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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/08/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 51 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 27.3.2025
(svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Deborah Sannino, presso il cui studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 118, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Bruno Mantovani, presso il cui studio in Napoli, via Morgantini n. 3, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9974/2019, pubblicata in data 8.11.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 27.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2005, CP_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, ex sezione
[...] distaccata di Pozzuoli, l'ex coniuge , al fine di Parte_1 procedere, previa idonea CTU, alla divisione in natura (ove possibile)
o alla vendita dell'immobile in comproprietà dei coniugi sito in Bacoli
(località Sella di Baia) alla via Fusaro n. 18/26.
A sostegno della pretesa azionata, l'istante deduceva che: i)
l'anzidetto immobile era stato acquistato dai coniugi (unitisi in
1 matrimonio in data 1.7.1980) con atto di compravendita per notar di Napoli del 4.8.1989, in regime patrimoniale di Persona_1 comunione legale dei beni;
ii) in data 3.3.1995, il Tribunale di Napoli aveva pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
iii) alcun riscontro aveva avuto la raccomandata a./r. del 21-25.7.2005, con la quale aveva chiesto all'ex marito di procedere alla divisione bonaria dell'immobile in comproprietà, acquistato in costanza di matrimonio.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data 13.12.2005, il convenuto
, eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, Parte_1 deducendo in particolare: 1) che la sottoscrizione dell'atto di acquisto per notar del 4.8.1989 si era resa necessaria in quanto ancora Per_1 formalmente coniugato, in regime di comunione legale, con l'attrice, benché con la stessa fosse già separato “di fatto”, avendo i coniugi dato impulso al procedimento consensuale di separazione, conclusosi con decreto di omologa del tribunale di Napoli del 9.3.1990; 2) che l'immobile era stato acquistato con denaro pervenutogli per successione ereditaria del compianto padre, , e Persona_2 mediante accensione di un mutuo fondiario in data 11.7.1989; 3) di aver provveduto in via esclusiva a pagare i ratei del mutuo fino alla sua estinzione, sostenendo, sempre in via esclusiva, tutti gli esborsi necessari alla ristrutturazione del bene e agli oneri, di qualsiasi tipo e natura, ad esso connessi, tra i quali ICI, oneri condominiali, tasse e imposte;
5) che dopo circa 13 anni dalla separazione, la fino CP_1 ad allora disinteressatasi dell'immobile, aveva manifestato la volontà di ricevere una forma di "buona uscita", chiedendogli verbalmente il pagamento di trenta milioni di lire in cambio della cessione della quota di comproprietà a lei spettante sul bene;
6) che, ritenuta iniqua tale pretesa, in attesa di agire per l'accertamento giudiziale, in suo favore, della proprietà esclusiva dell'immobile, chiedeva all'ex moglie, con raccomandata del 15.12.2002, il 50% di tutti gli esborsi sostenuti in via esclusiva per la gestione e manutenzione del bene.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, chiedendo, in via riconvenzionale e principale, di accertare che l'immobile in discorso fosse di sua esclusiva proprietà e, in via gradata, di accertare il debito dell'ex-moglie, con conseguente condanna della al pagamento, in favore del , del 50% CP_1 Pt_1 di tutte le somme da lui "sborsate a qualsiasi titolo e di qualsiasi tipo
e natura”. Vinte le spese del giudizio.
Disatteso il reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto dall'attrice contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro giudiziario dell'immobile per cui è causa ed esaurita l'attività istruttoria (con il deposito di documenti, l'escussione dei testi e l'espletamento di
2 CTU), l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva n. 8145/2016, pubblicata in data 28.6.2016 (contro la quale non veniva formulata riserva di appello), così statuiva: “A) dispone procedersi alla divisione dell'immobile […] acquistato dalle parti in comproprietà con l'atto pubblico Per_ di compravendita del 04/08/1989 (per notar di Napoli rep. 1126 racc.
376); B) dispone procedersi alla vendita del ben sopra indicato mediante delega ai sensi dell'art. 591 bis cpc;
D) rimette a causa sul ruolo per la determinazione delle modalità di vendita;
E) spese al definitivo”. In sede di vendita senza incanto, in data 9.5.2018, l'immobile veniva aggiudicato per il prezzo di € 85.150,00, oltre spese ed imposte, e di poi trasferito all'aggiudicatario con decreto di trasferimento del 23-
26.11.2018.
Persistendo contestazioni tra le parti per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita in ragione dei crediti rispettivamente vantati, la lite veniva definita con sentenza n. 9974/2019, pubblicata in data
8.11.2019, con la quale il tribunale di Napoli, compensati i crediti riconosciuti a ciascun condividente, così definitivamente provvedeva:
“distribuisce il ricavato della vendita dell'immobile oggetto di causa attribuendo all'attrice l'importo di € 45.998,08 e al convenuto di €
33.362,45, autorizzando le parti ad effettuare i relativi prelievi, dal libretto acceso presso il Banco di Napoli spa dal professionista delegato alle operazioni di vendita, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza. Compensa le spese di lite”.
Contro tale sentenza, notificata il 27.11.2019, con atto di citazione notificato in data 27.12.2019, proponeva appello , Parte_1 lamentando: 1) con il primo ed il terzo motivo di doglianza, la “errata determinazione delle spese sostenute dall'appellante sull'errato presupposto che non spetta la ripetizione di alcune di esse quando subentra la separazione dei coniugi”; 2) con il secondo motivo, la
“omessa pronunzia sulla richiesta dell'appellante del rimborso delle spese di ristrutturazione sborsate per l'immobile de quo”; 3) con il quarto ed ultimo motivo, la “errata valutazione del presunto canone di locazione dell'immobile per il periodo in cui vi sarebbe il presunto diritto dell'appellata di ottenere il presunto mancato godimento dell'immobile”, censurandosi l'indicazione dell'arco temporale assunto come riferimento dal tribunale per il riconoscimento alla dell'indennizzo, pro quota, per il mancato godimento del CP_1 bene comune, da individuare dal 25.7.2005 (data della raccomandata con la quale chiedeva procedersi alla vendita) al giorno della CP_1 pronuncia della sentenza di I grado (05.11.2019).
