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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9146 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 13008/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Antonio Ambrosino (C.F. ) e C.F._2
RI IN (C.F. , presso il cui studio sito in Napoli, alla C.F._3
Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi presso il seguente numero di telefax 081.0100406 oppure presso gli indirizzi di posta elettronica certificata sotto indicati: - P.E.C.
Email_1
Ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da C.F._4
mandato generale alle liti in atti
resistente OGGETTO: trattamenti integrativi arretrati del solidarietà CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024, la ricorrente in epigrafe premesso che: già dipendente della (allora , era stata riassunta in data Controparte_4 CP_5
23.02.2015 con mansioni di impiegata di 3°, secondo il CCNL del Trasporto Aereo -
Sezione Handlers;
unitamente a tutti i lavoratori in forza era stata Controparte_4
collocata in cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020; per il predetto periodo, la ricorrente inizialmente non ha percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del
Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269 poiché il predetto Fondo limitava il CP_2
proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno
2020 aveva espressamente esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e analoga previsione era stata emanata con riferimento all'anno 2021, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (articolo 1, comma 714) a seguito della quale l' ha CP_2
provveduto al pagamento dell'integrazione di cassa COVID per il periodo da gennaio a marzo 2021; in ragione della norma sopravvenuta, l' aveva provveduto CP_2
nell'anno 2022, seppur con notevole ritardo, al pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020, ma non aveva provveduto a ristorare l'intero periodo di cassa integrazione relativo all'anno 2020, mancando il pagamento per alcuni giorni dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
2020.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, per il periodo di fruizione del trattamento di Controparte_1 cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40- ter del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_6
aereo e del sistema aeroportuale al pagamento
[...]
in favore del ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 1.058,08, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l' deducendo che, a seguito di intervento normativo (articolo CP_2
40-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021-conv. L. n. 106/2021) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanava il decreto n. 179 del 10.9.2021, nel quale venivano indicati i requisiti per accedere alla integrazione del Fondo C.I.G. in deroga relative al periodo da marzo a dicembre 2020, per cui, l' recepite le indicazioni CP_2
ministeriali, accoglieva le domande di fruizione della integrazione in argomento della nella seduta del 23/02/2022 del Comitato del Fondo di Solidarietà Controparte_4
del Trasporto Aereo;
l'accoglimento aveva interessato tutti i lavoratori per i quali era stata richiesta l'integrazione ed era stato riconosciuto e stanziato l'intero importo richiesto dall'azienda; che una volta autorizzati i periodi, il datore di lavoro aveva provveduto a inviare le domande mensili di pagamento e per alcune delibere, come nel caso della l'importo richiesto e autorizzato non era stato sufficiente Controparte_4
a coprire per intero le domande pervenute per cui vi era stata parzialmente respinta per
“sforamento delibera”, in quanto non c'era la necessaria copertura finanziaria.
Precisava, altresì, che lo sforamento riguardava le singole delibere, che erano state pagate integralmente fino a concorrenza dell'importo stanziato e autorizzato e respinte per incapienza quanto alle somme residue. Deduceva, ancora, che la procedura prevede che quando si verifica uno sforamento di stima, l'azienda datrice di lavoro può chiedere la rettifica al rialzo dell'importo autorizzato e compete al Comitato Amministratore del Fondo Trasporto Aereo una delibera di rettifica al rialzo degli importi inizialmente autorizzati, ma nel caso di specie, tuttavia, non era stato possibile procedere ad una rettifica al rialzo degli importi inizialmente autorizzati in quanto lo stanziamento di 12 milioni di Euro previsto dal decreto del 10 settembre 2021, n. 179 si era esaurito seguendo l'ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio. Per cui, precisato che la condotta dell non è discrezionale, ma vincolata dalla legge sia quanto CP_2
alle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo, sia quanto ai limiti di spesa, chiedeva rigettarsi il ricorso;
in subordine, ove la domanda fosse da qualificarsi come diretta alla contestazione dei provvedimenti di riparto dei fondi statali stanziati per il pagamento della integrazione della C.I.G. in deroga del 2020, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di giurisdizione, in favore del GA, il tutto con vittoria delle spese di lite
Con note autorizzate depositate il 10 ottobre 2025, il procuratore di parte ricorrente dichiarava l'intervenuto pagamento della prestazione oggetto del presente giudizio nel mese di maggio 2025, per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, spese vinte.
Differita la causa per consentire a parte istante la verifica dell'avvenuto pagamento, all'udienza odierna il procuratore del ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite e la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuta la liquidazione delle provvidenze richieste da parte dell' . Residua la questione delle spese da regolarsi CP_2
secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso in data 2.4.2025, tenuto conto del ruolo dell' che rispetto a tali prestazioni è ufficio pagatore di fondi non CP_2
propri bensì erariali, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' CP_2
al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento delle spese CP_2
di lite nella misura residua che liquida in complessivi € 443,00, oltre ad IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente, antistatari.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 13008/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Antonio Ambrosino (C.F. ) e C.F._2
RI IN (C.F. , presso il cui studio sito in Napoli, alla C.F._3
Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi presso il seguente numero di telefax 081.0100406 oppure presso gli indirizzi di posta elettronica certificata sotto indicati: - P.E.C.
