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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce 1451/2023 del 21/04/2023 Oggetto: mobilità – inclusione elementi extramensili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 765/2023 RG tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CANNOLETTA Parte_1
TO
Appellante
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. CASCIO ESTER e dall'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Appellato
FATTO
Parte odierna appellante ha adito il Tribunale di Lecce, con ricorso iscritto al n. 3729/2020 e depositato il 28.3.2020, chiedendo il ricalcolo della pensione VO di cui è titolare dal febbraio
2004 includendo nella retribuzione annua pensionabile gli emolumenti percepiti in costanza di
1 rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra-mensili sulla contribuzione figurativa per mobilità (periodo 1994/97; 6 settimane nel 1994, 52 sett. nel 1995 e nel 1996, 47 sett. nel 1997).
In particolare, il ricorrente ha dedotto l'erroneità ai sensi dell'art. 7 co. 9 L. 223/91 del calcolo della retribuzione pensionabile asserendo che dovevano essere inserite tutte le voci salariali che il lavoratore aveva diritto di ricevere nel corso dell'anno; il ricorrente ha lamentato inoltre la mancata o non corretta applicazione da parte dell' dell'art. 3 co. 6 D.Lgs. 503/1992 per i CP_1 periodi di mobilità superiori a 12 mesi.
L' – nel costituirsi in primo grado - ha chiesto “In via pregiudiziale dichiararsi la decadenza ex CP_1 art. 47 DPR 639/70 e successive modificazioni (art.3 8 d.l. 98/2011 conv. in legge 111/2011), posto che il ricorso risulta depositato in data 31.12.2019, abbondantemente oltre il termine di tre anni dalla data del provvedimento di liquidazione della prestazione, risalente al febbraio 2004. In gradato subordine, nel merito, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione del diritto alla rivalutazione dei contributi per mobilità risalenti agli anni 1994/1997 per decorso del termine ordinario decennale. In subordine, nel merito, il rigetto integrale del ricorso perché infondato, oltre che non provato per le ragioni esposte in narrativa, in fatto e in diritto”
Con sentenza del 21.4.23 n. 1451 il Tribunale ha rigettato il ricorso, tra l'altro, affermando: Ne consegue che si deve fare riferimento alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario sulla base del
CCNL applicabile e non a quella effettivamente percepita;
nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha fatto alcun riferimento alla paga oraria dovuta in base al CCNL (peraltro nemmeno prodotto), né ha dedotto quali elementi di carattere continuativo il ricorrente avrebbe percepito, ma si è limitato a prendere la retribuzione effettivamente percepita, a dividerla per 12 e a moltiplicarla per 13, in modo da includere la 13^ mensilità (a suo dire illegittimamente esclusa dall . Non si comprende su cosa si fondi tale assunto, posto che in base agli artt. CP_1
7-8 L. 223/91 il contributo figurativo è già calcolato dall' sulla base della retribuzione cui è riferita CP_1
l'integrazione salariale;
per determinare la retribuzione, l' tiene infatti conto dei dati inviati dal datore di CP_1 lavoro;
tali dati includono la 13^ mensilità e, pertanto, anche la contribuzione figurativa viene calcolata tenendo conto di tali emolumenti extramensili, o almeno non vi è prova del contrario, né il ricorrente ha svolto deduzioni specifiche sul punto, limitandosi a formulare una richiesta esplorativa.
Il ha quindi proposto appello – con ricorso iscritto il 21.10.2023 – rappresentando, Pt_1 sostanzialmente, come la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che nella presente materia l'onere della prova grava su e che l'ente nulla ha dimostrato nel giudizio di prime CP_1 cure. Ha inoltre ribadito la violazione dell'art. 3 c. 6 dlgs 503/1992. si è costituito anche in appello ribadendo le eccezioni di prescrizione e decadenza già CP_1 formulate e insistendo per l'infondatezza nel merito della pretesa.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Va premesso che la decisione richiamata da parte appellante in sede di discussione orale e prodotta con note telematiche del 25.9.25 appare inconferente rispetto al caso di specie. La stessa riguardava periodi di mobilità successivi al 2005 e quindi ha discusso sulla applicabilità, o meno, dell'art. 40 del c.d. collegato lavoro alla fattispecie.
Nel presente giudizio, il periodo di mobilità in discussione si è collocato nell'arco temporale
1994/1997 e quindi giammai si potrebbe discutere dell'applicazione di tale norma al caso qui trattato.