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in parziale riforma della pronuncia gravata, di: “1) Accertare e dichiarare che
[...]
deve corrispondere il 50% di tutte le spese sostenute da CP_1 Pt_1
dall' 01/03/1990 al 19.11.2019 per l'immobile per cui è causa;
2)
[...]
In subordine, nella improbabile ipotesi che l'On.le Tribunale non dovesse
3 accogliere le richieste formulate al capo 1, accertare e dichiarare che
l'appellata deve corrispondere il 50% di tutte le spese sostenute da Pt_1
dal 13.12.05 sino al 19.1.2019 per l'immobile per cui è causa;
3)
[...]
Accertare e dichiarare che deve corrispondere, a titolo Controparte_1 di pagamento per la ristrutturazione effettuata, il 50% della somma corrisposta a tal titolo da e, conseguentemente Parte_1 condannare al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 17.575,52 (£.30.000.000 = € 35.150,15: 2 = € 17.575,07);
4) Accertare e dichiarare che , da tutte le ricevute Controparte_1 prodotte dal convenuto nella I, II e III produzione ritualmente esibite, accertare dichiarare IA dovrà corrispondere del mutuo CP_1 ipotecario, INVIM, spese estinzione mutuo, spese quote condominio ordinario, quote condominio straordinarie, imposte smaltimento rifiuti E ICI
ED IMU la somma complessiva di € 21.025,00 (L 81.000.000 = €
420.000,00: 2 = € 21.025,00). Conseguentemente condannare
[...]
al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
21.025,00”. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa contenente appello incidentale condizionato, depositata in data 16.10.2020, si costituiva contestando Controparte_1
l'avverso gravame, perché basato su motivi illogici, contraddittori e privi di fondamento giuridico, oltre che non preceduto da riserva di appello contro la sentenza non definitiva n. 8145/2016, così concludendo: “- respingere il proposto appello perché inammissibile e/o improponibile e/o infondato con la conseguente condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96, 3° comma, cpc nonché ad una esemplare condanna alla refusione degli esborsi e compensi del grado;
- in via gradata ed in accoglimento dello spiegato e tempestivo appello incidentale condizionato – nella denegata ipotesi che la Corte ritenga ammissibile il gravame ex adverso proposto – si chiede determinarsi, per i 14 motivi e le causali di cui innanzi, in € 54.899,36 l'importo da prelevarsi in favore della Prof. CP_1
a fronte del minor importo di € 24.731,16 da riconoscersi al Prof. Pt_1 con condanna di quest'ultimo sia al risarcimento ex art. 96, 3° comma, cpc sia alla refusione degli esborsi e competenze professionali di entrambi i gradi da liquidarsi sulla scorta del vigente DM n°37/2018 o di quello vigente alla data di liquidazione”.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa (assegnata in data 7.3.2023 al consigliere relatore dr.ssa Ada
Meterangelis, per surroga dell'originario relatore, dr.ssa Erminia
Baldini), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione all'udienza cartolare del 27.3.2025, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. L'appello principale va rigettato, essendo in parte inammissibile, in parte infondato per le ragioni che ci si accinge a precisare.
4 §. Com'è noto, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
In altri termini, affinché l'impugnazione superi il vaglio di ammissibilità prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, pur non essendo richiesto il rispetto di forme solenni o vincolate, è necessario che siano chiaramente individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, deve rappresentare alla corte un contenuto chiaro e completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Il requisito della specificità dei motivi di appello dev'essere, dunque, correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli
"errores" attribuiti alla sentenza censurata, che vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ebbene, seguendo tali coordinate e ponendo a raffronto le motivazioni della sentenza impugnata con i motivi di gravame, non può non rilevarsi come nella specie l'atto di appello, quanto meno per il primo, il terzo ed il quarto motivo di doglianza (come meglio si dirà a breve), sia carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342
c.p.c., non avendo l'appellante esaminato in maniera organica le argomentazioni sviluppate dal tribunale, né tanto meno affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione censurata.
5 Si è infatti in presenza di critiche formulate in maniera caotica, generica e talvolta contraddittoria, che non “dialogano” con la motivazione impugnata, né sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (Cass. 21824/2019).
A ciò si aggiunga che l'appello, in alcuni punti, per come confusamente formulato, con il generico richiamo alle conclusioni e difese svolte in prime cure, costringerebbe la Corte, al fine di individuare i motivi sui quali deve pronunziarsi, ad un'opera di interpretazione che non le compete e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, essendosi al fine chiarito che l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cpc non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado: “…perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa;
inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice "ad quem", al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque "a posteriori" - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire” (Cass. 12140/06; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 21816/2006 e Cass. 1248/2013).
§. Per altro verso, prima di procedere all'esame delle singole censure, deve chiarirsi che: “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte” (Cass. 6630/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. 7849/2001, Cass. 11673/2008 e Cass.
10930/2022).
E' pertanto inammissibile la proposizione, da parte dell'appellante, per la prima volta con la conclusionale del 30.5.2025 (a seguito della
6 costituzione del nuovo difensore, avv. Deborah Sannino, per l'intervenuta revoca del mandato all'originario difensore, avv. Vittorio
Cannata), di censure relative a parti della sentenza originariamente non impugnate (con particolare riguardo all'errore denunciato per il calcolo dei mesi per i quali la ha diritto al rimborso per il CP_1 mancato godimento del bene e all'omessa pronuncia sulle spese della fase cautelare;
cfr. pagg.
