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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 3058/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice RA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3058 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Marcellino (CE) al Corso Europa n.387, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Caterino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE - E
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Bagnara Calabra (RC), alla via SS. Pietro e Paolo nr. 9 presso lo studio dell'avv. Consolato Caroleo, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Palmi, alla Via Crispi n.25, presso lo studio degli avv.ti Anna Maria Chindamo e Domenico Tripodi che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI - OGGETTO: Contratto d'appalto.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.09.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società onveniva in giudizio il Parte_1 e la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare responsabile per Controparte_4 l'esecuzione dei lavori commissionati ed eseguiti e di conseguenza condannarlo al pagamento in favore dell'Impresa per un totale di € 78.448,08 oltre IVA oltre interessi di mora previsti Pt_1 dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo;
- In subordine: Accertare e dichiarare il in persona del Sindaco p.t. Pec: Controparte_1 tenuto a versare l'importo delle fatture nn 2 e 3 del 2021 per un Email_1 totale di € 78.448,08 oltre IVA ed oltre interessi di mora previsti dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo. In ancora più gradata: Accertare e dichiarare, in ogni caso, il tenuto a corrispondere l'importo dei lavori di cui al SAL n. 4 ovvero cristallizzati nella CP_1 fattura n. 2 del 2021 per l'importo di € 47.763,83 oltre IVA ed oltre interessi di mora previsti dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo.”.
1 A sostegno della domanda rappresentava che, a seguito di apposita procedura di gara, il
[...] le aveva aggiudicato i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il fosso Controparte_1 I (Torrente Canalello). CP_1
In relazione ai suddetti lavori – regolarmente eseguiti ed ultimati – aveva emesso fatture di diverso importo, trasmesse e contabilizzate dal e tuttavia rimaste inevase. CP_1 CP_1
Segnatamente, erano rimaste insolute la fattura n. 2 del 28 aprile 2022 di euro 47.763,83 avente ad
“...SAL N 4 - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il Fosso Bagnara I (Torrente Canalello) CIG 4000253932 CUP - G12J08000230001.” e la fattura n. 3 del 28 aprile 2021 di euro 30.684,25 avente ad oggetto “emettiamo la fattura per riserva lavori extraprogetto…”.
Quanto a tale ultima fattura precisava che, nel corso dei lavori, la D.L. ed il RUP le avevano ordinato l'esecuzione di lavorazioni non previste in contratto, che si erano rese necessarie a consentire l'ultimazione delle opere.
Tali lavorazioni ulteriori erano state regolarmente eseguite e la DL ed il RUP avevano provveduto alla relativa contabilizzazione, per un totale di € 30.684,25 oltre IVA.
A fronte dei numerosi solleciti di pagamento, la stazione appaltante si era dichiarata impossibilitata a provvedere al pagamento dei lavori di cui al SAL n. 4 nonché di quelli integrativi, stante la mancata trasmissione della contabilità da parte della D.L. CP_ Assumeva, pertanto, la tenutezza dell' convenuto al pagamento delle somme portate dalle predette fatture, atteso che la stazione appaltante, a prescindere da eventuali inadempimenti della D.L. nel provvedere alla contabilizzazione delle opere, era tenuta era tenuta a far redigere lo Stato Finale dei lavori, ad emettere il certificato di pagamento e pagare l'impresa entro 30 gg dalla ultimazione dei lavori stessi.
Deduceva, altresì, la sussistenza di una responsabilità della società (nella Controparte_2 qualità di D.L.) nonché del RUP per aver ordinato la realizzazione dei lavori integrativi “extra contratto” senza tuttavia disporre delle necessarie autorizzazioni.
Instava, infine, per l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.01.2023, si costituiva in giudizio la società la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Controparte_4 violazione dell'art. 163 nn. 3,4, e 5, non risultando chiari petitum e causa petendi nonché l'inammissibilità dell'atto di citazione atteso che essa società non era stata evocata in lite nella persona del suo legale rappresentante.
Eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che le pretese concernenti i lavori previsti nel progetto finanziato avrebbero dovuto essere fatte valere esclusivamente nei confronti della stazione appaltante e negando che la Direzione dei Lavori abbia mai impartito alcun ordine in relazione ai lavori “extra progetto”.
Contestava, quindi, la veridicità e la fondatezza degli assunti attorei ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda proposta dalla attrice accertando e Pt_1 dichiarando la inammissibilità e/ola infondatezza della stessa nei confronti della
[...]
2) dichiarare altresì il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4 Controparte_2 per i motivi dedotti in narrativa e la sua estromissione dal presente giudizio;
3) dichiarare
[...] comunque il difetto di legittimazione passiva della essendo l'Ente in Controparte_2 ipotesi estrema di accoglimento delle richieste attoree , il destinatario delle pretese di quest'ultimo.”.
3. All'udienza del 25.01.2023, rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia del e venivano concessi i termini di cui all'art. Controparte_1 183 co. 6 c.p.c.
4. Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.03.2023, si costituiva in giudizio il contrastando la domanda attorea. Controparte_1
2 Nel dettaglio, l'Ente convenuto rappresentava che il contratto di appalto, repertorio n. 622, avente ad oggetto i “lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il fosso Bagnara I – Torre Canalello” era stato dichiarato risolto con sentenza n. 1660/2019 del 17.12.2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 4056/2014 R.G. incardinato nei propri confronti dalla società Parte_1
Evidenziava che la predetta sentenza, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla e per l'effetto condannato il Parte_1 al pagamento della somma di € 3.500,00 oltre interessi nella misura legale dal Controparte_1 20.02.2015 sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite, era stata impugnata dall'odierna attrice e che il giudizio d'appello ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria (proc. n. 476/2020 R.G.) aveva ad oggetto esclusivamente gli effetti della pronuncia di risoluzione ed in particolare “il risarcimento del danno per mancato guadagno, sospensione lavori, ritardata formazione dell'utile, mantenimento improduttivo di macchinari ed attrezzature, oneri per manodopera e spese fisse di cantiere”.
Pertanto, evidenziando che in relazione alla pronuncia di risoluzione si era cristallizzato il giudicato, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea fondata su un titolo ormai venuto meno.
Sottolineava altresì che, per come riconosciuto dalla stessa attrice, la mancanza di contabilità regolarmente approvata non consentiva all'Ente di provvedere al pagamento delle fatture emesse dalla società Parte_1
Instava, quindi, per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
5. Con ordinanza del 29.12.2023 il G.I. “-considerato che non può essere accolta la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della causa pendente in appello in ordine al medesimo contratto d'appalto azionato nel presente giudizio atteso che l'impugnazione ha investito il solo capo sul risarcimento del danno e non quello sulla risoluzione che è passato, di conseguenza, in giudicato;
-considerato che, in relazione a quanto evidenziato nel punto procedente, e delle eccezioni svolte dal non può essere accolta l'istanza di parte attrice ai sensi dell'art. CP_1 186 bis e ter c.p.c., non ricorrendone i presupposti, -ritenuta, di conseguenza, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di sentenza, la causa matura per la decisione e inammissibile in quanto superflua la prova orale articolata dalle parti” rigettava l'istanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. avanzata da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. Infine, all'udienza del 25.09.2025 – celebratasi innanzi allo scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
7. La pretesa creditoria avanzata da parte attrice attiene al pagamento delle fatture n. 2/2021 e 3/2021, portanti rispettivamente la somma di euro € 47.763,83 e la somma di euro 30.684,25, entrambe relative ai lavori asseritamente realizzati in esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il fosso Bagnara I (Torrente Canalello) di cui al contratto d'appalto repertorio n. 622 concluso, in data 10.10.2013 con il Comune di Controparte_1
Nel dettaglio, la fattura n. 2/2021 è relativa al SAL n. 4, mentre la fattura n. 3/2021 attiene ai lavori extra contratto che sarebbero stati realizzati dalla società appaltatrice su ordine della Direzione Lavori e dal RUP.
