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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 954/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259005586741 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.9.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, di Brescia, Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Intimazione n. 02220259005586741000, notificato il 23.6.2025, per un complessivo importo di € 422.925,59 (comprensiva di maggiore IRPEF dovuta per l'anno 2009 oltre ad interessi e sanzioni), nonché il sotteso Avviso di
Accertamento esecutivo n.T9H01C104443/2014, in qualità di coobbligato da ruolo di Nominativo_1.
Il suddetto atto ha come presupposto il sopra citato Avviso di Accertamento n.T9H01C104443/2014, con cui l'Agenzia dell'Entrate di Brescia aveva accertato, sulla scorta del maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro, una plusvalenza di € 1.151.266,00, a seguito di alienazione di un compendio immobiliare in
Comune di Villa Carcina (Bs) ricevuto dal ricorrente a seguito di successione, plusvalenza ritenuta non sottoposta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 917/86 ed in relazione alla quale l'Ufficio accertava Irpef pari a € 264.791,00, oltre interessi e sanzioni, in capo alla de cuius, Nominativo_1.
Rappresentava nel ricorso Ricorrente_1 che il prodromico Avviso di Accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 sarebbe stato a lui notificato, in data 9.1.2015, presso un risalente indirizzo di residenza nel
Comune di Castegnato (Bs), in luogo dell'effettivo indirizzo di residenza estero, in Svizzera, ove risultava residente fin dall'11.07.2013, come risultava dal registro AIRE, in cui il suo nominativo era stato regolarmente iscritto a far data dal 3.10.2012 .
Rappresentava altresì che il primo atto con il quale era venuto a conoscenza delle imposte pretese dall'Erario,
a titolo di IRPEF, originariamente dovuta dalla defunta nonna Nominativo_1 , era costituito dal qui impugnato Avviso di Intimazione al pagamento, notificatogli in data 23 giugno 2025, a mezzo raccomandata n. 674228433687, ben oltre 10 anni dall'emissione dell'avviso di accertamento presupposto e della sua
'presunta' notifica.
Rappresentava che l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate aveva poi emesso, in data 30.5.2016, un provvedimento di annullamento in autotutela del prodromico Avviso di Accertamento n.T9H01C104443/2014, atto che era stato ricevuto da Nominativo_2, anch'egli erede e coobbligato in solido.
Il ricorrente eccepiva:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 D.p.r. 600/1973 e 140 c.p.c., in ragione della asserita
'inesistenza' della notifica dell'atto presupposto, in quanto il prodromico Avviso di Accertamento n.
T9H01C104443/2014 non era mai giunto nella sfera di conoscenza del ricorrente. Assumeva il ricorrente
“l'inesistenza della notifica per non aver il mittente rispettato le modalità di consegna previste dall'art. 142
c.p.c., a mezzo del Ministero degli affari esteri e nemmeno la disposizione speciale di cui all'art. 60, comma
4, D.p.r. 600/73, invio di lettera raccomandata A/R all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE”;
- nel merito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 CC e la 'prescrizione della pretesa', prescrizione decennale comunque decorsa (a partire dal 9.1.2015) anteriormente alla data di notifica dell'Avviso di Intimazione qui impugnato (23.6.2025).
Rilevava poi come l'Avviso di accertamento presupposto fosse già stato annullato in autotutela dall'Amministrazione Finanziaria con il sopra citato provvedimento n.2016/63118 del 30.5.2016 per iniziativa di un condebitore in solido, annullamento che, riguardando identico atto impositivo, non poteva che valere erga omnes e, quindi, esplicare i suoi effetti, per analogia ai sensi dell'art.1306 CC, anche nei confronti dell'attuale ricorrente.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Riscossione, che, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva la tardività
e conseguente inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 D. lgs. 546/92, “stante la notifica dell'avviso di accertamento, mai regolarmente impugnato, precisamente: - avviso di accertamento n. T9H01C104443/2014 (id. Ader n. 62215112181180006001) notificato il
09/01/2015”, per cui il prodromico avviso di accertamento esecutivo era divenuto definitivo.
Eccepiva, comunque, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione, trattandosi di contestazione riferibile all'Ente impositore, l'unico legittimato a disporre la notificazione dell'atto di accertamento.
Parimenti declinava la legittimazione passiva dell'Ente riscossore anche con riguardo alla istanza di annullamento in autotutela (prov. n. 2016/63118) presentata direttamente all'Ente Impositore, trattandosi di trattandosi di Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Brescia, in verità, trattandosi di “atti ed attività, ex lege, riservati all'esclusiva competenza del convenuto Ente Impositore che ha formato il ruolo n. 2015/803548 in qualità di coobbligato di Nominativo_1 di cui all'avviso di accertamento n. T9H01C104443/2014”.
Lo stesso per le eccezioni relative al credito ed alla sua perdurante esigibilità.
