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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 3745/2025 R.G.
All'udienza del 9.12.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA CE, chiamata la causa promossa da
E Parte_1 Parte_2 contro
, Controparte_1
sono comparsi: per gli opponenti, l'avv. ; Parte_1 per l'opposto, l'avv. Paolino NO.
E'altresì presente, ai fini della pratica forense, la dr.ssa . Parte_2
I procuratori delle parti, dopo avere discusso la causa richiamandosi alle conclusioni in atti, chiedono che la stessa sia decisa. Dichiarano, altresì, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo aver dato lettura alle parti del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA CE - G.O.T.
1 Alle ore 18.00, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA CE - G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA CE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa in data 9.12.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto
“impugnativa delibera condominiale”
TRA
(cod. fisc. e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'avv. C.F._2 CP_1 Parte_1 (domicilio digitale: ) che rappresenta e difende se stesso ex art. 86 Email_1
c.p.c., e, per procura alle liti in atti, Parte_2
OPPONENTI
E
- cod. fisc. in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studio degli avv. ti Paolino CP_1
NO (domicilio digitale: e AD TO Di GR (domicilio digitale: Email_2
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura ad litem in atti Email_3
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 20.3.2025, i signori e nel convenire in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più Controparte_3 semplicemente, anche solo ”], impugnavano, nella qualità di condomini del predetto stabile, la delibera CP_1 condominiale adottata dall'assemblea nell'adunanza del 20.2.2024, in seconda convocazione, chiedendo che venisse dichiarata nulla e comunque annullata, previa sospensione, per le ragioni in detto atto giudiziario evidenziate.
Adduceva in particolare:
.- la violazione degli artt. 66 disp. att. c.c. e 1136 c.c. e nello specifico l'omesso avviso di convocazione;
.- la violazione dell'art. 1136 c.c. in relazione al successivo art. 1137 c.c., e precisamente la mancata notifica del verbale di approvazione della delibera del 20.2.2024, che ne aveva impedito a loro dire l'impugnativa.
Premetteva di avere avuto conoscenza della delibera impugnata in seguito alla notifica del D.I. n. 2565/2024, reso dal
Giudice di Pace di l'8.4.2024 notificato rispettivamente il 2.5.2024 ) e 6.5.2024 CP_1 Parte_1
) sulla base di tale delibera. Aggiungevano, di avere proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo e Parte_2 che, a seguito di sospensione della sua provvisoria esecutorietà, aveva esperito nell'ambito di tale procedimento la CP mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm- e ii. conclusosi negativamente il 20.2.2025 e versato in conto la somma di €. 1.062,60.
2 1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 9.6.2025, il eccepiva in primo luogo CP_1 l'inammissibilità dell'opposizione, a suo dire proposta oltre il termine di gg. 30 di cui all'art. 1137 comma 2 c.c., decorrente dalla data di ricezione del D.I. n. 2565/2024 del Giudice di Pace di notificato rispettivamente il CP_1
2.5.2024 ) e il 6.5.2024 ) proprio sulla base della delibera impugnata, precisando Parte_1 Parte_2 che nel proporre opposizione al predetto D.I., con ricorso ex art. 316 c.p.c., gli attori non avevano spiegato, come sarebbe stato necessario, apposita domanda riconvenzionale finalizzata all'annullamento della delibera del 20.2.2024.
Soggiungeva, inoltre, che il procedimento di mediazione, svoltosi nell'ambito del procedimento ex art. 645 c.p.c. n.
12316/2024 R.G. di opposizione al D.I., riguardava solo il credito ingiunto e non l'annullamento della delibera la cui domanda giudiziale non era stata tempestivamente avanzata con il ricorso.
1.3.- Sospesa la delibera impugnata e inviate le parti in mediazione, la causa era poi istruita con la sola documentazione offerta in comunicazione dalle parti, comprendente anche le delibere approvate dall'assemblea condominiale nelle adunanze del 7.3.2023 (approvazione rendiconto preventivo 2023) e 11.2.2025 (approvazione del rendiconto consuntivo 2024 e di quello preventivo 2025).
Indi, il procedimento era rinviato per discussione all'udienza del 9.12.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
2.- Merito della lite.
2.1.- L'opposizione va dichiarata inammissibile perché avanzata oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. Recita tale ultima disposizione che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Le azioni in parola, relative a controversie in materia di condominio, sono soggette poi preventivamente, ex art. 5 – 1 bis d. lgs. N. 28/2010 e ss. mm. e ii., nel testo vigente applicabile, al procedimento di mediazione e, dal momento della comunicazione alle altre parti (cfr. art. 6 d. lgs n. 28/2010 cit.) la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, ed impedisce per una sola volta la decadenza della domanda giudiziale che deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui al successivo art. 11 stesso d. lgs.
