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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 28 aprile 2025 ed iscritta al n. 726
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Carminati del foro di Lecco, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore sito in Lecco Via
Ai Monti n. 2, giusta delega agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- (c.f. ) e per essa la mandataria (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proc. dom. P.IVA_2
avv. Antonio Donvito del foro di Milano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore sito in Milano, Via Andreani n. 4, giusta delega agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
All'udienza del 20 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
in via preliminare: per i motivi esposti e sussistendo i gravi motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del
titolo esecutivo e, in ogni caso, non disporre, se richiesta, la fase esecutiva e, in ogni caso, INIBIRE alla società Pt_2
pagina 1 di 11 s.p.a., nella qualità u.s., di iniziare ed eventualmente di proseguire ogni tipo di azione esecutiva nei confronti del sig.
[...]
Parte_1
in via principale e di merito: per i motivi esposti, dichiarare:
1. la carenza di legittimazione attiva di e della società mandante per mancata prova CP_2 Controparte_1
della titolarità del credito (assenza d'inclusione del credito presunto, ceduto da parte di nel contratto del Controparte_3
7/12/18);
2. in subordine, la nullità della fideiussione rilasciata dal sig. in data 21.07.2004, in quanto facente parte d i Parte_1
quelle di cui allo schema ABI dichiarate illegittime dal provvedimento nr. 55/2005 di , all'epoca anche con la CP_4
funzione di Garante della Concorrenza;
3. per l'effetto della nullità di cui sopra, dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza del creditore ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.;
4. in ulteriore subordine, l'estinzione del presunto credito per intervenuta prescrizione decennale;
5. in ogni caso, la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
e, conseguentemente, dichiarare che in qualità di mandataria di non ha diritto di CP_2 Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto Parte_1
opposto;
in via istruttoria: I) Senza interversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'On.le Giudice
voglia ordinare alla convenuta opposta, o alla cedente originaria, l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti conto e della
documentazione contabile relativa ai rapporti intrattenuti con la debitrice principale a far data dalla Parte_3
sottoscrizione della fideiussione (21/07/2004) sino alla dichiarazione di fallimento (14/04/2011);
II. Ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinarsi alla parte convenuta l'esibizione dell'originale del contratto di fideiussione per cui
è causa;
III. Occorrendo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinarsi ad in persona dell'Amministratore p.t., con sede in Roma – CP_5
via Del Gesù nr. 49, l'esibizione dello schema A.B.I. oggetto del rilevato giudizio di illeceità anticoncorrenziale con
riferimento alla fideiussione prestata dal sig. Parte_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
pagina 2 di 11 Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, così
giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le eccezioni sollevate dall'opponente volte a contestare la
validità ed efficacia del titolo esecutivo giudiziale, perché coperte da giudicato e comunque infondate e, conseguentemente,
respingere la richiesta di sospensione della esecutività del titolo e del precetto, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito – rigettare integralmente l'opposizione a precetto proposta dal Sig. poiché Parte_1
infondata in fatto e in diritto, confermando la piena legittimità ed efficacia esecutiva del precetto opposto e del titolo
sotteso allo stesso;
Con il favore delle spese e compensi del giudizio di merito da determinare ai sensi del D.M. 55/2014 e successivi
aggiornamenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 8.4.2025 in qualità di mandataria di ha CP_2 Controparte_1
notificato a atto di precetto (doc. 1 dell'opponente ed all. B dell'opposta) per Parte_1
l'importo di euro 103.351,44 in forza del decreto ingiuntivo n. 788/2010 emesso dal Tribunale di
Monza in data 19.2.2010 su istanza della (doc. 2 Controparte_6
dell'opponente e doc. 5 dell'opposta).
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 28.4.2025, ha interposto Parte_1
opposizione a precetto, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo a e a CP_2 [...]
la prescrizione del credito azionato, la nullità della fideiussione sulla cui scorta è Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma precettata (in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia) e l'avvenuta liberazione dagli obblighi di pagamento ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Per l'effetto, ha chiesto di accertare che non ha diritto a procedere esecutivamente CP_2
nei suoi confronti.
3. - Si è costituita in giudizio in qualità di mandataria di CP_2 Controparte_1
dichiarando anzitutto che quest'ultima ha concluso in data 7.12.2018 contratto di cessione dei
[...]
crediti pecuniari, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13.12.2018, e che, tra i crediti acquistati pro soluto, rientra anche quello originariamente vantato dalla Controparte_6
pagina 3 di 11 e portato dal decreto ingiuntivo n. 788/2010 emesso dal Tribunale di Monza. Controparte_6
ha quindi dato mandato a di procedere al recupero del credito. CP_1 CP_2
L'opposta ha poi rilevato l'inammissibilità delle eccezioni del inerenti a vizi del Parte_1
titolo esecutivo, essendo stato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, conclusasi con sentenza n.
