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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24605/2023 R.G.
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...] ed elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Quarto (Na) alla Via Enrico De Nicola, n.6, presso lo studio dell'Avv. Ivan Marotta, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Alice De Biasio.
RICORRENTE
(cod. fiscale n. ) , (c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to P.IVA_1 presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. CP_2
Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Per_1
Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 la ricorrente in epigrafe indicata premesso:
. che in data 23.03.2022, inoltrava regolare domanda amministrativa alla competente
Commissione Medica Invalidi Civili di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità, L. 104 art. 3 co.3, nonché totalmente inabile con riconoscimento altresì dell'indennità di accompagnamento ai sensi e per l'effetto della 118/71 e L.
18/80;
- che la predetta Commissione medica, all'esito della visita del 06.05.2022, riconosceva l'istante invalida nella misura del 100% grave - con benefici della L. 104/92 art. 3 co.
1 - sulla scorta delle seguenti patologie: vasculopatia cerebrale cronica con rallentamento ideomotorio, cardiopatia ischemica cronica, BPCO enfisematosa, IVC arti inferiori, diverticolosi del colon, poliartrosi e osteoporosi diffusa, glaucoma;
- che essendo affetta da un quadro patologico di gran lunga più ampio e marcato di quanto rilevato dalla Commissione (cardiopatia ischemica cronica, ipertensione arteriosa, BPCO enfisematosa con dispnea da piccoli sfori, stenosi carotidea bilaterale, varici arti interiori con insufficienza venosa cronica, glaucoma bilaterale ad angolo chiuso, cataratta bilaterale, miopia elevata bilaterale con retinocoroidite, artrosi polidistrettuale con interessamento del rachide, delle articolazioni coxofemorali, dei piedi e delle ginocchia con gonartrosi particolarmente severa a dx, meniscosi mediale colon, osteoporosi, ipercolesterolemia, edentulia), adiva in via preventiva la competente Autorità Giudiziaria con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. introdotto dal D.L. 98/11 convertito in legge 111/11;
- che la suddetta procedura ante causam veniva rubricata al numero di R.G. 19520/22 ed all'udienza 21.03.2022 veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio per le operazioni peritali il Dott. il quale espletate le indagini peritali, provvedeva a depositare l'elaborato Persona_2 medico legale definitivo, nelle cui conclusioni riteneva sì sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento, ma a far data dal
01.01.2023;
- che con decreto comunicato a mezzo pec alle parti in data 31.10.2023, era concesso il termine di giorni 30 per dichiarare eventuale dissenso alle conclusioni rese dal CTU;
- che in data 29.11.2023, i procuratori costituiti manifestavano nell'interesse della ricorrente dissenso avverso le conclusioni del CTU a mezzo deposito telematico di rituale dichiarazione;
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici richiesti, nonché al pagamento delle prestazioni invocate con decorrenza dalla domanda amministrativa e con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
La causa, incardinata dinanzi al giudice istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata alla scrivente con decreto n. 253/2024.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall ed il giudicante ha CP_2 ritenuto di dover disporre il rinnovo della consulenza tecnica.
Tuttavia, anche la nuova perizia medico-legale nella persona del dottore , Persona_3 disposta nel corso della presente fase del giudizio, ha confermato le risultanze del primo elaborato peritale, accertando che la ricorrente presenta una percentuale di invalidità pari al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento ed ai benefici della legge 104/92 art 3 comma 3 dal gennaio
2023 e non dalla domanda amministrativa del marzo 2022.
Tale giudizio coincide sostanzialmente con quanto affermato dal primo CTU.
Nessuna specifica censura è stata rivolta dalle parti in merito alle deduzioni svolte dal CTU che possono essere ritenute del tutto attendibili in quanto formulate secondo corretti criteri scientifici, tenuto conto che il consulente medico ha valutato esaustivamente le patologie e la documentazione sanitaria prodotta in giudizio.
Ai sensi dell'art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C., e tenuto conto della documentazione agli atti, si dichiarano irripetibili le spese. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell . CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: nel giudizio di merito in seguito ad ATP, respinge la domanda proposta dal ricorrente e dichiara lo stesso non tenuto al pagamento delle spese legali. Le spese di CTU sono a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_2 Napoli, 25-02-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce