Ordinanza presidenziale 27 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia-Romagna, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Calafiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bragagni, Marco Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore, 31, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Uliana, Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Pacchioni n.92;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Rotondi, Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Verbale n. -OMISSIS- del 19 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;
- del Verbale n. -OMISSIS- del 24 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;
- del Verbale n. -OMISSIS- del 25 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;
- del Verbale n. -OMISSIS- del 26 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;
- del Verbale n. -OMISSIS- del 27 marzo 2025 - PROVE ORALI della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna prot. 257 del 10 maggio 2024;
- della Graduatoria definitiva del 18 aprile 2025 del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia-Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice e pubblicata sul sito dell’Amministrazione e sul portale INPA;
- di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa JE BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio per l’annullamento dei verbali indicati in epigrafe relativi alle prove orali della Commissione giudicatrice istituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia--OMISSIS- prot. 257 del 10 maggio 2024, nonché della graduatoria definitiva del 18 aprile 2025 del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia-Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023, elaborata dalla Commissione esaminatrice e pubblicata sul sito dell’Amministrazione e sul portale INPA.
In fatto hanno allegato:
- di avere partecipato tutti al “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali” indetto con D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788, organizzato nelle sue fasi a livello regionale dagli U.S.R., per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ripartiti nei ruoli regionali secondo la tabella di cui all’art. 3 del Bando, con 28 posti disponibili in Emilia-Romagna;
- superata la prova preselettiva e quella scritta, i ricorrenti sono stati convocati per l’espletamento della prova orale nelle sedute del 19-24-26 marzo 2025;
- per tali sedute sono state predisposte dalla Commissione cinque scatole di cartone non numerate e senza coperchio contenenti un numero imprecisato di fogli A4 ripiegati non sigillati con un quesito ciascuno, e i candidati sono stati invitati a prelevare da tali scatole cinque quesiti poi riposti nel medesimo ordine all’interno dei contenitori, così da poter essere eventualmente estratti di nuovo da candidati successivi;
- all’esito delle prove orali i ricorrenti sono stati giudicati non idonei, avendo conseguito i seguenti punteggi inferiori al minimo previsto dal Bando di 70/100 punti: candidati del 19 marzo 2025, -OMISSIS- 55, -OMISSIS- 51, -OMISSIS- 55; candidati del 24 marzo 2025, -OMISSIS- 43, -OMISSIS- 49, candidato del 26 marzo 2025, -OMISSIS- 54.
Avverso il predetto giudizio, i ricorrenti hanno agito in questa sede articolando le seguenti censure in diritto.
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 8 bando - violazione del principio di imparzialità – disparità di trattamento”.
A loro avviso la prova orale si sarebbe svolta in modo illegittimo per avere la Commissione consentito a ciascun candidato esaminato di reinserire i quesiti estratti all’interno della scatola da dove li aveva prelevati, senza rimescolamento, in asserita violazione dell’art. 12, comma 1, D.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 8 comma 4 del Bando, che prevedono che i quesiti predisposti dalla Commissione vengano sottoposti ai candidati mediante estrazione a sorte.
In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la casualità dell’estrazione sarebbe stata nel caso in esame vanificata dal reinserimento dei quesiti nelle scatole, avendo a loro dire tale procedimento favorito i candidati successivi, a maggior ragione in quanto le domande estratte sono state diffuse dagli astanti alle prove attraverso i social network.
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.p.r. n. 487/1994”.
In secondo luogo, gli esiti della procedura sarebbero per i ricorrenti illegittimi in quanto la Commissione non avrebbe predeterminato ex art. 12 D.p.r. n. 487/1994 i criteri e le modalità di valutazione prima dell’inizio della prova orale, essendosi la Commissione riunita a tal fine alle ore 8 del 19 marzo 2025 concludendo la predisposizione della griglia di valutazione alle ore 08:30 subito prima di dare avvio alle prove orali, senza peraltro pubblicare la predetta griglia sul sito istituzionale dell’Amministrazione fino al 5 maggio 2025.
Sulla base di tali doglianze i ricorrenti hanno concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i controinteressati indicati in epigrafe si sono costituiti in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti per l’esercizio dell’azione in forma collettiva e per assenza della c.d. prova di resistenza; nel merito i resistenti hanno comunque contestato la fondatezza delle avverse doglianze, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 la domanda cautelare contenuta in ricorso è stata respinta per ritenuta insussistenza dei presupposti, in quanto: “ i ricorrenti sono stati ritenuti inidonei non a seguito del confronto con gli altri candidati, ma perché hanno ottenuto punteggi largamente insufficienti, a fronte di una griglia valutativa, elaborata dalla commissione prima delle prove, come da verbale dotato di fede privilegiata; in ogni caso, tutte le prove sono state espletate e la graduatoria è già stata approvata, sicché prevalgono allo stato le esigenze pubblicistiche al completamento della procedura, potendo ogni ragione fatta valere in giudizio dei ricorrenti essere soddisfatta in caso di accoglimento nel merito dell’impugnazione (vedi T.A.R. Bologna, ordinanza n. 130/2025), considerata anche la loro attuale posizione lavorativa ”.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.