2700/2011 del 24.10.2011 del Tribunale di Monza di conferma del decreto (doc. 6 dell'opposta): sarebbe quindi preclusa ora l'analisi di profili, quali la nullità della fideiussione, che avrebbero dovuto e potuto essere dedotti unicamente nel giudizio di opposizione. Ad ogni modo, ha rilevato la genericità
delle doglianze relative alla fideiussione, rimaste a suo dire sprovviste di prova specifica. ha poi contestato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sottolineando la CP_2
correttezza delle operazioni di cartolarizzazione del credito e del conferimento del mandato da parte di per il recupero del credito. CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposta ha evidenziato la presenza di numerosi atti interruttivi, tra cui la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con la citata sentenza n. 2700/2011 del 24.10.2011, l'ammissione in data 23.1.2012 al passivo fallimentare della debitrice principale con chiusura del fallimento in data 23.12.2019 e la notifica al Parte_3
dell'atto di precetto oggi opposto in data 28.3.2025. Parte_1
Pertanto, previa dichiarazione di inammissibilità delle domande attinenti al titolo esecutivo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_2
4. - Alla prima udienza del 20.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, ha invitato le parti a rassegnare le rispettive conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione,
avendo i procuratori rinunciato ad ulteriori scritti difensivi.
5. - L'opponente ha anzitutto eccepito la carenza di legittimazione attiva di e di Pt_2 [...]
sostenendo che le stesse non abbiano fornito prove sufficienti ad attestare Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito originariamente vantato dalla . Controparte_6
Ora, di difetto di legittimazione attiva o passiva è lecito parlare solo laddove si faccia valere, in sede giudiziaria, un diritto rappresentato come altrui. Concretamente, pertanto, la legittimazione ad agire o a resistere deve essere valutata sulla scorta della domanda giudiziale. Al contrario, la titolarità
effettiva del rapporto controverso attiene al merito della causa e deve essere accertata nel corso del pagina 4 di 11 giudizio. Nel caso concreto, il precetto oggi opposto è stato notificato da in qualità di CP_2
mandataria di pertanto sussiste in capo all'opposta la legittimazione attiva nel Controparte_1
presente giudizio.
Quanto alla titolarità del rapporto, ha richiamato l'avviso di cessione di crediti pro CP_2
soluto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13.12.2018 (doc. 4 dell'opposta), il contratto di cessione di crediti tra e l'originaria creditrice (doc. 9 dell'opposta) e la dichiarazione resa CP_1
dalla Banca cedente che dà atto della ricomprensione del credito per cui è causa nell'operazione di cartolarizzazione (doc. 10 dell'opposta).
Nel concreto, la cessione del credito in esame è avvenuta nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30.4.1999
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti e dell'art. 58 T.U.B. (D.Lgs.
1.9.1993 n. 385). L'art. 4 comma 1 Legge 130/1999 sancisce l'applicazione dell'art. 58 commi 2, 3 e 4 TUB, il quale prevede che “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (…)
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del codice civile”. In altre parole, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. (Cass. del 22.6.2023 n. 2023). Nel caso di specie, l'effettuazione di tali adempimenti non è contestata.
Parte opposta ritiene, invece, che non sia provata la specifica ricomprensione nell'operazione di cartolarizzazione del credito originariamente sorto nei confronti della prima banca cedente, non figurando la negli istituti da cui la ha acquistato Controparte_6 CP_1
crediti pro soluto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (ex plurimis: Cass.
25.4.2025 n. 10926; Cass. 22.3.2024 n.7866; Cass.
6.2.2024 n. 3369; Cass. 20.7.2023 n. 21821;
Cass. 22.6.2023 n. 17944; Cass.
5.4.2023 n. 9412; Cass. 10.2.2023 n. 4277; Cass. 28.6.2022 n. 20739;
Cass. 13.5.2021 n. 12739; Cass. 16.11.2020 n. 25863; Cass. 29.9.2020 n. 20495; Cass. 28.2.2020 n.
pagina 5 di 11 5617; Cass. 20.2.2020 n. 4334; Cass.
5.9.2019 n. 22151; Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 31.1.2019 n.
2780; Cass. 29.12.2017 n. 31188).
Dalla visura storica prodotta da parte opposta (relativo doc. 11) si ricava che l'originaria creditrice – – sia stata fusa per incorporazione alla Controparte_6 [...]
in data 31.10.2017 (cfr. pag. 14 della visura). Controparte_7
Conseguentemente, il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 788/2010 emesso in favore della CP_8
è confluito nei rapporti della e a partire dalla data della fusione. I crediti
[...] CP_9 CP_7
vantati da sono poi stati oggetto dell'operazione di cartolarizzazione de qua, Parte_4
come si evince dalla ricomprensione dell'istituto bancario nell'elenco dei soggetti cedenti (cfr. doc. 4 cit. dell'opposta, pag. 2).
