Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza della notifica dell'atto presupposto

    L'Agenzia delle Entrate ha preso atto delle prove fornite dal ricorrente circa l'inesistenza della notifica dell'avviso prodromico, stante il suo trasferimento in Svizzera e l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento presupposto nei confronti dei coobbligati.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa erariale

    L'Agenzia delle Entrate ha preso atto delle prove fornite dal ricorrente circa l'inesistenza della notifica dell'avviso prodromico, stante il suo trasferimento in Svizzera e l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento presupposto nei confronti dei coobbligati.

  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto presupposto

    L'Agenzia delle Entrate ha preso atto delle prove fornite dal ricorrente circa l'inesistenza della notifica dell'avviso prodromico, stante il suo trasferimento in Svizzera e l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento presupposto nei confronti dei coobbligati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 100
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo