Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
APPELLATOTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1129 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Vincenza Marino ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via dei Quartieri n. 13/B, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Favata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , e per essa giusta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 procura speciale in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lessio;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via preliminare: in accoglimento dell'istanza di inibitoria avanzata, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti;
Nel merito: in accoglimento del presente gravame proposto avverso la sentenza n°12/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 11.01.2022, depositata e notificata dalla Cancelleria in pari data nel procedimento contraddistinto dal n°1469/2020 R.G. ed, in riforma della stessa,
n°301/2020, emesso dal Tribunale di Marsala il 06.05.2020.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Palermo adito così giudicare: in via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto Pt_1 per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
con riserva, all'occorrenza, di meglio dedurre, provare ed articolare nel prosieguo del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello e di primo grado.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 12 pubblicata in data 11 gennaio 2022, il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando: (i) rigettò l'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 301/2020 (r.g.n. 843/2020) emesso su istanza di Controparte_1 per il pagamento dell'importo di €.10.229,95, sulla base di n. 5 fatture relative
[...] alla somministrazione di energia elettrica per l'utenza, ad uso abitativo, dell'immobile sito in
Marsala, C/da Sant'Anna n°24; (ii) condannò l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato.
A tanto pervenne il decidente ritenendo non sufficientemente provati, da parte dell'opponente, gli elementi modificativi e/o estintivi dell'obbligazione di pagamento nascente dal contratto di somministrazione e giudicando, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata, in via generica, da parte attrice, attesa l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale a mezzo racc. a/r del 21 luglio 2019.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 17 giugno
2022, la sulla scorta di due motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei Pt_1 seguenti termini: 1) mancata visione e valutazione da parte del Tribunale di tutti gli atti di causa;
2) erronea mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti e tempestivamente richiesti.
3. Si è costituito in giudizio l'appellato, con comparsa depositata il 28 ottobre 2022, contestando le diverse ragioni del gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. Nel corso dell'istruttoria è stata disposta ed espletata la CTU chiesta dell'appellante; quindi, mutato il relatore, all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, va – anzitutto – dato atto della formazione del giudicato interno, per mancata impugnativa, della statuizione del primo giudice che ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito lamentata in primo grado.
Ciò detto, con il primo motivo di appello la si duole dell'omesso esame del Pt_1 contenuto della memoria ex art. art.183 comma VI n. 1 c.p.c, dalla stessa ritualmente depositata in data 22 dicembre 2020 e che, invece, a detta del primo giudice, non sarebbe stata depositata.
Tale palese svista avrebbe gravemente compromesso l'esito del giudizio di opposizione stante che, con l'atto difensivo in parola, l'opponente - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - avrebbe adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, evidenziando come dal raffronto delle fatture azionate col ricorso monitorio e quelle depositate nel giudizio di opposizione emergesse una totale confusione nella ricostruzione degli importi dovuti.
Deduce inoltre, di avere specificamente contestato, sempre in seno alla citata memoria, la fattura recante l'importo più elevato, lamentando come la stessa si riferisse a spese ormai prescritte poiché risalenti al 2009.
L'appellante, poi, con il secondo motivo, lamenta l'errore commesso dal primo giudice nel non avere ammesso la richiesta istruttoria di CTU, considerata invece necessaria al fine di pervenire ad una corretta ricostruzione dei consumi effettivi dell'utenza e di verificare la conformità degli importi fatturati.
Le due doglianze – che vengono qui trattate unitariamente, afferendo entrambe al profilo della prova – meritano accoglimento per quanto di ragione.
In ordine alla prova dei consumi ricostruiti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, nel giudizio d'opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture non integrano prova del credito e non comportano, neppure, l'inversione dell'onere della prova, ben potendo le stesse essere contestate dal debitore con l'effetto di escluderne l'efficacia sia relativamente all'esistenza del credito, sia in ordine alla sua liquidità ed esigibilità; di talchè nell'ipotesi di contestazione, “il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta" (ex multis Cass.10313/2004; Cass. 17041/2002; Cass. 23699/2016, Ordinanza n.
19154 del 19/7/2018).
Infatti “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto”(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del 09/01/2025).
Ed ancora “In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del
24/06/2024)
Avuto riguardo a questi condivisibili principi, rilevato che, nella fattispecie, il maggiore credito preteso da riguarda un periodo per cui il precedente intestatario dell'utenza (ossia il CP_3 coniuge dell'appellante) aveva regolarmente pagato tutte le fatture recapitategli ed essendo quindi il credito determinato per un'eccedenza di consumi, in seguito rilevata, a fronte della contestazione dell'appellante è stata espletata la sollecitata c.t.u. al fine di vagliare la fondatezza della pretesa dell'appellato.
