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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 330 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330 del 2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.ti Elisabetta Girardi e Parte_1 C.F._1
Riccardo Rampioni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma, via
Crescenzio n. 19, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Massimo CP_1 C.F._2
Capitelli e dell'Avv. Gianluca Falso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Massimo Capitelli in Latina, Corso della Repubblica n. 197, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, pronunciare con sentenza la separazione dei coniugi con addebito CP_2
della responsabilità in via esclusiva al marito e disponendo le seguenti: Condizioni 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Confermare l'affidamento condiviso della Per_ figlia minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con le seguenti modalità di frequentazione con il padre, in difetto di diverso accordo tra i genitori:- il martedì e il
Pagina 1 giovedì: durante l'anno scolastico, dall'uscita di scuola alle ore 13,10 fino alle ore 20,00, riaccompagnandola presso la casa materna;
nel periodo estivo dalle ore 8,00 alle ore 20,00, riaccompagnandola presso la casa materna;
- a fine settimana alternati: durante l'anno scolastico, dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 13.10 alla domenica fino alle ore 20.30, riaccompagnandola presso la casa materna;
nel periodo estivo dal venerdì alle ore 8,00 alla domenica fino alle ore 20,30, riaccompagnandola presso la casa materna;
- il giorno di Natale o
Santo Stefano, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, nonché per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di Per_ ogni anno;
3. Il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad euro 1.000,00 con decorrenza dalla data del deposito del Ricorso (21 gennaio 2019), nonché la partecipazione nella misura del 70% alle spese cd. straordinarie relative ad istruzione scolastica, attività sportive e ricreative, spese sanitarie, come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Latina. Oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di gennaio 2020.
4. La casa coniugale sita in San Felice Circeo, Viale Regina Elena n. 29 interno 22, con tutto quanto in essa contenuto, è assegnata alla signora dando atto che il marito se ne è Parte_1 già allontanato portando via con sé i suoi oggetti ed effetti personali” Con richiesta di rimessione della causa sul ruolo con ammissione delle richieste istruttorie non ammesse dal G.I. e per integrazione della documentazione fiscale e bancaria inerente agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024; per parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale Adito - rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, comprese quelle di modifica del provvedimento reso all'udienza presidenziale, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- accertato, in via riconvenzionale, che il fallimento dell'unione coniugale è stato causato dal comportamento e dagli atteggiamenti Per_ impositivi e distaccati della ricorrente, posti in essere dopo la nascita della figlia rigettare la domanda di addebito proposta dalla ricorrente ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti dal resistente, da valutarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c.;- mantenere l'attuale disciplina circa i tempi di permanenza della minore con il padre secondo il decreto presidenziale;
- mantenere l'attuale disciplina anche con riferimento alle spese mediche e ricreative della minore”; - ridurre l'assegno di mantenimento in Per_ favore della figlia alla somma di euro 300,00, da adeguare annualmente secondo gli indici
ISTAT, disponendo che lo stesso venga versato su apposito conto vincolato alle esigenze della minore;
- stabilire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso di lui;
- disporre che la casa, ove attualmente la signora vive con la minore, Pt_1
Pagina 2 venga riconsegnata al resistente, così da consentirgli di restituirla al di lui padre, stante la cessazione del comodato, prendendo un immobile in locazione in San Felice Circeo ove si trasferiranno la ricorrente e la minore senza alcun contributo a carico del Sig. .” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In corso di causa, ancor prima che fosse tenuta la prima udienza davanti al G.I., parte resistente formulava richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, dando origine al sub- procedimento 330 del 2019 sub 1, chiedendo, “che la casa coniugale venga assegnata, per le ragioni sopra esposte, al resistente, consentendogli di ottemperare alla restituzione dell'immobile in favore del padre;
di ridurre l'assegno di mantenimento in euro 300,00, attesa l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente, ovvero in subordine di disporre che l'assegno venga versato su un conto vincolato alle esigenze della minore, onde evitare la commistione con le sostanze economiche della ricorrente;
di affidare e collocare la minore presso il padre con diritto di visita in favore della madre”.
Con provvedimento dell'11 luglio 2020, il G.I. “Premesso che l'art. 709 ultimo comma c.p.c. va considerato congiuntamente all'art. 708 ultimo comma c.p.c., sicché i provvedimenti provvisori ed urgenti sono modificabili dal G.I. solo ove vengano dedotte circostanze sopravvenute rispetto a quelle considerate in sede presidenziale;
in caso contrario unico rimedio ammesso è il reclamo alla
Corte di Appello, venendo altrimenti a perdere significato il termine perentorio di dieci giorni stabilito dall'art. 708 cp.c.; Ritenuto che nel caso di specie non si evincano sopravvenienze che possano giustificare una modifica dei provvedimenti provvisori per sopravvenienze: da un lato il ricorrente non ha in alcun modo documentato né compiutamente allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle dell'udienza presidenziale;
dall'altro, dalla documentazione prodotta da parte resistente non si evince che la stessa abbia incrementato in modo perlomeno significativo i propri redditi, rispetto ai 680,00 euro dell'indennità di disoccupazione che la ricorrente aveva espressamente menzionato in sede di udienza presidenziale.
Invero le uniche circostanze sopravvenute allegate dal ricorrente sarebbero relative ad una certa trascuratezza della resistente nei confronti della figlia minore, tuttavia la domanda sul punto, come sull'assegnazione della casa coniugale, è stata rinunciata da parte ricorrente, e allo stato, dalle generiche allegazioni di parte ricorrente non si evincono gli estremi per indagini ufficiose sullo stato di benessere psicofisico della minore, salva ogni rivalutazione all'esito dell'esame delle richieste istruttorie, nell'ambito del procedimento principale”, dichiarava l'inammissibilità del
Pagina 3 ricorso, rimettendo alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite, tenendo conto, dunque, anche della rinuncia, effettuata solo in relazione alla richiesta modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, sull'assegnazione della casa coniugale (v. nota scritta datata 11 giugno 2020 nell'ambito del sub-procedimento).
