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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13961/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13961 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Persona_1
3 Persona_2
4 minorenne- Controparte_2
5 Persona_3
6 Controparte_3
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 MA ÂN RU CH
11 Controparte_7
12 IA de SS RA
13 Controparte_8
14 Controparte_9
15 – minorenne- Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
1. , nata il [...], a [...], Brasile, CFCPF Controparte_1 n. 43728765805, ed ivi residente in [...]n. 234;
2. , nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Persona_1
, ed ivi residente in [...]n. 150; P.IVA_1
3. , nato il [...], a [...], Brasile, CF- Persona_2 CPF n. , per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di C.F._1 rappresentante legale della figlia minore
4. , nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_12
, ed ivi residenti in [...]n. 234; P.IVA_2
5. nata l'[...], a [...], Brasile, n. Persona_3 C.F._2
, ed ivi residente in [...]n. 597; C.F._3
6. nata il [...], a [...], Brasile, CFCPF n. Controparte_3 14322963889, ed ivi residente in [...]n. 270;
7. nato il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_4
, ed ivi residente in [...]n. 88; P.IVA_3
8. , nato il [...], a [...], Brasile, n. Controparte_5 C.F._2
, ed ivi residente in [...]n. 150; P.IVA_4
9. , nato il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_6 44792927803, ed ivi residente in [...]n. 150;
10. MA ÂN RU CH, nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n.
, ed ivi residente in [...]n. 120; P.IVA_5
11. nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_7
, ed ivi residente in [...]n. 42; P.IVA_6
12. IA de SS RA, nata il [...], a [...], Brasile, n. C.F._2
, ed ivi residente in [...]n. 543; P.IVA_7
13. , nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF Controparte_8 n. , ed ivi residente in [...]n. 42; P.IVA_8
14. nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_9
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di P.IVA_9 rappresentante legale del figlio minore
15. , nato il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_10
, ed ivi residenti in [...]de Sousa n. P.IVA_10 896,
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltreaccessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...], a Persona_4 Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza, da e , Controparte_8 Persona_5 emigrato in Brasile, ivi coniugato nel 1912 con deceduto nel 1957 senza mai Persona_6 essersi naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio nascevano:
• 1) nato in [...] nel 1913, coniugato nel 1934 con Persona_7 CP_13 Da detto matrimonio nascevano:
➢ I) nato in [...] nel 1935 coniugato nel 1962 con Persona_8
Da detto matrimonio nasceva: Controparte_14
✓ nata in [...] nel 1970 coniugata Persona_9 nel 2004 con Persona_10
➢ II) nata in [...] nel 1939 coniugata nel 1963 con Parte_2 [...]
. Da detto matrimonio nascevano: Persona_2
✓ a) , nata in [...] nel 1964 coniugata Persona_11 nel 1992 con . Da detto matrimonio Persona_12 venivano alla luce:
❖ , nato in [...] nel 1993 Controparte_5 CP_5
❖ , nato in [...] nel 1997 Persona_13
✓ b) , nato in [...] nel Persona_2 1969. Da detta unione venivano alla luce:
❖ , nata in [...] nel Controparte_1 2002
❖ , nata in [...] nel 2005 Controparte_12
• 2) nata in [...] nel 1932, coniugata nel 1955 con Persona_9 Persona_14 Da detto matrimonio nascevano:
➢ I) nato in [...] nel 1957 coniugato nel 1984 Parte_3 con Da detto matrimonio nascevano: Persona_15
✓ a) nata in [...] nel 1985 Persona_3
✓ b) nata in [...] nel 1989. Da Controparte_9 detta unione veniva alla luce:
❖ , nato in [...] nel 2021 (all. 38, Controparte_10 atto di nascita, rispetto al quale Controparte_9
già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti
[...] norme brasiliane, riconosceva la maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c.
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ II) nato in [...] nel 1959, coniugato nel 1983 con Parte_4
. Da detto matrimonio nasceva: Persona_16
✓ nata in [...] nel 1985 Persona_17
• 3) nato in [...] nel 1935, coniugato nel 1961 con Controparte_15 Persona_18
. Da detto matrimonio nascevano:
[...]
➢ I) nata in [...] nel 1963, coniugata nel 1992 con Parte_5
Da detto matrimonio nascevano: Persona_19
✓ a) nata in [...] nel 1993, coniugata Controparte_8 nel 2020 con Persona_20
✓ b) nata in [...] nel 1997 Controparte_7
➢ II) nata in [...] nel 1968, coniugata nel 1998 con Parte_6
. Da detto matrimonio nascevano: Persona_21
✓ a) IA De SS RA, nata in [...] nel 2000
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il 13 Persona_4 Co dicembre 1888, a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza, da e CP_8
Persona_22
, altresì, dedotto che:
[...]
