Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'indagato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari quando nelle more del procedimento cautelare la misura sia stata revocata a seguito di sentenza di assoluzione, considerato che, anche avendo riguardo all'interesse relativo alla domanda di equa riparazione, la decisione assolutoria integra di per sé il presupposto positivo, previsto dall'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., per il diritto alla riparazione, unitamente a quello della subìta custodia cautelare e del non avere concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Commentario • 1
- 1. Assolto, va accertata la illegittimità della custodia cautelare (Cass. 5312/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2014, n. 25462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 16/04/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 525
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 4382/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AN NC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 28/11/2013 della Sezione per le impugnazioni cautelari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata per il ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'appellata ordinanza del Tribunale di Napoli del 31/10/2013, con la quale era respinta un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di LO AN NC per i reati di cui agli artt. 326 e 615 ter c.p..
L'imputato ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sui motivi aggiunti depositati ad integrazione dell'atto di appello in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, ed illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura.
Per il ricorrente è stata depositata memoria a sostegno della ritenuta permanenza dell'interesse ad impugnare nonostante l'intervenuta assoluzione dell'LO dai reati ascrittigli di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 23/01/2014 con conseguente revoca della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
La causa del venir meno di tale interesse è stata resa nota a questa Corte dallo stesso ricorrente con la memoria depositata, nella quale si comunica l'intervenuta revoca della misura cautelare oggetto del ricorso a seguito dell'assoluzione nel merito dalle imputazioni relative alle ipotesi criminose per le quali la misura veniva applicata. Detta revoca, secondo gli stessi principi affermati nel precedente citato nella memoria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165), rende il ricorso inammissibile per la mancanza di un concreto interesse alla rimozione del pregiudizio che il ricorrente lamenta di aver subito per effetto del provvedimento impugnato, interesse che deve persistere fino al momento della decisione.
Proprio tale persistenza il ricorrente ha per il vero inteso dedurre con la memoria. Quest'ultima è tuttavia meramente assertiva in ordine alla permanenza di un interesse all'impugnazione; laddove è invece necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che il gravame sarebbe ancora idoneo a rimuovere (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (01/03/2011), Testini, Rv. 249002). Tuttavia, anche a voler considerare quale unico interesse potenzialmente deducibile, nella situazione esaminata, quello ad ottenere una pronuncia sull'illegittimità del mantenimento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'LO ai fini del successivo promovimento di una domanda di equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., e a voler conseguentemente ravvisare nella memoria del ricorrente un'implicita deduzione di detto interesse, quest'ultimo non potrebbe che essere ritenuto in concreto insussistente. La decisione assolutoria integra infatti di per sè il presupposto positivo previsto dall'art. 314 c.p.p., comma 1, per il diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 1572 del
18/12/1993 (19/05/1994), Mazzetti, Rv 197638; Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004, Zitello, Rv. 228791), unitamente all'aver subito custodia cautelare ed al presupposto negativo costituito dal non aver concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Anche nel caso di specie, pertanto, la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di LO costituisce titolo per la domanda di riparazione;
ed alla stessa nulla aggiungerebbe l'eventuale decisione sul ricorso in materia cautelare, dalla quale non sorgerebbero ulteriori e diversi effetti vantaggiosi per il ricorrente.
Le particolari ragioni della declaratoria di inammissibilità del ricorso inducono a non provvedere alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014