Rappresentava inoltre che i termini di prescrizione risultavano essere stati sospesi dal legislatore con al disciplina emergenziale risalente all'emergenza pandemica (art.68, c.1, 2, 2-bis e 4-bis DL 18/2020), al 31 agosto 2021 (quantificato in 478 giorni) e, quindi, l'Intimazione impugnata risultava notificata nei termini il
23.6.2025, spirando il termine il 2.5.2026.
Concludeva, in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e, nel merito, dichiarare, in fatto ed in diritto, infondato il ricorso nei confronti dell'Agente della Riscossione.
In subordine, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate D.P. di Brescia, che prendeva atto delle prove fornite dal ricorrente circa l'inesistenza della notifica dell'Avviso prodromico, stante il suo trasferimento in Svizzera, comprovato dall'iscrizione all'AIRE e dalla dichiarazione del Comune di Castegnato, nonché dell'avvenuto annullamento in autotutela dell' avviso di accertamento presupposto n.T9H01C104443/2014 nei confronti dei coobbligati, chiedendone l'estensione degli effetti.
Pertanto, esaminati il ricorso e i documenti prodotti in causa, l'Amministrazione provvedeva all'annullamento e sgravio della partita di ruolo n. AUT9H01C1044432014/2 A nei confronti del coobbligato Ricorrente_1, dandone comunicazione all'interessato a mezzo pec in data 20.11.2025. In questa sede chiedeva l'estinzione del procedimento per l'avvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20.11.2025 la Corte accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato avanzata dal ricorrente.
L'Ufficio provvedeva a depositare la comunicazione al contribuente del provvedimento di annullamento e sgravio della partita di ruolo n.AUT9H01C1044432014/2 A di cui al prodromico Avviso di Intimazione
n.02220259005586741/000, comunicazione sottoscritta dal difensore del ricorrente per accettazione e rinuncia alle spese.
All'udienza di trattazione le parti chiedevano congiuntamente l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza il Collegio, rilevato che il fatto estintivo emerge dagli atti ed è concordemente riconosciuto dalle parti, per cui risulta essere venuto meno l'interesse di queste alla prosecuzione del procedimento in ragione della sopravvenienza di fatti (annullamento atto e sgravio) che eliminano il contrasto;
rilevata la cessazione della materia del contendere e la concorde rinuncia alle spese di causa;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo a spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 954/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220259005586741 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.9.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, di Brescia, Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Intimazione n. 02220259005586741000, notificato il 23.6.2025, per un complessivo importo di € 422.925,59 (comprensiva di maggiore IRPEF dovuta per l'anno 2009 oltre ad interessi e sanzioni), nonché il sotteso Avviso di
Accertamento esecutivo n.T9H01C104443/2014, in qualità di coobbligato da ruolo di Nominativo_1.
Il suddetto atto ha come presupposto il sopra citato Avviso di Accertamento n.T9H01C104443/2014, con cui l'Agenzia dell'Entrate di Brescia aveva accertato, sulla scorta del maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro, una plusvalenza di € 1.151.266,00, a seguito di alienazione di un compendio immobiliare in
Comune di Villa Carcina (Bs) ricevuto dal ricorrente a seguito di successione, plusvalenza ritenuta non sottoposta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 917/86 ed in relazione alla quale l'Ufficio accertava Irpef pari a € 264.791,00, oltre interessi e sanzioni, in capo alla de cuius, Nominativo_1.
Rappresentava nel ricorso Ricorrente_1 che il prodromico Avviso di Accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 sarebbe stato a lui notificato, in data 9.1.2015, presso un risalente indirizzo di residenza nel
Comune di Castegnato (Bs), in luogo dell'effettivo indirizzo di residenza estero, in Svizzera, ove risultava residente fin dall'11.07.2013, come risultava dal registro AIRE, in cui il suo nominativo era stato regolarmente iscritto a far data dal 3.10.2012 .
Rappresentava altresì che il primo atto con il quale era venuto a conoscenza delle imposte pretese dall'Erario,
a titolo di IRPEF, originariamente dovuta dalla defunta nonna Nominativo_1 , era costituito dal qui impugnato Avviso di Intimazione al pagamento, notificatogli in data 23 giugno 2025, a mezzo raccomandata n. 674228433687, ben oltre 10 anni dall'emissione dell'avviso di accertamento presupposto e della sua
'presunta' notifica.
Rappresentava che l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate aveva poi emesso, in data 30.5.2016, un provvedimento di annullamento in autotutela del prodromico Avviso di Accertamento n.T9H01C104443/2014, atto che era stato ricevuto da Nominativo_2, anch'egli erede e coobbligato in solido.
Il ricorrente eccepiva:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 D.p.r. 600/1973 e 140 c.p.c., in ragione della asserita
'inesistenza' della notifica dell'atto presupposto, in quanto il prodromico Avviso di Accertamento n.
