CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1347/2023, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 24.06.2022, pubblicata il 23.11.2022, avente ad oggetto
“attribuzione di quota di pensione”, vertente
[...]
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in allegato al ricorso in appello dall'avv. Adriana Di
Gennaro (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliata in Napoli, alla via C.F._2
Scipione Rovito n. 9 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata in [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa come da procura in allegato alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Benedetta Roma (c.f.: , presso il cui studio è domiciliata in C.F._4
Napoli, alla via F. Crispi n. 62 (p.e.c.: ; Email_2
appellata
nonché
, (c.f.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura generale alle liti per C.F._5 Notaio di Roma del 21.07.2015, numero Rep. 80974, elettivamente domi- Persona_1
ciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio dell'avvocatura CP_2
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di impugnazione.
Per l'appellata: si è riportata alla memoria di costituzione in appello.
Per l' si è riportato alla memoria difensiva di costituzione. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13.09.2021, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 01.01.1975 con (nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto il 27.09.2020), dal quale erano nati due figli;
che, con sentenza n. 7143/'07 del
04.07.2007, il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo (sull'accordo delle parti) a carico del ed in favore della un Per_2 Pt_1 assegno divorzile dell'importo di euro 300,00, oltre al 50% del trattamento di fine rapporto, in quel momento ancora da percepire;
che il , in data 09.06.2011, aveva contratto Per_2 nuovo matrimonio con che la ricorrente non aveva contratto nuovo Controparte_1 matrimonio e non era percettrice di redditi autonomi;
che la medesima aveva avanzato all' domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità (avendo in vita il CP_2
svolto attività di lavoro in Germania e - a Napoli - lavorato presso il condominio Per_2 di via Cimarosa n. 182), sulla quale l'Ente non aveva provveduto invitando l'istante a rivolgersi all'A.G. per la determinazione della quota a lei spettante e rappresentando che il Per_2 fruiva di ulteriore pensione di vecchiaia a carico dell'ente previdenziale tedesco per prestazioni di lavoro svolte in Germania;
chiedeva all'adito Tribunale l'assegnazione della quota di sua spettanza della pensione di reversibilità percepita dalla vedova superstite nella misura da determinarsi equamente dall'A.G., oltre al pagamento dei ratei della pensione di reversibilità che rappresentava essere stata già percepita per l'intero dalla controparte ed al pagamento del
50% della quota del T.F.R. a lei spettante sulla scorta degli accordi di divorzio e mai percepito.
costituitasi ritualmente con memoria del 12.06.2022, eccepiva la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di condanna al pagamento del 50% della quota del T.F.R. del (e comunque la prescrizione del relativo diritto) e chiedeva Per_2 determinarsi in maniera equa la quota spettante alla della pensione di reversibilità Pt_1 relativa al defunto ex marito. Si costituiva con memoria in data 28.02.2022 l' che chiedeva dichiararsi il suo difetto CP_2 di legittimazione passiva in ordine alle domande della ricorrente ed esonerarsi l'Ente dalle spese del giudizio.
All'esito del processo, il Tribunale di Napoli riconosceva alla ricorrente il diritto a percepire dall' (dichiarato legittimato passivo) la quota del 35% dell'ammontare complessivo CP_2 della pensione di reversibilità dovuta dall' a quale coniuge CP_2 Persona_3 superstite del defunto , compensando le spese di lite. In particolare, il Persona_2
Tribunale - premesso il dettato normativo di cui all'art. 9, co. 3, L. div. (alla cui stregua il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 L. cit. ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità riconosciuta - ove esistente - al coniuge superstite) - faceva applicazione della giurisprudenza formatasi in materia, la quale statuisce che il coniuge divorziato ed il coniuge superstite sono titolari di un autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità e puntualizza i criteri tendenziali di determinazione del quantum delle rispettive quote, da applicarsi in forza del principio di solidarietà.