La società attrice chiede, quindi, la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle somme portate dalle fatture anzidette, per un ammontare complessivo di euro 78.448,08 oltre IVA ed oltre interessi di mora previsti dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo, istando altresì per la condanna della al pagamento della medesima somma, sul Controparte_4 presupposto secondo cui detta società, nella qualità di Direttore dei Lavori, avrebbe autorizzato e contabilizzato i lavori cui si riferiscono le fatture n. 2/2021 e 3/2021.
3 Ciò posto, va in primo luogo osservato che la domanda è gravemente lacunosa già sotto un profilo allegatorio, avendo parte attrice financo omesso di produrre in giudizio le fatture azionate in giudizio.
Inoltre, l'assunto attoreo – recisamente contestato dalla secondo cui Controparte_4 i lavori “extra contratto” (cui si riferisce la fattura n. 3/2021) sarebbero stati autorizzati e contabilizzati dalla Direzione Lavori risulta privo di alcun riscontro, atteso che parte attrice non ha provato né tantomeno si è offerta di provare alcun elemento idoneo a superare le contestazioni svolte dalla società convenuta.
Ad ogni buon conto, le pretese avanzate in questa sede non possono trovare accoglimento, considerato che il contratto d'appalto su cui si fonda la domanda di adempimento svolta dalla Parte_1 stato dichiarato risolto con sentenza n. 1660/2019 del 17.12.2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 4056/2016, incardinato dall'odierna attrice nei confronti del per ivi sentir accertata l'intervenuta risoluzione del contratto Controparte_1 d'appalto repertorio n. 622 concluso, in data 10.10.2013 (su cui si fondano i crediti azionati in questa sede) a causa del grave inadempimento della stazione appaltante e pronunciata la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni inflitti.
Con la sentenza in questione, il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo parzialmente le ragioni fatte valere dalla ha dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di Parte_1 appalto stipulato tra le parti il 10.10.2013 e condannato il al pagamento Controparte_1 in favore della della somma di € 3.500,00 oltre interessi nella misura legale dal Parte_1
20.02.2015 sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite.
Ora, la statuizione di cui sopra, attinente alla risoluzione del contratto de quo, deve ritenersi coperta da giudicato, atteso che la proponendo gravame avverso la sentenza n. 1660/2019 Parte_1 si è limitata ad impugnare il rigetto, sancito dal Tribunale, delle richieste risarcitorie dalla medesima avanzate nell'ambito del procedimento n. 4056/2016 R.G.
Dunque, il contratto d'appalto concluso inter partes, deve ritenersi risolto, ex art. 1458 c.c., a far data dalla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione svolta dalla on la notifica Parte_1 dell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 4056/2016 R.G. e, quindi, sin dal 7 dicembre 2014.
Da tanto discende che la domanda formulata in questa sede nei confronti del Controparte_1 appare di per sé inammissibile, non potendo – alla luce del disposto dell'art. 1453 c.c., che
[...] preclude la possibilità di chiedere l'adempimento allorquando è stata domandata la risoluzione – domandarsi l'adempimento di un contratto (nella specie il pagamento delle fatture emesse per i lavori realizzati in esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti il 10.10.2013) che sia stato già dichiarato risolto, su istanza dell'odierna attrice.
8. Parimenti da disattendersi è anche la domanda svolta nei confronti della Controparte_4 considerato che – oltre quanto già rilevato in ordine alla lacunosità della documentazione prodotta e, più in generale, alla genericità delle allegazioni attoree la responsabilità denunciata in questa sede nei confronti della Direzione Lavori attiene a lavori eseguiti dopo l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto.
Tenuto conto di tutto quando precede, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Restano assorbite le altre questioni dedotte dalle parti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e, pertanto, la società eve Parte_1 essere condannata a rifondere in favore di ciascun convenuto le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 55/2014 s.m.i. in euro 4.217,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei valori minimi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (ed esclusa la fase istruttoria, in quanto non svoltasi).
Non risultano documentate spese vive. 4
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del giudice RA AM, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.217,00 (cadauno) per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i.