E' stato, quindi, conferito al c.t.u. di accertare la congruità e la rispondenza degli importi fatturati e posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo con i consumi effettuati, anche tenendo conto della natura del contratto (utenza domestica) e, in particolare, la congruità di quello di maggiore importo.
All'esito di una indagine -immune da censure e, peraltro, non contestata dalle parti – il c.t.u. ha rilevato che, considerato che i consumi elettrici per cui è causa risalivano all'anno 2009,
è da ritenersi del tutto inutile un'attuale verifica sull'impianto a distanza di circa quattordici anni per ovvie modifiche sugli utilizzatori intervenute nel tempo.
Ha, quindi, verificato la congruità e la rispondenza dei consumi fatturati con quelli effettivi attraverso l'analisi dei documenti prodotti dalle parti e, in particolare, con la comparazione delle fatture emesse dal fornitore e le informazioni rese da parte del distributore.
Ha aggiunto che le fatture si basano tutti su dati di consumi rilevati (e pertanto reali) dalle teleletture del distributore successivamente comunicate al fornitore, non trattandosi pertanto di dati meramente stimati.
Sulla scorta di questi criteri il c.t.u. ha accertato la coerenza riguardo alle seguenti fatture:
1. Fattura n. 811410050701721 per un importo pari a € 171,42;
2. Fattura n. 811410050701722 per un importo pari a € 124,39;
3. Fattura n. 811410050701723 per un importo pari a € 167,09;
4. Fattura n. 811410050701726 per un importo pari a € 119,03.
Di contro l'ausiliario ha evidenziato l'incoerenza fra i dati fatturati nella bolletta n.
811410050701728 dell'importo di € 9.648,02 con quelli certificati dal distributore.
Il consulente riferisce, sul punto, che “le letture riportate in fattura riportano un
“singolare” buco di circa quattro anni passando da ottobre 2009 a settembre 2013; tutti i consumi addebitati all'utenza in questo periodo e pari a 22036 kWh (cioè circa il 45% dei consumi fatturati) non risultano essere certificati dal distributore nei documenti prodotti nel fascicolo. La mancata corrispondenza tra la certificazione dei consumi e i dati riportati in fattura
è sufficiente ad affermare che la fattura n. 811410050701728 di importo pari a € 9648,02 risulta errata in quanto basata su dati non certificati da parte del distributore” (v. pag. 16 CTU).
Altra anomalia riscontrata dal CTU riguarda, poi, la detrazione degli acconti pagati dalla
, come riportati in fattura, a fronte delle quietanze di pagamento prodotte dall'odierna Pt_1 appellante.
In definitiva, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal perito, mentre le altre 4 fatture poste a fondamento del D.I. opposto sono da reputarsi corrette, la fattura n. 811410050701728 dell'importo di € 9.648,02 è errata in quanto si basa – in parte - su dati non certificati dal distributore (v. pag. 17 CTU).
Alla luce di tali circostanze, la pretesa contenuta in tale fattura va rideterminata e quindi privata del 45% (pari alla percentuale di consumi fatturati ma non certificati, come individuata dall'esperto) e, conseguentemente, ridotta nella somma di euro 5.306,411.
Tale residuo importo va sommato a quello portato dalle altre 4 fatture azionate in sede monitoria da , giungendo così alla complessiva somma di euro 6.044,321. Controparte_1
Conclusivamente la sentenza impugnata va riformata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con conseguente condanna della al pagamento in favore di Servizio Pt_1
Elettrico della somma, in effetti dovuta, pari ad euro 6.044,32, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
6.In ordine alle spese del giudizio, è bene osservare che nel procedimento per ingiunzione,
l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente. Pertanto, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la possibilità di compensare in tutto o in parte le spese stesse (Cass. 1977/83;
7354/97). Ne consegue che la parziale fondatezza della domanda di giustifica la CP_3 compensazione per metà delle spese di lite di ambo i gradi, con condanna della al Pt_1 pagamento dell'ulteriore metà, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale riforma della sentenza n. 12 dell'11 gennaio 2022, resa dal Tribunale di Marsala, appellata da con atto di citazione notificato il 17 giugno 2022, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 301/2020 emesso dal Tribunale di Marsala e condanna Parte_1 al pagamento in favore di per i titoli di cui in motivazione, Controparte_1 della complessiva somma di euro 6.044,32, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
compensa per metà le spese di lite di ambo i gradi e condanna al pagamento Parte_1 dell'ulteriore metà, liquidata per tale quota, per il primo grado, nella complessiva somma di euro
1270,00 per compensi e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 992,00 per compensi, in ambo i casi, oltre accessori come per legge;
pone in via definitiva a carico dell'appellata le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_4 separato decreto.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 11 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo