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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. 6058/2023 vertente tra:
Parte_1
appellante
e
Controparte_1
Agenzia delle Entrate
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6058/2023 vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Fabrizio Niceforo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via
S. Lucia n. 81, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via F. Ricciardi n. 51, in virtù di procura allegata agli atti del giudizio di I grado;
Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Gelonese, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pomigliano D'Arco, Via IV Novembre, n. 35, in virtù di procura allegata agli atti;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 18.8.2023, la impugnava la sentenza n. Parte_1
653/2023 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 28.7-31.10.2022 a definizione del giudizio
Rg n. 406/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di Controparte_1 ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820160025385630, ente impositore Parte_1
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – ritenuta la domanda procedibile – la accoglieva sulla base della ravvisata fondatezza della eccezione di prescrizione.
A supporto del gravame, la adduceva i seguenti motivi: 1) difetto di giurisdizione Parte_1 del giudice adito;
2) inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire.
Si costituiva in giudizio l'appellato che – in via preliminare – eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo per inosservanza delle prescrizioni dettate dal legislatore della riforma;
nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto dell'appello.
Si costituiva, altresì, l'appellato Agente della Riscossione che, contestando la carenza di motivazione in ordine alla sollevata eccezione del difetto di giurisdizione, prestava adesione alle argomentazioni svolte dalla appellante e concludeva per la riforma della sentenza gravata.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c..
L'anzidetta disposizione, in tema di decadenza dall'impugnazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile, così statuisce: “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Come accennato, l'appellante dichiarava di interporre gravame avverso la “… Parte_1
Sentenza n. 653/2023 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni Dott. Alberto Di Vico, all'esito del giudizio RG 406/2022, pubblicata e resa conoscibile il 15.6.2023, irritualmente notificata il 3.7.2023
…”.
Con ordinanza del 16.1.2024 la scrivente così provvedeva: “… considerato che l'impugnazione proposta dalla (contumace in I grado) ha ad oggetto la sentenza resa dal GdP di Parte_1
Maddaloni n. 653/2023, resa in data 28.7.2022, depositata in data 31.10.2022; rilevato che la parte appellante ha dedotto che la anzidetta pronuncia sarebbe stata “pubblicata e resa conoscibile il
15.6.2023” ed “irritualmente notificata il 3.7.2023”; ritenuto – in via preliminare ad ogni ulteriore determinazione – che la parte appellante in primo luogo documenti – mediante l'allegazione dei files in formato eml, atteso che in calce alla copia della sentenza allegata risulta copia scansionata di atti
3 afferenti la asserita ricevuta notificazione, recante la data del 5.7.2023 – la circostanza della notificazione della sentenza e, secondo poi, chiarisca il profilo della dedotta conoscibilità della sentenza oggetto di impugnazione, agganciata alla data del 15.6.2023 …”.
Sul punto l'appellata a supporto della tempestività della impugnazione, allegava “… stampa CP_2 relativa alla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta il 15.06.2023, estratta dal Sito del
Ministero della Giustizia – Servizi online – Giudice di Pace, nonché pec del 23.06.2023 attestante la comunicazione di pubblicazione della sentenza impugnata. …”
Ebbene, a fronte della sentenza depositata in data 31.10.2022, l'appello interposto dalla Pt_1 veniva notificato in data 18.8.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio dei sei mesi, che
[...] andava a scadere il 2.5.2023.
Ciò posto, sotto il profilo della tempestività dell'appello, non possono rilevare né la schermata dei
Servizi on line del GdP, relativa al fascicolo Rg n. 406/2022, recante l'annotazione alla data del
15.6.2023 “DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE”, né la comunicazione della sentenza ad opera dell'Ufficio del GdP di Maddaloni, avvenuta in data 23.6.2023.
Queste le ragioni.
Come noto, la decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c. è dalla pubblicazione della sentenza, ossia nel momento del suo deposito in Cancelleria, avvenuta – si ribadisce – in data 31.10.2022.
Se ne inferisce che gli ulteriori elementi addotti, in quanto afferenti ad una attività partecipativa del
Cancelliere, restano estranei al procedimento di pubblicazione e non integrano né un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (cfr. sul punto ex multis, Cassazione civile sez. I,
03/02/2022, n.3372; Cass. N. 31581/2018; Cassazione civile sez. un., 22/06/1979, n.3501).
La pubblicazione della sentenza coincide con il suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, e costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2022, n. 7610).
In definitiva, essendo la data di pubblicazione attestata dal Cancelliere unico elemento rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare, con specifico riguardo al caso di specie, alcun rilievo
è possibile attribuire alle annotazioni nello storico del fascicolo telematico.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
La pronuncia in rito, difatti, rende assorbiti i motivi di gravame avanzati.
4 Le spese di lite, nei rapporti tra la appellante e , seguono la soccombenza Pt_1 Controparte_1 della prima parte e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50% in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della natura della pronuncia resa. Nei rapporti tra la e l' – l'adesione di quest'ultima alla istanza di riforma della pronuncia Parte_1 CP_2 gravata e, dunque, la mancanza di contrasto - inducono il Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 6058/2023, avverso la sentenza 653/2023 resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni in data 28.7-31.10.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano – al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva - in euro
852,00, di cui € 213,00 per fase di studio;
€ 213,00 per fase introduttiva ed € 426,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui ai capi che precedono in favore dei difensori costituiti del suddetto appellato come richiesto;
- dichiara nei rapporti tra la e l' l'integrale compensazione delle spese di Parte_1 CP_2 lite;
5 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 23.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. 6058/2023 vertente tra:
Parte_1
appellante
e
Controparte_1
Agenzia delle Entrate
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6058/2023 vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Fabrizio Niceforo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via
S. Lucia n. 81, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via F. Ricciardi n. 51, in virtù di procura allegata agli atti del giudizio di I grado;
Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Gelonese, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pomigliano D'Arco, Via IV Novembre, n. 35, in virtù di procura allegata agli atti;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 18.8.2023, la impugnava la sentenza n. Parte_1
653/2023 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 28.7-31.10.2022 a definizione del giudizio
Rg n. 406/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di Controparte_1 ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820160025385630, ente impositore Parte_1
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – ritenuta la domanda procedibile – la accoglieva sulla base della ravvisata fondatezza della eccezione di prescrizione.
