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Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9974 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05819/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09974 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05819/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5819 del 2025, proposto da
IE AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 895/2025, resa tra le parti; N. 05819/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale.;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR per la Puglia per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 47/2024 del Tribunale di Trani,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 gennaio 2024, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché condannato, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
(quattro annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, riservandosi, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina del Commissario ad acta. N. 05819/2025 REG.RIC.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha stabilito la liquidazione in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, chiedendo pertanto di condannare il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 4.427,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
5. Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
7. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
7.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023). N. 05819/2025 REG.RIC.
7.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
7.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
8. Il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello e in coerenza con recenti precedenti della Sezione (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (millecinquecento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9.Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali di primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 (trecento/00) oltre agli accessori dovuti per legge. Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi N. 05819/2025 REG.RIC.
anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del
Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 300,00
(trecento/00), fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore N. 05819/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NI
IL PRESIDENTE
IO ER
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09974 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05819/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5819 del 2025, proposto da
IE AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 895/2025, resa tra le parti; N. 05819/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
NI e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale.;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR per la Puglia per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 47/2024 del Tribunale di Trani,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 gennaio 2024, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché condannato, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del
Ministro pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
(quattro annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, riservandosi, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina del Commissario ad acta. N. 05819/2025 REG.RIC.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha stabilito la liquidazione in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe di liquidare un importo inferiore al 50% delle tariffe medie, chiedendo pertanto di condannare il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 4.427,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
5. Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
7. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
7.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023). N. 05819/2025 REG.RIC.
7.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
7.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
8. Il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello e in coerenza con recenti precedenti della Sezione (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (millecinquecento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9.Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali di primo grado (essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 (trecento/00) oltre agli accessori dovuti per legge. Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi N. 05819/2025 REG.RIC.
anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del
Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 300,00
(trecento/00), fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco NI, Consigliere, Estensore N. 05819/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NI
IL PRESIDENTE
IO ER
IL SEGRETARIO