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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 7
luglio 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte al n. 8689/2022 e al n. 8692/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. MAZZOLA Parte_1 Parte_2
CALOGERO)
ricorrenti
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Gugliotta, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022;
◊ rigetta, per il resto, i ricorsi;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Parte_1
, liquidate in € 213,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore del difensore antistatario, e compensa tutte le altre spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorsi iscritti al ruolo, rispettivamente, l'8 e il 9 settembre del 2022 le parti ricorrenti deducevano di aver prestato servizio – oltre che, , a Parte_1
tempo indeterminato dal 1° settembre 2021 - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati, quali supplenti annuali o fine al termine delle attività
didattiche o temporanei, e che per tutti gli anni, incluso per Parte_1
l'anno scolastico 2021/2022, non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M.
n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come le parti ricorrenti;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il
Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad Controparte_1
operarne il relativo pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto rimaneva CP_1
contumace in ambedue i giudizi.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, le parti ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 7 luglio 2025 e le cause vengono quivi decise con il deposito di questa sentenza.
◊
Le cause devono essere decise sulla scorta dei principi affermati, anzitutto, dalla pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato che: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame, va rilevato:
- che le domande avanzate da , oramai definitivamente Parte_1
inserita nel sistema scolastico giusta l'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021, sono fondate in relazione all'anno scolastico
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2021/2022: rimanendo contumace, infatti, il non ha fornito alcuno CP_1
spunto di prova in ordine all'attuazione – per tale anno scolastico – del disposto di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, che lo obbligava ad assegnare a tutti i docenti di ruolo la cd. Carta docente versando sulla medesima l'importo annuo di € 500,00;
- per tutti gli altri anni scolastici indicati nel ricorso depositato da Parte_1
manca la prova ch'ella abbia svolto attività di insegnamento a tempo
[...]
determinato, non essendo mai stati prodotti i corrispondenti contratti di lavoro e risultando, a tal fine, del tutto insufficiente la depositata autocertificazione la quale – come è notorio – “ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale” (fra le tante, Cass. n. 32568 del 12/12/2019).
Con riferimento alla posizione processuale della ricorrente , Parte_2
invece, va rilevato:
- che risulta comprovato il servizio prestato con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019 (dal 14 gennaio 2019 all'11 giugno 2019),
2019/2020 (dall'08 ottobre 2019 al 30 giugno 2020), 2020/2021 (dal 24
settembre 2020 al 30 giugno 2021), 2021/2022 (dal 06 settembre 2021 al 30
giugno 2022);
- che osta, tuttavia, all'assegnazione alla detta ricorrente, per ciascuno degli anni scolastici indicati, del beneficio della Carta docenti la mancata dimostrazione, per un verso, della permanenza al momento della presente pronuncia nel sistema delle docenze scolastiche, ciò che impone di qualificare la proposta domanda giudiziale quale azione risarcitoria, e, per altro verso, la totale mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine ai danni subiti tale da giustificare per i
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medesimi una possibile liquidazione equitativa.
Le spese tengono conto della integrale soccombenza della ricorrente
[...]
e della assai limitata fondatezza delle domande proposte da Parte_2 Parte_1
e sono perciò liquidate, solo a favore di quest'ultima, ai sensi del D.M. n.
[...]
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione ai valori minimi dello scaglione inferiore ad € 1.100,00, tenendo conto delle attività svolte separatamente sino al momento della riunione dei procedimenti - con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della assenza di attività istruttoria e della assenza di significative deduzioni difensive in corso di causa – e della unitaria fase decisoria.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
◊
Così deciso in Palermo, l'08/07/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 7
luglio 2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte al n. 8689/2022 e al n. 8692/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
e (Avv. MAZZOLA Parte_1 Parte_2
CALOGERO)
ricorrenti
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore della ricorrente Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Gugliotta, nonché all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022;
◊ rigetta, per il resto, i ricorsi;
◊ condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Parte_1
, liquidate in € 213,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore del difensore antistatario, e compensa tutte le altre spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorsi iscritti al ruolo, rispettivamente, l'8 e il 9 settembre del 2022 le parti ricorrenti deducevano di aver prestato servizio – oltre che, , a Parte_1
tempo indeterminato dal 1° settembre 2021 - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati, quali supplenti annuali o fine al termine delle attività
didattiche o temporanei, e che per tutti gli anni, incluso per Parte_1
l'anno scolastico 2021/2022, non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M.
n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come le parti ricorrenti;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
allegato della Direttiva 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il
Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro con valore di € 500,00 annui, e condannasse il ad Controparte_1
operarne il relativo pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il convenuto rimaneva CP_1
contumace in ambedue i giudizi.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, le parti ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 7 luglio 2025 e le cause vengono quivi decise con il deposito di questa sentenza.
◊
Le cause devono essere decise sulla scorta dei principi affermati, anzitutto, dalla pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 con la quale le Sezioni Uniti hanno affermato che: ''1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo,
spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ora, applicati tutti i superiori principi alla fattispecie in esame, va rilevato:
- che le domande avanzate da , oramai definitivamente Parte_1
inserita nel sistema scolastico giusta l'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021, sono fondate in relazione all'anno scolastico
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2021/2022: rimanendo contumace, infatti, il non ha fornito alcuno CP_1
spunto di prova in ordine all'attuazione – per tale anno scolastico – del disposto di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, che lo obbligava ad assegnare a tutti i docenti di ruolo la cd. Carta docente versando sulla medesima l'importo annuo di € 500,00;
- per tutti gli altri anni scolastici indicati nel ricorso depositato da Parte_1
manca la prova ch'ella abbia svolto attività di insegnamento a tempo
[...]
determinato, non essendo mai stati prodotti i corrispondenti contratti di lavoro e risultando, a tal fine, del tutto insufficiente la depositata autocertificazione la quale – come è notorio – “ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale” (fra le tante, Cass. n. 32568 del 12/12/2019).
Con riferimento alla posizione processuale della ricorrente , Parte_2
invece, va rilevato:
- che risulta comprovato il servizio prestato con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019 (dal 14 gennaio 2019 all'11 giugno 2019),
2019/2020 (dall'08 ottobre 2019 al 30 giugno 2020), 2020/2021 (dal 24
settembre 2020 al 30 giugno 2021), 2021/2022 (dal 06 settembre 2021 al 30
giugno 2022);
- che osta, tuttavia, all'assegnazione alla detta ricorrente, per ciascuno degli anni scolastici indicati, del beneficio della Carta docenti la mancata dimostrazione, per un verso, della permanenza al momento della presente pronuncia nel sistema delle docenze scolastiche, ciò che impone di qualificare la proposta domanda giudiziale quale azione risarcitoria, e, per altro verso, la totale mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine ai danni subiti tale da giustificare per i
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medesimi una possibile liquidazione equitativa.
Le spese tengono conto della integrale soccombenza della ricorrente
[...]
e della assai limitata fondatezza delle domande proposte da Parte_2 Parte_1
e sono perciò liquidate, solo a favore di quest'ultima, ai sensi del D.M. n.
[...]
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione ai valori minimi dello scaglione inferiore ad € 1.100,00, tenendo conto delle attività svolte separatamente sino al momento della riunione dei procedimenti - con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della assenza di attività istruttoria e della assenza di significative deduzioni difensive in corso di causa – e della unitaria fase decisoria.
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
◊
Così deciso in Palermo, l'08/07/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro