Ordinanza cautelare 4 marzo 2021
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/08/2023, n. 13031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13031 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2023
N. 13031/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lepetit n. 19;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 18 settembre 2020 e notificato al ricorrente il 18 dicembre 2020, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. e) e 16, comma 2, legge 91/92 presentata il 14 gennaio 2016 con prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno in data 18 settembre 2020, con il quale è stata respinta, per mancanza di adeguate fonti di sussistenza, la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dall’odierno ricorrente in data 13 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Con unico motivo di ricorso si lamenta l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 per effetto di un’istruttoria carente, superficiale ed errata sull’effettiva situazione reddituale del ricorrente, non avendo l’Amministrazione correttamente valutato la situazione reddituale successiva all’inoltro della domanda di cittadinanza, peraltro definita a distanza di ben quattro anni dalla sua presentazione.
Non sarebbe inoltre stato preso in considerazione l’accordo transattivo in forza del quale al ricorrente è stato riconosciuto, a titolo di risarcimento danni derivanti da illegittimo licenziamento da parte dell’ex datore di lavoro, l’importo di € 18.000,00 di cui € 3.000,00 al momento della sottoscrizione dell’accordo (avvenuta il 21.12.2018) e la restante somma in 25 rate mensili da € 1.000,00 a partire dal 30 gennaio 2019 sino al 31 marzo 2020.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio pe resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per la legittimità del diniego gravato.
Con ordinanza cautelare n. 1418 del 3 marzo 2021 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, non risultando la documentazione allegata dal ricorrente “adeguata a modificare il giudizio, anche prognostico, in ordine alla capacità reddituale presente e futura del ricorrente formulata dall’Amministrazione e fondata sui redditi percepiti e regolarmente dichiarati al fisco il cui importo risulta ben al di sotto dei livelli minimi” .
Con memoria depositata in data 19 aprile 2023, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
Tanto premesso, occorre rilevare che nella fattispecie in esame il ricorrente ha dichiarato, in ordine al reddito prodotto nel triennio antecedente all’istanza di concessione della cittadinanza italiana, il di aver percepito nell’anno 2012 redditi per € 0,00, nell’anno 2013 redditi per € 0,00, nell’anno 2014 redditi per € 272,00.
A fronte dei rilievi opposti dell’Amministrazione in ordine all’evidente insufficienza dei sopra richiamati elementi reddituali, parte ricorrente ha replicato al preavviso di diniego facendo esclusivo riferimento ai redditi delle annualità successive alla domanda di cittadinanza (presentata il 13 gennaio 2016), mentre nulla ha osservato con riguardo alle precedenti annualità (a far data dal triennio precedente alla presentazione della domanda) che, come rilevato, assumono rilievo determinante in merito alla valutazione posta a fondamento del diniego impugnato.
A ben vedere, inoltre, neppure la documentazione prodotta a sostegno della pretesa autosufficienza reddituale, per il triennio (2017/2019) successivo alla domanda di cittadinanza, appare idonea a scalfire il diniego impugnato, risultando, per riconoscimento della stessa parte ricorrente, “un reddito di € 6.264,26 per l’anno 2017, di € 4.424,48 per l’anno 2018 e di € 5.751,88 per l’anno 2019, ovvero un reddito ogni anno di poco inferiore alla soglia come ut supra indicata” (cfr., pag. 8 ricorso introduttivo).
Deve, infine, ritenersi privo di pregio il tentativo di considerare reddito, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, la posta risarcitoria convenuta dal ricorrente con il proprio ex datore di lavoro a seguito di vertenza lavoristica, trattandosi di introiti di natura puramente risarcitoria che oltre ad assumere i caratteri della occasionalità non sono soggetti a contribuzione, ma soltanto a ritenuta fiscale, con ciò escludendosi, sotto tale profilo, la natura retributiva ( rectius reddituale) degli stessi.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, ferma comunque restando la facoltà, per il ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario, già a distanza di un anno dal primo rifiuto.
La peculiarità della vicenda in esame giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.