L'avviso pubblicato in G.U. dà atto che in data 7.12.2018 ha concluso Controparte_1
– fra le altre – con contratto di cessione di crediti Controparte_7
pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione per l'acquisto pro soluto dalla banca cedente di “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari) … vantati verso debitori classificati a sofferenza” e, in particolare, i crediti ceduti “derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse
aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.” Da tale indicazione si può agilmente ricavare la ricomprensione del credito azionato, giacché esso deriva, come riportato anche nel ricorso monitorio del 20.1.2010, dal contratto di mutuo fondiario n. 4/500264 stipulato il 4.11.2005 con la e Parte_3
dal contratto di conto corrente n. 4/201134 concluso il 21.7.2004 con la medesima società. I due rapporti rientrano, per tipologia e data, nei contratti ceduti. L'azione monitoria intrapresa dalla banca non lascia dubbi sul passaggio a sofferenza dei rapporti.
Inoltre, nella presente sede ha prodotto la dichiarazione della CP_2 Parte_4
(doc. 10 cit. dell'opposta) che attesta l'avvenuta cessione dei crediti vantati nei confronti della CK
s.r.l. in liquidazione e tale dichiarazione comprova la reale cessione del credito (sulla valorizzazione di detti elementi v. Cass. 16.4.2021 n. 10200; per la condivisibile affermazione che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria, rappresenta una pagina 6 di 11 prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria, cfr. Corte App. Milano
24.1.2023 n. 220).
Pertanto, provata l'avvenuta cessione del credito, originariamente vantato dalla CP_8
– fusa per incorporazione alla – alla e accertato che Parte_4 Controparte_1
quest'ultima ha conferito mandato a (cfr. docc. 2 e 3 dell'opposta) per il recupero del credito, CP_2
l'eccezione dell'opponente riguardante la legittimazione/titolarità del credito in capo all'opposta deve essere respinta.
6. - Parimenti, non trova fondamento l'eccezione di prescrizione del credito.
Come sostenuto dall'opposta e comprovato documentalmente, il decreto ingiuntivo n. 788/2010
è stato notificato al in data 26.4.2010 e il relativo giudizio di opposizione è stato deciso Parte_1
con sentenza n. 2700/2011 del 24.10.2011, passata in giudicato (doc. 6 cit. dell'opposta). La pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha interrotto la prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza, in forza del combinato disposto degli artt. 2943 comma 1 e 2945 comma 2
c.c..
Nel frattempo, in data 14.4.2011 il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della debitrice principale e la si è insinuata al passivo fallimentare Parte_3 Controparte_6
in data 23.1.2012 (doc. 7 dell'opposta). Il fallimento è poi stato chiuso in data 23.12.2019 (fatto non contestato). Per costante giurisprudenza, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare è equiparabile alla domanda giudiziale e determina, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale anche nei confronti dei condebitori solidali del fallito (Cass.
9.6.2023 n. 16415; Cass. S.U.
27.4.2022 n. 13143; Cass. 12.5.2021 n. 12560; Cass. 24.3.2021 n. 8217; Cass. 30.8.2016 n. 17412;
Cass. 17.7.2014 n. 16408; Cass.
8.7.2008 n. 18675; Cass.
4.8.2004 n. 14962; Cass. 20.11.2002 n.
16380) e ciò, specificamente per quanto qui rileva, anche nei confronti del fideiussore della fallita ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c. (Cass. 19.4.2018 n. 9638).
pagina 7 di 11 La notifica in data 8.4.2025 dell'atto di precetto oggi opposto, per effetto degli atti interruttivi sopra richiamati, esclude la maturazione del termine di prescrizione (nuovamente decorrente dal
23.12.2019).
7. - Il ha quindi eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta in data 21.7.2004 Parte_1
(doc. 4 dell'opponente) poiché riproduttiva delle clausole contenute nello schema ABI dichiarato illegittimo dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (doc. 3 dell'opponente).
Il motivo di opposizione è inammissibile.
Costituisce, infatti, principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata con la notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo. In altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione (a precetto o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione (a precetto o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass.
24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177;
Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026;
Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
In modo ancor più puntuale, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è
piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente pagina 8 di 11 esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo grado il Giudice superiore.
Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo opposto, la cui causa sia stata decisa da sentenza passata in giudicato: tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria.