5-6 della conclusionale), il cui esame resta dunque precluso alla Corte.
II. Tanto chiarito, si premette che le doglianze articolate nell'atto di appello e denominate, rispettivamente, “I MOTIVO” e “III MOTIVO”, vanno trattate congiuntamente, perché quasi integralmente coincidenti, ove si consideri che le pagine da 13 a 16 del paragrafo denominato
“III MOTIVO” costituiscono mera trascrizione del contenuto delle pagg. da 7 a 10 del paragrafo denominato “I MOTIVO”. In altri termini, si è in presenza di un'unica censura, con cui si contesta l'erroneo mancato riconoscimento del 50% di tutte le spese
(indicate a pagg. 16-17 dell'appello) sostenute dal per Pt_1
l'immobile comune dall'inizio della separazione, e ciò sull'assunto che il tribunale non avrebbe dato alcun rilievo al principio di diritto affermato da Cass. 24160/2018, in virtù del quale: “L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte”.
La censura, come anticipato, è inammissibile e comunque infondata, ove si consideri che il tribunale faceva applicazione proprio dell'anzidetto principio, ritenendo che le spese ripetibili dal Pt_1 fossero solo quelle successive alla separazione personale dei coniugi
(proprio perché non caratterizzate da un fine di liberalità).
Ed infatti, il primo giudice, sulla premessa (già esplicitata nella sentenza non definitiva del 23.6.2016) che la comunione legale tra le
7 parti era venuta meno a seguito del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi (depositato in data 10.3.1990) e che con il venir meno della comunione legale era sorto il diritto di ciascun condividente di chiedere la divisione dei beni comuni, da effettuarsi in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194
c.c. (cfr. pag. 2 della sentenza), dopo aver indicato in € 39.815,265 la quota spettante sul ricavato della vendita a ciascun avente diritto, nel quantificare i crediti rispettivamente vantati da ciascun condividente, riconosceva al , contrariamente a quanto confusamente Pt_1 dedotto nell'atto di appello, il diritto ad ottenere il rimborso delle sole spese successive alla separazione, delle quali fosse stato comprovato il relativo esborso.
Rilevava, infatti, il tribunale: << …A questo può passarsi a valutare il credito del convenuto oggetto della sua domanda riconvenzionale. È bene precisare che possono essere presi in considerazione solo i documenti tempestivamente depositati dal convenuto il 20.10.2008 e non anche i documenti depositati tardivamente l'8.7.2009. Va altresì premesso che in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194, primo comma, cod. civ., il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2354 del 04/02/2005).
Il convenuto non ha pertanto diritto al rimborso delle somme corrisposte al momento del rogito per l'acquisto dell'immobile comune, mentre ha diritto alla restituzione della metà delle somme corrisposte per il pagamento delle rate di mutuo scadute successivamente allo scioglimento della comunione.
Dagli atti risulta che il convenuto ha pagato € 30.384,19 per rate di mutuo scadute successivamente allo scioglimento della comunione, motivo per il quale ha diritto al rimborso della metà di tale somma, pari ad € 15.192,09. Vi
è, inoltre, prova del pagamento di € 9.408,20 per oneri condominiali, la cui metà deve gravare sulla comproprietaria, con un ulteriore credito di € 4.704,14. Infine, vi è prova del pagamento di imposte ICI per € 868,68, la cui metà di € 434,34 spetta all'attrice. Viceversa, non è stata fornita alcuna prova del pagamento di ulteriori imposte, né di spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Sommando le varie voci sopra elencate, si ottiene un credito totale del convenuto di € 20.330,57>>.
D'altronde, è lo stesso appellante, in sede di comparsa conclusionale depositata il 30.5.2025, a riconoscere ciò che con l'atto di gravame
8 aveva contestato, ovvero che il giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione del principio affermato da Cass. 24160/2018, riconoscendo al il diritto di ripetere i soli esborsi inerenti al Pt_1 bene comune successivi alla separazione consensuale dei coniugi (cfr. pag. 4 della conclusionale, ove si legge: “Nella sentenza di primo grado,
è stato riconosciuto al il rimborso del 50% delle spese dallo stesso Pt_1 sostenute per le rate di mutuo contratto con BNL per l'acquisto dell'immobile, e scadute a seguito dello scioglimento della comunione, nonché il 50% degli esborsi per oneri condominiali e per il pagamento dell'ICI”).
Del pari inammissibile, perché all'evidenza generica e non argomentata (tanto da non essere riproposta con la conclusionale del
30.5.2025), è anche la sotto-censura articolata a pag. 16 dell'atto di gravame, ove si legge: “Il convenuto ha prodotto una serie di ricevute di pagamento in III produzione prodotte in I grado. Il Giudice assume che alcune di queste ricevute sarebbero state prodotte intempestivamente. Dalla analisi delle tre produzioni si appalesa che tale affermazione non risponde alla realtà”, senza alcuna altra precisazione, vieppiù necessaria ove si consideri che il tribunale specificava che, per la valutazione del credito del , potevano essere presi in considerazione solo i Pt_1 documenti tempestivamente depositati dal convenuto il 20.10.2008 e non anche i documenti depositati tardivamente l'8.7.2009, irritualmente prodotti in udienza (cfr. relativo verbale), allorché erano ormai maturate le preclusioni istruttorie.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta “omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese di ristrutturazione sborsate per l'immobile de quo”, assumendo - attraverso il richiamo alle risultanze della prova testimoniale espletata (a mezzo dei due testi escussi) e alla relazione tecnica asseverata ai sensi dell'art. 26 legge
28.02.85 n. 47, datata 14.3.1991 (cfr. doc. 12.12 della produzione di prime cure), a firma dell'arch. (fratello del CP_2 convenuto/odierno appellante, escusso anche come teste) - di aver dato prova degli anzidetti esborsi e di aver dunque diritto ad ottenerne il rimborso in ragione della quota del 50% gravante sull'ex coniuge.