Nella specie, il Tribunale teneva conto della durata del matrimonio fra il e la Per_2
(circa trentadue anni, dall'1.07.1975 al 23.03.2007, data di decisione della sentenza di Pt_1 divorzio) e di quello fra l'uomo e la (nove anni, oltre ad un periodo di convivenza CP_1 prematrimoniale, peraltro non ben quantizzato dalla resistente ma comunque successivo al
2005, essendosi i due conosciuti nel 2003); delle rispettive condizioni economiche delle parti
(essendo la sessantacinquenne ed affetta da varie patologie ma percettrice di Pt_1 prestazioni da invalidità civile e la - quasi sessantatreenne e proprietaria della casa CP_1 acquistata con il priva di reddito ma laureata in filologia e letteratura polacca e Per_2 con un'esperienza di giornalista che le aveva consentito - dopo l'arrivo in Italia - di svolgere alcune collaborazioni professionali, via via sempre più diradatesi nel tempo, fino a cessare del tutto a seguito della contemporanea malattia del marito e della suocera, che l'aveva costretta ad impegnarsi stabilmente nell'accudimento di entrambi, i quali pervenivano poi a morte a brevissima distanza cronologica l'uno dall'altra); dell'importo (pari ad euro 300,00 al mese) dell'assegno divorzile già goduto (in forza dell'accodo intervenuto con il marito e trasfuso nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) dalla ricorrente.
Inoltre, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle domande accessorie formulate e compensava integralmente fra le parti le spese di lite
Con l'atto di citazione in appello - ritualmente depositato alla controparte ed iscritto a ruolo il
15.03.2023 - per i motivi che saranno appresso specificati, impugnava Parte_1 la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, chiedendone la riforma attraverso il riconoscimento della quota del 65% della pensione di reversibilità del defunto , previo Persona_2 supplemento istruttorio consistente nell'acquisizione a cura dell' di ogni documento CP_2 in possesso dell'Ente e relativo a pensioni ed assegni percepiti in vita dal;
con Per_2 vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva con memoria in data 10.10.2023 la quale resisteva nel merito Controparte_1
e chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Si costituiva con memoria in data 20.10.2023 l' chiedendo dichiararsi il difetto di CP_2 legittimazione passiva dell'Ente ed esonerarsi il medesimo dalle spese del giudizio.
All'udienza del 15.01.2025, depositate dalle parti le note di trattazione scritta autorizzate, la Corte riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per la redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame depositato, lamenta l'erronea applicazione da Parte_1 parte del Tribunale dei criteri posti dalla legge e dalla giurisprudenza formatasi in materia a base delle valutazioni che concernono la quantificazione della quota della pensione di reversibilità da calcolarsi ad opera dell' in relazione alla pensione di vecchiaia CP_2
(dell'importo di euro 8.645,56) suo tempo dovuta all''ex marito.
Osserva, in particolare, l'appellante che < ha avuto una Pt_1 rilevanza assolutamente maggiore rispetto al secondo matrimonio in riferimento a ciascuno, nessuno escluso, dei criteri indicati da giurisprudenza e dottrina. In primo luogo, il matrimonio fra la ed il , contratto da entrambi in giovane età, lei sedici anni e lui Pt_1 Per_2 ventiquattro, ha abbracciato il periodo di tutta l'età giovanile e la maturità; con la prima moglie il ha avuto due figli, mentre nessun figlio con la seconda moglie, è l'istante che ha Per_2 seguito la loro crescita ed ha aiutato il marito, non solo ad allevare i figli ed a curare la casa, ma anche a pagare il mutuo dell'unica casa di proprietà ed a soddisfare ogni esigenza economica familiare, prestando attività di collaboratrice domestica, come attestato nel ricorso di separazione, tanto ciò vero che la sentenza di divorzio stabilisce l'erogazione del T.F.R. nella misura del 50% alla stessa, importo che il marito non ha mai erogato e con il quale ha, invece, acquistato una casa intestandola alla Il secondo matrimonio è stato Controparte_1 contratto quando il aveva compiuto sessant'anni e la sua situazione patrimoniale Per_2 era già definita;
infatti era vicino alla pensione ed aveva già finito il mutuo di acquisto della casa, i figli erano già indipendenti. I rapporti di lavoro da cui deriva la pensione fruita dal erano antecedenti alla separazione, sia relativamente al rapporto svoltosi in Per_2 Germania che a quello svoltosi in Italia. Oggi la vive da sola, non avendo instaurato Pt_1 altra relazione sentimentale dopo il matrimonio ed ha quale unica fonte di sostentamento l'assegno divorzile, ha sessantaquattro anni ed è pertanto impossibilitato a lavorare, sia per l'età che per le condizioni patologiche da cui è affetta. La è molto più giovane;
ha, CP_1 infatti, cinquantanove anni ed è quindi nella piena possibilità fisica ed anagrafica di prestare attività lavorativa>>.