Il ha replicato che nel caso di specie non si possa predicare la preclusione appena Parte_1
menzionata, giacché “l'orientamento giurisprudenziale che ha definitivamente chiarito la natura, la portata e la rilevabilità d'ufficio di tale specifica forma di nullità si è consolidato solo con la
pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, e dunque in epoca ampiamente successiva al passaggio in giudicato (2014) della sentenza” relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo.
La tesi non coglie nel segno: il provvedimento 2.5.2005 n. 55 della Banca d'Italia ha chiarito che le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus contenessero disposizioni anticoncorrenziali, ove applicate in modo uniforme dagli istituti di credito e bancari, sicché, a prescindere dall'esito del dibattito giurisprudenziale consacrato nella sentenza delle Sezioni
Unite richiamata dal Confalonieri, non si può ritenere che la possibilità di contestazione di dette clausole sia sorto solo successivamente a tale pronuncia del 2021, poiché già dal 2005 il provvedimento della Banca d'Italia aveva tracciato il perimetro della contestabilità delle clausole riproduttive dello schema ABI del 2003, sancendone la natura anticoncorrenziale e dunque il avrebbe potuto Parte_1
(e dovuto) utilizzare anche questa argomentazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo avviata nel
2010. In buona sostanza, il fideiussore che avesse ritenuto di avere sottoscritto garanzie contenenti le clausole abusive ben poteva, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dedurre l'illegittimità della previsione contrattuale. Il riconoscimento della nullità di protezione ad opera delle Sezioni Unite è
quindi il risultato del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi negli anni precedenti alla rimessione della questione al plenum della Corte e non il momento in cui l'illegittimità delle clausole è stato posto a pagina 9 di 11 conoscenza del fideiussore: pertanto, considerato che il decreto ingiuntivo n. 788/2010 è stato oggetto di opposizione promossa dal nel 2010 e conclusasi con sentenza n. 2700/2011e che il Parte_1
provvedimento della Banca d'Italia era stato emesso nel 2005, non possono esservi dubbi circa la rilevabilità dell'illegittimità delle clausole relative alle fideiussioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Risulta quindi pienamente operante la preclusione sul dedotto e deducibile invocata dalla società opposta, con conseguente inammissibilità delle domande relative all'accertamento della nullità delle clausole della fideiussione del 21.7.2004.
8. - L'opponente ha da ultimo invocato l'applicazione dell'art. 1957 c.c., che stabilisce che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, laddove il creditore abbia però proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi: a detta del dalla mancata promozione dell'azione giudiziale entro il termine predetto nei confronti Parte_1
della discenderebbe la propria liberazione dalle obbligazioni assunte in qualità di Parte_3
fideiussore, ha replicato di avere presentato in data 30.6.2011 la domanda di ammissione al Pt_2
passivo del fallimento della debitrice principale e di essere stata ammessa al passivo il successivo
23.1.2012.
Rileva il Giudicante come la fideiussione del 21.7.2004 preveda (alla clausola n. 7) che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta…”: le parti hanno quindi convenuto che il pagamento dovesse avvenire a prima richiesta. In tale contesto, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere evitata con la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo invece necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando la portata dell'art. 1957 c.c., vi sarebbe contraddizione con la clausola contrattuale dell'adempimento a prima richiesta, che non potrebbe certo esser tale se subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio
(così Cass. 13.12.2022 n. 36343; Cass.
3.11.2021 n. 31509; Cass. 26.9.2017 n. 22346; Cass. 9.8.2016
n. 16825).
Nel caso di specie, l'opposta (e le sue danti causa) hanno tempestivamente richiesto il pagamento delle somme mutuate alla debitrice principale, come si evince dai documenti del fascicolo pagina 10 di 11 monitorio (doc. 5 dell'opposta), ove viene dato atto delle raccomandate inviate alla in data Parte_3
27.11.2009, nonché dalla domanda di ammissione al passivo del 30.6.2011.
9. - L'opposizione va quindi integralmente rigettata e conseguentemente l'opponente va condannato a rifondere le spese di lite in favore della società opposta nell'importo che si liquida –
tenuto conto del valore della causa (pari al precetto di euro 103.351,44) e in applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva mentre minimi per la fase istruttoria e decisoria, non essendo la causa documentale ed avendo le parti precisato le conclusioni in prima udienza, rinunciando al deposito di ulteriori scritti difensivi – in euro 9.142,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione proposta da con atto di citazione notificato il 28.4.2025; Parte_1
NN
(c.f. ) a rifondere a in qualità di mandataria di Parte_1 C.F._1 CP_2
le spese di lite per euro 9.142,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se Controparte_1
dovuta.
Così deciso in Lecco il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 28 aprile 2025 ed iscritta al n. 726
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Carminati del foro di Lecco, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore sito in Lecco Via
Ai Monti n. 2, giusta delega agli atti telematici
ATTORE/OPPONENTE
contro
- (c.f. ) e per essa la mandataria (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proc. dom. P.IVA_2
avv. Antonio Donvito del foro di Milano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore sito in Milano, Via Andreani n. 4, giusta delega agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
All'udienza del 20 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
in via preliminare: per i motivi esposti e sussistendo i gravi motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del
titolo esecutivo e, in ogni caso, non disporre, se richiesta, la fase esecutiva e, in ogni caso, INIBIRE alla società Pt_2
pagina 1 di 11 s.p.a., nella qualità u.s., di iniziare ed eventualmente di proseguire ogni tipo di azione esecutiva nei confronti del sig.
[...]
Parte_1
in via principale e di merito: per i motivi esposti, dichiarare:
1. la carenza di legittimazione attiva di e della società mandante per mancata prova CP_2 Controparte_1
della titolarità del credito (assenza d'inclusione del credito presunto, ceduto da parte di nel contratto del Controparte_3
7/12/18);
2. in subordine, la nullità della fideiussione rilasciata dal sig. in data 21.07.2004, in quanto facente parte d i Parte_1
quelle di cui allo schema ABI dichiarate illegittime dal provvedimento nr. 55/2005 di , all'epoca anche con la CP_4
funzione di Garante della Concorrenza;
3. per l'effetto della nullità di cui sopra, dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza del creditore ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.;
4. in ulteriore subordine, l'estinzione del presunto credito per intervenuta prescrizione decennale;
5. in ogni caso, la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
e, conseguentemente, dichiarare che in qualità di mandataria di non ha diritto di CP_2 Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. e dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto Parte_1
opposto;
in via istruttoria: I) Senza interversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'On.le Giudice
voglia ordinare alla convenuta opposta, o alla cedente originaria, l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti conto e della
documentazione contabile relativa ai rapporti intrattenuti con la debitrice principale a far data dalla Parte_3
sottoscrizione della fideiussione (21/07/2004) sino alla dichiarazione di fallimento (14/04/2011);
II. Ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinarsi alla parte convenuta l'esibizione dell'originale del contratto di fideiussione per cui
è causa;
III. Occorrendo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinarsi ad in persona dell'Amministratore p.t., con sede in Roma – CP_5
via Del Gesù nr. 49, l'esibizione dello schema A.B.I. oggetto del rilevato giudizio di illeceità anticoncorrenziale con
riferimento alla fideiussione prestata dal sig. Parte_1
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
pagina 2 di 11 Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, così
giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le eccezioni sollevate dall'opponente volte a contestare la
validità ed efficacia del titolo esecutivo giudiziale, perché coperte da giudicato e comunque infondate e, conseguentemente,
respingere la richiesta di sospensione della esecutività del titolo e del precetto, per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito – rigettare integralmente l'opposizione a precetto proposta dal Sig. poiché Parte_1
infondata in fatto e in diritto, confermando la piena legittimità ed efficacia esecutiva del precetto opposto e del titolo
sotteso allo stesso;
Con il favore delle spese e compensi del giudizio di merito da determinare ai sensi del D.M. 55/2014 e successivi
aggiornamenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 8.4.2025 in qualità di mandataria di ha CP_2 Controparte_1
notificato a atto di precetto (doc. 1 dell'opponente ed all. B dell'opposta) per Parte_1
l'importo di euro 103.351,44 in forza del decreto ingiuntivo n. 788/2010 emesso dal Tribunale di
Monza in data 19.2.2010 su istanza della (doc. 2 Controparte_6
dell'opponente e doc. 5 dell'opposta).
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 28.4.2025, ha interposto Parte_1
opposizione a precetto, eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo a e a CP_2 [...]
la prescrizione del credito azionato, la nullità della fideiussione sulla cui scorta è Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma precettata (in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia) e l'avvenuta liberazione dagli obblighi di pagamento ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Per l'effetto, ha chiesto di accertare che non ha diritto a procedere esecutivamente CP_2
nei suoi confronti.
3. - Si è costituita in giudizio in qualità di mandataria di CP_2 Controparte_1
dichiarando anzitutto che quest'ultima ha concluso in data 7.12.2018 contratto di cessione dei
[...]
crediti pecuniari, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13.12.2018, e che, tra i crediti acquistati pro soluto, rientra anche quello originariamente vantato dalla Controparte_6
pagina 3 di 11 e portato dal decreto ingiuntivo n. 788/2010 emesso dal Tribunale di Monza. Controparte_6
ha quindi dato mandato a di procedere al recupero del credito. CP_1 CP_2
L'opposta ha poi rilevato l'inammissibilità delle eccezioni del inerenti a vizi del Parte_1
titolo esecutivo, essendo stato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, conclusasi con sentenza n.