Preliminarmente, quanto all’utilizzo del ricorso collettivo nel caso in esame, vanno ad avviso del Collegio ritenute ammissibili le censure volte ad inficiare gli esiti della procedura concorsuale in forza di asserite illegittimità che attengono a tutti i ricorrenti, mentre l’eccezione sulla c.d. prova di resistenza può ritenersi assorbita, attesa l’infondatezza nel merito delle censure articolate.
Invero, quanto alle modalità di svolgimento della prova orale mediante estrazione a sorte dei quesiti, i ricorrenti hanno contestato col primo motivo di impugnazione la scelta della Commissione di consentire al candidato di reinserire nelle scatole i quesiti estratti dopo avervi risposto, condotta che a loro dire avrebbe attribuito un vantaggio ingiusto ai candidati successivi, in asserita violazione dell’art. 12 DPR 487/1994 e del bando di concorso.
Tali disposizioni si limitano tuttavia a prevedere come modalità di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati il meccanismo dell’estrazione a sorte, ma non vietano la riproposizione ai candidati di domande già sottoposte a precedenti concorrenti, risultando peraltro tale eventualità fisiologica in tutte le procedure abilitative o concorsuali dove le sedute, come quella in esame ex art. 8 del Bando, sono pubbliche e i presenti possono quindi far circolare le domande anche attraverso i canali social.
Peraltro, la proponibilità dello stesso quesito a più candidati è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa, che sul punto ha infatti affermato: “ (…) I soli limiti alle modalità di valutazione e svolgimento delle prove orali di un concorso pubblico come quello per dirigenti scolastici sono quelli posti dall’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, tra cui non figura quello inerente all’astratta riproponibilità di un quesito a più candidati. La circostanza, quindi, che un candidato abbia udito uno o più quesiti già sottoposti ad altri concorrenti non si rivela causa di ingiustificato favor, assumendosi che, in ogni caso, per superare la prova, egli debba comunque essere in possesso di una preparazione tale da consentirgli in linea di principio di rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta in una determinata materia ” (T.A.R. Napoli, sentenze n. n. 1844 e n. 2556 del 2019).
In ogni caso, con riguardo al concreto caso in esame, va rilevato che solo alcuni dei ricorrenti sono stati esaminati nella seduta del 19.3.2025, mentre gli altri sono stati interrogati in quella del 24.3.2025 o del 26.3.2025, sicché ciascun ricorrente, sotto il profilo dell’interesse rispetto a tale doglianza, avrebbe dovuto fornire prova di come sarebbe stato individualmente svantaggiato dal reinserimento dei quesiti nella scatola, ben potendo qualcuno dei ricorrenti esserne stato addirittura avvantaggiato secondo la tesi sostenuta in ricorso, a maggior ragione tenuto conto della differenza notevole dei punteggi riportati singolarmente dai vari ricorrenti, alcuni dei quali hanno peraltro ottenuto punteggi più alti nelle prime giornate di esame anziché nelle ultime, comunque tutti molto più bassi (tra 43 e 55) della soglia minima di sbarramento di 70 punti.
Circa, invece, la contestazione sulla pubblicazione della griglia di valutazione solo in data 5 maggio 2025, il Collegio evidenzia che ai fini della legittimità della procedura rileva esclusivamente che la griglia di valutazione sia stata redatta dalla Commissione prima dell'inizio della valutazione delle prove, essendo la predeterminazione dei criteri di valutazione finalizzata ad evitare favoritismi mediante la trasparenza raggiunta con la predisposizione e verbalizzazione dei criteri prima dell’inizio della correzione delle prove scritte (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 3955/2021, n. 495/2019, n. 2334/2017), avvenute nel caso in esame.
Né risulta fondata la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso relativa al tempo impiegato dalla Commissione per elaborare la predetta griglia di valutazione, atteso che tale lasso di tempo, benché breve, risulta ad avviso del Collegio sufficiente in relazione al tipo di criteri da stabilire, e comunque i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova di una possibile palese irragionevolezza dello stesso, con conseguente legittima apposizione del punteggio in forma solo numerica (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 3235 del 2024).
Pertanto, attesa l’infondatezza di tutte le censure articolate, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
JE BO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| JE BO | UG Di TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.