1.1. Con la memoria difensiva depositata, la sostiene l'infondatezza delle CP_1 argomentazioni della controparte, sottolineando la correttezza delle argomentazioni del giudice di prime cure ed in particolare stigmatizzando la disponibilità in capo alla Pt_1 dell'appartamento acquistato con i proventi della vendita della ex casa coniugale di cui era comproprietario il;
le gravi incombenze accuditive da ella affrontate durante la vita Per_2 matrimoniale a causa delle malattie del marito e della suocera (che avevano di fatto pregiudicato la sua possibilità di lavorare) e l'estrema difficoltà - anche in relazione alla sua non più giovane età - a reinserirsi sul mercato del lavoro;
la non indifferente durata della convivenza prematrimoniale intercorsa con il defunto , asseritamente protrattasi Per_2 per sei anni).
2. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, va preliminarmente posto in rilievo che, secondo la pacifica giurisprudenza formatasi in materia, il concorso fra coniuge superstite e coniuge divorziato ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità relativo alla pensione del beneficiario defunto va regolato innanzitutto sulla base della durata dei rispettivi matrimoni coincidente con la durata legale dei medesimi - vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - oltre che alla luce di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare - secondo il prudente apprezzamento del giudice - facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all' ex coniuge, alle condizioni economiche dei due ed alla durata delle rispettive ed eventuali convivenze prematrimoniali (Cass., 12/16093; Cass., 14/14793).
In definitiva, il criterio fondamentale da tenere in considerazione è senz'altro quello della durata legale dei rispettivi matrimoni, mentre - alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 419/1999 - gli ulteriori criteri indicati fungono da parametri correttivi di equità che possono anche non essere valutati tutti contemporaneamente ed in egual misura
(cfr., ex ceteris, Cass. civ., Sez. 1, n. 10575 del 23.04.2008).
Ciò posto, la valutazione operata dal giudice di prime cure merita di essere integralmente condivisa, avendo lo stesso correttamente ponderato i criteri di giudizio sopra indicati. Ed invero, pur a fronte della maggiore durata del matrimonio fra l'appellante ed il , Per_2
è pur vero che non è contestata la convivenza prematrimoniale fra l'uomo e la , CP_1 quantunque non risulti precisamente acclarata l'esatta durata della medesima;
appaiono pacifici gli impegni familiari delle due donne nel corso delle rispettive convivenze con il;
Per_2
è incontestato che anche la dispone di un'abitazione di proprietà, il cui acquisto è da Pt_1 farsi risalire al periodo in cui era sposata con il defunto marito;
non rilevante è la differenza di età fra le due donne e, pur vantando la un livello culturale ed esperienze professionali CP_1 di cui la è priva (avendo costei svolto in passato l'attività di collaboratrice domestica Pt_1 ed essendo comunque oggi inabile al lavoro), non può non considerarsi che l'appellata è da tempo fuori dal mercato del lavoro e non è presuntivamente agevole per la medesima rientrarvi, anche considerata la sua età (essendo la medesima di soli tre anni più giovane della controparte); infine, deve osservarsi che - pur non costituendo regola inderogabile che la quota di reversibilità spettante al coniuge divorziato debba corrispondere all'ammontare dell'assegno già goduto - appare criterio senz'altro corrispondente ad equità quello che impedisce di determinare la medesima quota in misura sensibilmente maggiore dell'importo dell'assegno di divorzio, specie ove si consideri che, nella fattispecie, il detto assegno (corrispondente ad euro
300,00 al mese) è stato liberamente pattuito in sede di divorzio e che la non ne ha Pt_1 mai successivamente domandato l'incremento; del resto, la quota del 35% della pensione di reversibilità, ove rapportata al complessivo ammontare di quest'ultima (euro 1.217,09) quale inizialmente liquidato alla dall' per l'anno 2021 (prima della sospensione CP_1 CP_2 dell'erogazione ad opera dell'Ente in attesa delle determinazioni del Tribunale), risulta superiore all'importo dell'assegno di divorzio già percepito dall'appellante fino al decesso del
. Per_2
In definitiva, tenuto conto dei complessivi criteri di valutazione da adottarsi in materia (ivi compresi gli elementi “correttivi” di cui si dispone notizia), la determinazione nel 35% della quota della pensione di reversibilità relativa al defunto quale determinata Persona_2 in favore di deve ritenersi equa e coerente con i parametri elaborati dalla Parte_1 giurisprudenza formatasi in relazione alla norma di cui all'art. 9, co. 3, L. div..
Né può accogliersi l'istanza istruttoria tesa ad ottenere l'emissione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di un invito rivolto all' ad esibire ogni documento in suo possesso relativo a pensioni CP_2 ed assegni percepiti in vita da , esulando dalle competenze dell' Persona_2 CP_3 qualsivoglia sindacato in ordine ai presupposti per la liquidazione della pensione di reversibilità, essendo le valutazioni giudiziali limitate alla quantificazione delle rispettive quote di spettanza del coniuge superstite e di quello divorziato.
Ne discende l'integrale rigetto dell'appello in esame. Non è dubbia - infine - la legittimazione passiva e la qualità di parte dell' nella presente CP_2 procedura, costituendo esso l'Ente erogatore della prestazione in esame nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tant'è che, come statuito dalla giurisprudenza, soltanto nei confronti dell' si verifica la detta decorrenza, “e non anche del coniuge CP_2 superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo”, sicchè è a carico di quest'ultimo che “debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'Ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso” (Cass., n. 2092 del 31.01.2007; n. 6272 del
30.03.2004; n. 15837 del 14.12.2001).
3. Le spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate sulla base dei criteri tabellari vigenti.
Infine, trattandosi di reclamo introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul l'appello proposto in data 15.03.2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 31/2022, emessa il 24.06.2022 dal Controparte_4
Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.11.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida Controparte_5 in euro 2.400,00 per ciascuno degli appellati, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P. se dovute;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1347/2023, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 24.06.2022, pubblicata il 23.11.2022, avente ad oggetto
“attribuzione di quota di pensione”, vertente
[...]
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in allegato al ricorso in appello dall'avv. Adriana Di
Gennaro (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliata in Napoli, alla via C.F._2
Scipione Rovito n. 9 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nata in [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa come da procura in allegato alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Benedetta Roma (c.f.: , presso il cui studio è domiciliata in C.F._4
Napoli, alla via F. Crispi n. 62 (p.e.c.: ; Email_2
appellata
nonché
, (c.f.: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura generale alle liti per C.F._5 Notaio di Roma del 21.07.2015, numero Rep. 80974, elettivamente domi- Persona_1
ciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio dell'avvocatura CP_2
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di impugnazione.
Per l'appellata: si è riportata alla memoria di costituzione in appello.
Per l' si è riportato alla memoria difensiva di costituzione. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13.09.2021, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 01.01.1975 con (nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto il 27.09.2020), dal quale erano nati due figli;
che, con sentenza n. 7143/'07 del
04.07.2007, il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo (sull'accordo delle parti) a carico del ed in favore della un Per_2 Pt_1 assegno divorzile dell'importo di euro 300,00, oltre al 50% del trattamento di fine rapporto, in quel momento ancora da percepire;
che il , in data 09.06.2011, aveva contratto Per_2 nuovo matrimonio con che la ricorrente non aveva contratto nuovo Controparte_1 matrimonio e non era percettrice di redditi autonomi;
che la medesima aveva avanzato all' domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità (avendo in vita il CP_2
svolto attività di lavoro in Germania e - a Napoli - lavorato presso il condominio Per_2 di via Cimarosa n. 182), sulla quale l'Ente non aveva provveduto invitando l'istante a rivolgersi all'A.G. per la determinazione della quota a lei spettante e rappresentando che il Per_2 fruiva di ulteriore pensione di vecchiaia a carico dell'ente previdenziale tedesco per prestazioni di lavoro svolte in Germania;
chiedeva all'adito Tribunale l'assegnazione della quota di sua spettanza della pensione di reversibilità percepita dalla vedova superstite nella misura da determinarsi equamente dall'A.G., oltre al pagamento dei ratei della pensione di reversibilità che rappresentava essere stata già percepita per l'intero dalla controparte ed al pagamento del
50% della quota del T.F.R. a lei spettante sulla scorta degli accordi di divorzio e mai percepito.
