Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 9 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza breve 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 08/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alla diffida del 20/09/2024, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale, la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
nonché per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
- e per la condanna delle stesse amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. FR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Ambasciata l’Italia in Pakistan sulla domanda di visto per lavoro subordinato;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso;
c) che il ricorso in esito ai precedenti provvedimenti cautelari e istruttori è stato nuovamente chiamato nella sede cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2025;
d) che con memoria depositata in atti il 31 ottobre 2025 parte ricorrente ha dato conto della cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuta fissazione dell’appuntamento;
e) che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
f) che le spese vanno parzialmente compensate e per il resto devono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo quanto indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio nella misura pari al 25% e condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell’importo residuo quantificato nella misura di € 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR LO, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.