Con sentenza parziale n. 2080 del 2021 emessa il 26 novembre 2021 il Tribunale di Latina ha pronunciato la separazione personale delle parti e rimesso la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande. Contestualmente la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle altre domande.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale della ricorrente, escussione di testi e ordini di esibizione. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Innanzitutto, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione senza necessità di rimessione in istruttoria. Condivide, infatti, il Collegio, le ordinanze del G.I. emesse il 3 gennaio
2021, il 14 aprile 2022, del 3 settembre 2022 e del 10 giugno 2023, tutte adeguatamente motivate e ritiene sufficiente la documentazione reddituale e fiscale in atti ai fini della decisione. Del tutto tardiva, peraltro, e inammissibile, è la richiesta della ricorrente, formulata in sede di nota scritta in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni, di acquisire ulteriore documentazione contabile ed economica, quando l'istruttoria era ormai conclusa.
In merito, invece, ai due documenti allegati da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, si tratta di documenti ammissibili ed utilizzabili, in quanto sopravvenuti rispetto al momento in cui si sono verificare le preclusioni istruttorie e rispetto all'udienza immediatamente precedente.
Per quanto riguarda, poi, l'eccezione formulata da parte resistente sull'eccezione di “nullità” della relazione investigativa prodotta dalla ricorrente per asserita violazione della privacy, la stessa è infondata in fatto e in diritto, avendo la ricorrente prodotto sub doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il conferimento di incarico all'investigatore privato in conformità all'art. 1 delle Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ad opera del Garante della Privacy in conformità all'art. 20 comma 4 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
1. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha
Pagina 4 l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza. Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli
(cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del
2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo
l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del 2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del 2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
Pagina 5 2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Ciò premesso, parte ricorrente ha imputato la responsabilità del fallimento del matrimonio al resistente, che improvvisamente, negli ultimi mesi del 2018, dopo che le parti avevano anche progettato di procreare un secondo figlio (v. ricorso, pag. 2) avrebbe assunto un atteggiamento distaccato e insofferente al menage familiare, e che, il 26 novembre 2018, si era allontanato dalla casa coniugale, palesando alla moglie di avere bisogno di un momento di riflessione e di non coabitazione, senza comunicare dove sarebbe andato a dormire, poi aveva palesato di essere determinato nel considerare il matrimonio fallito, e il 14 gennaio 2019, tramite e mail dell'Avv.
Serena Capitelli aveva formalmente comunicato alla moglie la volontà di separarsi.
Il resistente, costituendosi, in via riconvenzionale a sua volta chiedeva di addebitare la crisi del matrimonio alla ricorrente, allegando che la moglie, dopo la nascita della figlia della coppia, aveva assunto un atteggiamento “anaffettivo, distaccato, disinteressato, ma nello stesso tempo impositivo, autoritario”, nonché “manipolatorio e coercitivo” (v. memoria di costituzione, pag. 5); denunciava, inoltre, atteggiamenti “arroganti, veementi ed iracondi della moglie” (v. memoria di costituzione, pag, 6. Allegava che la ricorrente aveva fatto “terra bruciata” intorno al resistente (v. pag. 7 della memoria cit.), che poteva frequentare solo i parenti della moglie, mentre poteva vedere i genitori, la sorella e il cognato solo in occasione dei compleanni e delle festività. Rilevava che di comune accordo le parti avevano deciso di non vivere più insieme e che le parti non avevano poco prima progettato la nascita del secondo figlio, essendo il matrimonio in crisi da anni. Rilevava che il marito, soprattutto dopo la nascita della figlia, si vedeva sempre rifiutato, adducendo la ricorrente scuse per evitare i rapporti intimi.
La ricorrente con la memoria integrativa, cui allegava una relazione d'indagine investigativa, rilevava che tramite la stessa era venuta a conoscenza del fatto che il marito aveva una relazione con l'Avv. Serena Capitelli, e imputava dunque la fine del matrimonio a tale relazione extraconiugale del marito.
Ebbene, ciò premesso, rileva il Collegio che la ricorrente ha conferito l'incarico all'investigatore privato in data 28 novembre 2018 e l'indagine effettuata ha riguardato un periodo (11 – 15 dicembre 2018), in cui senz'altro il matrimonio era già in crisi manifesta, tanto che le parti non coabitavano più insieme, sicché, anche a voler ritenere che dall'istruttoria espletata sia da ritenersi provata una relazione extraconiugale tra il resistente e Serena Capitelli, non c'è alcuna prova che tale relazione extraconiugale sia in nesso di causalità con la crisi del matrimonio.
Pagina 6 Va tuttavia accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto dall'istruttoria espletata, ritiene il Collegio che sia provato che la fine del matrimonio sia in nesso di causalità con l'allontanamento volontario del resistente dalla casa coniugale, senza che il resistente abbia provato che si tratti di scelta comune alle parti e che il matrimonio fosse già irrimediabilmente in crisi, come dedotto nella memoria di costituzione depositata per la fase istruttoria, in cui il resistente imputa la crisi del matrimonio anche alla scarsa igiene intima della moglie che, per tale motivo, “non era in grado di avere normali rapporti sessuali con il marito” (v. memoria integrativa, pag, 8).
D'altronde, la stessa circostanza di fatto capitolata nel cap. 18 della memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., “Vero che la OR , nel mese di settembre 2018, durante una cena a casa Parte_1 dell'amico nonché collega del sig. , sig. ha chiesto più volte a CP_1 Parte_2 quest'ultimo di convincere il sig. ad avere un secondo figlio, vista la riluttanza di CP_1 quest'ultimo, manifestata in diverse occasioni, ad allargare la famiglia?”; (Teste Pt_2
” (il capitolo è stato ammesso, ma il teste in questione non è stato citato da parte
[...]
resistente, che ha provveduto a citare, rispetto ai quattro testi ammessi a scelta fra quelli indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n 2 c.p.c., , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
, rinunciando al quarto teste) rende totalmente inverosimile la tesi difensiva di parte Testimone_3
resistente secondo la quale il matrimonio era in crisi da diversi anni, dando conto, il capitolo, ove fosse stato confermato, semmai della riluttanza del marito, ma non anche della moglie, alla prospettiva di allargare la famiglia, circostanza da cui si desume che la ricorrente a settembre 2018 non percepiva affatto il proprio matrimonio come in crisi, avendo al contrario il desiderio di allargare la famiglia.
Le stesse allegazioni del resistente appaiono, poi, contraddittorie: se nella memoria di costituzione davanti al G.I. depositata il 26.09.2019, la difesa di parte resistente rimarca che la decisione di allontanamento del resistente dalla casa coniugale sarebbe stata assunta di comune accordo dai coniugi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte resistente, con i capitoli dell'interrogatorio formale 25) e 26) “Vero che in data 26/11/2018 in occasione dell'ennesima Per_ discussione davanti alla piccola la sig.ra diceva:” o facciamo un altro figlio oppure è Pt_1 inutile stare insieme?”; Vero che il sig. , subito dopo che la moglie aveva proferito CP_1 questa frase decideva di allontanarsi dalla casa coniugale?”, pare dare una versione differente, in cui il marito si sarebbe allontanato dalla casa coniugale non in accordo con la moglie, ma reagendo alle pressioni di questa per procreare. Tali capitoli dell'interrogatorio formale sono stati negati dalla ricorrente.
D'Altronde, nel doc. 15, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte ricorrente e che è da reputare ammissibile e utilizzabile, in quanto appare prodotto a contrario rispetto ai
Pagina 7 capitoli dell'interrogatorio formale suindicati, trova riscontro il fatto che tale allontanamento sia frutto di una decisione del solo resistente: “Se ho deciso di allontanarmi è per rispetto nel confronto Per di e anche per vedere se mi manca”.
Inoltre, inducono il Collegio a ritenere fondata la domanda di addebito anche l'esito delle escussioni testimoniali: i testi e (sorella della ricorrente e fidanzato di Testimone_4 Testimone_5 quest'ultima) hanno confermato i capp. 14 “Vero che alla fine dell'anno 2017 i coniugi Per_3
hanno deciso di ampliare la cubatura della propria abitazione di San Felice Circeo, Via
[...]
Regina Elena n. 29, approfittando delle opportunità offerte dal cd “Piano Casa” per poter ricavare un'altra camera da letto, un altro bagno e la lavanderia” e 18 “Vero che, durante la stagione estiva dell'anno 2018, i coniugi hanno fatto frequenti gite in barca in compagnia di parenti ed amici, ed Per_ hanno lasciato più volte la figlia con la nonna materna per poter condividere momenti di coppia quali aperitivi sulla spiaggia di Sabaudia, cene romantiche al ristorante ed il matrimonio di amici presso l'Aeneas Landing di Gaeta”, dacché viene corroborata la convinzione che l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale sia la causa della crisi irreversibile del matrimonio e non la conseguenza di un rapporto deteriorato già in essere.
Ritiene, invece, il Tribunale che la domanda di addebito formulata da parte resistente sia da rigettare.
Il fatto che il teste abbia confermato di aver sentito, il 15 febbraio 2018, Testimone_3
mentre era in automobile con il resistente, la ricorrente discutere con il marito e urlare a quest'ultimo “mi sono rotta il cazzo”, non può certo essere considerato prova idonea a dimostrare che il matrimonio sia fallito a causa di tale turpiloquio della moglie. Neppure la testimonianza di
, sorella del resistente, che ha confermato il cap. 3 formulato da parte resistente “Vero Testimone_2
che subito dopo il matrimonio il Sig. aveva diradato gli incontri che settimanalmente CP_1 aveva con i genitori e con la sorella, ?” e il cap. 17: “Vero che in occasione di una Testimone_2
Per_ vacanza a Viareggio nel febbraio 2018, subito dopo la nascita della piccola la OR
cercava in più occasioni di convincere la cognata, anche alla presenza del Sig. Parte_1
, a parlare con il fratello per convincerlo ad avere un secondo figlio?” è in alcun Testimone_6
modo idonea a provare che il fallimento del matrimonio sia in nesso di causalità con condotte della ricorrente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio. Anche dai documenti in atti, ritiene il
Tribunale che il resistente non abbia assolto l'onere probatorio su di lui incombente.
2. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE
La domanda è in radice inammissibile, ritenendo il Collegio di aderire al costante insegnamento della Suprema Corte per cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o
Pagina 8 divorzio, e delle domande risarcitorie e restitutorie, in mancanza di ipotesi qualificata di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), essendo la domanda restitutoria formulata dalla resistente del tutto autonoma rispetto a quella di separazione, e certo non accessoria. (cfr. tra le molte Cass. sent.
11828 del 2009). La domanda in ogni caso è anche infondata, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Nel caso di specie non sono emersi nel corso del giudizio elementi per poter derogare al modello legale di affido costituito dall'affido condiviso. Ritiene, dunque, il Collegio, di confermare l'affido condiviso della figlia minore delle parti ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto per il padre di vederla nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica, la minore, poi, trascorrerà nell'alternanza dei genitori negli anni, il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro; la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro giocatore, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche consecutivi, nel periodo estivo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio precedente;
in mancanza di accordo la minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con la madre e il padre le ultime due settimane di agosto.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nella memoria di costituzione depositata per la fase presidenziale il 9 maggio 2019, il resistente, costituendosi, ha dedotto che la ricorrente occupava la casa del padre del resistente, che quest'ultimo aveva conferito incarico ad un'Agenzia per vendere l'immobile, sicché il resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per restituire il bene immobile al padre.
Con la memoria depositata il 26 settembre 2019 con cui si è costituito davanti al G.I., il ricorrente, che nulla aveva detto in sede di memoria di costituzione nella fase presidenziale sull'esistenza di un termine finale al contratto di comodato inerente alla casa coniugale, ha depositato un contratto di comodato riportante la data nel corso del documento del 17 aprile 2012, tuttavia non certa, con marca da bollo riportante data successiva del 7 marzo 2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate l'8
Pagina 9 marzo 2019, quando era già pendente il giudizio in questione, contratto intercorso tra e Parte_3
il figlio riportante come termine finale la data del 10 maggio 2019; ha prodotto poi una scrittura privata scritta a mano, riportante la data, non certa, del 9 aprile 2012, con marca da bollo del 17 aprile 2012, non annullata, sottoscritta da (n.q. di proprietario dell'immobile), di Parte_3
(coniuge) e dei figli e , con cui viene riportata la Persona_4 Testimone_2 CP_1
dazione in comodato della casa a , da restituire in ogni caso al proprietario al CP_1
compimento del trentasettesimo anno di età (n.d..r è nato il [...], come CP_1 risulta anche dall'estratto di matrimonio).