costituitasi ritualmente con memoria del 12.06.2022, eccepiva la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di condanna al pagamento del 50% della quota del T.F.R. del (e comunque la prescrizione del relativo diritto) e chiedeva Per_2 determinarsi in maniera equa la quota spettante alla della pensione di reversibilità Pt_1 relativa al defunto ex marito. Si costituiva con memoria in data 28.02.2022 l' che chiedeva dichiararsi il suo difetto CP_2 di legittimazione passiva in ordine alle domande della ricorrente ed esonerarsi l'Ente dalle spese del giudizio.
All'esito del processo, il Tribunale di Napoli riconosceva alla ricorrente il diritto a percepire dall' (dichiarato legittimato passivo) la quota del 35% dell'ammontare complessivo CP_2 della pensione di reversibilità dovuta dall' a quale coniuge CP_2 Persona_3 superstite del defunto , compensando le spese di lite. In particolare, il Persona_2
Tribunale - premesso il dettato normativo di cui all'art. 9, co. 3, L. div. (alla cui stregua il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 L. cit. ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità riconosciuta - ove esistente - al coniuge superstite) - faceva applicazione della giurisprudenza formatasi in materia, la quale statuisce che il coniuge divorziato ed il coniuge superstite sono titolari di un autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità e puntualizza i criteri tendenziali di determinazione del quantum delle rispettive quote, da applicarsi in forza del principio di solidarietà.
Nella specie, il Tribunale teneva conto della durata del matrimonio fra il e la Per_2
(circa trentadue anni, dall'1.07.1975 al 23.03.2007, data di decisione della sentenza di Pt_1 divorzio) e di quello fra l'uomo e la (nove anni, oltre ad un periodo di convivenza CP_1 prematrimoniale, peraltro non ben quantizzato dalla resistente ma comunque successivo al
2005, essendosi i due conosciuti nel 2003); delle rispettive condizioni economiche delle parti
(essendo la sessantacinquenne ed affetta da varie patologie ma percettrice di Pt_1 prestazioni da invalidità civile e la - quasi sessantatreenne e proprietaria della casa CP_1 acquistata con il priva di reddito ma laureata in filologia e letteratura polacca e Per_2 con un'esperienza di giornalista che le aveva consentito - dopo l'arrivo in Italia - di svolgere alcune collaborazioni professionali, via via sempre più diradatesi nel tempo, fino a cessare del tutto a seguito della contemporanea malattia del marito e della suocera, che l'aveva costretta ad impegnarsi stabilmente nell'accudimento di entrambi, i quali pervenivano poi a morte a brevissima distanza cronologica l'uno dall'altra); dell'importo (pari ad euro 300,00 al mese) dell'assegno divorzile già goduto (in forza dell'accodo intervenuto con il marito e trasfuso nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) dalla ricorrente.
Inoltre, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle domande accessorie formulate e compensava integralmente fra le parti le spese di lite
Con l'atto di citazione in appello - ritualmente depositato alla controparte ed iscritto a ruolo il
15.03.2023 - per i motivi che saranno appresso specificati, impugnava Parte_1 la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, chiedendone la riforma attraverso il riconoscimento della quota del 65% della pensione di reversibilità del defunto , previo Persona_2 supplemento istruttorio consistente nell'acquisizione a cura dell' di ogni documento CP_2 in possesso dell'Ente e relativo a pensioni ed assegni percepiti in vita dal;
con Per_2 vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva con memoria in data 10.10.2023 la quale resisteva nel merito Controparte_1
e chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Si costituiva con memoria in data 20.10.2023 l' chiedendo dichiararsi il difetto di CP_2 legittimazione passiva dell'Ente ed esonerarsi il medesimo dalle spese del giudizio.