Dott. Giovanni Calasso 4
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Venezia, 22.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13961 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Persona_1
3 Persona_2
4 minorenne- Controparte_2
5 Persona_3
6 Controparte_3
7 Controparte_4
8 Controparte_5
9 Controparte_6
10 MA ÂN RU CH
11 Controparte_7
12 IA de SS RA
13 Controparte_8
14 Controparte_9
15 – minorenne- Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
1. , nata il [...], a [...], Brasile, CFCPF Controparte_1 n. 43728765805, ed ivi residente in [...]n. 234;
2. , nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Persona_1
, ed ivi residente in [...]n. 150; P.IVA_1
3. , nato il [...], a [...], Brasile, CF- Persona_2 CPF n. , per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di C.F._1 rappresentante legale della figlia minore
4. , nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_12
, ed ivi residenti in [...]n. 234; P.IVA_2
5. nata l'[...], a [...], Brasile, n. Persona_3 C.F._2
, ed ivi residente in [...]n. 597; C.F._3
6. nata il [...], a [...], Brasile, CFCPF n. Controparte_3 14322963889, ed ivi residente in [...]n. 270;
7. nato il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_4
, ed ivi residente in [...]n. 88; P.IVA_3
8. , nato il [...], a [...], Brasile, n. Controparte_5 C.F._2
, ed ivi residente in [...]n. 150; P.IVA_4
9. , nato il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_6 44792927803, ed ivi residente in [...]n. 150;
10. MA ÂN RU CH, nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n.
, ed ivi residente in [...]n. 120; P.IVA_5
11. nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_7
, ed ivi residente in [...]n. 42; P.IVA_6
12. IA de SS RA, nata il [...], a [...], Brasile, n. C.F._2
, ed ivi residente in [...]n. 543; P.IVA_7
13. , nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF Controparte_8 n. , ed ivi residente in [...]n. 42; P.IVA_8
14. nata il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_9
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di P.IVA_9 rappresentante legale del figlio minore
15. , nato il [...], a [...], Brasile, CF-CPF n. Controparte_10
, ed ivi residenti in [...]de Sousa n. P.IVA_10 896,
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltreaccessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...], a Persona_4 Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza, da e , Controparte_8 Persona_5 emigrato in Brasile, ivi coniugato nel 1912 con deceduto nel 1957 senza mai Persona_6 essersi naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio nascevano:
• 1) nato in [...] nel 1913, coniugato nel 1934 con Persona_7 CP_13 Da detto matrimonio nascevano:
➢ I) nato in [...] nel 1935 coniugato nel 1962 con Persona_8
Da detto matrimonio nasceva: Controparte_14
✓ nata in [...] nel 1970 coniugata Persona_9 nel 2004 con Persona_10
➢ II) nata in [...] nel 1939 coniugata nel 1963 con Parte_2 [...]
. Da detto matrimonio nascevano: Persona_2
✓ a) , nata in [...] nel 1964 coniugata Persona_11 nel 1992 con . Da detto matrimonio Persona_12 venivano alla luce:
❖ , nato in [...] nel 1993 Controparte_5 CP_5
❖ , nato in [...] nel 1997 Persona_13
✓ b) , nato in [...] nel Persona_2 1969. Da detta unione venivano alla luce:
❖ , nata in [...] nel Controparte_1 2002
❖ , nata in [...] nel 2005 Controparte_12
• 2) nata in [...] nel 1932, coniugata nel 1955 con Persona_9 Persona_14 Da detto matrimonio nascevano:
➢ I) nato in [...] nel 1957 coniugato nel 1984 Parte_3 con Da detto matrimonio nascevano: Persona_15
✓ a) nata in [...] nel 1985 Persona_3
✓ b) nata in [...] nel 1989. Da Controparte_9 detta unione veniva alla luce:
❖ , nato in [...] nel 2021 (all. 38, Controparte_10 atto di nascita, rispetto al quale Controparte_9
già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti
[...] norme brasiliane, riconosceva la maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c.
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ II) nato in [...] nel 1959, coniugato nel 1983 con Parte_4
. Da detto matrimonio nasceva: Persona_16
✓ nata in [...] nel 1985 Persona_17
• 3) nato in [...] nel 1935, coniugato nel 1961 con Controparte_15 Persona_18
. Da detto matrimonio nascevano:
[...]
➢ I) nata in [...] nel 1963, coniugata nel 1992 con Parte_5
Da detto matrimonio nascevano: Persona_19
✓ a) nata in [...] nel 1993, coniugata Controparte_8 nel 2020 con Persona_20
✓ b) nata in [...] nel 1997 Controparte_7
➢ II) nata in [...] nel 1968, coniugata nel 1998 con Parte_6
. Da detto matrimonio nascevano: Persona_21
✓ a) IA De SS RA, nata in [...] nel 2000
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il 13 Persona_4 Co dicembre 1888, a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza, da e CP_8
Persona_22
, altresì, dedotto che:
[...]
Dott. Giovanni Calasso 4
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Venezia, 22.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6