Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 8055/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. DI MONDA RAFFAELE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp ATPO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3-4-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione della pensione ovvero dell'assegno quale invalido civile, di cui alla domanda amministrativa del
29-12-2020; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_2
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
2 Essa è, tuttavia, inammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa.
Nella specie non può ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda essendosi l'istante limitata a dissentire in ordine alla valutazione del ctu circa la gravità delle patologie riscontrate, senza nulla evidenziare relativamente ad errori diagnostici ovvero illogicità della motivazione. L'allegazione “Dall'analisi delle conclusioni, si evince, tuttavia, un'evidente contraddittorietà tra le patologie riscontrate e le considerazioni medico-legali rivelatesi prive di logica “ risulta del tutto vaga ed apodittica, riducendosi ad una mera petizione di principio, senza alcuna effettiva denuncia dei motivi di difformità tra la valutazione della parte e quella del consulente circa la diagnosi, l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Peraltro, l'onere di specificazione dei motivi, imposto dal citato art. 445 bis c.p.c., non può ritenersi assolto con il semplice richiamo per relationem alla relazione del proprio consulente medico, perché, per dettato di legge, i motivi della contestazione devono essere contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione.
E, di conseguenza, mutuando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai giudizi di impugnazione, la specificazione dei motivi di cui all'art. 445 bis c.p.c. non può intendersi quale mero richiamo " per relationem", se ad esso non si accompagni l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata perizia
(v, tra le ultime, Cass. n. 1248 del 18/01/2013; Cass. n. 25308 del
28/11/2014).
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc
P.Q.M.
3 Il giudice definitivamente pronunziando: a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese
Così deciso in data 29/01/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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