Ebbene, sotto un primo profilo, la censura è inammissibile, ove si consideri che l'appellante, premesso che tutte le spese di manutenzione straordinaria sostenute dopo la separazione andavano ripartite tra gli ex coniugi in ragione del 50% ciascuno e che gli esborsi da lui sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile ammontavano a vecchie £ 30.000.00, pari ad € 15.493.71, chiedeva nondimeno alla Corte di riconoscere in suo favore un credito del tutto avulso dalle indicate premesse e da qualsiasi comprensibile criterio di calcolo, precisamente pari alla “somma di € 17.575,52 (£.
9 30.000.000= € 35.150,15: 2 = £ 17.575,07)” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello e pag. 20, punto 3, delle conclusioni rassegnate).
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'appellante sia incorso in un mero errore materiale e/o di calcolo, la censura sarebbe in ogni caso, e per più aspetti, infondata, ove si consideri, da un lato, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, avendo il tribunale espressamente statuito che non è stata fornita alcuna prova del pagamento di ulteriori imposte, né di spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria; dall'altro, che, in assenza di qualsivoglia idoneo riscontro documentale degli esborsi asseritamente sostenuti dal per la ristrutturazione del bene, insufficienti appaiono, al Pt_1 fine, sia le deposizioni rese dai testi, sig.ri (fratello del CP_2 convenuto) e FR TR (indifferente, che rendeva dichiarazioni generiche e de relato, limitandosi a riferire che il le aveva detto di aver speso, per i lavori eseguiti, circa trenta Pt_1 milioni), escussi in prime cure all'udienza del 30.3.2011, sia la richiamata relazione asseverata del 14.3.1991, a firma dell'arch.
[...]
, già escusso come teste, che nulla prova in punto di spese CP_2 sostenute o comunque necessarie all'esecuzione dei lavori ivi indicati.
Restano pertanto superate e prive di pregio le obiezioni sollevate al riguardo dall'appellante, dovendosi peraltro rimarcare che: “In tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Il giudice in tale operazione è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass.
9786/2022).
§. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, formulato alle pagg. 18
e 19 dell'atto di appello, nel paragrafo intitolato “Errata valutazione del presunto canone di locazione dell'immobile per il periodo in cui vi sarebbe il presunto diritto dell'appellata di ottenere il presunto mancato godimento dell'immobile”, l'appellante contesta il periodo
10 temporale preso in considerazione dal tribunale per determinare il contro credito vantato dall'attrice per il mancato Controparte_1 godimento dell'immobile comune, al fine genericamente assumendo:
<<..ammesso e non concesso che spetti all'appellata una qualche somma per non aver goduto dell'immobile in comproprietà, il periodo temporale in cui spetterebbe tale indennizzo partirebbe dal
25.07.2005 al giorno di pronunzia della sentenza di I grado
(5.11.2019)>>.
Anche tale censura, per la sua evidente genericità e fumosità, è inammissibile, vieppiù che, con essa, si chiede una modifica in peius della sentenza appellata, posto che il tribunale (cfr. pag. 4) liquidava l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della CP_1 con decorrenza da novembre 2005 sino alla pronunzia della sentenza di I grado (5.11.2019), così statuendo: <<…Tale stima appare corretta nel periodo considerato dal ctu, ossia dal novembre 2005 al settembre 2013.
Moltiplicando l'importo mensile per n. 95 mensilità, si ottiene un totale di €
23.560,00. Dall'ottobre 2013 ad oggi (ulteriori 74 mesi) tale importo va ridotto […]>>.
Con riguardo poi al termine finale, individuato dal tribunale nella data di pronuncia della decisione gravata (5.11.2019) e contestato dall'appellante solo con la conclusionale del 30.5.2025 (per non aver il primo giudice considerato che il calcolo doveva fermarsi al 23 novembre 2018, data del decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato all'asta), si ribadisce che trattasi di censura nuova, come tale inammissibile, vieppiù perché in evidente contrasto con quanto inizialmente dedotto nell'atto di appello, ove si faceva espresso riferimento proprio alla data del 5.11.2019.
§. Alla declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'appello principale consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Resta assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato spiegato dalla CP_1
§. Va disattesa la domanda da quest'ultima formulata di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c., che presuppone in ogni caso la soccombenza integrale da valutare in considerazione dell'esito finale complessivo della lite
(Cass. 15232/2024), oltre che, sotto il profilo soggettivo, la concreta presenza, nella specie non ricorrente, di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. 19948/2023).
11 Va, altresì, disattesa la richiesta della di ordinare la CP_1 cancellazione del sostantivo “buona uscita” più volte utilizzata dalla controparte in comparsa conclusionale, trattandosi di espressione non offensiva e comunque inerente alla materia controversa.
Conseguentemente, va rigettata la connessa richiesta di risarcimento danni ex art. 89 cpc.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
5.200,00 ad € 26.000,00, così determinato in relazione all'ulteriore credito invocato dall'appellante, secondo il criterio del c.d. disputatum), tenuto conto della natura della lite, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Bruno Mantovani, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 51
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 9974/2019, pubblicata in data
8.11.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del grado, che si liquidano in € Controparte_1
5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Bruno Mantovani, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 51 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 27.3.2025
(svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Deborah Sannino, presso il cui studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 118, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Bruno Mantovani, presso il cui studio in Napoli, via Morgantini n. 3, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9974/2019, pubblicata in data 8.11.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 27.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2005, CP_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, ex sezione
[...] distaccata di Pozzuoli, l'ex coniuge , al fine di Parte_1 procedere, previa idonea CTU, alla divisione in natura (ove possibile)
o alla vendita dell'immobile in comproprietà dei coniugi sito in Bacoli
(località Sella di Baia) alla via Fusaro n. 18/26.
A sostegno della pretesa azionata, l'istante deduceva che: i)
l'anzidetto immobile era stato acquistato dai coniugi (unitisi in
1 matrimonio in data 1.7.1980) con atto di compravendita per notar di Napoli del 4.8.1989, in regime patrimoniale di Persona_1 comunione legale dei beni;
ii) in data 3.3.1995, il Tribunale di Napoli aveva pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
iii) alcun riscontro aveva avuto la raccomandata a./r. del 21-25.7.2005, con la quale aveva chiesto all'ex marito di procedere alla divisione bonaria dell'immobile in comproprietà, acquistato in costanza di matrimonio.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data 13.12.2005, il convenuto
, eccependo l'infondatezza dell'avversa pretesa, Parte_1 deducendo in particolare: 1) che la sottoscrizione dell'atto di acquisto per notar del 4.8.1989 si era resa necessaria in quanto ancora Per_1 formalmente coniugato, in regime di comunione legale, con l'attrice, benché con la stessa fosse già separato “di fatto”, avendo i coniugi dato impulso al procedimento consensuale di separazione, conclusosi con decreto di omologa del tribunale di Napoli del 9.3.1990; 2) che l'immobile era stato acquistato con denaro pervenutogli per successione ereditaria del compianto padre, , e Persona_2 mediante accensione di un mutuo fondiario in data 11.7.1989; 3) di aver provveduto in via esclusiva a pagare i ratei del mutuo fino alla sua estinzione, sostenendo, sempre in via esclusiva, tutti gli esborsi necessari alla ristrutturazione del bene e agli oneri, di qualsiasi tipo e natura, ad esso connessi, tra i quali ICI, oneri condominiali, tasse e imposte;
5) che dopo circa 13 anni dalla separazione, la fino CP_1 ad allora disinteressatasi dell'immobile, aveva manifestato la volontà di ricevere una forma di "buona uscita", chiedendogli verbalmente il pagamento di trenta milioni di lire in cambio della cessione della quota di comproprietà a lei spettante sul bene;
6) che, ritenuta iniqua tale pretesa, in attesa di agire per l'accertamento giudiziale, in suo favore, della proprietà esclusiva dell'immobile, chiedeva all'ex moglie, con raccomandata del 15.12.2002, il 50% di tutti gli esborsi sostenuti in via esclusiva per la gestione e manutenzione del bene.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, chiedendo, in via riconvenzionale e principale, di accertare che l'immobile in discorso fosse di sua esclusiva proprietà e, in via gradata, di accertare il debito dell'ex-moglie, con conseguente condanna della al pagamento, in favore del , del 50% CP_1 Pt_1 di tutte le somme da lui "sborsate a qualsiasi titolo e di qualsiasi tipo
e natura”. Vinte le spese del giudizio.
Disatteso il reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto dall'attrice contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro giudiziario dell'immobile per cui è causa ed esaurita l'attività istruttoria (con il deposito di documenti, l'escussione dei testi e l'espletamento di
2 CTU), l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva n. 8145/2016, pubblicata in data 28.6.2016 (contro la quale non veniva formulata riserva di appello), così statuiva: “A) dispone procedersi alla divisione dell'immobile […] acquistato dalle parti in comproprietà con l'atto pubblico Per_ di compravendita del 04/08/1989 (per notar di Napoli rep. 1126 racc.
376); B) dispone procedersi alla vendita del ben sopra indicato mediante delega ai sensi dell'art. 591 bis cpc;
D) rimette a causa sul ruolo per la determinazione delle modalità di vendita;
E) spese al definitivo”. In sede di vendita senza incanto, in data 9.5.2018, l'immobile veniva aggiudicato per il prezzo di € 85.150,00, oltre spese ed imposte, e di poi trasferito all'aggiudicatario con decreto di trasferimento del 23-
26.11.2018.
Persistendo contestazioni tra le parti per la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita in ragione dei crediti rispettivamente vantati, la lite veniva definita con sentenza n. 9974/2019, pubblicata in data
8.11.2019, con la quale il tribunale di Napoli, compensati i crediti riconosciuti a ciascun condividente, così definitivamente provvedeva:
“distribuisce il ricavato della vendita dell'immobile oggetto di causa attribuendo all'attrice l'importo di € 45.998,08 e al convenuto di €
33.362,45, autorizzando le parti ad effettuare i relativi prelievi, dal libretto acceso presso il Banco di Napoli spa dal professionista delegato alle operazioni di vendita, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza. Compensa le spese di lite”.
Contro tale sentenza, notificata il 27.11.2019, con atto di citazione notificato in data 27.12.2019, proponeva appello , Parte_1 lamentando: 1) con il primo ed il terzo motivo di doglianza, la “errata determinazione delle spese sostenute dall'appellante sull'errato presupposto che non spetta la ripetizione di alcune di esse quando subentra la separazione dei coniugi”; 2) con il secondo motivo, la
“omessa pronunzia sulla richiesta dell'appellante del rimborso delle spese di ristrutturazione sborsate per l'immobile de quo”; 3) con il quarto ed ultimo motivo, la “errata valutazione del presunto canone di locazione dell'immobile per il periodo in cui vi sarebbe il presunto diritto dell'appellata di ottenere il presunto mancato godimento dell'immobile”, censurandosi l'indicazione dell'arco temporale assunto come riferimento dal tribunale per il riconoscimento alla dell'indennizzo, pro quota, per il mancato godimento del CP_1 bene comune, da individuare dal 25.7.2005 (data della raccomandata con la quale chiedeva procedersi alla vendita) al giorno della CP_1 pronuncia della sentenza di I grado (05.11.2019).