Nell'ipotesi in esame è dato evincere dalla disamina degli atti di causa e, in particolare, dal ricorso per opposizione ex art. 645 c.p.c. al D.I. n. 2565/2025 R.G. Giudice di Pace di , che (nelle conclusioni) gli CP_1 opponenti non hanno avanzato alcuna domanda riconvenzionale di annullamento della deliberazione del
20.2.2024, nel cui paradigma va fatto rientrare il vizio da omessa convocazione del condominio (cfr. Cass. n.
29878/2019). Se è vero, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità - dedotta dalla parte ovvero d'ufficio - della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, tuttavia perché ciò sia possibile è necessario che l'opponente proponga una tale domanda in via d'azione (cfr. Cass. un. N. 9839/2021) mediante apposita riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ex art. 1137 comma 2 cod. civ. notificato nel termine perentorio di gg. 30 ivi previsto, o in caso di proposizione mediante ricorso per opposizione depositando tale ricorso nel termine di gg. 30. In mancanza di una tale tempestiva domanda, va dichiarata inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione (cfr. Cass. n.
2460/2025).
Né una tale decadenza può essere superata dalla proposizione di una domanda di annullamento avanzata nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ma oltre il termine di cui all'art. 1137 comma 2 c.c. E tanto meno potrebbe una tale decadenza essere superata da un procedimento di mediazione esperito con riguardo a un diverso oggetto (corrispondente alla domanda originaria di opposizione al D.I. che non prevedeva l'impugnativa della delibera) e dopo lo spirare del termine di decadenza di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.
Posto, dunque, che gli opponenti hanno avuto pacificamente notifica della delibera del 20.4.2024, rispettivamente, in data 2.5.2024 e 6.5.2024, in occasione della notifica del D.I. 2565/2024 del Giudice di 3 Pace di , e che l'opposizione è stata avanzata dai condomini soltanto con atto di citazione CP_1 Parte_1 notificato il 20.3.2025, e pertanto oltre il termine perentorio di gg. 30 previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. - che non può considerarsi sospeso né interrotto dalla proposizione tardiva della mediazione - l'opposizione va dichiarata inammissibile.
3.- La predetta decisione è stata assunta in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr.
Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u. n. 9936/2014) e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
Le spese processuali, comprensive della fase incidentale, vanno poste a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in €. 3.000,00 oltre CP_1 spese generali iva e cpa.
Palermo, li 9.12.2025.
IA CE – CP_4
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 3745/2025 R.G.
All'udienza del 9.12.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA CE, chiamata la causa promossa da
E Parte_1 Parte_2 contro
, Controparte_1
sono comparsi: per gli opponenti, l'avv. ; Parte_1 per l'opposto, l'avv. Paolino NO.
E'altresì presente, ai fini della pratica forense, la dr.ssa . Parte_2
I procuratori delle parti, dopo avere discusso la causa richiamandosi alle conclusioni in atti, chiedono che la stessa sia decisa. Dichiarano, altresì, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo aver dato lettura alle parti del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA CE - G.O.T.
1 Alle ore 18.00, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA CE - G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA CE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa in data 9.12.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto
“impugnativa delibera condominiale”
TRA
(cod. fisc. e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'avv. C.F._2 CP_1 Parte_1 (domicilio digitale: ) che rappresenta e difende se stesso ex art. 86 Email_1
c.p.c., e, per procura alle liti in atti, Parte_2
OPPONENTI
E
- cod. fisc. in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studio degli avv. ti Paolino CP_1
NO (domicilio digitale: e AD TO Di GR (domicilio digitale: Email_2
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura ad litem in atti Email_3
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 20.3.2025, i signori e nel convenire in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il [d'ora in avanti, più Controparte_3 semplicemente, anche solo ”], impugnavano, nella qualità di condomini del predetto stabile, la delibera CP_1 condominiale adottata dall'assemblea nell'adunanza del 20.2.2024, in seconda convocazione, chiedendo che venisse dichiarata nulla e comunque annullata, previa sospensione, per le ragioni in detto atto giudiziario evidenziate.
Adduceva in particolare:
.- la violazione degli artt. 66 disp. att. c.c. e 1136 c.c. e nello specifico l'omesso avviso di convocazione;
.- la violazione dell'art. 1136 c.c. in relazione al successivo art. 1137 c.c., e precisamente la mancata notifica del verbale di approvazione della delibera del 20.2.2024, che ne aveva impedito a loro dire l'impugnativa.
Premetteva di avere avuto conoscenza della delibera impugnata in seguito alla notifica del D.I. n. 2565/2024, reso dal
Giudice di Pace di l'8.4.2024 notificato rispettivamente il 2.5.2024 ) e 6.5.2024 CP_1 Parte_1
) sulla base di tale delibera. Aggiungevano, di avere proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo e Parte_2 che, a seguito di sospensione della sua provvisoria esecutorietà, aveva esperito nell'ambito di tale procedimento la CP mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm- e ii. conclusosi negativamente il 20.2.2025 e versato in conto la somma di €. 1.062,60.