Reggio Calabria, il 24.12.25
Il giudice
RA AM
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice RA AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3058 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Marcellino (CE) al Corso Europa n.387, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Caterino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE - E
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Bagnara Calabra (RC), alla via SS. Pietro e Paolo nr. 9 presso lo studio dell'avv. Consolato Caroleo, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Palmi, alla Via Crispi n.25, presso lo studio degli avv.ti Anna Maria Chindamo e Domenico Tripodi che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI - OGGETTO: Contratto d'appalto.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.09.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società onveniva in giudizio il Parte_1 e la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare responsabile per Controparte_4 l'esecuzione dei lavori commissionati ed eseguiti e di conseguenza condannarlo al pagamento in favore dell'Impresa per un totale di € 78.448,08 oltre IVA oltre interessi di mora previsti Pt_1 dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo;
- In subordine: Accertare e dichiarare il in persona del Sindaco p.t. Pec: Controparte_1 tenuto a versare l'importo delle fatture nn 2 e 3 del 2021 per un Email_1 totale di € 78.448,08 oltre IVA ed oltre interessi di mora previsti dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo. In ancora più gradata: Accertare e dichiarare, in ogni caso, il tenuto a corrispondere l'importo dei lavori di cui al SAL n. 4 ovvero cristallizzati nella CP_1 fattura n. 2 del 2021 per l'importo di € 47.763,83 oltre IVA ed oltre interessi di mora previsti dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo.”.
1 A sostegno della domanda rappresentava che, a seguito di apposita procedura di gara, il
[...] le aveva aggiudicato i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il fosso Controparte_1 I (Torrente Canalello). CP_1
In relazione ai suddetti lavori – regolarmente eseguiti ed ultimati – aveva emesso fatture di diverso importo, trasmesse e contabilizzate dal e tuttavia rimaste inevase. CP_1 CP_1
Segnatamente, erano rimaste insolute la fattura n. 2 del 28 aprile 2022 di euro 47.763,83 avente ad
“...SAL N 4 - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il Fosso Bagnara I (Torrente Canalello) CIG 4000253932 CUP - G12J08000230001.” e la fattura n. 3 del 28 aprile 2021 di euro 30.684,25 avente ad oggetto “emettiamo la fattura per riserva lavori extraprogetto…”.
Quanto a tale ultima fattura precisava che, nel corso dei lavori, la D.L. ed il RUP le avevano ordinato l'esecuzione di lavorazioni non previste in contratto, che si erano rese necessarie a consentire l'ultimazione delle opere.
Tali lavorazioni ulteriori erano state regolarmente eseguite e la DL ed il RUP avevano provveduto alla relativa contabilizzazione, per un totale di € 30.684,25 oltre IVA.
A fronte dei numerosi solleciti di pagamento, la stazione appaltante si era dichiarata impossibilitata a provvedere al pagamento dei lavori di cui al SAL n. 4 nonché di quelli integrativi, stante la mancata trasmissione della contabilità da parte della D.L. CP_ Assumeva, pertanto, la tenutezza dell' convenuto al pagamento delle somme portate dalle predette fatture, atteso che la stazione appaltante, a prescindere da eventuali inadempimenti della D.L. nel provvedere alla contabilizzazione delle opere, era tenuta era tenuta a far redigere lo Stato Finale dei lavori, ad emettere il certificato di pagamento e pagare l'impresa entro 30 gg dalla ultimazione dei lavori stessi.
Deduceva, altresì, la sussistenza di una responsabilità della società (nella Controparte_2 qualità di D.L.) nonché del RUP per aver ordinato la realizzazione dei lavori integrativi “extra contratto” senza tuttavia disporre delle necessarie autorizzazioni.
Instava, infine, per l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.01.2023, si costituiva in giudizio la società la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Controparte_4 violazione dell'art. 163 nn. 3,4, e 5, non risultando chiari petitum e causa petendi nonché l'inammissibilità dell'atto di citazione atteso che essa società non era stata evocata in lite nella persona del suo legale rappresentante.
Eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che le pretese concernenti i lavori previsti nel progetto finanziato avrebbero dovuto essere fatte valere esclusivamente nei confronti della stazione appaltante e negando che la Direzione dei Lavori abbia mai impartito alcun ordine in relazione ai lavori “extra progetto”.
Contestava, quindi, la veridicità e la fondatezza degli assunti attorei ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda proposta dalla attrice accertando e Pt_1 dichiarando la inammissibilità e/ola infondatezza della stessa nei confronti della
[...]
2) dichiarare altresì il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4 Controparte_2 per i motivi dedotti in narrativa e la sua estromissione dal presente giudizio;
3) dichiarare
[...] comunque il difetto di legittimazione passiva della essendo l'Ente in Controparte_2 ipotesi estrema di accoglimento delle richieste attoree , il destinatario delle pretese di quest'ultimo.”.
3. All'udienza del 25.01.2023, rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia del e venivano concessi i termini di cui all'art. Controparte_1 183 co. 6 c.p.c.
4. Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.03.2023, si costituiva in giudizio il contrastando la domanda attorea. Controparte_1
2 Nel dettaglio, l'Ente convenuto rappresentava che il contratto di appalto, repertorio n. 622, avente ad oggetto i “lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il fosso Bagnara I – Torre Canalello” era stato dichiarato risolto con sentenza n. 1660/2019 del 17.12.2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 4056/2014 R.G. incardinato nei propri confronti dalla società Parte_1
Evidenziava che la predetta sentenza, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla e per l'effetto condannato il Parte_1 al pagamento della somma di € 3.500,00 oltre interessi nella misura legale dal Controparte_1 20.02.2015 sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite, era stata impugnata dall'odierna attrice e che il giudizio d'appello ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria (proc. n. 476/2020 R.G.) aveva ad oggetto esclusivamente gli effetti della pronuncia di risoluzione ed in particolare “il risarcimento del danno per mancato guadagno, sospensione lavori, ritardata formazione dell'utile, mantenimento improduttivo di macchinari ed attrezzature, oneri per manodopera e spese fisse di cantiere”.
Pertanto, evidenziando che in relazione alla pronuncia di risoluzione si era cristallizzato il giudicato, eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea fondata su un titolo ormai venuto meno.
Sottolineava altresì che, per come riconosciuto dalla stessa attrice, la mancanza di contabilità regolarmente approvata non consentiva all'Ente di provvedere al pagamento delle fatture emesse dalla società Parte_1
Instava, quindi, per il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
5. Con ordinanza del 29.12.2023 il G.I. “-considerato che non può essere accolta la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della causa pendente in appello in ordine al medesimo contratto d'appalto azionato nel presente giudizio atteso che l'impugnazione ha investito il solo capo sul risarcimento del danno e non quello sulla risoluzione che è passato, di conseguenza, in giudicato;
-considerato che, in relazione a quanto evidenziato nel punto procedente, e delle eccezioni svolte dal non può essere accolta l'istanza di parte attrice ai sensi dell'art. CP_1 186 bis e ter c.p.c., non ricorrendone i presupposti, -ritenuta, di conseguenza, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di sentenza, la causa matura per la decisione e inammissibile in quanto superflua la prova orale articolata dalle parti” rigettava l'istanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. avanzata da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. Infine, all'udienza del 25.09.2025 – celebratasi innanzi allo scrivente – la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
7. La pretesa creditoria avanzata da parte attrice attiene al pagamento delle fatture n. 2/2021 e 3/2021, portanti rispettivamente la somma di euro € 47.763,83 e la somma di euro 30.684,25, entrambe relative ai lavori asseritamente realizzati in esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo il fosso Bagnara I (Torrente Canalello) di cui al contratto d'appalto repertorio n. 622 concluso, in data 10.10.2013 con il Comune di Controparte_1
Nel dettaglio, la fattura n. 2/2021 è relativa al SAL n. 4, mentre la fattura n. 3/2021 attiene ai lavori extra contratto che sarebbero stati realizzati dalla società appaltatrice su ordine della Direzione Lavori e dal RUP.
