TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 640
TAR
Ordinanza presidenziale 27 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità modalità estrazione quesiti

    Le disposizioni normative e di bando prevedono l'estrazione a sorte dei quesiti, ma non vietano la riproposizione di domande già sottoposte a precedenti concorrenti, evento fisiologico in sedute pubbliche e diffuso tramite social network. La giurisprudenza amministrativa ritiene legittima la riproposizione dello stesso quesito a più candidati, purché il candidato dimostri una preparazione adeguata. Inoltre, solo alcuni ricorrenti sono stati esaminati nella prima seduta, e tutti hanno ottenuto punteggi molto inferiori alla soglia minima, senza prova di un effettivo svantaggio individuale.

  • Rigettato
    Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione

    Ai fini della legittimità della procedura, è sufficiente che la griglia di valutazione sia stata redatta dalla commissione prima dell'inizio della valutazione delle prove, garantendo trasparenza. Il tempo impiegato per elaborare la griglia, sebbene breve, è considerato sufficiente in relazione al tipo di criteri da stabilire, e i ricorrenti non hanno fornito prova di palese irragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 640
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 640
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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