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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4829/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Guzza, anche per gli avv.ti MO SI e ZZ;
per parte convenuta l'avv. RT.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente.
Parte attrice in opposizione precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
In particolare, l'avv. RT reitera l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., richiamando giurisprudenza di merito (Trib. Milano e Trib. Bari). L'avv. Guzza si oppone a tale condanna.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 4829/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4829/2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
MO SI, GA ZZ e KA Guzza, tutti del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Controparte_1 C.F._2
RT e CA EL, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 2.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 710/2025 del 24.2.2025, emesso dal Tribunale di Brescia per l'importo di €
12.568,49 (oltre interessi e spese) in relazione al mancato pagamento di una fattura avente a oggetto la fornitura e sostituzione di serramenti.
costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la tardività Controparte_1 dell'opposizione e, nel merito, ha chiesto il suo rigetto.
Dopo alcuni rinvii per verificare possibili soluzioni conciliative e consentire all'opponente di munirsi di un nuovo difensore (avendo il precedente rinunciato al mandato) è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Come è noto, l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore opposto entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, di regola pari a 40 giorni, a far data dalla notificazione di quest'ultimo (cfr. art. 641 c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione, essendo stata notificata il 30.4.2025, è da considerarsi tardiva.
Infatti, la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata ex art. 140 c.p.c. in data
20.3.2025.
L'11.3.2025 l'ufficiale giudiziario si era recato presso la residenza di non rinvenendo Pt_1 tuttavia il destinatario. per il quale aveva provveduto a depositare copia dell'atto CP_2 nella casa comunale, ad affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta e,
3 il giorno seguente (12.3.2025), a spedire raccomandata a.r. (cfr. doc. 2 fasc. conv.).
Quest'ultima è stata ritirata in data 20.3.2025, come si può evincere dall'avviso di ricevimento (cfr. Corte Cost., n. 3/2010: “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”). Pertanto, l'ultimo giorno utile per notificare l'atto di citazione in opposizione era il 29.4.2025.
In conclusione, l'opposizione proposta dall'attore deve essere dichiarata inammissibile, in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione avanzata da in quanto Parte_1 proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.
710/2025 del 24.2.2025;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario al 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Brescia, 2 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Guzza, anche per gli avv.ti MO SI e ZZ;
per parte convenuta l'avv. RT.
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
I difensori si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente.
Parte attrice in opposizione precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
In particolare, l'avv. RT reitera l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., richiamando giurisprudenza di merito (Trib. Milano e Trib. Bari). L'avv. Guzza si oppone a tale condanna.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i procuratori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 4829/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4829/2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
MO SI, GA ZZ e KA Guzza, tutti del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Controparte_1 C.F._2
RT e CA EL, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 2.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 710/2025 del 24.2.2025, emesso dal Tribunale di Brescia per l'importo di €
12.568,49 (oltre interessi e spese) in relazione al mancato pagamento di una fattura avente a oggetto la fornitura e sostituzione di serramenti.
costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la tardività Controparte_1 dell'opposizione e, nel merito, ha chiesto il suo rigetto.
Dopo alcuni rinvii per verificare possibili soluzioni conciliative e consentire all'opponente di munirsi di un nuovo difensore (avendo il precedente rinunciato al mandato) è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Come è noto, l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore opposto entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, di regola pari a 40 giorni, a far data dalla notificazione di quest'ultimo (cfr. art. 641 c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione, essendo stata notificata il 30.4.2025, è da considerarsi tardiva.
Infatti, la notifica del provvedimento monitorio si era perfezionata ex art. 140 c.p.c. in data
20.3.2025.
L'11.3.2025 l'ufficiale giudiziario si era recato presso la residenza di non rinvenendo Pt_1 tuttavia il destinatario. per il quale aveva provveduto a depositare copia dell'atto CP_2 nella casa comunale, ad affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta e,
3 il giorno seguente (12.3.2025), a spedire raccomandata a.r. (cfr. doc. 2 fasc. conv.).
Quest'ultima è stata ritirata in data 20.3.2025, come si può evincere dall'avviso di ricevimento (cfr. Corte Cost., n. 3/2010: “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”). Pertanto, l'ultimo giorno utile per notificare l'atto di citazione in opposizione era il 29.4.2025.
In conclusione, l'opposizione proposta dall'attore deve essere dichiarata inammissibile, in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte attrice in opposizione.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m.
55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione avanzata da in quanto Parte_1 proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.
710/2025 del 24.2.2025;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario al 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Brescia, 2 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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