La società attrice chiede, quindi, la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle somme portate dalle fatture anzidette, per un ammontare complessivo di euro 78.448,08 oltre IVA ed oltre interessi di mora previsti dal d.lgs. 50 del 2016 da farsi decorrere dal 28.4.2021 al soddisfo, istando altresì per la condanna della al pagamento della medesima somma, sul Controparte_4 presupposto secondo cui detta società, nella qualità di Direttore dei Lavori, avrebbe autorizzato e contabilizzato i lavori cui si riferiscono le fatture n. 2/2021 e 3/2021.
3 Ciò posto, va in primo luogo osservato che la domanda è gravemente lacunosa già sotto un profilo allegatorio, avendo parte attrice financo omesso di produrre in giudizio le fatture azionate in giudizio.
Inoltre, l'assunto attoreo – recisamente contestato dalla secondo cui Controparte_4 i lavori “extra contratto” (cui si riferisce la fattura n. 3/2021) sarebbero stati autorizzati e contabilizzati dalla Direzione Lavori risulta privo di alcun riscontro, atteso che parte attrice non ha provato né tantomeno si è offerta di provare alcun elemento idoneo a superare le contestazioni svolte dalla società convenuta.
Ad ogni buon conto, le pretese avanzate in questa sede non possono trovare accoglimento, considerato che il contratto d'appalto su cui si fonda la domanda di adempimento svolta dalla Parte_1 stato dichiarato risolto con sentenza n. 1660/2019 del 17.12.2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 4056/2016, incardinato dall'odierna attrice nei confronti del per ivi sentir accertata l'intervenuta risoluzione del contratto Controparte_1 d'appalto repertorio n. 622 concluso, in data 10.10.2013 (su cui si fondano i crediti azionati in questa sede) a causa del grave inadempimento della stazione appaltante e pronunciata la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni inflitti.
Con la sentenza in questione, il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo parzialmente le ragioni fatte valere dalla ha dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di Parte_1 appalto stipulato tra le parti il 10.10.2013 e condannato il al pagamento Controparte_1 in favore della della somma di € 3.500,00 oltre interessi nella misura legale dal Parte_1
20.02.2015 sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite.
Ora, la statuizione di cui sopra, attinente alla risoluzione del contratto de quo, deve ritenersi coperta da giudicato, atteso che la proponendo gravame avverso la sentenza n. 1660/2019 Parte_1 si è limitata ad impugnare il rigetto, sancito dal Tribunale, delle richieste risarcitorie dalla medesima avanzate nell'ambito del procedimento n. 4056/2016 R.G.
Dunque, il contratto d'appalto concluso inter partes, deve ritenersi risolto, ex art. 1458 c.c., a far data dalla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione svolta dalla on la notifica Parte_1 dell'atto di citazione introduttivo del procedimento n. 4056/2016 R.G. e, quindi, sin dal 7 dicembre 2014.
Da tanto discende che la domanda formulata in questa sede nei confronti del Controparte_1 appare di per sé inammissibile, non potendo – alla luce del disposto dell'art. 1453 c.c., che
[...] preclude la possibilità di chiedere l'adempimento allorquando è stata domandata la risoluzione – domandarsi l'adempimento di un contratto (nella specie il pagamento delle fatture emesse per i lavori realizzati in esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti il 10.10.2013) che sia stato già dichiarato risolto, su istanza dell'odierna attrice.
8. Parimenti da disattendersi è anche la domanda svolta nei confronti della Controparte_4 considerato che – oltre quanto già rilevato in ordine alla lacunosità della documentazione prodotta e, più in generale, alla genericità delle allegazioni attoree la responsabilità denunciata in questa sede nei confronti della Direzione Lavori attiene a lavori eseguiti dopo l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto.
Tenuto conto di tutto quando precede, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Restano assorbite le altre questioni dedotte dalle parti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e, pertanto, la società eve Parte_1 essere condannata a rifondere in favore di ciascun convenuto le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 55/2014 s.m.i. in euro 4.217,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sulla base dei valori minimi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (ed esclusa la fase istruttoria, in quanto non svoltasi).
Non risultano documentate spese vive. 4
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del giudice RA AM, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.217,00 (cadauno) per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% liquidati ex DM 55/2014 s.m.i.
Reggio Calabria, il 24.12.25
Il giudice
RA AM
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