Articolo 2 della Legge 4 giugno 1934, n. 977
Articolo 1Articolo 3
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17 luglio 1934
Art. 2.

Per esercitare la professione di insegnante di materie musicali in Istituti o Scuole di musica e' prescritto il possesso del diploma o della licenza di grado superiore relativi allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.
Entrata in vigore il 17 luglio 1934