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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. STANO LUIGI PIO
- Ricorrente – contro
[...]
Controparte_1
[...]
RAPPR. E DIF. VV. MARCELLINO BARLETTA - FUNZIONARIO CP_2
- Convenuto –
OGGETTO: “SOSPENSIONE PER MANCATO ASSOLVIMENTO OBBLIGO
VACCINALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/06/2023 la ricorrente di cui in epigrafe, docente di ruolo presso l convenuto, ha impugnato il provvedimento del 28.12.2021 con CP_3
il quale il dirigente scolastico avrebbe comunicato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestualmente la sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione, ai sensi dell'art.
4-ter D.L. 44/2021.
Deduceva la parte ricorrente l'illegittimità della determinazione datoriale in quanto aveva disposto la sospensione del rapporto di lavoro in costanza di malattia, e dunque di altra e precedente causa di sospensione.
Chiedeva dunque, a questo Tribunale, di dichiarare illegittima la predetta sospensione,
e per l'effetto dichiarare il proprio diritto alla retribuzione a far data dalla sospensione sino all'effettivo reintegro nel posto di lavoro.
Si è costituito il convenuto che contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
In sintesi, si rileva che l'obbligo vaccinale – per quanto direttamente interessa il presente giudizio – venne imposto al personale scolastico dall'art.
4-ter, comma 1, lettera a, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito;
per tale personale, il comma 3 del medesimo art.
4-ter prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Il comma 4 del medesimo art.
4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale.
L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ha poi introdotto, in una fase di regressione della pandemia, l'art.
4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore.
La vicenda che ci occupa impone di verificare, alla luce delle circostanze del caso concreto, se la sospensione dal lavoro (e conseguentemente dalla retribuzione) della ricorrente possa essere ritenuta legittima.
Parte ricorrente contesta il decreto di sospensione del 28.12.2021 dolendosi del fatto che sia stato emesso in una data in cui si trovava in malattia.
Rispetto a tali doglianze, parte resistente ha riconosciuto che la ricorrente si trovasse, dal 13.12.2021 effettivamente in assenza per malattia, ma ha ritenuto che la stessa non esentata per ciò solo dal rispetto dell'obbligo vaccinale alla luce della normativa di riferimento (art.
4-ter, comma 3 e art. 4, comma 2, d.l. 44/2021).
Ebbene, a fronte di tali contestazioni, deve aderirsi a quella giurisprudenza che ritiene che il soggetto assente dal lavoro per malattia non possa essere sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
In particolare, la malattia costituisce una causa legittima di sospensione degli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro (ex art. 2110 cc), in attuazione del precetto costituzionale, e pertanto l'ordinamento assicura mezzi adeguati a tutelare, anche economicamente, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.).
Il provvedimento di sospensione per cui è causa ha determinato l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, che tuttavia è intervenuta nel corso di una legittima sospensione;
peraltro quest'ultima risulta comunicata in momento antecedente a quello di emissione del provvedimento di sospensione dal lavoro, potendosi pertanto invocare il consolidato principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima.
Questa, peraltro, nel caso de quo, è stata anche accertata in via amministrativa, atteso che in data 16.12.2021, la ricorrente riceveva visita medica di controllo domiciliare che accertava le cause dell'infermità e confermava la prognosi dichiarata e dunque la sussistenza dei presupposti per il legittimo godimento del congedo di malattia, che tuttavia nel caso di specie non è stata oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
Peraltro, la tesi dell'illegittimità del decreto di sospensione per il periodo in cui il ricorrente era in malattia, pare corroborata dalla stessa ratio della normativa emergenziale che è quella di evitare il contatto di operatori che per ragioni professionali debbano relazionarsi con soggetti potenzialmente sprovvisti di copertura vaccinale.
Infatti l'art. 4, comma 1, dl 44/21, nel prevedere l'obbligo vaccinale per determinate categorie afferma che esso è stabilito al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza;
la disciplina in esame persegue tale finalità ponendo al lavoratore l'alternativa tra la sottoposizione al vaccino o la sospensione dall'obbligo di prestare l'attività e, quindi, di costituire un fattore di rischio per la sicurezza di altri soggetti sul luogo di lavoro, ma allorché la prestazione sia già sospesa viene meno la necessità di impedire il contatto con altri soggetti, ovviamente con riferimento al solo periodo di assenza dal servizio per legittima causa.
Infine, soccorre anche l'argomento testuale, infatti la norma in esame dispone che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati, ma comunque di natura retributiva, mentre il legislatore non utilizza il termine indennità che, invece, individua in modo peculiare le prestazioni di natura previdenziale previste dall'ordinamento in attuazione del citato art. 38 Cost. quali, appunto, l'indennità per congedo di malattia.
Pertanto, il provvedimento del 28.12.2021, con il quale è stato accertato l'inadempimento agli obblighi vaccinali della ricorrente e ne è stata disposta la sospensione dal rapporto è da ritenersi illegittimo, e dunque la domanda risulta fondata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il decreto di sospensione dal lavoro della ricorrente del 28.12.2021;
2. Condanna il convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1
delle somme indebitamente trattenute a titolo di retribuzione pari a complessivi euro € 7.360,00, oltre interessi e rivalutazione tra loro non cumulabili;
3. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che si liquida CP_1
in € 2.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Taranto, 7 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. STANO LUIGI PIO
- Ricorrente – contro
[...]
