso dal primo giudice nel posizionare ..delle virgole> nella strategica frase di cui all'atto integrativo 10.7.2008 <..Il concessionario corrisponde un contributo annuo di e.51.645,00, non rivalutabili per i primi cinque anni con decorrenza dal presente anno>, virgole che -rendendo un inciso le parole <non rivalutabili per i primi cinque anni>>- avvaloravano l'interpretazione giudiziale, ma NON riproducevano quanto effettivamente concordato, ricavabile invece dalla proposta 19.5. 2008 Parte Part (nella quale essa aveva proposto ..il corrispettivo annuale in favore di codesta di 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi e.258,225,00>) e dalla delibera 10.7.2008 (nella quale era stata riportata la sua proposta di un <..contributo annuo di e.51.645,00, non rivalutabili, i primi cinque anni, ..>),
b) alla causa concreta dell'atto integrativo e della delibera, e cioè alla chiara convenienza, per la Parte
di accettare la proposta formulata da essa il 19.5.2008 e 27.5.2008, poi recepita nell'atto CP_1 integrativo e nella successiva delibera, dato che la rinuncia della ai contributi annui per il CP_1 Cont secondo quinquennio trovava la sua ratio nell'avere essa assunto su di sé i rilevanti oneri ( €
541.087,00 ) per migliorie e manutenzione straordinaria (in origine a carico della e assicurato CP_1 finanza fresca immediata,
b) al comportamento tenuto dai contraenti successivamente all'accordo integrativo e alla delibera, dato che -anche a voler dire che i contributi annuali per i successivi cinque anni del rinnovo erano dovuti- lo sarebbero stati a partire dal 2013, quando invece la ne ha chiesto il pagamento per la CP_1 prima volta con la diffida inviatale nel 2021.
Il motivo è infondato.
a)Quanto al richiamato tenore letterale dell'accordo, deve innanzitutto rilevarsi che il posizionamento delle nella frase relativa all'obbligo del pagamento del contributo annuo di €
51.645,00 non rivalutabile per cinque anni, NON è stato costante.
pagina 5 di 8 Ed invero: Parte
-nella proposta di rinnovo 19.5.2008 ha offerto < ..di ripristinare, per i primi cinque anni del Part rinnovo, il corrispettivo annuale in favore di codesta di € 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi € 258.225,00>, , Parte_5
Parte
-nell' integrazione della proposta di rinnovo 27.5.2008 ha comunicato la sua disponibilità ad anticipare il corrispettivo annuale < .. di € 51.645,00, non rivalutabili, per complessivi € 258.225,00>, , Parte_5
-nell'atto integrativo 10.7.2008, p. 1 punto 1, si legge che era stata proposta la < concessione di un contributo annuo di € 51.645,00, non rivalutabili i primi cinque anni..>,
dopo € 51.645,00, Parte_6
-nell'atto integrativo 10.7.2008, art. 3, si legge che il Concessionario corrisponde un contributo annuo
< di € 51.645,00 ( cinquantunmilaseicento quarantacinque) non rivalutabili per i primi cinque anni
..>, , Parte_7
-nella delibera 10.7.2008, p. 2, sub “Considerato: seconda parte, punto 1”, si legge che il Concessionario aveva proposto la <…concessione di un contributo annuo di € 51.645, non rivalutabili, i primi cinque anni..>
, Parte_5
-nella parte dispositiva della delibera 10.7.2008, punto 1 si legge che è stato deliberato < di approvare l'atto integrativo per la gestione della RSA e del CDI… > (nel quale, come già sopra scritto, nella parte finale, art. 3, si legge che il Concessionario corrisponde un contributo annuo < di € 51.645,00 ( cinquantunmilaseicento quarantacinque) non rivalutabili per i primi cinque anni ..>, . Parte_7
Appare dunque evidente l'assenza di continuità nell'apposizione delle “virgole” di cui si discute, financo in uno stesso documento.
In ogni caso, se da un lato quanto prima esposto potrebbe indurre a ritenere che l'accordo raggiunto è quello che si legge nell'art. 3 dell'atto integrativo e cioè che il Concessionario doveva corrisponde un contributo annuo < di € 51.645,00 ( cinquantunmilaseicento quarantacinque) non rivalutabili per i primi cinque anni ..> cioè , CP_10 dall'altro, l'accertata non continuità del posizionamento delle virgole induce a ritenere non particolarmente significativa la rilevanza di questo posizionamento nell'interpretazione del contenuto dell'obbligo del Concessionario in ordine ai contributi annui per il secondo quinquennio.
Ben maggior rilevanza assume invece il fatto che, a fronte di un rinnovo del contratto per 10 anni, i contraenti non hanno MAI formalmente limitato il pagamento dei contributi annuali SOLO ai primi cinque anni del rinnovo: il ripetuto richiamo ai “ primi cinque anni ” in cui il contribuito annuo NON era rivalutabile, induce anzi a ritenere che i primi cinque anni di contributi annui ( non rivalutabili ) sarebbero stati seguiti da successivi, ulteriori contributi, rivalutabili, per gli ulteriori ( ed ultimi) cinque anni.
pagina 6 di 8 In altre parole, ove i contraenti avessero inteso limitare il pagamento dei contributi alla concedente per 5 anni, avrebbero dovuto scrivere, ben più chiaramente, che i contribuiti annui non CP_1 rivalutabili erano dovuti dal Concessionario solo o esclusivamente per cinque anni: cosa che, però non è stata fatta.