Ebbene, tale documentazione non rende affatto meritevole di accoglimento la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente, essendo il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, mentre, nel caso di specie, la minore è collocata prevalentemente presso la madre.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio, attesa la produzione, peraltro in corso di causa, e non con la prima memoria di costituzione, di un contratto di comodato privo di data certa, con termine finale, che non sia questa la sede per accertare l'eventuale diritto alla restituzione del bene da parte del proprietario del bene immobile.
Si ritiene pertanto, alla luce del collocamento prevalente della minore presso la madre e attesa la ratio dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, che è quella di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico in cui ha vissuto la prole “in funzione del mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr. tra le molte Cass. ord.
24106 del 2023), che la casa coniugale debba essere assegnata alla ricorrente, salvo eventuali diritti di terzi sul bene immobile che andranno accertati in separata sede.
5. SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL
RESISTENTE.
La domanda è inammissibile in questa sede, anche per carenza di legittimazione attiva del resistente, essendo legittimato a chiedere la restituzione del bene il proprietario della casa coniugale e non il resistente.
6. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la
Pagina 10 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto un assegno di mantenimento di € 700,00 a carico del ricorrente, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Roma.
La ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dedotto di percepire l'indennità di occupazione, mentre il resistente negli atti introduttivi ha dedotto di essere libero professionista, il suddetto, infatti, lavora come geometra.
Per quel che più rileva dall'Unico 2019 risulta che il resistente ha dichiarato per il 2018 un reddito imponibile di € 25.679,00 con imposta netta pari a 5.330,00; dall'Unico 2020 risulta che il resistente ha dichiarato per il 2019 un reddito imponibile di € 64.543,00 con imposta netta di €
21.805,00; dall'Unico 2021 risulta che il resistente ha dichiarato per il 2020 un reddito imponibile di € 34.672, con imposta netta pari a 8.776,00. Nell'ambito del subprocedimento ha prodotto anche un contratto di locazione commerciale da cui risulta che è onerato del pagamento di un canone mensile di € 250,00, stipulato il 1° luglio 2019.
La ricorrente risulta aver dichiarato per il 2018 il reddito imponibile di € 9.824,00 con imposta netta di € 0, per il 2019 il reddito imponibile di € 5.939,00 con imposta netta pari a 0; per il 2020 €
9.336,00 con imposta netta pari a 0. La ricorrente ha prodotto, su ordine di esibizione del G.I. anche estratto previdenziale INPS emesso l'8 settembre 2021, da cui risulta che ha lavorato dapprima con contratti a tempo determinato per la srl unip. poi, per un periodo, ha percepito la CP_3
poi risulta aver lavorato come apprendista part time per lo studio associato Galante Salipante CP_4
a decorrere dal 13 gennaio 2020. Ha documentato un finanziamento con Compass acceso il 24 febbraio 2020 da restituire con 72 rate di € 206,00. La ricorrente ha depositato copia di un contratto di tirocinio extracurriculare dal 18 giugno al 15 dicembre 2019 (deposito del 3 settembre 2019) e tre ricevute di prestazione occasionale per il compenso lordo di € 70,00 percepito dello studio professionale suindicato in relazione alle giornate del 30 aprile 2019, del 15 maggio 2019, e del 31 maggio 2019.
Pagina 11 Il resistente ha prodotto una relazione investigativa in allegato alla memoria di costituzione davanti al G.I. per dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa della resistente per e Parte_4 per l'azienda Tenuè s.r.l. dal 29 aprile al 3 maggio 2019 e il 16 maggio 2019.
Dall'interrogatorio formale della ricorrente: “Non è vero, non ho svolto alcuna attività di addetta alla reception alla Tunuè s.r.l., io ero disoccupata, essendo stata licenziata per fallimento dalla società che lavoravo, lo studio del commercialista della società fallita mi propose di andare da loro per un lavoro di archivio ed elaborazioni dati che riguardava il fallimento della suddetta società e della Tunuè srl., io sono andata alla Tunuè per conto dello studio in modo occasionale come collaboratrice e ho avuto compensi irrisori, io speravo di proseguire un rapporto di lavoro presso quello studio;
ho ricevuto solo per tre volte 70 euro come da ricevute che sono state depositate in atti, ero pagata dallo Studio e non dalla Tunuè s.rl.” Sul cap. 33: “Non è vero, nello studio del dott. non mi occupavo della reception, come dicevo prima, in questo studio, mi occupavo Per_5 dell'archivio e dell'elaborazione dei dati” e dall'escussione dell'investigatore privato, TE
, che ha confermato quanto indicato nella relazione, si ritiene che non emergano elementi
[...]
significativi, essendo verosimile che la ricorrente abbia svolto, nei giorni indicati nella relazione, attività lavorativa del tutto saltuaria, come dalla stessa resistente dedotto.
In definitiva, alla luce delle condizioni economiche delle parti, si ritiene congruo confermare quanto disposto in sede presidenziale, l'assegno di € 700,00 che il resistente deve versare entro il 5 di ogni mese alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Roma, già applicato in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
7. SULLE SPESE DI LITE
Stante la soccombenza reciproca delle parti, anche considerato il sub-procedimento, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 330 del 2019, così provvede:
“1. Addebita la separazione al resistente.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente.
3. Accerta l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da parte resistente.
4. Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
5. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente.
6. In accoglimento della domanda di parte ricorrente, assegna la casa coniugale alla ricorrente, salvi eventuali diritti di terzi da accertare in separata sede.
Pagina 12 7. Dispone che il resistente, versi, con decorrenza dalla domanda, alla resistente, entro il 5 di ogni mese, € 700,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, somma soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di
Roma.
8. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 330 del 2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.ti Elisabetta Girardi e Parte_1 C.F._1
Riccardo Rampioni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma, via
Crescenzio n. 19, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Massimo CP_1 C.F._2
Capitelli e dell'Avv. Gianluca Falso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Massimo Capitelli in Latina, Corso della Repubblica n. 197, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, pronunciare con sentenza la separazione dei coniugi con addebito CP_2
della responsabilità in via esclusiva al marito e disponendo le seguenti: Condizioni 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Confermare l'affidamento condiviso della Per_ figlia minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con le seguenti modalità di frequentazione con il padre, in difetto di diverso accordo tra i genitori:- il martedì e il
Pagina 1 giovedì: durante l'anno scolastico, dall'uscita di scuola alle ore 13,10 fino alle ore 20,00, riaccompagnandola presso la casa materna;
nel periodo estivo dalle ore 8,00 alle ore 20,00, riaccompagnandola presso la casa materna;
- a fine settimana alternati: durante l'anno scolastico, dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 13.10 alla domenica fino alle ore 20.30, riaccompagnandola presso la casa materna;
nel periodo estivo dal venerdì alle ore 8,00 alla domenica fino alle ore 20,30, riaccompagnandola presso la casa materna;
- il giorno di Natale o
Santo Stefano, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, nonché per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di Per_ ogni anno;
3. Il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad euro 1.000,00 con decorrenza dalla data del deposito del Ricorso (21 gennaio 2019), nonché la partecipazione nella misura del 70% alle spese cd. straordinarie relative ad istruzione scolastica, attività sportive e ricreative, spese sanitarie, come disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Latina. Oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di gennaio 2020.
4. La casa coniugale sita in San Felice Circeo, Viale Regina Elena n. 29 interno 22, con tutto quanto in essa contenuto, è assegnata alla signora dando atto che il marito se ne è Parte_1 già allontanato portando via con sé i suoi oggetti ed effetti personali” Con richiesta di rimessione della causa sul ruolo con ammissione delle richieste istruttorie non ammesse dal G.I. e per integrazione della documentazione fiscale e bancaria inerente agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024; per parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale Adito - rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, comprese quelle di modifica del provvedimento reso all'udienza presidenziale, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- accertato, in via riconvenzionale, che il fallimento dell'unione coniugale è stato causato dal comportamento e dagli atteggiamenti Per_ impositivi e distaccati della ricorrente, posti in essere dopo la nascita della figlia rigettare la domanda di addebito proposta dalla ricorrente ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti dal resistente, da valutarsi anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c.;- mantenere l'attuale disciplina circa i tempi di permanenza della minore con il padre secondo il decreto presidenziale;
- mantenere l'attuale disciplina anche con riferimento alle spese mediche e ricreative della minore”; - ridurre l'assegno di mantenimento in Per_ favore della figlia alla somma di euro 300,00, da adeguare annualmente secondo gli indici
ISTAT, disponendo che lo stesso venga versato su apposito conto vincolato alle esigenze della minore;
- stabilire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della figlia presso di lui;
- disporre che la casa, ove attualmente la signora vive con la minore, Pt_1
Pagina 2 venga riconsegnata al resistente, così da consentirgli di restituirla al di lui padre, stante la cessazione del comodato, prendendo un immobile in locazione in San Felice Circeo ove si trasferiranno la ricorrente e la minore senza alcun contributo a carico del Sig. .” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In corso di causa, ancor prima che fosse tenuta la prima udienza davanti al G.I., parte resistente formulava richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, dando origine al sub- procedimento 330 del 2019 sub 1, chiedendo, “che la casa coniugale venga assegnata, per le ragioni sopra esposte, al resistente, consentendogli di ottemperare alla restituzione dell'immobile in favore del padre;
di ridurre l'assegno di mantenimento in euro 300,00, attesa l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente, ovvero in subordine di disporre che l'assegno venga versato su un conto vincolato alle esigenze della minore, onde evitare la commistione con le sostanze economiche della ricorrente;
di affidare e collocare la minore presso il padre con diritto di visita in favore della madre”.
Con provvedimento dell'11 luglio 2020, il G.I. “Premesso che l'art. 709 ultimo comma c.p.c. va considerato congiuntamente all'art. 708 ultimo comma c.p.c., sicché i provvedimenti provvisori ed urgenti sono modificabili dal G.I. solo ove vengano dedotte circostanze sopravvenute rispetto a quelle considerate in sede presidenziale;
in caso contrario unico rimedio ammesso è il reclamo alla
Corte di Appello, venendo altrimenti a perdere significato il termine perentorio di dieci giorni stabilito dall'art. 708 cp.c.; Ritenuto che nel caso di specie non si evincano sopravvenienze che possano giustificare una modifica dei provvedimenti provvisori per sopravvenienze: da un lato il ricorrente non ha in alcun modo documentato né compiutamente allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle dell'udienza presidenziale;
dall'altro, dalla documentazione prodotta da parte resistente non si evince che la stessa abbia incrementato in modo perlomeno significativo i propri redditi, rispetto ai 680,00 euro dell'indennità di disoccupazione che la ricorrente aveva espressamente menzionato in sede di udienza presidenziale.
Invero le uniche circostanze sopravvenute allegate dal ricorrente sarebbero relative ad una certa trascuratezza della resistente nei confronti della figlia minore, tuttavia la domanda sul punto, come sull'assegnazione della casa coniugale, è stata rinunciata da parte ricorrente, e allo stato, dalle generiche allegazioni di parte ricorrente non si evincono gli estremi per indagini ufficiose sullo stato di benessere psicofisico della minore, salva ogni rivalutazione all'esito dell'esame delle richieste istruttorie, nell'ambito del procedimento principale”, dichiarava l'inammissibilità del
Pagina 3 ricorso, rimettendo alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite, tenendo conto, dunque, anche della rinuncia, effettuata solo in relazione alla richiesta modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, sull'assegnazione della casa coniugale (v. nota scritta datata 11 giugno 2020 nell'ambito del sub-procedimento).
