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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04.11.25 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04.11.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
ZA SA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica CP_1
convenuto contumace oggetto: opposizione comunicazione provvedimento CP_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha impugnato il provvedimento dell' n. 160000- CP_1
22-0103 del 25.05.2022, con il quale l'istituto in autotutela aveva disposto la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi della Legge n. 178/2020, art. 1, commi 20 e ss. per l'asserita “irregolarità del Pt_2
del 10.02.2022”. Nello specifico, ha dedotto: - di avere CP_2 assunto alle proprie dipendenze dal 12.06.2015 al Parte_3
16.07.2020 e dal 20.07.2021, il cui rapporto era ancora Parte_4 in corso;
- che nel periodo dal 17.07.2020 al 19.07.2021 non vi erano dipendenti assunti alle proprie dipendenze;
- di avere richiesto ed ottenuto in data 29.08.2021 l'esonero parziale dei contributi ex L. 178/2020, poi revocato da con il provvedimento impugnato”; - che a seguito di CP_1 contestazione di detto provvedimento di revoca con pec del 29.09.2022, con niota del 4.10.2022 le aveva comunicato “… …che, come da CP_1 invito a regolarizzare ritualmente notificato al contribuente ed al professionista delegato che, ad ogni buon fine, si allega in copia, l'eccepita irregolarità in sede di verifica DURC del CP_2
10/02/2022 non atteneva ad omessi versamenti ma al mancato invio delle denunce in relazione alla Gestione Aziende con dipendenti Pt_5 matricola 1604744125 per i periodi da 08/2020 a 06/2021. La situazione evidenziata doveva essere regolarizzata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica dell'invito a regolarizzare mediante trasmissione delle denunce o richiesta di sospensione dell'attività per assenza di personale dipendente. Poichè a tale richiesta non è stato fornito il dovuto riscontro nei termini, il è stato necessariamente rilasciato con irregolarità e Pt_2 tanto ha causato la revoca della concessa agevolazione di cui alla legge 178/2020. Occorre evidenziare che, anche successivamente, in occasione dei DURC del 02/05/2022 e del CP_3 CP_4
19/06/2022, la situazione non era stata regolarizzata e che tale adempimento è stato effettuato soltanto a seguito di DURC del 19/07/2022. E' pertanto confermato quanto in CP_5 provvedimento di autotutela emesso dalla Sede non potendosi accogliere l'istanza di revoca dello stesso”. Tanto premesso, ritenendo che la revoca dei benefici contributivi fosse intervenuta per mera irregolarità formale, parte ricorrente ha concluso per la dichiarazione di nullità del provvedimento del CP_1
28.05.2022 e per l'annullamento dell'indebito contributivo con ripetizione dei ratei già versati.
ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. CP_1
2 All'odierna udienza il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _____________
Il ricorso è fondato. E' pacifico in punto di fatto che la ricorrente in data 28.08.2021 inoltrava domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per CP_1
l'anno 2021 ai sensi della legge 178/2020, istanza dapprima accolta da e successivamente revocata in autotutela per il mancato invio delle CP_1 denunce Uniemes per i periodi da 08/2020 a 06/2021. Ciò premesso, l'art. 20 della 178/2020 sancisce: “20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' e dai Controparte_6 professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all
[...]
Controparte_7
21. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresi' esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, gia' collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. 22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono
3 al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero. 22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”. L'art 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2021, emanato in esecuzione della predetta legge, così prescrive: “1. La quota parte del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, destinato ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è pari a 1000 milioni di euro. L'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi. 2 Le domande per l'ottenimento dell'esonero di cui al presente articolo sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità.