Controparte_1
[...]
RAPPR. E DIF. VV. MARCELLINO BARLETTA - FUNZIONARIO CP_2
- Convenuto –
OGGETTO: “SOSPENSIONE PER MANCATO ASSOLVIMENTO OBBLIGO
VACCINALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28/06/2023 la ricorrente di cui in epigrafe, docente di ruolo presso l convenuto, ha impugnato il provvedimento del 28.12.2021 con CP_3
il quale il dirigente scolastico avrebbe comunicato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestualmente la sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione, ai sensi dell'art.
4-ter D.L. 44/2021.
Deduceva la parte ricorrente l'illegittimità della determinazione datoriale in quanto aveva disposto la sospensione del rapporto di lavoro in costanza di malattia, e dunque di altra e precedente causa di sospensione.
Chiedeva dunque, a questo Tribunale, di dichiarare illegittima la predetta sospensione,
e per l'effetto dichiarare il proprio diritto alla retribuzione a far data dalla sospensione sino all'effettivo reintegro nel posto di lavoro.
Si è costituito il convenuto che contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
In sintesi, si rileva che l'obbligo vaccinale – per quanto direttamente interessa il presente giudizio – venne imposto al personale scolastico dall'art.
4-ter, comma 1, lettera a, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito;
per tale personale, il comma 3 del medesimo art.
4-ter prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Il comma 4 del medesimo art.
4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale.
L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ha poi introdotto, in una fase di regressione della pandemia, l'art.
4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore.
La vicenda che ci occupa impone di verificare, alla luce delle circostanze del caso concreto, se la sospensione dal lavoro (e conseguentemente dalla retribuzione) della ricorrente possa essere ritenuta legittima.
Parte ricorrente contesta il decreto di sospensione del 28.12.2021 dolendosi del fatto che sia stato emesso in una data in cui si trovava in malattia.
Rispetto a tali doglianze, parte resistente ha riconosciuto che la ricorrente si trovasse, dal 13.12.2021 effettivamente in assenza per malattia, ma ha ritenuto che la stessa non esentata per ciò solo dal rispetto dell'obbligo vaccinale alla luce della normativa di riferimento (art.
4-ter, comma 3 e art. 4, comma 2, d.l. 44/2021).
Ebbene, a fronte di tali contestazioni, deve aderirsi a quella giurisprudenza che ritiene che il soggetto assente dal lavoro per malattia non possa essere sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
In particolare, la malattia costituisce una causa legittima di sospensione degli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro (ex art. 2110 cc), in attuazione del precetto costituzionale, e pertanto l'ordinamento assicura mezzi adeguati a tutelare, anche economicamente, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.).
Il provvedimento di sospensione per cui è causa ha determinato l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, che tuttavia è intervenuta nel corso di una legittima sospensione;
peraltro quest'ultima risulta comunicata in momento antecedente a quello di emissione del provvedimento di sospensione dal lavoro, potendosi pertanto invocare il consolidato principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima.
Questa, peraltro, nel caso de quo, è stata anche accertata in via amministrativa, atteso che in data 16.12.2021, la ricorrente riceveva visita medica di controllo domiciliare che accertava le cause dell'infermità e confermava la prognosi dichiarata e dunque la sussistenza dei presupposti per il legittimo godimento del congedo di malattia, che tuttavia nel caso di specie non è stata oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
Peraltro, la tesi dell'illegittimità del decreto di sospensione per il periodo in cui il ricorrente era in malattia, pare corroborata dalla stessa ratio della normativa emergenziale che è quella di evitare il contatto di operatori che per ragioni professionali debbano relazionarsi con soggetti potenzialmente sprovvisti di copertura vaccinale.
Infatti l'art. 4, comma 1, dl 44/21, nel prevedere l'obbligo vaccinale per determinate categorie afferma che esso è stabilito al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza;
la disciplina in esame persegue tale finalità ponendo al lavoratore l'alternativa tra la sottoposizione al vaccino o la sospensione dall'obbligo di prestare l'attività e, quindi, di costituire un fattore di rischio per la sicurezza di altri soggetti sul luogo di lavoro, ma allorché la prestazione sia già sospesa viene meno la necessità di impedire il contatto con altri soggetti, ovviamente con riferimento al solo periodo di assenza dal servizio per legittima causa.
Infine, soccorre anche l'argomento testuale, infatti la norma in esame dispone che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati, ma comunque di natura retributiva, mentre il legislatore non utilizza il termine indennità che, invece, individua in modo peculiare le prestazioni di natura previdenziale previste dall'ordinamento in attuazione del citato art. 38 Cost. quali, appunto, l'indennità per congedo di malattia.
Pertanto, il provvedimento del 28.12.2021, con il quale è stato accertato l'inadempimento agli obblighi vaccinali della ricorrente e ne è stata disposta la sospensione dal rapporto è da ritenersi illegittimo, e dunque la domanda risulta fondata.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il decreto di sospensione dal lavoro della ricorrente del 28.12.2021;
2. Condanna il convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente CP_1
delle somme indebitamente trattenute a titolo di retribuzione pari a complessivi euro € 7.360,00, oltre interessi e rivalutazione tra loro non cumulabili;
3. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che si liquida CP_1
in € 2.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Taranto, 7 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)