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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9169 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19901 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti dagli avv. ti BUONANNO ROBERTA e BUONANNO
AN presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n.16,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PEPE
LF presso cui elettivamente domicilia in Arzano alla via
UI CC n.184,
1 2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Sul punto, all'udienza cartolare dell'11/09/2025 le parti depositavano un accordo raggiunto tra le stesse e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Le statuizioni accessorie di cui all'accordo di seguito si trascrivono:
• “assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che Controparte_1
l'abiterà unitamente ai figli fino a che gli stessi saranno economicamente autosufficienti;
• contributo di mantenimento a carico del padre per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti di €.850,00 mensili, da versarsi entro il 20 di ogni mese mediante bonifico bancario alla sig.ra CP_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato
2 3
con il COA del 2018.
• rinuncia alla domanda di assegno divorzile per la sig.ra ” CP_1
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19901 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti dagli avv. ti BUONANNO ROBERTA e BUONANNO
AN presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n.16,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PEPE
LF presso cui elettivamente domicilia in Arzano alla via
UI CC n.184,
1 2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Sul punto, all'udienza cartolare dell'11/09/2025 le parti depositavano un accordo raggiunto tra le stesse e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Le statuizioni accessorie di cui all'accordo di seguito si trascrivono:
• “assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che Controparte_1
l'abiterà unitamente ai figli fino a che gli stessi saranno economicamente autosufficienti;
• contributo di mantenimento a carico del padre per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti di €.850,00 mensili, da versarsi entro il 20 di ogni mese mediante bonifico bancario alla sig.ra CP_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato
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con il COA del 2018.
• rinuncia alla domanda di assegno divorzile per la sig.ra ” CP_1
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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