All'udienza del 15.01.2025, depositate dalle parti le note di trattazione scritta autorizzate, la Corte riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per la redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di gravame depositato, lamenta l'erronea applicazione da Parte_1 parte del Tribunale dei criteri posti dalla legge e dalla giurisprudenza formatasi in materia a base delle valutazioni che concernono la quantificazione della quota della pensione di reversibilità da calcolarsi ad opera dell' in relazione alla pensione di vecchiaia CP_2
(dell'importo di euro 8.645,56) suo tempo dovuta all''ex marito.
Osserva, in particolare, l'appellante che < ha avuto una Pt_1 rilevanza assolutamente maggiore rispetto al secondo matrimonio in riferimento a ciascuno, nessuno escluso, dei criteri indicati da giurisprudenza e dottrina. In primo luogo, il matrimonio fra la ed il , contratto da entrambi in giovane età, lei sedici anni e lui Pt_1 Per_2 ventiquattro, ha abbracciato il periodo di tutta l'età giovanile e la maturità; con la prima moglie il ha avuto due figli, mentre nessun figlio con la seconda moglie, è l'istante che ha Per_2 seguito la loro crescita ed ha aiutato il marito, non solo ad allevare i figli ed a curare la casa, ma anche a pagare il mutuo dell'unica casa di proprietà ed a soddisfare ogni esigenza economica familiare, prestando attività di collaboratrice domestica, come attestato nel ricorso di separazione, tanto ciò vero che la sentenza di divorzio stabilisce l'erogazione del T.F.R. nella misura del 50% alla stessa, importo che il marito non ha mai erogato e con il quale ha, invece, acquistato una casa intestandola alla Il secondo matrimonio è stato Controparte_1 contratto quando il aveva compiuto sessant'anni e la sua situazione patrimoniale Per_2 era già definita;
infatti era vicino alla pensione ed aveva già finito il mutuo di acquisto della casa, i figli erano già indipendenti. I rapporti di lavoro da cui deriva la pensione fruita dal erano antecedenti alla separazione, sia relativamente al rapporto svoltosi in Per_2 Germania che a quello svoltosi in Italia. Oggi la vive da sola, non avendo instaurato Pt_1 altra relazione sentimentale dopo il matrimonio ed ha quale unica fonte di sostentamento l'assegno divorzile, ha sessantaquattro anni ed è pertanto impossibilitato a lavorare, sia per l'età che per le condizioni patologiche da cui è affetta. La è molto più giovane;
ha, CP_1 infatti, cinquantanove anni ed è quindi nella piena possibilità fisica ed anagrafica di prestare attività lavorativa>>.
1.1. Con la memoria difensiva depositata, la sostiene l'infondatezza delle CP_1 argomentazioni della controparte, sottolineando la correttezza delle argomentazioni del giudice di prime cure ed in particolare stigmatizzando la disponibilità in capo alla Pt_1 dell'appartamento acquistato con i proventi della vendita della ex casa coniugale di cui era comproprietario il;
le gravi incombenze accuditive da ella affrontate durante la vita Per_2 matrimoniale a causa delle malattie del marito e della suocera (che avevano di fatto pregiudicato la sua possibilità di lavorare) e l'estrema difficoltà - anche in relazione alla sua non più giovane età - a reinserirsi sul mercato del lavoro;
la non indifferente durata della convivenza prematrimoniale intercorsa con il defunto , asseritamente protrattasi Per_2 per sei anni).
2. Il gravame è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, va preliminarmente posto in rilievo che, secondo la pacifica giurisprudenza formatasi in materia, il concorso fra coniuge superstite e coniuge divorziato ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità relativo alla pensione del beneficiario defunto va regolato innanzitutto sulla base della durata dei rispettivi matrimoni coincidente con la durata legale dei medesimi - vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - oltre che alla luce di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare - secondo il prudente apprezzamento del giudice - facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all' ex coniuge, alle condizioni economiche dei due ed alla durata delle rispettive ed eventuali convivenze prematrimoniali (Cass., 12/16093; Cass., 14/14793).
In definitiva, il criterio fondamentale da tenere in considerazione è senz'altro quello della durata legale dei rispettivi matrimoni, mentre - alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 419/1999 - gli ulteriori criteri indicati fungono da parametri correttivi di equità che possono anche non essere valutati tutti contemporaneamente ed in egual misura
(cfr., ex ceteris, Cass. civ., Sez. 1, n. 10575 del 23.04.2008).