-Quanto alla richiamata causa concreta del contratto, e cioè alla convenienza per la di CP_1 rinunciare ai contribuiti annui rivalutabili per il successivi, ulteriori cinque anni del (decennale) Parte rinnovo, la individua nell'acquisizione, da parte di di finanza “fresca”, anticipata dal 2008 CP_1 Parte al 2012, e nell'assunzione, da parte di essa degli oneri migliorativi e manutentivi che, in forza dell'originario contratto, sarebbero stati a carico di che aveva infatti positivamente valutato il CP_1 non doverne effettuare il futuro, esoso esborso in favore del Concessionario, che li aveva anticipati.
Questa Corte ritiene che non basta però che la abbia valutato positivamente tali elementi ai fini CP_1 della convenienza della proposta di rinnovo decennale per trarne la conseguenza che la abbia contemporaneamente “rinunciato” al corrispettivo annuale, rivalutato, degli anni CP_1 successivi al 5°. Parte Ed invero, a seguire l'interpretazione offerta da è vero che quest'ultima è obbligata a pagare un contributo annuo alla concedente, le ha fornito finanza fresca ed ha assunto gli oneri migliorativi e manutentivi già calcolati nel 2008 per le opere eseguite o la cui esecuzione era già stata concordata per il futuro, fatti questi valutati positivamente dall' CP_1
Parte omette però di menzionare che essa non ha dovuto assoggettarsi a una nuova gara d'appalto con i certi aumenti del corrispettivo annuale da versare all' né che il corrispettivo per i primi 5 anni di CP_1 rinnovo è stato fissato mantenendo l'importo, parimenti non rivalutabile, previsto nell'originario, e assai risalente contratto del 200; né che essa ha incassato -e continua ad incassare- quanto le perviene attraverso le varie tariffe dai pazienti anziani sino al maggio 2026 e cioè per ben 10 anni, nel corso dei quali la spesa per oneri migliorativi e manutentivi, calcolata nell'ormai lontano 2008, verrà ulteriormente spalmata consentendole di ammortizzarne i costi, avendo già ottenuto anche -per cinque anni dei dieci del rinnovo- l'esenzione dalla rivalutazione del corrispettivo annuo, come già detto mantenuto nell'importo previsto nel contratto del 2001.
Parte A fronte di tale situazione, in larga parte già argomentata dalla ES appellata ( cui non ha controdedotto alcunchè ) non vi è ragione sufficiente per ritenere, proprio alla luce della causa concreta del contratto, che la ON abbia rinunciato ai contributi anni rivalutabili per gli ulteriori, ed ultimi, cinque anni del ( decennale ) rinnovo contrattuale.
Quanto al comportamento tenuto dalle parti successivamente al contratto, non è esatto affermare, Parte come afferma la ricorrente che la ON ha chiesto il pagamento del secondo quinquennio 2016-2021 di contributi solo nel novembre 2021. Parte Premesso che il pagamento del secondo quinquennio NON decorreva dal 2013, essendosi obbligata a pagare in anticipo ( dal 2008 al 2012 ) solo il primo quinquennio e che pertanto il pagamento del secondo quinquennio, con la rivalutazione, sarebbe decorso dal 2016 al 2021, esiste in atti la prova che la ON, lungi dal restare inattiva, aveva già chiesto il pagamento degli ulteriori Parte canoni con lettera a del 26.3.2019, nel cui incipit si legge, fra l'altro, che l'oggetto della missiva era il contratto di affitto in città e prescrizione a seguito di diffida del 29 ottobre 2018 a Parte_8 seguito di verbale di sopralluogo presso in città di Brugherio. Parte_8
-- pagina 7 di 8 Parte Il motivo di appello svolto da sull'assenza di un suo obbligo di pagamento degli ulteriori contributi annui, rivalutati, per il secondo quinquennio del periodo decennale di rinnovo, non risulta dunque fondato.
Parte
-Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante una volta precisato che il termine iniziale per l'obbligo di pagamento dei contributi annui rivalutati dovuti per il secondo quinquennio ha cominciato a decorrere nel 2016 (il richiamo, nella diffida del 25.11.2021, all'anno 2013 costituisce un chiaro refuso a fronte dell'indicazione precisa del periodo di riferimento dell'obbligo per i canoni 2016-2021, non essendo stato Parte previsto), questa Corte osserva che la lettera inviata a il 26.3.2019, contenente la relativa richiesta di pagamento, ha proprio per questo valenza di atto interruttivo della prescrizione, come già correttamente riconosciuto dal Tribunale. Quanto, infine, ai contributi chiesti dalla ON dall'1 gennaio 2016 al Parte 14.5.2016, non ha dimostrato in modo sufficientemente tranquillante di averli a suo tempo pagati, come invece era suo onere dimostrare.
-- In conclusione, l'appello va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza e con condanna dell'appellante, soccombente, a pagare all'appellata le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa, dell'impegno concretamente profuso e della non particolare complessità delle questioni affrontare, oltre agli accessori dovuti per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Monza, così dispone: Controparte_4
1. rigetta l'appello,
2. condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate in e. 14.000,00, oltre agli accessori dovuti per legge, 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 Aprile 2025
Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Margherita Monte
pagina 8 di 8