Inoltre, si ritiene che alcun valore confessorio possa attribuirsi a . Esula dallo scopo Parte_2 delle stesse qualsiasi intento del genere. Inoltre, rispetto alle due Circolari allegate all'atto di appello, preme sottolineare come la Circolare n. 11 del 2013 sia successiva ai periodi di mobilità fruiti e addirittura allo stesso pensionamento dell'appellante. Ulteriormente, la circolare n. 137 del 1987 non solo è antecedente rispetto alla legge 223/1991 ma si premura di specificare la
“diversità di trattamento riservata alla CIG” (che successivamente condividerà la modalità di calcolo della con la stessa mobilità). Esse non apportano quindi alcun utile elemento ai fini Pt_3 della positiva valutazione dell'atto di appello.
Fatta tale premessa, è indubbio che nel caso di specie vengano in riferimento l'art. 8 c. 4 l.
155/1981 nonché i principi di cui a Cass. 6161/2018 e giur. conf. (I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981).
Ciò detto, e nel merito, non può che condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado, allorquando ha affermato: nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha fatto alcun riferimento alla paga oraria dovuta in base al CCNL (peraltro nemmeno prodotto), né ha dedotto quali elementi di carattere continuativo il ricorrente avrebbe percepito, ma si è limitato a prendere la retribuzione effettivamente percepita, a dividerla per 12
e a moltiplicarla per 13, in modo da includere la 13^ mensilità (a suo dire illegittimamente esclusa dall' . CP_1
3 Va, infatti, confutata l'argomentazione secondo cui l'ente non avrebbe adempiuto all'onere della prova gravante su di esso. Infatti, sin dal primo grado l'ente ha prodotto il modello Retr. Pens.
(all. 4).
L'analisi dello stesso dimostra l'erroneità del metodo di calcolo seguito dall'appellante.
Orbene, utilizzando il metodo dell'appellante per il 1995 e 1996, a titolo esemplificativo, la retribuzione pensionabile sarebbe superiore a quella del 1993 anno intero lavorato e comprensivo di 13ma. Un simile esempio – come si vedrà oltre – serve a dimostrare a contrario la coerenza e correttezza del metodo seguito da per l'intero arco temporale. CP_1
Infatti, parte ricorrente correttamente prende a riferimento l'anno 1994, medesimo anno di decorrenza della mobilità, per i propri calcoli ma omette di considerare che - essendo quell'anno coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro - nella retribuzione afferente allo stesso sono ricomprese anche voci non continuative soggette a contribuzione, quali tutte le competenze di fine rapporto. Infatti, se il ricorrente ha percepito la mobilità nel 1994, vuol dire che in quell'anno il rapporto è cessato e che quindi sono state incluse nel reddito dichiarato (e trasmesso ad CP_1 altre voci non continuative e derivanti dalla cessazione del rapporto (e nondimeno soggette a contribuzione;
ferie non godute, preavviso etc.). Che sia così la questione di ricava, come sopra detto, dal raffronto con l'anno precedente, 1993.
Inoltre, la produzione del modello Retr. Pens. consente di affermare come la retribuzione media settimanale utilizzata da sia stata tratta dalle comunicazioni del datore di lavoro. CP_1
Questo consente altresì di ritenere che vengano in rilievo anche i principi di Cass. 17044/2021: CP_ come correttamente rilevato dall' il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
nella specie l' ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore CP_2 di lavoro nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa… In tal senso appare porsi anche Cass. 36477/2023.
Esistono quindi concordi elementi per ritenere corretto il metodo seguito da mentre che il CP_1 metodo seguito dall'appellante (ossia prendere il dato dell'estratto contributivo dividerlo per 12
e moltiplicarlo per 13) sia fallace è dimostrato anche dal fatto che il dato della retribuzione media
4 settimanale (r.m.s.) che risulta dai calcoli effettuati nel ricorso di primo grado è assolutamente diverso da quello indicato nel conteggio indicato nell'atto di appello.
Infatti, nell'atto di appello parte ricorrente divide l'importo della retribuzione datoriale del 1994 per le 40 settimane lavorate ottenendo una rms di 272,44 euro settimanali. Nell'atto di primo grado divide invece l'importo della mobilità per 12 e lo moltiplica per 13 ottenendo una rms di
260,16 euro settimanali.
E' evidente che l'appellante tra primo e secondo grado giunga addirittura ad indicare due risultati diversi, prendendo a riferimento due metodi di calcolo e due dati di partenza diversi;
all'evidenza ciò è indice dell'adozione di un presupposto e di un metodo erroneo (altrimenti non si otterrebbero ben due risultati diversi). L'appellante, infatti, parte da dati aggregati (ma intrinsecamente disomogenei) e contrappone gli stessi al dato utilizzato da che trova invece CP_1 un riscontro dalla complessiva lettura dei documenti in atti (modello Retr. Pens.) e che si basa su dati trasmessi dal datore di lavoro.
Inoltre, va rimarcato come dalla documentazione prodotta da siano evincibili una chiara CP_1 serie di elementi che dimostrano in maniera grave precisa e concordante la correttezza del metodo seguito dall'ente; in tal senso rilevano:
il raffronto delle retribuzioni nei diversi anni precedenti per come ricavabili dal modello Retr.
Pens che dimostra la coerenza dei dati utilizzati da Invero - sebbene sia il 1994 l'anno di CP_1 riferimento - tale circostanza costituisce elemento presuntivo volto a dimostrare la coerenza della condotta assunta da nel tempo;
CP_1
la circostanza che le retribuzioni indicate nel Retr. Pens. derivano dalle dichiarazioni datoriali;
la circostanza che il 1994 sia l'anno di cessazione del rapporto di lavoro e che in quell'anno siano ontologicamente maturate anche le competenze di fine rapporto, soggette a contribuzione ma non continuative;
l'assenza di buste paga prodotte dal ricorrente.
In sostanza, con la produzione del modello Retr. Pens. ha dato prova dei presupposti CP_1 CP_1 ex Cass. 17044/2021. Non esistono elementi per determinare una retribuzione media settimanale diversa da quella ricavabile dai dati in possesso di CP_1
5 Conseguentemente deve ritenersi corretta anche la rivalutazione ex art. 3 c. 6 D.lgs 503/1992.
Infatti, la stessa viene chiesta in funzione della “nuova r.m.s.” e quindi quale “vizio derivato” (arg. ex pg. 2 atto di appello) dall'erroneo calcolo a monte della retribuzione media settimanale.
Acclarata la correttezza della r.m.s. presa a riferimento da anche la rivalutazione in CP_1 questione è quindi da considerarsi corretta.
Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato. Le spese di lite sono irripetibili ex art 152 d. att. cpc. Resta assorbito ogni ulteriore motivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione lavoro;
Visto l'art. 437 cpc;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/10/23 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 21/04/2023 n.ro 1451 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/9/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 765/2023 RG tra:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CANNOLETTA Parte_1
TO
Appellante
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. CASCIO ESTER e dall'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Appellato
FATTO
Parte odierna appellante ha adito il Tribunale di Lecce, con ricorso iscritto al n. 3729/2020 e depositato il 28.3.2020, chiedendo il ricalcolo della pensione VO di cui è titolare dal febbraio
2004 includendo nella retribuzione annua pensionabile gli emolumenti percepiti in costanza di
1 rapporto di lavoro anche a titolo di compensi extra-mensili sulla contribuzione figurativa per mobilità (periodo 1994/97; 6 settimane nel 1994, 52 sett. nel 1995 e nel 1996, 47 sett. nel 1997).
In particolare, il ricorrente ha dedotto l'erroneità ai sensi dell'art. 7 co. 9 L. 223/91 del calcolo della retribuzione pensionabile asserendo che dovevano essere inserite tutte le voci salariali che il lavoratore aveva diritto di ricevere nel corso dell'anno; il ricorrente ha lamentato inoltre la mancata o non corretta applicazione da parte dell' dell'art. 3 co. 6 D.Lgs. 503/1992 per i CP_1 periodi di mobilità superiori a 12 mesi.
L' – nel costituirsi in primo grado - ha chiesto “In via pregiudiziale dichiararsi la decadenza ex CP_1 art. 47 DPR 639/70 e successive modificazioni (art.3 8 d.l. 98/2011 conv. in legge 111/2011), posto che il ricorso risulta depositato in data 31.12.2019, abbondantemente oltre il termine di tre anni dalla data del provvedimento di liquidazione della prestazione, risalente al febbraio 2004. In gradato subordine, nel merito, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione del diritto alla rivalutazione dei contributi per mobilità risalenti agli anni 1994/1997 per decorso del termine ordinario decennale. In subordine, nel merito, il rigetto integrale del ricorso perché infondato, oltre che non provato per le ragioni esposte in narrativa, in fatto e in diritto”
Con sentenza del 21.4.23 n. 1451 il Tribunale ha rigettato il ricorso, tra l'altro, affermando: Ne consegue che si deve fare riferimento alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario sulla base del
CCNL applicabile e non a quella effettivamente percepita;
nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha fatto alcun riferimento alla paga oraria dovuta in base al CCNL (peraltro nemmeno prodotto), né ha dedotto quali elementi di carattere continuativo il ricorrente avrebbe percepito, ma si è limitato a prendere la retribuzione effettivamente percepita, a dividerla per 12 e a moltiplicarla per 13, in modo da includere la 13^ mensilità (a suo dire illegittimamente esclusa dall . Non si comprende su cosa si fondi tale assunto, posto che in base agli artt. CP_1
7-8 L. 223/91 il contributo figurativo è già calcolato dall' sulla base della retribuzione cui è riferita CP_1
l'integrazione salariale;
per determinare la retribuzione, l' tiene infatti conto dei dati inviati dal datore di CP_1 lavoro;
tali dati includono la 13^ mensilità e, pertanto, anche la contribuzione figurativa viene calcolata tenendo conto di tali emolumenti extramensili, o almeno non vi è prova del contrario, né il ricorrente ha svolto deduzioni specifiche sul punto, limitandosi a formulare una richiesta esplorativa.