2 1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 9.6.2025, il eccepiva in primo luogo CP_1 l'inammissibilità dell'opposizione, a suo dire proposta oltre il termine di gg. 30 di cui all'art. 1137 comma 2 c.c., decorrente dalla data di ricezione del D.I. n. 2565/2024 del Giudice di Pace di notificato rispettivamente il CP_1
2.5.2024 ) e il 6.5.2024 ) proprio sulla base della delibera impugnata, precisando Parte_1 Parte_2 che nel proporre opposizione al predetto D.I., con ricorso ex art. 316 c.p.c., gli attori non avevano spiegato, come sarebbe stato necessario, apposita domanda riconvenzionale finalizzata all'annullamento della delibera del 20.2.2024.
Soggiungeva, inoltre, che il procedimento di mediazione, svoltosi nell'ambito del procedimento ex art. 645 c.p.c. n.
12316/2024 R.G. di opposizione al D.I., riguardava solo il credito ingiunto e non l'annullamento della delibera la cui domanda giudiziale non era stata tempestivamente avanzata con il ricorso.
1.3.- Sospesa la delibera impugnata e inviate le parti in mediazione, la causa era poi istruita con la sola documentazione offerta in comunicazione dalle parti, comprendente anche le delibere approvate dall'assemblea condominiale nelle adunanze del 7.3.2023 (approvazione rendiconto preventivo 2023) e 11.2.2025 (approvazione del rendiconto consuntivo 2024 e di quello preventivo 2025).
Indi, il procedimento era rinviato per discussione all'udienza del 9.12.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
2.- Merito della lite.
2.1.- L'opposizione va dichiarata inammissibile perché avanzata oltre il termine di gg. 30 previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. Recita tale ultima disposizione che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Le azioni in parola, relative a controversie in materia di condominio, sono soggette poi preventivamente, ex art. 5 – 1 bis d. lgs. N. 28/2010 e ss. mm. e ii., nel testo vigente applicabile, al procedimento di mediazione e, dal momento della comunicazione alle altre parti (cfr. art. 6 d. lgs n. 28/2010 cit.) la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, ed impedisce per una sola volta la decadenza della domanda giudiziale che deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui al successivo art. 11 stesso d. lgs.
Nell'ipotesi in esame è dato evincere dalla disamina degli atti di causa e, in particolare, dal ricorso per opposizione ex art. 645 c.p.c. al D.I. n. 2565/2025 R.G. Giudice di Pace di , che (nelle conclusioni) gli CP_1 opponenti non hanno avanzato alcuna domanda riconvenzionale di annullamento della deliberazione del
20.2.2024, nel cui paradigma va fatto rientrare il vizio da omessa convocazione del condominio (cfr. Cass. n.
29878/2019). Se è vero, infatti, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità - dedotta dalla parte ovvero d'ufficio - della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, tuttavia perché ciò sia possibile è necessario che l'opponente proponga una tale domanda in via d'azione (cfr. Cass. un. N. 9839/2021) mediante apposita riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ex art. 1137 comma 2 cod. civ. notificato nel termine perentorio di gg. 30 ivi previsto, o in caso di proposizione mediante ricorso per opposizione depositando tale ricorso nel termine di gg. 30. In mancanza di una tale tempestiva domanda, va dichiarata inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione (cfr. Cass. n.
2460/2025).
Né una tale decadenza può essere superata dalla proposizione di una domanda di annullamento avanzata nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ma oltre il termine di cui all'art. 1137 comma 2 c.c. E tanto meno potrebbe una tale decadenza essere superata da un procedimento di mediazione esperito con riguardo a un diverso oggetto (corrispondente alla domanda originaria di opposizione al D.I. che non prevedeva l'impugnativa della delibera) e dopo lo spirare del termine di decadenza di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.
Posto, dunque, che gli opponenti hanno avuto pacificamente notifica della delibera del 20.4.2024, rispettivamente, in data 2.5.2024 e 6.5.2024, in occasione della notifica del D.I. 2565/2024 del Giudice di 3 Pace di , e che l'opposizione è stata avanzata dai condomini soltanto con atto di citazione CP_1 Parte_1 notificato il 20.3.2025, e pertanto oltre il termine perentorio di gg. 30 previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. - che non può considerarsi sospeso né interrotto dalla proposizione tardiva della mediazione - l'opposizione va dichiarata inammissibile.
3.- La predetta decisione è stata assunta in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr.
Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u. n. 9936/2014) e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
Le spese processuali, comprensive della fase incidentale, vanno poste a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in €. 3.000,00 oltre CP_1 spese generali iva e cpa.
Palermo, li 9.12.2025.
IA CE – CP_4
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