Con sentenza parziale n. 2080 del 2021 emessa il 26 novembre 2021 il Tribunale di Latina ha pronunciato la separazione personale delle parti e rimesso la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande. Contestualmente la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle altre domande.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale della ricorrente, escussione di testi e ordini di esibizione. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Innanzitutto, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione senza necessità di rimessione in istruttoria. Condivide, infatti, il Collegio, le ordinanze del G.I. emesse il 3 gennaio
2021, il 14 aprile 2022, del 3 settembre 2022 e del 10 giugno 2023, tutte adeguatamente motivate e ritiene sufficiente la documentazione reddituale e fiscale in atti ai fini della decisione. Del tutto tardiva, peraltro, e inammissibile, è la richiesta della ricorrente, formulata in sede di nota scritta in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni, di acquisire ulteriore documentazione contabile ed economica, quando l'istruttoria era ormai conclusa.
In merito, invece, ai due documenti allegati da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, si tratta di documenti ammissibili ed utilizzabili, in quanto sopravvenuti rispetto al momento in cui si sono verificare le preclusioni istruttorie e rispetto all'udienza immediatamente precedente.
Per quanto riguarda, poi, l'eccezione formulata da parte resistente sull'eccezione di “nullità” della relazione investigativa prodotta dalla ricorrente per asserita violazione della privacy, la stessa è infondata in fatto e in diritto, avendo la ricorrente prodotto sub doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il conferimento di incarico all'investigatore privato in conformità all'art. 1 delle Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ad opera del Garante della Privacy in conformità all'art. 20 comma 4 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
1. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha
Pagina 4 l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza. Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli
(cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del
2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha recentemente chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo
l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del 2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del 2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
Pagina 5 2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Ciò premesso, parte ricorrente ha imputato la responsabilità del fallimento del matrimonio al resistente, che improvvisamente, negli ultimi mesi del 2018, dopo che le parti avevano anche progettato di procreare un secondo figlio (v. ricorso, pag. 2) avrebbe assunto un atteggiamento distaccato e insofferente al menage familiare, e che, il 26 novembre 2018, si era allontanato dalla casa coniugale, palesando alla moglie di avere bisogno di un momento di riflessione e di non coabitazione, senza comunicare dove sarebbe andato a dormire, poi aveva palesato di essere determinato nel considerare il matrimonio fallito, e il 14 gennaio 2019, tramite e mail dell'Avv.
Serena Capitelli aveva formalmente comunicato alla moglie la volontà di separarsi.
Il resistente, costituendosi, in via riconvenzionale a sua volta chiedeva di addebitare la crisi del matrimonio alla ricorrente, allegando che la moglie, dopo la nascita della figlia della coppia, aveva assunto un atteggiamento “anaffettivo, distaccato, disinteressato, ma nello stesso tempo impositivo, autoritario”, nonché “manipolatorio e coercitivo” (v. memoria di costituzione, pag. 5); denunciava, inoltre, atteggiamenti “arroganti, veementi ed iracondi della moglie” (v. memoria di costituzione, pag, 6. Allegava che la ricorrente aveva fatto “terra bruciata” intorno al resistente (v. pag. 7 della memoria cit.), che poteva frequentare solo i parenti della moglie, mentre poteva vedere i genitori, la sorella e il cognato solo in occasione dei compleanni e delle festività. Rilevava che di comune accordo le parti avevano deciso di non vivere più insieme e che le parti non avevano poco prima progettato la nascita del secondo figlio, essendo il matrimonio in crisi da anni. Rilevava che il marito, soprattutto dopo la nascita della figlia, si vedeva sempre rifiutato, adducendo la ricorrente scuse per evitare i rapporti intimi.
La ricorrente con la memoria integrativa, cui allegava una relazione d'indagine investigativa, rilevava che tramite la stessa era venuta a conoscenza del fatto che il marito aveva una relazione con l'Avv. Serena Capitelli, e imputava dunque la fine del matrimonio a tale relazione extraconiugale del marito.
Ebbene, ciò premesso, rileva il Collegio che la ricorrente ha conferito l'incarico all'investigatore privato in data 28 novembre 2018 e l'indagine effettuata ha riguardato un periodo (11 – 15 dicembre 2018), in cui senz'altro il matrimonio era già in crisi manifesta, tanto che le parti non coabitavano più insieme, sicché, anche a voler ritenere che dall'istruttoria espletata sia da ritenersi provata una relazione extraconiugale tra il resistente e Serena Capitelli, non c'è alcuna prova che tale relazione extraconiugale sia in nesso di causalità con la crisi del matrimonio.
Pagina 6 Va tuttavia accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto dall'istruttoria espletata, ritiene il Collegio che sia provato che la fine del matrimonio sia in nesso di causalità con l'allontanamento volontario del resistente dalla casa coniugale, senza che il resistente abbia provato che si tratti di scelta comune alle parti e che il matrimonio fosse già irrimediabilmente in crisi, come dedotto nella memoria di costituzione depositata per la fase istruttoria, in cui il resistente imputa la crisi del matrimonio anche alla scarsa igiene intima della moglie che, per tale motivo, “non era in grado di avere normali rapporti sessuali con il marito” (v. memoria integrativa, pag, 8).
D'altronde, la stessa circostanza di fatto capitolata nel cap. 18 della memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., “Vero che la OR , nel mese di settembre 2018, durante una cena a casa Parte_1 dell'amico nonché collega del sig. , sig. ha chiesto più volte a CP_1 Parte_2 quest'ultimo di convincere il sig. ad avere un secondo figlio, vista la riluttanza di CP_1 quest'ultimo, manifestata in diverse occasioni, ad allargare la famiglia?”; (Teste Pt_2
” (il capitolo è stato ammesso, ma il teste in questione non è stato citato da parte
[...]
resistente, che ha provveduto a citare, rispetto ai quattro testi ammessi a scelta fra quelli indicati nella memoria ex art. 183 comma 6 n 2 c.p.c., , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
, rinunciando al quarto teste) rende totalmente inverosimile la tesi difensiva di parte Testimone_3
resistente secondo la quale il matrimonio era in crisi da diversi anni, dando conto, il capitolo, ove fosse stato confermato, semmai della riluttanza del marito, ma non anche della moglie, alla prospettiva di allargare la famiglia, circostanza da cui si desume che la ricorrente a settembre 2018 non percepiva affatto il proprio matrimonio come in crisi, avendo al contrario il desiderio di allargare la famiglia.