Il ha quindi proposto appello – con ricorso iscritto il 21.10.2023 – rappresentando, Pt_1 sostanzialmente, come la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto che nella presente materia l'onere della prova grava su e che l'ente nulla ha dimostrato nel giudizio di prime CP_1 cure. Ha inoltre ribadito la violazione dell'art. 3 c. 6 dlgs 503/1992. si è costituito anche in appello ribadendo le eccezioni di prescrizione e decadenza già CP_1 formulate e insistendo per l'infondatezza nel merito della pretesa.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Va premesso che la decisione richiamata da parte appellante in sede di discussione orale e prodotta con note telematiche del 25.9.25 appare inconferente rispetto al caso di specie. La stessa riguardava periodi di mobilità successivi al 2005 e quindi ha discusso sulla applicabilità, o meno, dell'art. 40 del c.d. collegato lavoro alla fattispecie.
Nel presente giudizio, il periodo di mobilità in discussione si è collocato nell'arco temporale
1994/1997 e quindi giammai si potrebbe discutere dell'applicazione di tale norma al caso qui trattato.
Inoltre, si ritiene che alcun valore confessorio possa attribuirsi a . Esula dallo scopo Parte_2 delle stesse qualsiasi intento del genere. Inoltre, rispetto alle due Circolari allegate all'atto di appello, preme sottolineare come la Circolare n. 11 del 2013 sia successiva ai periodi di mobilità fruiti e addirittura allo stesso pensionamento dell'appellante. Ulteriormente, la circolare n. 137 del 1987 non solo è antecedente rispetto alla legge 223/1991 ma si premura di specificare la
“diversità di trattamento riservata alla CIG” (che successivamente condividerà la modalità di calcolo della con la stessa mobilità). Esse non apportano quindi alcun utile elemento ai fini Pt_3 della positiva valutazione dell'atto di appello.
Fatta tale premessa, è indubbio che nel caso di specie vengano in riferimento l'art. 8 c. 4 l.
155/1981 nonché i principi di cui a Cass. 6161/2018 e giur. conf. (I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981).
Ciò detto, e nel merito, non può che condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado, allorquando ha affermato: nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha fatto alcun riferimento alla paga oraria dovuta in base al CCNL (peraltro nemmeno prodotto), né ha dedotto quali elementi di carattere continuativo il ricorrente avrebbe percepito, ma si è limitato a prendere la retribuzione effettivamente percepita, a dividerla per 12
e a moltiplicarla per 13, in modo da includere la 13^ mensilità (a suo dire illegittimamente esclusa dall' . CP_1
3 Va, infatti, confutata l'argomentazione secondo cui l'ente non avrebbe adempiuto all'onere della prova gravante su di esso. Infatti, sin dal primo grado l'ente ha prodotto il modello Retr. Pens.
(all. 4).
L'analisi dello stesso dimostra l'erroneità del metodo di calcolo seguito dall'appellante.
Orbene, utilizzando il metodo dell'appellante per il 1995 e 1996, a titolo esemplificativo, la retribuzione pensionabile sarebbe superiore a quella del 1993 anno intero lavorato e comprensivo di 13ma. Un simile esempio – come si vedrà oltre – serve a dimostrare a contrario la coerenza e correttezza del metodo seguito da per l'intero arco temporale. CP_1
Infatti, parte ricorrente correttamente prende a riferimento l'anno 1994, medesimo anno di decorrenza della mobilità, per i propri calcoli ma omette di considerare che - essendo quell'anno coincidente con la cessazione del rapporto di lavoro - nella retribuzione afferente allo stesso sono ricomprese anche voci non continuative soggette a contribuzione, quali tutte le competenze di fine rapporto. Infatti, se il ricorrente ha percepito la mobilità nel 1994, vuol dire che in quell'anno il rapporto è cessato e che quindi sono state incluse nel reddito dichiarato (e trasmesso ad CP_1 altre voci non continuative e derivanti dalla cessazione del rapporto (e nondimeno soggette a contribuzione;
ferie non godute, preavviso etc.). Che sia così la questione di ricava, come sopra detto, dal raffronto con l'anno precedente, 1993.
Inoltre, la produzione del modello Retr. Pens. consente di affermare come la retribuzione media settimanale utilizzata da sia stata tratta dalle comunicazioni del datore di lavoro. CP_1
Questo consente altresì di ritenere che vengano in rilievo anche i principi di Cass. 17044/2021: CP_ come correttamente rilevato dall' il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
nella specie l' ha fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore CP_2 di lavoro nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa… In tal senso appare porsi anche Cass. 36477/2023.
Esistono quindi concordi elementi per ritenere corretto il metodo seguito da mentre che il CP_1 metodo seguito dall'appellante (ossia prendere il dato dell'estratto contributivo dividerlo per 12
e moltiplicarlo per 13) sia fallace è dimostrato anche dal fatto che il dato della retribuzione media
4 settimanale (r.m.s.) che risulta dai calcoli effettuati nel ricorso di primo grado è assolutamente diverso da quello indicato nel conteggio indicato nell'atto di appello.
Infatti, nell'atto di appello parte ricorrente divide l'importo della retribuzione datoriale del 1994 per le 40 settimane lavorate ottenendo una rms di 272,44 euro settimanali. Nell'atto di primo grado divide invece l'importo della mobilità per 12 e lo moltiplica per 13 ottenendo una rms di
260,16 euro settimanali.
E' evidente che l'appellante tra primo e secondo grado giunga addirittura ad indicare due risultati diversi, prendendo a riferimento due metodi di calcolo e due dati di partenza diversi;
all'evidenza ciò è indice dell'adozione di un presupposto e di un metodo erroneo (altrimenti non si otterrebbero ben due risultati diversi). L'appellante, infatti, parte da dati aggregati (ma intrinsecamente disomogenei) e contrappone gli stessi al dato utilizzato da che trova invece CP_1 un riscontro dalla complessiva lettura dei documenti in atti (modello Retr. Pens.) e che si basa su dati trasmessi dal datore di lavoro.
Inoltre, va rimarcato come dalla documentazione prodotta da siano evincibili una chiara CP_1 serie di elementi che dimostrano in maniera grave precisa e concordante la correttezza del metodo seguito dall'ente; in tal senso rilevano:
il raffronto delle retribuzioni nei diversi anni precedenti per come ricavabili dal modello Retr.
Pens che dimostra la coerenza dei dati utilizzati da Invero - sebbene sia il 1994 l'anno di CP_1 riferimento - tale circostanza costituisce elemento presuntivo volto a dimostrare la coerenza della condotta assunta da nel tempo;
CP_1
la circostanza che le retribuzioni indicate nel Retr. Pens. derivano dalle dichiarazioni datoriali;
la circostanza che il 1994 sia l'anno di cessazione del rapporto di lavoro e che in quell'anno siano ontologicamente maturate anche le competenze di fine rapporto, soggette a contribuzione ma non continuative;
l'assenza di buste paga prodotte dal ricorrente.
In sostanza, con la produzione del modello Retr. Pens. ha dato prova dei presupposti CP_1 CP_1 ex Cass. 17044/2021. Non esistono elementi per determinare una retribuzione media settimanale diversa da quella ricavabile dai dati in possesso di CP_1
5 Conseguentemente deve ritenersi corretta anche la rivalutazione ex art. 3 c. 6 D.lgs 503/1992.
Infatti, la stessa viene chiesta in funzione della “nuova r.m.s.” e quindi quale “vizio derivato” (arg. ex pg. 2 atto di appello) dall'erroneo calcolo a monte della retribuzione media settimanale.
Acclarata la correttezza della r.m.s. presa a riferimento da anche la rivalutazione in CP_1 questione è quindi da considerarsi corretta.
Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato. Le spese di lite sono irripetibili ex art 152 d. att. cpc. Resta assorbito ogni ulteriore motivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione lavoro;
Visto l'art. 437 cpc;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/10/23 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 21/04/2023 n.ro 1451 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che NON sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/9/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
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