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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7841/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23736842 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23736842 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato avviso di accertamento documento Numero 23736842, emesso da Area s.r.l. in data 12/12/2024, notificato il 18/12/2024, intimante il pagamento della somma di € 905,15 per tributo di bonifica Cod. Tributo 1H78 relativo agli anni 2020/2021, il cui ente creditore era il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. Ha eccepito quanto segue:” Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del
Consorzio in favore del ricorrente”; “Natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati”; “Difetto di motivazione del provvedimento impugnato”; “Mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile”; “L'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11”. Ha concluso come da pagina 17 del ricorso.
Si è costituita Area S.r.l., già Areariscossioni s.r.l., contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 2 della memoria.
Non si è costituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Costituendosi in giudizio, Area S.r.l. ha comunicato di aver adottato il provvedimento di revoca dell'accertamento impugnato ed ha prodotto tale atto nel processo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Il tipo di decisione adottata induce alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7841/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23736842 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23736842 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato avviso di accertamento documento Numero 23736842, emesso da Area s.r.l. in data 12/12/2024, notificato il 18/12/2024, intimante il pagamento della somma di € 905,15 per tributo di bonifica Cod. Tributo 1H78 relativo agli anni 2020/2021, il cui ente creditore era il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. Ha eccepito quanto segue:” Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del
Consorzio in favore del ricorrente”; “Natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati”; “Difetto di motivazione del provvedimento impugnato”; “Mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile”; “L'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11”. Ha concluso come da pagina 17 del ricorso.
Si è costituita Area S.r.l., già Areariscossioni s.r.l., contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 2 della memoria.
Non si è costituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Costituendosi in giudizio, Area S.r.l. ha comunicato di aver adottato il provvedimento di revoca dell'accertamento impugnato ed ha prodotto tale atto nel processo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Il tipo di decisione adottata induce alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.