Le stesse allegazioni del resistente appaiono, poi, contraddittorie: se nella memoria di costituzione davanti al G.I. depositata il 26.09.2019, la difesa di parte resistente rimarca che la decisione di allontanamento del resistente dalla casa coniugale sarebbe stata assunta di comune accordo dai coniugi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte resistente, con i capitoli dell'interrogatorio formale 25) e 26) “Vero che in data 26/11/2018 in occasione dell'ennesima Per_ discussione davanti alla piccola la sig.ra diceva:” o facciamo un altro figlio oppure è Pt_1 inutile stare insieme?”; Vero che il sig. , subito dopo che la moglie aveva proferito CP_1 questa frase decideva di allontanarsi dalla casa coniugale?”, pare dare una versione differente, in cui il marito si sarebbe allontanato dalla casa coniugale non in accordo con la moglie, ma reagendo alle pressioni di questa per procreare. Tali capitoli dell'interrogatorio formale sono stati negati dalla ricorrente.
D'Altronde, nel doc. 15, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte ricorrente e che è da reputare ammissibile e utilizzabile, in quanto appare prodotto a contrario rispetto ai
Pagina 7 capitoli dell'interrogatorio formale suindicati, trova riscontro il fatto che tale allontanamento sia frutto di una decisione del solo resistente: “Se ho deciso di allontanarmi è per rispetto nel confronto Per di e anche per vedere se mi manca”.
Inoltre, inducono il Collegio a ritenere fondata la domanda di addebito anche l'esito delle escussioni testimoniali: i testi e (sorella della ricorrente e fidanzato di Testimone_4 Testimone_5 quest'ultima) hanno confermato i capp. 14 “Vero che alla fine dell'anno 2017 i coniugi Per_3
hanno deciso di ampliare la cubatura della propria abitazione di San Felice Circeo, Via
[...]
Regina Elena n. 29, approfittando delle opportunità offerte dal cd “Piano Casa” per poter ricavare un'altra camera da letto, un altro bagno e la lavanderia” e 18 “Vero che, durante la stagione estiva dell'anno 2018, i coniugi hanno fatto frequenti gite in barca in compagnia di parenti ed amici, ed Per_ hanno lasciato più volte la figlia con la nonna materna per poter condividere momenti di coppia quali aperitivi sulla spiaggia di Sabaudia, cene romantiche al ristorante ed il matrimonio di amici presso l'Aeneas Landing di Gaeta”, dacché viene corroborata la convinzione che l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale sia la causa della crisi irreversibile del matrimonio e non la conseguenza di un rapporto deteriorato già in essere.
Ritiene, invece, il Tribunale che la domanda di addebito formulata da parte resistente sia da rigettare.
Il fatto che il teste abbia confermato di aver sentito, il 15 febbraio 2018, Testimone_3
mentre era in automobile con il resistente, la ricorrente discutere con il marito e urlare a quest'ultimo “mi sono rotta il cazzo”, non può certo essere considerato prova idonea a dimostrare che il matrimonio sia fallito a causa di tale turpiloquio della moglie. Neppure la testimonianza di
, sorella del resistente, che ha confermato il cap. 3 formulato da parte resistente “Vero Testimone_2
che subito dopo il matrimonio il Sig. aveva diradato gli incontri che settimanalmente CP_1 aveva con i genitori e con la sorella, ?” e il cap. 17: “Vero che in occasione di una Testimone_2
Per_ vacanza a Viareggio nel febbraio 2018, subito dopo la nascita della piccola la OR
cercava in più occasioni di convincere la cognata, anche alla presenza del Sig. Parte_1
, a parlare con il fratello per convincerlo ad avere un secondo figlio?” è in alcun Testimone_6
modo idonea a provare che il fallimento del matrimonio sia in nesso di causalità con condotte della ricorrente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio. Anche dai documenti in atti, ritiene il
Tribunale che il resistente non abbia assolto l'onere probatorio su di lui incombente.
2. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE
La domanda è in radice inammissibile, ritenendo il Collegio di aderire al costante insegnamento della Suprema Corte per cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o
Pagina 8 divorzio, e delle domande risarcitorie e restitutorie, in mancanza di ipotesi qualificata di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), essendo la domanda restitutoria formulata dalla resistente del tutto autonoma rispetto a quella di separazione, e certo non accessoria. (cfr. tra le molte Cass. sent.
11828 del 2009). La domanda in ogni caso è anche infondata, essendo rimasta del tutto sfornita di prova.
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE.
Il legislatore, sin dall'entrata in vigore della l. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c.
Nel caso di specie non sono emersi nel corso del giudizio elementi per poter derogare al modello legale di affido costituito dall'affido condiviso. Ritiene, dunque, il Collegio, di confermare l'affido condiviso della figlia minore delle parti ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto per il padre di vederla nelle modalità determinate in accordo tra i genitori ovvero, in difetto di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica, la minore, poi, trascorrerà nell'alternanza dei genitori negli anni, il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 1° gennaio con un genitore e il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro; la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro giocatore, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche consecutivi, nel periodo estivo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio precedente;
in mancanza di accordo la minore trascorrerà le prime due settimane di agosto con la madre e il padre le ultime due settimane di agosto.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nella memoria di costituzione depositata per la fase presidenziale il 9 maggio 2019, il resistente, costituendosi, ha dedotto che la ricorrente occupava la casa del padre del resistente, che quest'ultimo aveva conferito incarico ad un'Agenzia per vendere l'immobile, sicché il resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per restituire il bene immobile al padre.
Con la memoria depositata il 26 settembre 2019 con cui si è costituito davanti al G.I., il ricorrente, che nulla aveva detto in sede di memoria di costituzione nella fase presidenziale sull'esistenza di un termine finale al contratto di comodato inerente alla casa coniugale, ha depositato un contratto di comodato riportante la data nel corso del documento del 17 aprile 2012, tuttavia non certa, con marca da bollo riportante data successiva del 7 marzo 2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate l'8
Pagina 9 marzo 2019, quando era già pendente il giudizio in questione, contratto intercorso tra e Parte_3
il figlio riportante come termine finale la data del 10 maggio 2019; ha prodotto poi una scrittura privata scritta a mano, riportante la data, non certa, del 9 aprile 2012, con marca da bollo del 17 aprile 2012, non annullata, sottoscritta da (n.q. di proprietario dell'immobile), di Parte_3
(coniuge) e dei figli e , con cui viene riportata la Persona_4 Testimone_2 CP_1
dazione in comodato della casa a , da restituire in ogni caso al proprietario al CP_1
compimento del trentasettesimo anno di età (n.d..r è nato il [...], come CP_1 risulta anche dall'estratto di matrimonio).
Ebbene, tale documentazione non rende affatto meritevole di accoglimento la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente, essendo il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, mentre, nel caso di specie, la minore è collocata prevalentemente presso la madre.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio, attesa la produzione, peraltro in corso di causa, e non con la prima memoria di costituzione, di un contratto di comodato privo di data certa, con termine finale, che non sia questa la sede per accertare l'eventuale diritto alla restituzione del bene da parte del proprietario del bene immobile.
Si ritiene pertanto, alla luce del collocamento prevalente della minore presso la madre e attesa la ratio dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale, che è quella di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico in cui ha vissuto la prole “in funzione del mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (cfr. tra le molte Cass. ord.
24106 del 2023), che la casa coniugale debba essere assegnata alla ricorrente, salvo eventuali diritti di terzi sul bene immobile che andranno accertati in separata sede.
5. SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL
RESISTENTE.
La domanda è inammissibile in questa sede, anche per carenza di legittimazione attiva del resistente, essendo legittimato a chiedere la restituzione del bene il proprietario della casa coniugale e non il resistente.
6. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la
Pagina 10 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Nel caso di specie, all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto un assegno di mantenimento di € 700,00 a carico del ricorrente, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Roma.
La ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dedotto di percepire l'indennità di occupazione, mentre il resistente negli atti introduttivi ha dedotto di essere libero professionista, il suddetto, infatti, lavora come geometra.
Per quel che più rileva dall'Unico 2019 risulta che il resistente ha dichiarato per il 2018 un reddito imponibile di € 25.679,00 con imposta netta pari a 5.330,00; dall'Unico 2020 risulta che il resistente ha dichiarato per il 2019 un reddito imponibile di € 64.543,00 con imposta netta di €
21.805,00; dall'Unico 2021 risulta che il resistente ha dichiarato per il 2020 un reddito imponibile di € 34.672, con imposta netta pari a 8.776,00. Nell'ambito del subprocedimento ha prodotto anche un contratto di locazione commerciale da cui risulta che è onerato del pagamento di un canone mensile di € 250,00, stipulato il 1° luglio 2019.
La ricorrente risulta aver dichiarato per il 2018 il reddito imponibile di € 9.824,00 con imposta netta di € 0, per il 2019 il reddito imponibile di € 5.939,00 con imposta netta pari a 0; per il 2020 €
9.336,00 con imposta netta pari a 0. La ricorrente ha prodotto, su ordine di esibizione del G.I. anche estratto previdenziale INPS emesso l'8 settembre 2021, da cui risulta che ha lavorato dapprima con contratti a tempo determinato per la srl unip. poi, per un periodo, ha percepito la CP_3
poi risulta aver lavorato come apprendista part time per lo studio associato Galante Salipante CP_4
a decorrere dal 13 gennaio 2020. Ha documentato un finanziamento con Compass acceso il 24 febbraio 2020 da restituire con 72 rate di € 206,00. La ricorrente ha depositato copia di un contratto di tirocinio extracurriculare dal 18 giugno al 15 dicembre 2019 (deposito del 3 settembre 2019) e tre ricevute di prestazione occasionale per il compenso lordo di € 70,00 percepito dello studio professionale suindicato in relazione alle giornate del 30 aprile 2019, del 15 maggio 2019, e del 31 maggio 2019.
Pagina 11 Il resistente ha prodotto una relazione investigativa in allegato alla memoria di costituzione davanti al G.I. per dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa della resistente per e Parte_4 per l'azienda Tenuè s.r.l. dal 29 aprile al 3 maggio 2019 e il 16 maggio 2019.
Dall'interrogatorio formale della ricorrente: “Non è vero, non ho svolto alcuna attività di addetta alla reception alla Tunuè s.r.l., io ero disoccupata, essendo stata licenziata per fallimento dalla società che lavoravo, lo studio del commercialista della società fallita mi propose di andare da loro per un lavoro di archivio ed elaborazioni dati che riguardava il fallimento della suddetta società e della Tunuè srl., io sono andata alla Tunuè per conto dello studio in modo occasionale come collaboratrice e ho avuto compensi irrisori, io speravo di proseguire un rapporto di lavoro presso quello studio;
ho ricevuto solo per tre volte 70 euro come da ricevute che sono state depositate in atti, ero pagata dallo Studio e non dalla Tunuè s.rl.” Sul cap. 33: “Non è vero, nello studio del dott. non mi occupavo della reception, come dicevo prima, in questo studio, mi occupavo Per_5 dell'archivio e dell'elaborazione dei dati” e dall'escussione dell'investigatore privato, TE
, che ha confermato quanto indicato nella relazione, si ritiene che non emergano elementi
[...]
significativi, essendo verosimile che la ricorrente abbia svolto, nei giorni indicati nella relazione, attività lavorativa del tutto saltuaria, come dalla stessa resistente dedotto.
In definitiva, alla luce delle condizioni economiche delle parti, si ritiene congruo confermare quanto disposto in sede presidenziale, l'assegno di € 700,00 che il resistente deve versare entro il 5 di ogni mese alla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Roma, già applicato in sede di provvedimenti temporanei e urgenti.
7. SULLE SPESE DI LITE
Stante la soccombenza reciproca delle parti, anche considerato il sub-procedimento, si ritiene congruo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 330 del 2019, così provvede:
“1. Addebita la separazione al resistente.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente.
3. Accerta l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da parte resistente.
4. Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
5. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente.
6. In accoglimento della domanda di parte ricorrente, assegna la casa coniugale alla ricorrente, salvi eventuali diritti di terzi da accertare in separata sede.
Pagina 12 7. Dispone che il resistente, versi, con decorrenza dalla domanda, alla resistente, entro il 5 di ogni mese, € 700,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, somma soggetta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di
Roma.
8. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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