Art. 1069. Cancellazione dai quadri per gli ufficiali 1. L'autorita', che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro. 2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado. 3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi. 4. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento. 5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Articolo 1068Articolo 1070
Articolo 1069 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Altri contenuti
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2015, n. 1483
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1922
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 201
- TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 2010
- Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1964
- Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 325
- Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1259
- Trib. Pescara, sentenza 23/11/2025, n. 1261
- Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 46
- Trib. Ragusa, sentenza 04/01/2025, n. 15
- Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13878
- Articolo 405 del Codice dell'ordinamento militare
- Articolo 269 del Codice penale
- Articolo 506 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
- Articolo 1 della Legge 16 aprile 1954, n. 201
- Articolo 49 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
- Articolo 2 della Legge 2 febbraio 1960, n. 68