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in parziale riforma della pronuncia gravata, di: “1) Accertare e dichiarare che
[...]
deve corrispondere il 50% di tutte le spese sostenute da CP_1 Pt_1
dall' 01/03/1990 al 19.11.2019 per l'immobile per cui è causa;
2)
[...]
In subordine, nella improbabile ipotesi che l'On.le Tribunale non dovesse
3 accogliere le richieste formulate al capo 1, accertare e dichiarare che
l'appellata deve corrispondere il 50% di tutte le spese sostenute da Pt_1
dal 13.12.05 sino al 19.1.2019 per l'immobile per cui è causa;
3)
[...]
Accertare e dichiarare che deve corrispondere, a titolo Controparte_1 di pagamento per la ristrutturazione effettuata, il 50% della somma corrisposta a tal titolo da e, conseguentemente Parte_1 condannare al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 17.575,52 (£.30.000.000 = € 35.150,15: 2 = € 17.575,07);
4) Accertare e dichiarare che , da tutte le ricevute Controparte_1 prodotte dal convenuto nella I, II e III produzione ritualmente esibite, accertare dichiarare IA dovrà corrispondere del mutuo CP_1 ipotecario, INVIM, spese estinzione mutuo, spese quote condominio ordinario, quote condominio straordinarie, imposte smaltimento rifiuti E ICI
ED IMU la somma complessiva di € 21.025,00 (L 81.000.000 = €
420.000,00: 2 = € 21.025,00). Conseguentemente condannare
[...]
al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
21.025,00”. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa contenente appello incidentale condizionato, depositata in data 16.10.2020, si costituiva contestando Controparte_1
l'avverso gravame, perché basato su motivi illogici, contraddittori e privi di fondamento giuridico, oltre che non preceduto da riserva di appello contro la sentenza non definitiva n. 8145/2016, così concludendo: “- respingere il proposto appello perché inammissibile e/o improponibile e/o infondato con la conseguente condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96, 3° comma, cpc nonché ad una esemplare condanna alla refusione degli esborsi e compensi del grado;
- in via gradata ed in accoglimento dello spiegato e tempestivo appello incidentale condizionato – nella denegata ipotesi che la Corte ritenga ammissibile il gravame ex adverso proposto – si chiede determinarsi, per i 14 motivi e le causali di cui innanzi, in € 54.899,36 l'importo da prelevarsi in favore della Prof. CP_1
a fronte del minor importo di € 24.731,16 da riconoscersi al Prof. Pt_1 con condanna di quest'ultimo sia al risarcimento ex art. 96, 3° comma, cpc sia alla refusione degli esborsi e competenze professionali di entrambi i gradi da liquidarsi sulla scorta del vigente DM n°37/2018 o di quello vigente alla data di liquidazione”.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa (assegnata in data 7.3.2023 al consigliere relatore dr.ssa Ada
Meterangelis, per surroga dell'originario relatore, dr.ssa Erminia
Baldini), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione all'udienza cartolare del 27.3.2025, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. L'appello principale va rigettato, essendo in parte inammissibile, in parte infondato per le ragioni che ci si accinge a precisare.
4 §. Com'è noto, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
In altri termini, affinché l'impugnazione superi il vaglio di ammissibilità prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, pur non essendo richiesto il rispetto di forme solenni o vincolate, è necessario che siano chiaramente individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, deve rappresentare alla corte un contenuto chiaro e completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Il requisito della specificità dei motivi di appello dev'essere, dunque, correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli
"errores" attribuiti alla sentenza censurata, che vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ebbene, seguendo tali coordinate e ponendo a raffronto le motivazioni della sentenza impugnata con i motivi di gravame, non può non rilevarsi come nella specie l'atto di appello, quanto meno per il primo, il terzo ed il quarto motivo di doglianza (come meglio si dirà a breve), sia carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342
c.p.c., non avendo l'appellante esaminato in maniera organica le argomentazioni sviluppate dal tribunale, né tanto meno affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione censurata.
5 Si è infatti in presenza di critiche formulate in maniera caotica, generica e talvolta contraddittoria, che non “dialogano” con la motivazione impugnata, né sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (Cass. 21824/2019).
A ciò si aggiunga che l'appello, in alcuni punti, per come confusamente formulato, con il generico richiamo alle conclusioni e difese svolte in prime cure, costringerebbe la Corte, al fine di individuare i motivi sui quali deve pronunziarsi, ad un'opera di interpretazione che non le compete e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, essendosi al fine chiarito che l'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cpc non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado: “…perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa;
inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice "ad quem", al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque "a posteriori" - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire” (Cass. 12140/06; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 21816/2006 e Cass. 1248/2013).
§. Per altro verso, prima di procedere all'esame delle singole censure, deve chiarirsi che: “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte” (Cass. 6630/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. 7849/2001, Cass. 11673/2008 e Cass.
10930/2022).
E' pertanto inammissibile la proposizione, da parte dell'appellante, per la prima volta con la conclusionale del 30.5.2025 (a seguito della
6 costituzione del nuovo difensore, avv. Deborah Sannino, per l'intervenuta revoca del mandato all'originario difensore, avv. Vittorio
Cannata), di censure relative a parti della sentenza originariamente non impugnate (con particolare riguardo all'errore denunciato per il calcolo dei mesi per i quali la ha diritto al rimborso per il CP_1 mancato godimento del bene e all'omessa pronuncia sulle spese della fase cautelare;
cfr. pagg.
5-6 della conclusionale), il cui esame resta dunque precluso alla Corte.
II. Tanto chiarito, si premette che le doglianze articolate nell'atto di appello e denominate, rispettivamente, “I MOTIVO” e “III MOTIVO”, vanno trattate congiuntamente, perché quasi integralmente coincidenti, ove si consideri che le pagine da 13 a 16 del paragrafo denominato
“III MOTIVO” costituiscono mera trascrizione del contenuto delle pagg. da 7 a 10 del paragrafo denominato “I MOTIVO”. In altri termini, si è in presenza di un'unica censura, con cui si contesta l'erroneo mancato riconoscimento del 50% di tutte le spese
(indicate a pagg. 16-17 dell'appello) sostenute dal per Pt_1
l'immobile comune dall'inizio della separazione, e ciò sull'assunto che il tribunale non avrebbe dato alcun rilievo al principio di diritto affermato da Cass. 24160/2018, in virtù del quale: “L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. Conseguentemente, il coniuge comproprietario potrà ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte”.
La censura, come anticipato, è inammissibile e comunque infondata, ove si consideri che il tribunale faceva applicazione proprio dell'anzidetto principio, ritenendo che le spese ripetibili dal Pt_1 fossero solo quelle successive alla separazione personale dei coniugi
(proprio perché non caratterizzate da un fine di liberalità).
Ed infatti, il primo giudice, sulla premessa (già esplicitata nella sentenza non definitiva del 23.6.2016) che la comunione legale tra le
7 parti era venuta meno a seguito del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi (depositato in data 10.3.1990) e che con il venir meno della comunione legale era sorto il diritto di ciascun condividente di chiedere la divisione dei beni comuni, da effettuarsi in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194
c.c. (cfr. pag. 2 della sentenza), dopo aver indicato in € 39.815,265 la quota spettante sul ricavato della vendita a ciascun avente diritto, nel quantificare i crediti rispettivamente vantati da ciascun condividente, riconosceva al , contrariamente a quanto confusamente Pt_1 dedotto nell'atto di appello, il diritto ad ottenere il rimborso delle sole spese successive alla separazione, delle quali fosse stato comprovato il relativo esborso.
Rilevava, infatti, il tribunale: << …A questo può passarsi a valutare il credito del convenuto oggetto della sua domanda riconvenzionale. È bene precisare che possono essere presi in considerazione solo i documenti tempestivamente depositati dal convenuto il 20.10.2008 e non anche i documenti depositati tardivamente l'8.7.2009. Va altresì premesso che in tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, cod. civ. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194, primo comma, cod. civ., il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2354 del 04/02/2005).
Il convenuto non ha pertanto diritto al rimborso delle somme corrisposte al momento del rogito per l'acquisto dell'immobile comune, mentre ha diritto alla restituzione della metà delle somme corrisposte per il pagamento delle rate di mutuo scadute successivamente allo scioglimento della comunione.
Dagli atti risulta che il convenuto ha pagato € 30.384,19 per rate di mutuo scadute successivamente allo scioglimento della comunione, motivo per il quale ha diritto al rimborso della metà di tale somma, pari ad € 15.192,09. Vi
è, inoltre, prova del pagamento di € 9.408,20 per oneri condominiali, la cui metà deve gravare sulla comproprietaria, con un ulteriore credito di € 4.704,14. Infine, vi è prova del pagamento di imposte ICI per € 868,68, la cui metà di € 434,34 spetta all'attrice. Viceversa, non è stata fornita alcuna prova del pagamento di ulteriori imposte, né di spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Sommando le varie voci sopra elencate, si ottiene un credito totale del convenuto di € 20.330,57>>.
D'altronde, è lo stesso appellante, in sede di comparsa conclusionale depositata il 30.5.2025, a riconoscere ciò che con l'atto di gravame
8 aveva contestato, ovvero che il giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione del principio affermato da Cass. 24160/2018, riconoscendo al il diritto di ripetere i soli esborsi inerenti al Pt_1 bene comune successivi alla separazione consensuale dei coniugi (cfr. pag. 4 della conclusionale, ove si legge: “Nella sentenza di primo grado,
è stato riconosciuto al il rimborso del 50% delle spese dallo stesso Pt_1 sostenute per le rate di mutuo contratto con BNL per l'acquisto dell'immobile, e scadute a seguito dello scioglimento della comunione, nonché il 50% degli esborsi per oneri condominiali e per il pagamento dell'ICI”).
Del pari inammissibile, perché all'evidenza generica e non argomentata (tanto da non essere riproposta con la conclusionale del
30.5.2025), è anche la sotto-censura articolata a pag. 16 dell'atto di gravame, ove si legge: “Il convenuto ha prodotto una serie di ricevute di pagamento in III produzione prodotte in I grado. Il Giudice assume che alcune di queste ricevute sarebbero state prodotte intempestivamente. Dalla analisi delle tre produzioni si appalesa che tale affermazione non risponde alla realtà”, senza alcuna altra precisazione, vieppiù necessaria ove si consideri che il tribunale specificava che, per la valutazione del credito del , potevano essere presi in considerazione solo i Pt_1 documenti tempestivamente depositati dal convenuto il 20.10.2008 e non anche i documenti depositati tardivamente l'8.7.2009, irritualmente prodotti in udienza (cfr. relativo verbale), allorché erano ormai maturate le preclusioni istruttorie.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta “omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese di ristrutturazione sborsate per l'immobile de quo”, assumendo - attraverso il richiamo alle risultanze della prova testimoniale espletata (a mezzo dei due testi escussi) e alla relazione tecnica asseverata ai sensi dell'art. 26 legge
28.02.85 n. 47, datata 14.3.1991 (cfr. doc. 12.12 della produzione di prime cure), a firma dell'arch. (fratello del CP_2 convenuto/odierno appellante, escusso anche come teste) - di aver dato prova degli anzidetti esborsi e di aver dunque diritto ad ottenerne il rimborso in ragione della quota del 50% gravante sull'ex coniuge.