3. La domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: a) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
4 c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019; f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.”. con il messaggio n. 2761 del 29.07.2021 ha così statuito: “ … CP_1
… L'esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in argomento. I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell' CP_1
(gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR, e i professionisti e altri operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all'Istituto … …”. Ricostruito così il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie la ricorrente, presentando istanza di sgravio, autocertificava di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge per usufruire di detto esoneri e di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale (requisiti la cui sussitenza deve ritenersi incontestata stante la contumacia dell'istituo ed il rpovvedimento emesso dallo stesso e prodotto in atti in cui venivano specificate le ragioni della revoca dell'esonero contributivo – all. 4 fascicolo parte ricorrente). Tuttavia, come dedotto da nella pec del 04.10.2022, CP_1
l'irregolarità accertata in sede di verifica non atteneva ad omessi Pt_2 versamenti, bensì al mancato invio delle denunce Uniemens in relazione alla Gestione Aziende con dipendenti per il periodo 08/2020 al 06/2021, situazione che doveva essere regolarizzata entro 15 giorni dall'invio dell'invito a regolarizzare da parte di CP_1
5 Invero, in data 16.07.2020 cessava il rapporto di lavoro con unica dipendente e la ricorrente provvedeva a Parte_3 comunicarlo mediante Unilav (All. 5) In seguito la ricorrente, per i periodi da 08/2020 a 06/2021, non avendo alcun lavoratore alle proprie dipendenze ometteva l'invio delle denunce in relazione alla Gestione Aziende con dipendenti Pt_5 matricola 1604744125, senza tuttavia richiedere la sospensione dell'attività per assenza di personale dipendente. In conseguenza di tale omissione, si veniva a creare una situazione di irregolarità formale, con conseguente emissione di Durc irregolare e revoca degli esoneri contributivi, nonostante di fatto la ricorrente fosse in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Come dedotto dallo stesso istituto, infatti, il risultava Pt_2 irregolare non per omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ma per irregolarità formale dovuta alla mancata richiesta di sospensione di attività per assenza di personale dipendente, la cui cessazione era stata regolarmente comunicata a mediante Unilav. CP_1
Pertanto le contestazioni dell da cui trae origine il recupero CP_1 delle agevolazioni, riguardano violazioni di carattere formale e non sostanziale, in quanto, in assenza di prova contraria e stante il contenuto della comunicazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente fosse in CP_1 regola con i pagamenti contributivi e assistenziali. Tale omissione formale, non può dare luogo al recupero delle agevolazioni, non costituendo un'irregolarità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17.05.2021, che, nel delimitare i requisiti di regolarità, fa espresso riferimento ai pagamenti dovuti dall'impresa, ossia all'ipotesi in cui l'impresa ha omesso in tutto o in parte di versare i contributi. Pertanto, deve ritenersi, come sostenuto da altri giudici di merito (Tribunale Milano, sentenza n.1957/2020; Tribunale di Roma sentenza n. 1490/2019) e dalla stessa Corte di Cassazione - nella sentenza n. 5825 del 3.3.2021, che “… …unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi” . Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente fosse in regola con il pagamento dei contributi, come dedotto da nella comunicazione pec, CP_1 nella quale si legge che l'eccepita irregolarità “non atteneva ad omessi versamenti ma al mancato invio delle denunce , con la Pt_5 conseguenza che il provvedimento di annullamento in autotutela è illegittimo. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso merita accoglimento, con conseguente illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela n. 160000-22-0103 del 28.05.2022, annullamento dell'indebito contributivo e restituzione di quanto eventualmente versato medio tempore dalla ricorrente.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 07.11.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela n. 160000-22-0103 del 28.05.2022, con conseguente obbligo di restituzione in favore di parte ricorrente della somma eventualmente versata a detto titolo;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 04.11.25
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04.11.25 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
ZA SA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in persona del legale rappresentante in carica CP_1
convenuto contumace oggetto: opposizione comunicazione provvedimento CP_1
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha impugnato il provvedimento dell' n. 160000- CP_1
22-0103 del 25.05.2022, con il quale l'istituto in autotutela aveva disposto la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi della Legge n. 178/2020, art. 1, commi 20 e ss. per l'asserita “irregolarità del Pt_2
del 10.02.2022”. Nello specifico, ha dedotto: - di avere CP_2 assunto alle proprie dipendenze dal 12.06.2015 al Parte_3
16.07.2020 e dal 20.07.2021, il cui rapporto era ancora Parte_4 in corso;
- che nel periodo dal 17.07.2020 al 19.07.2021 non vi erano dipendenti assunti alle proprie dipendenze;
- di avere richiesto ed ottenuto in data 29.08.2021 l'esonero parziale dei contributi ex L. 178/2020, poi revocato da con il provvedimento impugnato”; - che a seguito di CP_1 contestazione di detto provvedimento di revoca con pec del 29.09.2022, con niota del 4.10.2022 le aveva comunicato “… …che, come da CP_1 invito a regolarizzare ritualmente notificato al contribuente ed al professionista delegato che, ad ogni buon fine, si allega in copia, l'eccepita irregolarità in sede di verifica DURC del CP_2
10/02/2022 non atteneva ad omessi versamenti ma al mancato invio delle denunce in relazione alla Gestione Aziende con dipendenti Pt_5 matricola 1604744125 per i periodi da 08/2020 a 06/2021. La situazione evidenziata doveva essere regolarizzata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica dell'invito a regolarizzare mediante trasmissione delle denunce o richiesta di sospensione dell'attività per assenza di personale dipendente. Poichè a tale richiesta non è stato fornito il dovuto riscontro nei termini, il è stato necessariamente rilasciato con irregolarità e Pt_2 tanto ha causato la revoca della concessa agevolazione di cui alla legge 178/2020. Occorre evidenziare che, anche successivamente, in occasione dei DURC del 02/05/2022 e del CP_3 CP_4
19/06/2022, la situazione non era stata regolarizzata e che tale adempimento è stato effettuato soltanto a seguito di DURC del 19/07/2022. E' pertanto confermato quanto in CP_5 provvedimento di autotutela emesso dalla Sede non potendosi accogliere l'istanza di revoca dello stesso”. Tanto premesso, ritenendo che la revoca dei benefici contributivi fosse intervenuta per mera irregolarità formale, parte ricorrente ha concluso per la dichiarazione di nullità del provvedimento del CP_1
28.05.2022 e per l'annullamento dell'indebito contributivo con ripetizione dei ratei già versati.
ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. CP_1
2 All'odierna udienza il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _____________
Il ricorso è fondato. E' pacifico in punto di fatto che la ricorrente in data 28.08.2021 inoltrava domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per CP_1
l'anno 2021 ai sensi della legge 178/2020, istanza dapprima accolta da e successivamente revocata in autotutela per il mancato invio delle CP_1 denunce Uniemes per i periodi da 08/2020 a 06/2021. Ciò premesso, l'art. 20 della 178/2020 sancisce: “20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' e dai Controparte_6 professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all
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Controparte_7
21. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresi' esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, gia' collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. 22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono
3 al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero. 22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”. L'art 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2021, emanato in esecuzione della predetta legge, così prescrive: “1. La quota parte del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, destinato ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 è pari a 1000 milioni di euro. L'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi. 2 Le domande per l'ottenimento dell'esonero di cui al presente articolo sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità.
3. La domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali ed è corredata della dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: a) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
4 c) di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
e) di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019; f) di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.”. con il messaggio n. 2761 del 29.07.2021 ha così statuito: “ … CP_1
… L'esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero in argomento. I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell' CP_1
(gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR, e i professionisti e altri operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all'Istituto … …”. Ricostruito così il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie la ricorrente, presentando istanza di sgravio, autocertificava di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge per usufruire di detto esoneri e di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale (requisiti la cui sussitenza deve ritenersi incontestata stante la contumacia dell'istituo ed il rpovvedimento emesso dallo stesso e prodotto in atti in cui venivano specificate le ragioni della revoca dell'esonero contributivo – all. 4 fascicolo parte ricorrente). Tuttavia, come dedotto da nella pec del 04.10.2022, CP_1
l'irregolarità accertata in sede di verifica non atteneva ad omessi Pt_2 versamenti, bensì al mancato invio delle denunce Uniemens in relazione alla Gestione Aziende con dipendenti per il periodo 08/2020 al 06/2021, situazione che doveva essere regolarizzata entro 15 giorni dall'invio dell'invito a regolarizzare da parte di CP_1
5 Invero, in data 16.07.2020 cessava il rapporto di lavoro con unica dipendente e la ricorrente provvedeva a Parte_3 comunicarlo mediante Unilav (All. 5) In seguito la ricorrente, per i periodi da 08/2020 a 06/2021, non avendo alcun lavoratore alle proprie dipendenze ometteva l'invio delle denunce in relazione alla Gestione Aziende con dipendenti Pt_5 matricola 1604744125, senza tuttavia richiedere la sospensione dell'attività per assenza di personale dipendente. In conseguenza di tale omissione, si veniva a creare una situazione di irregolarità formale, con conseguente emissione di Durc irregolare e revoca degli esoneri contributivi, nonostante di fatto la ricorrente fosse in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Come dedotto dallo stesso istituto, infatti, il risultava Pt_2 irregolare non per omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ma per irregolarità formale dovuta alla mancata richiesta di sospensione di attività per assenza di personale dipendente, la cui cessazione era stata regolarmente comunicata a mediante Unilav. CP_1
Pertanto le contestazioni dell da cui trae origine il recupero CP_1 delle agevolazioni, riguardano violazioni di carattere formale e non sostanziale, in quanto, in assenza di prova contraria e stante il contenuto della comunicazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente fosse in CP_1 regola con i pagamenti contributivi e assistenziali. Tale omissione formale, non può dare luogo al recupero delle agevolazioni, non costituendo un'irregolarità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17.05.2021, che, nel delimitare i requisiti di regolarità, fa espresso riferimento ai pagamenti dovuti dall'impresa, ossia all'ipotesi in cui l'impresa ha omesso in tutto o in parte di versare i contributi. Pertanto, deve ritenersi, come sostenuto da altri giudici di merito (Tribunale Milano, sentenza n.1957/2020; Tribunale di Roma sentenza n. 1490/2019) e dalla stessa Corte di Cassazione - nella sentenza n. 5825 del 3.3.2021, che “… …unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi” . Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente fosse in regola con il pagamento dei contributi, come dedotto da nella comunicazione pec, CP_1 nella quale si legge che l'eccepita irregolarità “non atteneva ad omessi versamenti ma al mancato invio delle denunce , con la Pt_5 conseguenza che il provvedimento di annullamento in autotutela è illegittimo. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso merita accoglimento, con conseguente illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela n. 160000-22-0103 del 28.05.2022, annullamento dell'indebito contributivo e restituzione di quanto eventualmente versato medio tempore dalla ricorrente.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 07.11.2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela n. 160000-22-0103 del 28.05.2022, con conseguente obbligo di restituzione in favore di parte ricorrente della somma eventualmente versata a detto titolo;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Brindisi, 04.11.25
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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