Articolo 1620 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1610Articolo 1611
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9 ottobre 2010
Art. 1620. Assunzione e servizio 1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari e' disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa. 2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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