2700/2011 del 24.10.2011 del Tribunale di Monza di conferma del decreto (doc. 6 dell'opposta): sarebbe quindi preclusa ora l'analisi di profili, quali la nullità della fideiussione, che avrebbero dovuto e potuto essere dedotti unicamente nel giudizio di opposizione. Ad ogni modo, ha rilevato la genericità
delle doglianze relative alla fideiussione, rimaste a suo dire sprovviste di prova specifica. ha poi contestato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sottolineando la CP_2
correttezza delle operazioni di cartolarizzazione del credito e del conferimento del mandato da parte di per il recupero del credito. CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposta ha evidenziato la presenza di numerosi atti interruttivi, tra cui la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con la citata sentenza n. 2700/2011 del 24.10.2011, l'ammissione in data 23.1.2012 al passivo fallimentare della debitrice principale con chiusura del fallimento in data 23.12.2019 e la notifica al Parte_3
dell'atto di precetto oggi opposto in data 28.3.2025. Parte_1
Pertanto, previa dichiarazione di inammissibilità delle domande attinenti al titolo esecutivo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_2
4. - Alla prima udienza del 20.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, ha invitato le parti a rassegnare le rispettive conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione,
avendo i procuratori rinunciato ad ulteriori scritti difensivi.
5. - L'opponente ha anzitutto eccepito la carenza di legittimazione attiva di e di Pt_2 [...]
sostenendo che le stesse non abbiano fornito prove sufficienti ad attestare Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito originariamente vantato dalla . Controparte_6
Ora, di difetto di legittimazione attiva o passiva è lecito parlare solo laddove si faccia valere, in sede giudiziaria, un diritto rappresentato come altrui. Concretamente, pertanto, la legittimazione ad agire o a resistere deve essere valutata sulla scorta della domanda giudiziale. Al contrario, la titolarità
effettiva del rapporto controverso attiene al merito della causa e deve essere accertata nel corso del pagina 4 di 11 giudizio. Nel caso concreto, il precetto oggi opposto è stato notificato da in qualità di CP_2
mandataria di pertanto sussiste in capo all'opposta la legittimazione attiva nel Controparte_1
presente giudizio.
Quanto alla titolarità del rapporto, ha richiamato l'avviso di cessione di crediti pro CP_2
soluto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13.12.2018 (doc. 4 dell'opposta), il contratto di cessione di crediti tra e l'originaria creditrice (doc. 9 dell'opposta) e la dichiarazione resa CP_1
dalla Banca cedente che dà atto della ricomprensione del credito per cui è causa nell'operazione di cartolarizzazione (doc. 10 dell'opposta).
Nel concreto, la cessione del credito in esame è avvenuta nell'ambito di una operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30.4.1999
n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti e dell'art. 58 T.U.B. (D.Lgs.
1.9.1993 n. 385). L'art. 4 comma 1 Legge 130/1999 sancisce l'applicazione dell'art. 58 commi 2, 3 e 4 TUB, il quale prevede che “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (…)
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del codice civile”. In altre parole, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. (Cass. del 22.6.2023 n. 2023). Nel caso di specie, l'effettuazione di tali adempimenti non è contestata.
Parte opposta ritiene, invece, che non sia provata la specifica ricomprensione nell'operazione di cartolarizzazione del credito originariamente sorto nei confronti della prima banca cedente, non figurando la negli istituti da cui la ha acquistato Controparte_6 CP_1
crediti pro soluto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (ex plurimis: Cass.
25.4.2025 n. 10926; Cass. 22.3.2024 n.7866; Cass.
6.2.2024 n. 3369; Cass. 20.7.2023 n. 21821;
Cass. 22.6.2023 n. 17944; Cass.
5.4.2023 n. 9412; Cass. 10.2.2023 n. 4277; Cass. 28.6.2022 n. 20739;
Cass. 13.5.2021 n. 12739; Cass. 16.11.2020 n. 25863; Cass. 29.9.2020 n. 20495; Cass. 28.2.2020 n.
pagina 5 di 11 5617; Cass. 20.2.2020 n. 4334; Cass.
5.9.2019 n. 22151; Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 31.1.2019 n.
2780; Cass. 29.12.2017 n. 31188).
Dalla visura storica prodotta da parte opposta (relativo doc. 11) si ricava che l'originaria creditrice – – sia stata fusa per incorporazione alla Controparte_6 [...]
in data 31.10.2017 (cfr. pag. 14 della visura). Controparte_7
Conseguentemente, il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 788/2010 emesso in favore della CP_8
è confluito nei rapporti della e a partire dalla data della fusione. I crediti
[...] CP_9 CP_7
vantati da sono poi stati oggetto dell'operazione di cartolarizzazione de qua, Parte_4
come si evince dalla ricomprensione dell'istituto bancario nell'elenco dei soggetti cedenti (cfr. doc. 4 cit. dell'opposta, pag. 2).