Email_1
Ricorrente
contro
in persona del presidente p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da C.F._4
mandato generale alle liti in atti
resistente OGGETTO: trattamenti integrativi arretrati del solidarietà CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024, la ricorrente in epigrafe premesso che: già dipendente della (allora , era stata riassunta in data Controparte_4 CP_5
23.02.2015 con mansioni di impiegata di 3°, secondo il CCNL del Trasporto Aereo -
Sezione Handlers;
unitamente a tutti i lavoratori in forza era stata Controparte_4
collocata in cassa integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020; per il predetto periodo, la ricorrente inizialmente non ha percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del
Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269 poiché il predetto Fondo limitava il CP_2
proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno
2020 aveva espressamente esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e analoga previsione era stata emanata con riferimento all'anno 2021, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (articolo 1, comma 714) a seguito della quale l' ha CP_2
provveduto al pagamento dell'integrazione di cassa COVID per il periodo da gennaio a marzo 2021; in ragione della norma sopravvenuta, l' aveva provveduto CP_2
nell'anno 2022, seppur con notevole ritardo, al pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020, ma non aveva provveduto a ristorare l'intero periodo di cassa integrazione relativo all'anno 2020, mancando il pagamento per alcuni giorni dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
2020.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, per il periodo di fruizione del trattamento di Controparte_1 cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40- ter del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_6
aereo e del sistema aeroportuale al pagamento
[...]
in favore del ricorrente del suddetto trattamento, pari ad €. 1.058,08, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l' deducendo che, a seguito di intervento normativo (articolo CP_2
40-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021-conv. L. n. 106/2021) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanava il decreto n. 179 del 10.9.2021, nel quale venivano indicati i requisiti per accedere alla integrazione del Fondo C.I.G. in deroga relative al periodo da marzo a dicembre 2020, per cui, l' recepite le indicazioni CP_2
ministeriali, accoglieva le domande di fruizione della integrazione in argomento della nella seduta del 23/02/2022 del Comitato del Fondo di Solidarietà Controparte_4
del Trasporto Aereo;
l'accoglimento aveva interessato tutti i lavoratori per i quali era stata richiesta l'integrazione ed era stato riconosciuto e stanziato l'intero importo richiesto dall'azienda; che una volta autorizzati i periodi, il datore di lavoro aveva provveduto a inviare le domande mensili di pagamento e per alcune delibere, come nel caso della l'importo richiesto e autorizzato non era stato sufficiente Controparte_4
a coprire per intero le domande pervenute per cui vi era stata parzialmente respinta per
“sforamento delibera”, in quanto non c'era la necessaria copertura finanziaria.
Precisava, altresì, che lo sforamento riguardava le singole delibere, che erano state pagate integralmente fino a concorrenza dell'importo stanziato e autorizzato e respinte per incapienza quanto alle somme residue. Deduceva, ancora, che la procedura prevede che quando si verifica uno sforamento di stima, l'azienda datrice di lavoro può chiedere la rettifica al rialzo dell'importo autorizzato e compete al Comitato Amministratore del Fondo Trasporto Aereo una delibera di rettifica al rialzo degli importi inizialmente autorizzati, ma nel caso di specie, tuttavia, non era stato possibile procedere ad una rettifica al rialzo degli importi inizialmente autorizzati in quanto lo stanziamento di 12 milioni di Euro previsto dal decreto del 10 settembre 2021, n. 179 si era esaurito seguendo l'ordine cronologico delle istanze di accesso al beneficio. Per cui, precisato che la condotta dell non è discrezionale, ma vincolata dalla legge sia quanto CP_2
alle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo, sia quanto ai limiti di spesa, chiedeva rigettarsi il ricorso;
in subordine, ove la domanda fosse da qualificarsi come diretta alla contestazione dei provvedimenti di riparto dei fondi statali stanziati per il pagamento della integrazione della C.I.G. in deroga del 2020, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di giurisdizione, in favore del GA, il tutto con vittoria delle spese di lite
Con note autorizzate depositate il 10 ottobre 2025, il procuratore di parte ricorrente dichiarava l'intervenuto pagamento della prestazione oggetto del presente giudizio nel mese di maggio 2025, per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, spese vinte.
Differita la causa per consentire a parte istante la verifica dell'avvenuto pagamento, all'udienza odierna il procuratore del ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite e la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuta la liquidazione delle provvidenze richieste da parte dell' . Residua la questione delle spese da regolarsi CP_2
secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso in data 2.4.2025, tenuto conto del ruolo dell' che rispetto a tali prestazioni è ufficio pagatore di fondi non CP_2
propri bensì erariali, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' CP_2
al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento delle spese CP_2
di lite nella misura residua che liquida in complessivi € 443,00, oltre ad IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente, antistatari.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)