Ciò posto, la valutazione operata dal giudice di prime cure merita di essere integralmente condivisa, avendo lo stesso correttamente ponderato i criteri di giudizio sopra indicati. Ed invero, pur a fronte della maggiore durata del matrimonio fra l'appellante ed il , Per_2
è pur vero che non è contestata la convivenza prematrimoniale fra l'uomo e la , CP_1 quantunque non risulti precisamente acclarata l'esatta durata della medesima;
appaiono pacifici gli impegni familiari delle due donne nel corso delle rispettive convivenze con il;
Per_2
è incontestato che anche la dispone di un'abitazione di proprietà, il cui acquisto è da Pt_1 farsi risalire al periodo in cui era sposata con il defunto marito;
non rilevante è la differenza di età fra le due donne e, pur vantando la un livello culturale ed esperienze professionali CP_1 di cui la è priva (avendo costei svolto in passato l'attività di collaboratrice domestica Pt_1 ed essendo comunque oggi inabile al lavoro), non può non considerarsi che l'appellata è da tempo fuori dal mercato del lavoro e non è presuntivamente agevole per la medesima rientrarvi, anche considerata la sua età (essendo la medesima di soli tre anni più giovane della controparte); infine, deve osservarsi che - pur non costituendo regola inderogabile che la quota di reversibilità spettante al coniuge divorziato debba corrispondere all'ammontare dell'assegno già goduto - appare criterio senz'altro corrispondente ad equità quello che impedisce di determinare la medesima quota in misura sensibilmente maggiore dell'importo dell'assegno di divorzio, specie ove si consideri che, nella fattispecie, il detto assegno (corrispondente ad euro
300,00 al mese) è stato liberamente pattuito in sede di divorzio e che la non ne ha Pt_1 mai successivamente domandato l'incremento; del resto, la quota del 35% della pensione di reversibilità, ove rapportata al complessivo ammontare di quest'ultima (euro 1.217,09) quale inizialmente liquidato alla dall' per l'anno 2021 (prima della sospensione CP_1 CP_2 dell'erogazione ad opera dell'Ente in attesa delle determinazioni del Tribunale), risulta superiore all'importo dell'assegno di divorzio già percepito dall'appellante fino al decesso del
. Per_2
In definitiva, tenuto conto dei complessivi criteri di valutazione da adottarsi in materia (ivi compresi gli elementi “correttivi” di cui si dispone notizia), la determinazione nel 35% della quota della pensione di reversibilità relativa al defunto quale determinata Persona_2 in favore di deve ritenersi equa e coerente con i parametri elaborati dalla Parte_1 giurisprudenza formatasi in relazione alla norma di cui all'art. 9, co. 3, L. div..
Né può accogliersi l'istanza istruttoria tesa ad ottenere l'emissione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di un invito rivolto all' ad esibire ogni documento in suo possesso relativo a pensioni CP_2 ed assegni percepiti in vita da , esulando dalle competenze dell' Persona_2 CP_3 qualsivoglia sindacato in ordine ai presupposti per la liquidazione della pensione di reversibilità, essendo le valutazioni giudiziali limitate alla quantificazione delle rispettive quote di spettanza del coniuge superstite e di quello divorziato.
Ne discende l'integrale rigetto dell'appello in esame. Non è dubbia - infine - la legittimazione passiva e la qualità di parte dell' nella presente CP_2 procedura, costituendo esso l'Ente erogatore della prestazione in esame nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tant'è che, come statuito dalla giurisprudenza, soltanto nei confronti dell' si verifica la detta decorrenza, “e non anche del coniuge CP_2 superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo”, sicchè è a carico di quest'ultimo che “debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'Ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso” (Cass., n. 2092 del 31.01.2007; n. 6272 del
30.03.2004; n. 15837 del 14.12.2001).
3. Le spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate sulla base dei criteri tabellari vigenti.
Infine, trattandosi di reclamo introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul l'appello proposto in data 15.03.2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 31/2022, emessa il 24.06.2022 dal Controparte_4
Tribunale di Napoli, pubblicata il 23.11.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida Controparte_5 in euro 2.400,00 per ciascuno degli appellati, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P. se dovute;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)