L'avviso pubblicato in G.U. dà atto che in data 7.12.2018 ha concluso Controparte_1
– fra le altre – con contratto di cessione di crediti Controparte_7
pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione per l'acquisto pro soluto dalla banca cedente di “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari) … vantati verso debitori classificati a sofferenza” e, in particolare, i crediti ceduti “derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse
aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti.” Da tale indicazione si può agilmente ricavare la ricomprensione del credito azionato, giacché esso deriva, come riportato anche nel ricorso monitorio del 20.1.2010, dal contratto di mutuo fondiario n. 4/500264 stipulato il 4.11.2005 con la e Parte_3
dal contratto di conto corrente n. 4/201134 concluso il 21.7.2004 con la medesima società. I due rapporti rientrano, per tipologia e data, nei contratti ceduti. L'azione monitoria intrapresa dalla banca non lascia dubbi sul passaggio a sofferenza dei rapporti.
Inoltre, nella presente sede ha prodotto la dichiarazione della CP_2 Parte_4
(doc. 10 cit. dell'opposta) che attesta l'avvenuta cessione dei crediti vantati nei confronti della CK
s.r.l. in liquidazione e tale dichiarazione comprova la reale cessione del credito (sulla valorizzazione di detti elementi v. Cass. 16.4.2021 n. 10200; per la condivisibile affermazione che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria, rappresenta una pagina 6 di 11 prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria, cfr. Corte App. Milano
24.1.2023 n. 220).
Pertanto, provata l'avvenuta cessione del credito, originariamente vantato dalla CP_8
– fusa per incorporazione alla – alla e accertato che Parte_4 Controparte_1
quest'ultima ha conferito mandato a (cfr. docc. 2 e 3 dell'opposta) per il recupero del credito, CP_2
l'eccezione dell'opponente riguardante la legittimazione/titolarità del credito in capo all'opposta deve essere respinta.
6. - Parimenti, non trova fondamento l'eccezione di prescrizione del credito.
Come sostenuto dall'opposta e comprovato documentalmente, il decreto ingiuntivo n. 788/2010
è stato notificato al in data 26.4.2010 e il relativo giudizio di opposizione è stato deciso Parte_1
con sentenza n. 2700/2011 del 24.10.2011, passata in giudicato (doc. 6 cit. dell'opposta). La pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha interrotto la prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza, in forza del combinato disposto degli artt. 2943 comma 1 e 2945 comma 2
c.c..
Nel frattempo, in data 14.4.2011 il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della debitrice principale e la si è insinuata al passivo fallimentare Parte_3 Controparte_6
in data 23.1.2012 (doc. 7 dell'opposta). Il fallimento è poi stato chiuso in data 23.12.2019 (fatto non contestato). Per costante giurisprudenza, la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare è equiparabile alla domanda giudiziale e determina, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale anche nei confronti dei condebitori solidali del fallito (Cass.
9.6.2023 n. 16415; Cass. S.U.
27.4.2022 n. 13143; Cass. 12.5.2021 n. 12560; Cass. 24.3.2021 n. 8217; Cass. 30.8.2016 n. 17412;
Cass. 17.7.2014 n. 16408; Cass.
8.7.2008 n. 18675; Cass.
4.8.2004 n. 14962; Cass. 20.11.2002 n.
16380) e ciò, specificamente per quanto qui rileva, anche nei confronti del fideiussore della fallita ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c. (Cass. 19.4.2018 n. 9638).
pagina 7 di 11 La notifica in data 8.4.2025 dell'atto di precetto oggi opposto, per effetto degli atti interruttivi sopra richiamati, esclude la maturazione del termine di prescrizione (nuovamente decorrente dal
23.12.2019).
7. - Il ha quindi eccepito la nullità della fideiussione sottoscritta in data 21.7.2004 Parte_1
(doc. 4 dell'opponente) poiché riproduttiva delle clausole contenute nello schema ABI dichiarato illegittimo dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (doc. 3 dell'opponente).
Il motivo di opposizione è inammissibile.
Costituisce, infatti, principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata con la notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo. In altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione (a precetto o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione (a precetto o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass.
24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177;
Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026;
Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
In modo ancor più puntuale, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è
piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente pagina 8 di 11 esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo grado il Giudice superiore.
Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo opposto, la cui causa sia stata decisa da sentenza passata in giudicato: tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria.