A supporto del gravame, la adduceva i seguenti motivi: 1) difetto di giurisdizione Parte_1 del giudice adito;
2) inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire.
Si costituiva in giudizio l'appellato che – in via preliminare – eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto introduttivo per inosservanza delle prescrizioni dettate dal legislatore della riforma;
nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto dell'appello.
Si costituiva, altresì, l'appellato Agente della Riscossione che, contestando la carenza di motivazione in ordine alla sollevata eccezione del difetto di giurisdizione, prestava adesione alle argomentazioni svolte dalla appellante e concludeva per la riforma della sentenza gravata.
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c..
L'anzidetta disposizione, in tema di decadenza dall'impugnazione, rilevabile d'ufficio e non sanabile, così statuisce: “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Come accennato, l'appellante dichiarava di interporre gravame avverso la “… Parte_1
Sentenza n. 653/2023 resa dal Giudice di Pace di Maddaloni Dott. Alberto Di Vico, all'esito del giudizio RG 406/2022, pubblicata e resa conoscibile il 15.6.2023, irritualmente notificata il 3.7.2023
…”.
Con ordinanza del 16.1.2024 la scrivente così provvedeva: “… considerato che l'impugnazione proposta dalla (contumace in I grado) ha ad oggetto la sentenza resa dal GdP di Parte_1
Maddaloni n. 653/2023, resa in data 28.7.2022, depositata in data 31.10.2022; rilevato che la parte appellante ha dedotto che la anzidetta pronuncia sarebbe stata “pubblicata e resa conoscibile il
15.6.2023” ed “irritualmente notificata il 3.7.2023”; ritenuto – in via preliminare ad ogni ulteriore determinazione – che la parte appellante in primo luogo documenti – mediante l'allegazione dei files in formato eml, atteso che in calce alla copia della sentenza allegata risulta copia scansionata di atti
3 afferenti la asserita ricevuta notificazione, recante la data del 5.7.2023 – la circostanza della notificazione della sentenza e, secondo poi, chiarisca il profilo della dedotta conoscibilità della sentenza oggetto di impugnazione, agganciata alla data del 15.6.2023 …”.
Sul punto l'appellata a supporto della tempestività della impugnazione, allegava “… stampa CP_2 relativa alla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta il 15.06.2023, estratta dal Sito del
Ministero della Giustizia – Servizi online – Giudice di Pace, nonché pec del 23.06.2023 attestante la comunicazione di pubblicazione della sentenza impugnata. …”
Ebbene, a fronte della sentenza depositata in data 31.10.2022, l'appello interposto dalla Pt_1 veniva notificato in data 18.8.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio dei sei mesi, che
[...] andava a scadere il 2.5.2023.
Ciò posto, sotto il profilo della tempestività dell'appello, non possono rilevare né la schermata dei
Servizi on line del GdP, relativa al fascicolo Rg n. 406/2022, recante l'annotazione alla data del
15.6.2023 “DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE”, né la comunicazione della sentenza ad opera dell'Ufficio del GdP di Maddaloni, avvenuta in data 23.6.2023.
Queste le ragioni.
Come noto, la decorrenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c. è dalla pubblicazione della sentenza, ossia nel momento del suo deposito in Cancelleria, avvenuta – si ribadisce – in data 31.10.2022.
Se ne inferisce che gli ulteriori elementi addotti, in quanto afferenti ad una attività partecipativa del
Cancelliere, restano estranei al procedimento di pubblicazione e non integrano né un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (cfr. sul punto ex multis, Cassazione civile sez. I,
03/02/2022, n.3372; Cass. N. 31581/2018; Cassazione civile sez. un., 22/06/1979, n.3501).
La pubblicazione della sentenza coincide con il suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, e costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2022, n. 7610).
In definitiva, essendo la data di pubblicazione attestata dal Cancelliere unico elemento rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare, con specifico riguardo al caso di specie, alcun rilievo
è possibile attribuire alle annotazioni nello storico del fascicolo telematico.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.
La pronuncia in rito, difatti, rende assorbiti i motivi di gravame avanzati.
4 Le spese di lite, nei rapporti tra la appellante e , seguono la soccombenza Pt_1 Controparte_1 della prima parte e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50% in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della natura della pronuncia resa. Nei rapporti tra la e l' – l'adesione di quest'ultima alla istanza di riforma della pronuncia Parte_1 CP_2 gravata e, dunque, la mancanza di contrasto - inducono il Tribunale a disporne l'integrale compensazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 6058/2023, avverso la sentenza 653/2023 resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni in data 28.7-31.10.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano – al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva - in euro
852,00, di cui € 213,00 per fase di studio;
€ 213,00 per fase introduttiva ed € 426,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui ai capi che precedono in favore dei difensori costituiti del suddetto appellato come richiesto;
- dichiara nei rapporti tra la e l' l'integrale compensazione delle spese di Parte_1 CP_2 lite;
5 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 23.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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