Ebbene, sotto un primo profilo, la censura è inammissibile, ove si consideri che l'appellante, premesso che tutte le spese di manutenzione straordinaria sostenute dopo la separazione andavano ripartite tra gli ex coniugi in ragione del 50% ciascuno e che gli esborsi da lui sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile ammontavano a vecchie £ 30.000.00, pari ad € 15.493.71, chiedeva nondimeno alla Corte di riconoscere in suo favore un credito del tutto avulso dalle indicate premesse e da qualsiasi comprensibile criterio di calcolo, precisamente pari alla “somma di € 17.575,52 (£.
9 30.000.000= € 35.150,15: 2 = £ 17.575,07)” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello e pag. 20, punto 3, delle conclusioni rassegnate).
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'appellante sia incorso in un mero errore materiale e/o di calcolo, la censura sarebbe in ogni caso, e per più aspetti, infondata, ove si consideri, da un lato, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, avendo il tribunale espressamente statuito che non è stata fornita alcuna prova del pagamento di ulteriori imposte, né di spese di manutenzione, ordinaria o straordinaria; dall'altro, che, in assenza di qualsivoglia idoneo riscontro documentale degli esborsi asseritamente sostenuti dal per la ristrutturazione del bene, insufficienti appaiono, al Pt_1 fine, sia le deposizioni rese dai testi, sig.ri (fratello del CP_2 convenuto) e FR TR (indifferente, che rendeva dichiarazioni generiche e de relato, limitandosi a riferire che il le aveva detto di aver speso, per i lavori eseguiti, circa trenta Pt_1 milioni), escussi in prime cure all'udienza del 30.3.2011, sia la richiamata relazione asseverata del 14.3.1991, a firma dell'arch.
[...]
, già escusso come teste, che nulla prova in punto di spese CP_2 sostenute o comunque necessarie all'esecuzione dei lavori ivi indicati.
Restano pertanto superate e prive di pregio le obiezioni sollevate al riguardo dall'appellante, dovendosi peraltro rimarcare che: “In tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito
l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Il giudice in tale operazione è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass.
9786/2022).
§. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, formulato alle pagg. 18
e 19 dell'atto di appello, nel paragrafo intitolato “Errata valutazione del presunto canone di locazione dell'immobile per il periodo in cui vi sarebbe il presunto diritto dell'appellata di ottenere il presunto mancato godimento dell'immobile”, l'appellante contesta il periodo
10 temporale preso in considerazione dal tribunale per determinare il contro credito vantato dall'attrice per il mancato Controparte_1 godimento dell'immobile comune, al fine genericamente assumendo:
<<..ammesso e non concesso che spetti all'appellata una qualche somma per non aver goduto dell'immobile in comproprietà, il periodo temporale in cui spetterebbe tale indennizzo partirebbe dal
25.07.2005 al giorno di pronunzia della sentenza di I grado
(5.11.2019)>>.
Anche tale censura, per la sua evidente genericità e fumosità, è inammissibile, vieppiù che, con essa, si chiede una modifica in peius della sentenza appellata, posto che il tribunale (cfr. pag. 4) liquidava l'indennizzo per il mancato godimento del bene da parte della CP_1 con decorrenza da novembre 2005 sino alla pronunzia della sentenza di I grado (5.11.2019), così statuendo: <<…Tale stima appare corretta nel periodo considerato dal ctu, ossia dal novembre 2005 al settembre 2013.
Moltiplicando l'importo mensile per n. 95 mensilità, si ottiene un totale di €
23.560,00. Dall'ottobre 2013 ad oggi (ulteriori 74 mesi) tale importo va ridotto […]>>.
Con riguardo poi al termine finale, individuato dal tribunale nella data di pronuncia della decisione gravata (5.11.2019) e contestato dall'appellante solo con la conclusionale del 30.5.2025 (per non aver il primo giudice considerato che il calcolo doveva fermarsi al 23 novembre 2018, data del decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato all'asta), si ribadisce che trattasi di censura nuova, come tale inammissibile, vieppiù perché in evidente contrasto con quanto inizialmente dedotto nell'atto di appello, ove si faceva espresso riferimento proprio alla data del 5.11.2019.
§. Alla declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'appello principale consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Resta assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato spiegato dalla CP_1
§. Va disattesa la domanda da quest'ultima formulata di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3,
c.p.c., che presuppone in ogni caso la soccombenza integrale da valutare in considerazione dell'esito finale complessivo della lite
(Cass. 15232/2024), oltre che, sotto il profilo soggettivo, la concreta presenza, nella specie non ricorrente, di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. 19948/2023).
11 Va, altresì, disattesa la richiesta della di ordinare la CP_1 cancellazione del sostantivo “buona uscita” più volte utilizzata dalla controparte in comparsa conclusionale, trattandosi di espressione non offensiva e comunque inerente alla materia controversa.
Conseguentemente, va rigettata la connessa richiesta di risarcimento danni ex art. 89 cpc.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
5.200,00 ad € 26.000,00, così determinato in relazione all'ulteriore credito invocato dall'appellante, secondo il criterio del c.d. disputatum), tenuto conto della natura della lite, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Bruno Mantovani, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 51
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli n. 9974/2019, pubblicata in data
8.11.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del grado, che si liquidano in € Controparte_1
5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Bruno Mantovani, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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