Il ha replicato che nel caso di specie non si possa predicare la preclusione appena Parte_1
menzionata, giacché “l'orientamento giurisprudenziale che ha definitivamente chiarito la natura, la portata e la rilevabilità d'ufficio di tale specifica forma di nullità si è consolidato solo con la
pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, e dunque in epoca ampiamente successiva al passaggio in giudicato (2014) della sentenza” relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo.
La tesi non coglie nel segno: il provvedimento 2.5.2005 n. 55 della Banca d'Italia ha chiarito che le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus contenessero disposizioni anticoncorrenziali, ove applicate in modo uniforme dagli istituti di credito e bancari, sicché, a prescindere dall'esito del dibattito giurisprudenziale consacrato nella sentenza delle Sezioni
Unite richiamata dal Confalonieri, non si può ritenere che la possibilità di contestazione di dette clausole sia sorto solo successivamente a tale pronuncia del 2021, poiché già dal 2005 il provvedimento della Banca d'Italia aveva tracciato il perimetro della contestabilità delle clausole riproduttive dello schema ABI del 2003, sancendone la natura anticoncorrenziale e dunque il avrebbe potuto Parte_1
(e dovuto) utilizzare anche questa argomentazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo avviata nel
2010. In buona sostanza, il fideiussore che avesse ritenuto di avere sottoscritto garanzie contenenti le clausole abusive ben poteva, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dedurre l'illegittimità della previsione contrattuale. Il riconoscimento della nullità di protezione ad opera delle Sezioni Unite è
quindi il risultato del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi negli anni precedenti alla rimessione della questione al plenum della Corte e non il momento in cui l'illegittimità delle clausole è stato posto a pagina 9 di 11 conoscenza del fideiussore: pertanto, considerato che il decreto ingiuntivo n. 788/2010 è stato oggetto di opposizione promossa dal nel 2010 e conclusasi con sentenza n. 2700/2011e che il Parte_1
provvedimento della Banca d'Italia era stato emesso nel 2005, non possono esservi dubbi circa la rilevabilità dell'illegittimità delle clausole relative alle fideiussioni nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Risulta quindi pienamente operante la preclusione sul dedotto e deducibile invocata dalla società opposta, con conseguente inammissibilità delle domande relative all'accertamento della nullità delle clausole della fideiussione del 21.7.2004.
8. - L'opponente ha da ultimo invocato l'applicazione dell'art. 1957 c.c., che stabilisce che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, laddove il creditore abbia però proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi: a detta del dalla mancata promozione dell'azione giudiziale entro il termine predetto nei confronti Parte_1
della discenderebbe la propria liberazione dalle obbligazioni assunte in qualità di Parte_3
fideiussore, ha replicato di avere presentato in data 30.6.2011 la domanda di ammissione al Pt_2
passivo del fallimento della debitrice principale e di essere stata ammessa al passivo il successivo
23.1.2012.
Rileva il Giudicante come la fideiussione del 21.7.2004 preveda (alla clausola n. 7) che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta…”: le parti hanno quindi convenuto che il pagamento dovesse avvenire a prima richiesta. In tale contesto, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere evitata con la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo invece necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando la portata dell'art. 1957 c.c., vi sarebbe contraddizione con la clausola contrattuale dell'adempimento a prima richiesta, che non potrebbe certo esser tale se subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio
(così Cass. 13.12.2022 n. 36343; Cass.
3.11.2021 n. 31509; Cass. 26.9.2017 n. 22346; Cass. 9.8.2016
n. 16825).
Nel caso di specie, l'opposta (e le sue danti causa) hanno tempestivamente richiesto il pagamento delle somme mutuate alla debitrice principale, come si evince dai documenti del fascicolo pagina 10 di 11 monitorio (doc. 5 dell'opposta), ove viene dato atto delle raccomandate inviate alla in data Parte_3
27.11.2009, nonché dalla domanda di ammissione al passivo del 30.6.2011.
9. - L'opposizione va quindi integralmente rigettata e conseguentemente l'opponente va condannato a rifondere le spese di lite in favore della società opposta nell'importo che si liquida –
tenuto conto del valore della causa (pari al precetto di euro 103.351,44) e in applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva mentre minimi per la fase istruttoria e decisoria, non essendo la causa documentale ed avendo le parti precisato le conclusioni in prima udienza, rinunciando al deposito di ulteriori scritti difensivi – in euro 9.142,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione proposta da con atto di citazione notificato il 28.4.2025; Parte_1
NN
(c.f. ) a rifondere a in qualità di mandataria di Parte_1 C.F._1 CP_2
le spese di lite per euro 9.142,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se Controparte_1
dovuta.
Così deciso in Lecco il 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 11 di 11