T9H01C104443/2014 non era mai giunto nella sfera di conoscenza del ricorrente. Assumeva il ricorrente
“l'inesistenza della notifica per non aver il mittente rispettato le modalità di consegna previste dall'art. 142
c.p.c., a mezzo del Ministero degli affari esteri e nemmeno la disposizione speciale di cui all'art. 60, comma
4, D.p.r. 600/73, invio di lettera raccomandata A/R all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE”;
- nel merito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 CC e la 'prescrizione della pretesa', prescrizione decennale comunque decorsa (a partire dal 9.1.2015) anteriormente alla data di notifica dell'Avviso di Intimazione qui impugnato (23.6.2025).
Rilevava poi come l'Avviso di accertamento presupposto fosse già stato annullato in autotutela dall'Amministrazione Finanziaria con il sopra citato provvedimento n.2016/63118 del 30.5.2016 per iniziativa di un condebitore in solido, annullamento che, riguardando identico atto impositivo, non poteva che valere erga omnes e, quindi, esplicare i suoi effetti, per analogia ai sensi dell'art.1306 CC, anche nei confronti dell'attuale ricorrente.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Riscossione, che, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva la tardività
e conseguente inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 D. lgs. 546/92, “stante la notifica dell'avviso di accertamento, mai regolarmente impugnato, precisamente: - avviso di accertamento n. T9H01C104443/2014 (id. Ader n. 62215112181180006001) notificato il
09/01/2015”, per cui il prodromico avviso di accertamento esecutivo era divenuto definitivo.
Eccepiva, comunque, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della Riscossione, trattandosi di contestazione riferibile all'Ente impositore, l'unico legittimato a disporre la notificazione dell'atto di accertamento.
Parimenti declinava la legittimazione passiva dell'Ente riscossore anche con riguardo alla istanza di annullamento in autotutela (prov. n. 2016/63118) presentata direttamente all'Ente Impositore, trattandosi di trattandosi di Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Brescia, in verità, trattandosi di “atti ed attività, ex lege, riservati all'esclusiva competenza del convenuto Ente Impositore che ha formato il ruolo n. 2015/803548 in qualità di coobbligato di Nominativo_1 di cui all'avviso di accertamento n. T9H01C104443/2014”.
Lo stesso per le eccezioni relative al credito ed alla sua perdurante esigibilità.
Rappresentava inoltre che i termini di prescrizione risultavano essere stati sospesi dal legislatore con al disciplina emergenziale risalente all'emergenza pandemica (art.68, c.1, 2, 2-bis e 4-bis DL 18/2020), al 31 agosto 2021 (quantificato in 478 giorni) e, quindi, l'Intimazione impugnata risultava notificata nei termini il
23.6.2025, spirando il termine il 2.5.2026.
Concludeva, in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e, nel merito, dichiarare, in fatto ed in diritto, infondato il ricorso nei confronti dell'Agente della Riscossione.
In subordine, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate D.P. di Brescia, che prendeva atto delle prove fornite dal ricorrente circa l'inesistenza della notifica dell'Avviso prodromico, stante il suo trasferimento in Svizzera, comprovato dall'iscrizione all'AIRE e dalla dichiarazione del Comune di Castegnato, nonché dell'avvenuto annullamento in autotutela dell' avviso di accertamento presupposto n.T9H01C104443/2014 nei confronti dei coobbligati, chiedendone l'estensione degli effetti.
Pertanto, esaminati il ricorso e i documenti prodotti in causa, l'Amministrazione provvedeva all'annullamento e sgravio della partita di ruolo n. AUT9H01C1044432014/2 A nei confronti del coobbligato Ricorrente_1, dandone comunicazione all'interessato a mezzo pec in data 20.11.2025. In questa sede chiedeva l'estinzione del procedimento per l'avvenuta cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20.11.2025 la Corte accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato avanzata dal ricorrente.
L'Ufficio provvedeva a depositare la comunicazione al contribuente del provvedimento di annullamento e sgravio della partita di ruolo n.AUT9H01C1044432014/2 A di cui al prodromico Avviso di Intimazione
n.02220259005586741/000, comunicazione sottoscritta dal difensore del ricorrente per accettazione e rinuncia alle spese.
All'udienza di trattazione le parti chiedevano congiuntamente l'estinzione del procedimento con compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza il Collegio, rilevato che il fatto estintivo emerge dagli atti ed è concordemente riconosciuto dalle parti, per cui risulta essere venuto meno l'interesse di queste alla prosecuzione del procedimento in ragione della sopravvenienza di fatti (annullamento atto e sgravio) che eliminano il contrasto;
rilevata la cessazione della materia del contendere e la concorde rinuncia alle spese di causa;
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo a spese compensate.