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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 402/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 402/2019, vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RA TI presso il cui studio sito in Bari al corso A. De Gasperi n. 292 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
OL TA presso il cui studio sito in Barletta alla via Renato Coletta n. 16 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1177/2018 del 01.06.2018 (depositata l'08.06.2018), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 4050/2017.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
SI ER Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 27.11.2017, la società
(oggi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4157/2017 (R.G. CP_3 CP_2
n. 6765/2017) - emesso dal Giudice di Pace di Bari il 15.09.2017 e depositato in cancelleria il
26.09.2017 sulla base di n. 2 fatture relative alla fornitura di abbigliamento tessile per bambini - con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma residua CP_1 di €. 2.776,16, convenendo in giudizio quest'ultima dinanzi al Giudice di Pace di Bari, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto;
2) dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore e conseguentemente e in via riconvenzionale condannare la stessa al pagamento del danno patito dalla che si quantifica in € CP_3
4.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; 3) il tutto con vittoria di spese e competenze di rito”.
La società opponente esponeva in fatto di svolgere l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento tessile per bambini 0-16 anni e che, nello svolgimento di tale attività, riceveva fornitura di merce dalla società CP_1 CP_3
Deduceva la che parte della merce oggetto del contratto di fornitura veniva CP_3 consegnata con notevole ritardo, tanto da creare un'impossibilità di rispettare le consegne per l'opponente: tale circostanza, inoltre, veniva prontamente contestata alla nondimeno, CP_1 alcuni articoli non venivano consegnati e altri ancora presentavano dei difetti che comportavano resi della merce: evenienze, queste, tutte contestate dalla società alla fornitrice.
Inoltre, sottolineava l'opponente, più volte la società fornitrice aveva consegnato alla CP_3 capi con etichetta cucita e cartellino esterno a marchio estraneo ai marchi in uso alla
[...] Pt_1 società attrice e che ciò, oltre a rappresentare fonte di danno derivante dalla restituzione dei capi predetti, delineava l'insorgere di un profilo di concorrenza sleale, non comprendendosi se detti capi fossero stati commercializzati indebitamente dalla parte opposta con marchio ex art. 2598 Pt_1
c.c. sanzionato dall'art. 2600 c.c.; con riferimento a quest'ultima circostanza, quindi, spiegava domanda riconvenzionale di €. 4.000,00 quale danno scaturente dai suddetti atti di concorrenza sleale.
Assumeva, inoltre, la che le fatture commerciali prodotte dalla opposta nel CP_3 procedimento monitorio non soddisfacevano l'onere della prova del giudizio di opposizione e, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato data l'infondatezza della pretesa.
Sulla scorta di tali allegazioni rassegnava le proprie conclusioni come precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 13.02.2018, si costituiva in giudizio la società la quale replicava ai motivi di opposizione dedotti dall'opponente, CP_1 impugnando ogni argomentazione formulata perché pretestuosa e infondata.
La società opposta deduceva che errava l'opponente nell'affermare che non vi fosse la prova del credito poiché, invero, le fatture oggetto del procedimento monitorio arrecavano la sottoscrizione della destinataria della merce. CP_3
SI ER Precisava, inoltre, la che nessuna tempestiva e formale contestazione le era CP_1 giunta in riferimento al tempo e alle modalità delle consegne, non potendosi ritenere tali le frasi inserite in più ampi contesti di comunicazioni tra le parti.
Completamente infondata, infine, si appalesava la domanda riconvenzionale, stante l'imprecisione di parte opponente nell'individuare anche solo il titolo ai sensi del quale andava riconosciuta una responsabilità per concorrenza sleale da parte dell'opposta, essendo ben diverso contestare l'inadempimento ai sensi dell'art. 2598 c.c. o dell'art. 2600 c.c., essendo l'onere della prova invertito in un caso rispetto all'altro.
Concludeva, quindi, per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per la sua definitiva conferma, con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese del giudizio.
Ammesse le prove documentali richieste dalle parti, con la sentenza n. 1177 del 01.06.2018, depositata il 08.06.2018, il Giudice di Pace di Bari, ritenendo fondata l'opposizione della società
e provato l'inadempimento della società opposta, così provvedeva: “1) accoglie CP_3
l'opposizione; 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) spese di giudizio compensate”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la proponendo il gravame CP_1 introduttivo del presente giudizio con atto di citazione in appello notificato il 03.01.2019.
L'appellante deduceva che il Giudice di primo grado aveva valutato erroneamente l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente; infatti, la aveva riconosciuto CP_3 espressamente di aver ricevuto tutta la merce de qua e aveva rilevato solo il ritardo nella consegna della stessa.
In tesi di parte appellante, il giudice di prime cure non aveva considerato la mancanza di qualsivoglia tempestiva e formale contestazione;
la circostanza che le fatture esibite recassero la sottoscrizione di parte opponente, documentando la consegna della merce;
il dato degli assegni bancari del 02.12.2016 e del 05.01.2017 di €. 13.880,93 l'uno, esibiti dalla società che CP_3 provavano il rapporto e la pretestuosità delle pretese avverse, dato l'implicito riconoscimento di debito.
Inoltre, deduceva l'appellante, l'eccezione di inadempimento – per costante giurisprudenza – poteva sollevarsi solo in caso di inadempimento di non scarsa importanza mentre, nel giudizio de quo, lo stesso non solo non era provato ma, comunque, non era grave o rilevante, attenendo solo a un ritardo della consegna: tanto non poteva giustificare, in ogni caso, la sospensione del pagamento dell'importo dovuto.
Concludeva, dunque, la per l'accoglimento dell'appello, con la riforma della CP_1 sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo n. 4157/2017, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2019, si costituiva in giudizio la società
(già , la quale contestava interamente il gravame della chiedendo CP_2 CP_3 CP_1
SI ER il rigetto per inammissibilità dello stesso e infondatezza nel merito, nonché la conferma dell'inadempimento e della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado.
Deduceva, preliminarmente, l'appellata che l'appello era inammissibile perché in contrasto con l'art. 348 bis c.p.c.: infatti, l'atto di gravame era manifestamente infondato, non essendoci una ragionevole probabilità di accoglimento, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in ossequio alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L'appello, deduceva sempre in via preliminare l'appellata, era altresì inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché non era stato rispettato il criterio di precisione nell'individuazione delle parti di sentenza da impugnare e l'atto introduttivo del giudizio era, inoltre, privo di quei ragionamenti logico-giuridici che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
La giurisprudenza sul punto, peraltro, era unanime nel ritenere che l'assenza del rispetto di questi requisiti comportava la nullità dell'appello e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza.
Con riferimento al merito, evidenziava la di aver tempestivamente e CP_2 formalmente contestato il ritardo nella consegna della merce da parte della e che tale CP_1 ritardo aveva creato rilevanti disagi per la società appellata, impossibilitata a rispettare i tempi delle consegne.
Inoltre, l'appellata deduceva di aver contestato non solo il ritardo ma anche la mancanza di alcuni articoli, nonché i vizi di alcuni prodotti consegnati: tali contestazioni non erano mai state contestatee dall'appellante, che aveva genericamente fatto riferimento all'art. 1218 c.c. e alla responsabilità per inadempimento per il mancato pagamento.
Non poteva revocarsi in dubbio, poi, che le fatture commerciali non avessero alcun valore probatorio nel giudizio di opposizione, e correttamente il Giudice di Pace di Bari non le aveva ritenute una fondata prova del diritto della al pagamento: a nulla rilevava, inoltre, la presenza CP_1 della sottoscrizione su suddetti documenti commerciali, poiché non era in discussione l'esistenza del credito ma la circostanza che le somme richieste fossero effettivamente dovute.
Concludeva quindi per l'inammissibilità dell'appello, il rigetto dello stesso nel merito, e la conferma della sentenza di primo grado.
In assenza di attività istruttoria, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
SI ER Preliminarmente devono essere vagliate le due eccezioni sollevate da parte appellata CP_2 di manifesta infondatezza e di inammissibilità dell'atto di gravame rispettivamente ai sensi
[...] degli artt. 348 bis e 342 c.p.c..
Dette eccezioni si appalesano infondate.
Con riferimento alla manifesta infondatezza, è opportuno rilevare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha precisato che la formula della norma va intesa in senso restrittivo, e cioè
“nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati, sia per ragioni di rito che di merito” (cfr. Cass Civ. n. 3907/2016; Corte d'Appello di Roma
23.01.2013; Corte d'Appello di Reggio Calabria 28.02.2013).
Ebbene, è evidente che l'appello de quo non appare pretestuoso ovvero manifestamente infondato, non presentando le doglianze mosse dalla quelle caratteristiche di sviamento CP_1
o di impertinenza necessarie per una declaratoria di inammissibilità sul punto, essendo invece nondimeno necessario vagliare nel merito i punti della sentenza impugnati.
Con riferimento all'inammissibilità per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., si osserva che nell'atto di appello la società ha indicato sia le conclusioni che le parti CP_1 di sentenza che intendeva specificatamente impugnare (cfr. pp.
3-4 dell'atto di appello) e, quindi, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”
(cfr. Cass. Civ. n. 40560/2021).
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, premettere che anche in sede di appello devono applicarsi le regole secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul
SI ER creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che nella presente sede di plena cognitio il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra le società e avente ad CP_1 CP_2 oggetto la fornitura di capi di abbigliamento per bambini da parte di con conseguente CP_1 obbligo di consegna degli stessi alla destinataria CP_3 CP_2
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 2.776,16, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle forniture eseguite.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di appello consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla società Controparte_1
Al riguardo, nel giudizio di primo grado la società opponente sollevava CP_2 eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., imputando alla ritardata consegna dell'opposta CP_1 la ragione dei mancati pagamenti delle fatture nn. 207-208 del 10.10.2016, per un totale residuo
[...] di €. 2.776,16, oggetto di ingiunzione.
Era onere dell'opponente, dunque, in ossequio ai principi dell'onere della prova cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità, provare l'inadempimento della infatti, CP_1 giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio: “Deve allora considerarsi come
l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto –
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali
SI ER (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002,
n. 9517)”
Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., “non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
Nel caso di specie, dunque, va esaminata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla CP_2
sulla quale gravava l'onere di dimostrare che la società opposta era risultata inadempiente e,
[...] nello specifico, che la merce ordinata fosse arrivata in parte in ritardo e in parte viziata.
Sotto tale profilo, ritiene il Tribunale che parte attrice opponente, odierna appellata, non abbia assolto all'onere probatorio su di ella gravante.
In primo luogo, non emerge né dagli atti delle parti né dalla documentazione prodotta nei due gradi di giudizio quale fosse la prevista data di consegna della merce de qua;
la società odierna appellata, infatti, pur richiamando a più riprese l'inadempimento della controparte per il ritardo nella consegna dei beni, non ha indicato una data (o più date) entro cui i suddetti capi di abbigliamento avrebbero dovuto essere consegnati.
Agli atti del giudizio, infatti, vi è la data delle fatture che indicano, evidentemente, il giorno della loro emissione e, presumibilmente, della consegna della merce (10.10.2016, cfr. fascicolo del procedimento monitorio), nonché alcune e-mail riportanti le date dal luglio 2016 al dicembre 2016; in particolare, nella mail del 10.08.2016 (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado dell'opponente) la società comunicava che a causa del ritardo di consegna di diversi CP_1 tessuti la consegna in programma sarebbe stata posticipata a fine settembre;
a tale comunicazione la replicava il 29.08.2016, ritenendo inaccettabile tale slittamento. CP_2
Tale riscontro, da parte della si appalesa come l'unica contestazione mossa CP_2 alla ed è, peraltro, non motivata e contraria allo spirito di collaborazione che deve CP_1 permeare un rapporto obbligatorio e, quindi, contrattuale;
solo con la mail del 16.06.2017 l'odierna appellata lamentava un disagio creato dal ritardo della consegna della merce da cui conseguiva l'impossibilità di rispettare le date di consegna nei confronti di altri clienti.
Orben, alla luce di quanto esposto e in applicazione dei criteri ermeneutici supra richiamati, il ritardo de quo non è da ritenere provato e parimenti non provati sono i disagi cui la CP_2 fa riferimento.
Infatti, nel giudizio odierno si appalesa contraria alla buona fede la sospensione del pagamento da parte della come evidenziato dalla Suprema Corte, “L'eccezione di inadempimento CP_2 integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore […]. L'istituto previsto
SI ER dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 17020/2022 e Cass. Civ. n.
36295/2023).
In altri termini, considerato che la merce era stata in effetti consegnata, che la denuncia per vizi nel contratto di vendita – cui quello di fornitura può essere ricondotto – ha una precisa disciplina prevista dagli artt. 1490 e 1495 c.c. che non è stata azionata in nessuno dei due gradi del giudizio, va ritenuto sproporzionato e contrario a buona fede il mancato pagamento del debito residuo di €.
2.776,16 da parte della non avendo la stessa né provato, né adeguatamente contestato CP_2 il ritardo della consegna dei beni nonché le conseguenze dannose da tale condotta derivate.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, l'appello va accolto, con riforma della sentenza di primo grado e conferma del decreto ingiuntivo n. 4157/2017 (del 15-26.09.2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, e di quelle di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società CP_1 con atto di appello notificato il 03.01.2019 nei confronti della ogni diversa istanza, CP_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza n. 1177/2018 del 01.06.2018 (depositata il 08.06.2018), resa dal Giudice di
Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 4050/2017, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
4157/2017 del 15.09.2027 (depositato il 26.09.2017) e lo DICHIARA esecutivo;
SI ER 2) CO la parte appellata al pagamento, in favore della parte CP_2 appellante delle spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in €. 1.265,00, CP_1 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in €. 1.701,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 13.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 402/2019, vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RA TI presso il cui studio sito in Bari al corso A. De Gasperi n. 292 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
OL TA presso il cui studio sito in Barletta alla via Renato Coletta n. 16 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1177/2018 del 01.06.2018 (depositata l'08.06.2018), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 4050/2017.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
SI ER Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 27.11.2017, la società
(oggi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4157/2017 (R.G. CP_3 CP_2
n. 6765/2017) - emesso dal Giudice di Pace di Bari il 15.09.2017 e depositato in cancelleria il
26.09.2017 sulla base di n. 2 fatture relative alla fornitura di abbigliamento tessile per bambini - con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma residua CP_1 di €. 2.776,16, convenendo in giudizio quest'ultima dinanzi al Giudice di Pace di Bari, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto;
2) dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore e conseguentemente e in via riconvenzionale condannare la stessa al pagamento del danno patito dalla che si quantifica in € CP_3
4.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; 3) il tutto con vittoria di spese e competenze di rito”.
La società opponente esponeva in fatto di svolgere l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento tessile per bambini 0-16 anni e che, nello svolgimento di tale attività, riceveva fornitura di merce dalla società CP_1 CP_3
Deduceva la che parte della merce oggetto del contratto di fornitura veniva CP_3 consegnata con notevole ritardo, tanto da creare un'impossibilità di rispettare le consegne per l'opponente: tale circostanza, inoltre, veniva prontamente contestata alla nondimeno, CP_1 alcuni articoli non venivano consegnati e altri ancora presentavano dei difetti che comportavano resi della merce: evenienze, queste, tutte contestate dalla società alla fornitrice.
Inoltre, sottolineava l'opponente, più volte la società fornitrice aveva consegnato alla CP_3 capi con etichetta cucita e cartellino esterno a marchio estraneo ai marchi in uso alla
[...] Pt_1 società attrice e che ciò, oltre a rappresentare fonte di danno derivante dalla restituzione dei capi predetti, delineava l'insorgere di un profilo di concorrenza sleale, non comprendendosi se detti capi fossero stati commercializzati indebitamente dalla parte opposta con marchio ex art. 2598 Pt_1
c.c. sanzionato dall'art. 2600 c.c.; con riferimento a quest'ultima circostanza, quindi, spiegava domanda riconvenzionale di €. 4.000,00 quale danno scaturente dai suddetti atti di concorrenza sleale.
Assumeva, inoltre, la che le fatture commerciali prodotte dalla opposta nel CP_3 procedimento monitorio non soddisfacevano l'onere della prova del giudizio di opposizione e, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato data l'infondatezza della pretesa.
Sulla scorta di tali allegazioni rassegnava le proprie conclusioni come precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 13.02.2018, si costituiva in giudizio la società la quale replicava ai motivi di opposizione dedotti dall'opponente, CP_1 impugnando ogni argomentazione formulata perché pretestuosa e infondata.
La società opposta deduceva che errava l'opponente nell'affermare che non vi fosse la prova del credito poiché, invero, le fatture oggetto del procedimento monitorio arrecavano la sottoscrizione della destinataria della merce. CP_3
SI ER Precisava, inoltre, la che nessuna tempestiva e formale contestazione le era CP_1 giunta in riferimento al tempo e alle modalità delle consegne, non potendosi ritenere tali le frasi inserite in più ampi contesti di comunicazioni tra le parti.
Completamente infondata, infine, si appalesava la domanda riconvenzionale, stante l'imprecisione di parte opponente nell'individuare anche solo il titolo ai sensi del quale andava riconosciuta una responsabilità per concorrenza sleale da parte dell'opposta, essendo ben diverso contestare l'inadempimento ai sensi dell'art. 2598 c.c. o dell'art. 2600 c.c., essendo l'onere della prova invertito in un caso rispetto all'altro.
Concludeva, quindi, per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per la sua definitiva conferma, con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese del giudizio.
Ammesse le prove documentali richieste dalle parti, con la sentenza n. 1177 del 01.06.2018, depositata il 08.06.2018, il Giudice di Pace di Bari, ritenendo fondata l'opposizione della società
e provato l'inadempimento della società opposta, così provvedeva: “1) accoglie CP_3
l'opposizione; 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) spese di giudizio compensate”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la proponendo il gravame CP_1 introduttivo del presente giudizio con atto di citazione in appello notificato il 03.01.2019.
L'appellante deduceva che il Giudice di primo grado aveva valutato erroneamente l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente; infatti, la aveva riconosciuto CP_3 espressamente di aver ricevuto tutta la merce de qua e aveva rilevato solo il ritardo nella consegna della stessa.
In tesi di parte appellante, il giudice di prime cure non aveva considerato la mancanza di qualsivoglia tempestiva e formale contestazione;
la circostanza che le fatture esibite recassero la sottoscrizione di parte opponente, documentando la consegna della merce;
il dato degli assegni bancari del 02.12.2016 e del 05.01.2017 di €. 13.880,93 l'uno, esibiti dalla società che CP_3 provavano il rapporto e la pretestuosità delle pretese avverse, dato l'implicito riconoscimento di debito.
Inoltre, deduceva l'appellante, l'eccezione di inadempimento – per costante giurisprudenza – poteva sollevarsi solo in caso di inadempimento di non scarsa importanza mentre, nel giudizio de quo, lo stesso non solo non era provato ma, comunque, non era grave o rilevante, attenendo solo a un ritardo della consegna: tanto non poteva giustificare, in ogni caso, la sospensione del pagamento dell'importo dovuto.
Concludeva, dunque, la per l'accoglimento dell'appello, con la riforma della CP_1 sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo n. 4157/2017, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2019, si costituiva in giudizio la società
(già , la quale contestava interamente il gravame della chiedendo CP_2 CP_3 CP_1
SI ER il rigetto per inammissibilità dello stesso e infondatezza nel merito, nonché la conferma dell'inadempimento e della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado.
Deduceva, preliminarmente, l'appellata che l'appello era inammissibile perché in contrasto con l'art. 348 bis c.p.c.: infatti, l'atto di gravame era manifestamente infondato, non essendoci una ragionevole probabilità di accoglimento, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in ossequio alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L'appello, deduceva sempre in via preliminare l'appellata, era altresì inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché non era stato rispettato il criterio di precisione nell'individuazione delle parti di sentenza da impugnare e l'atto introduttivo del giudizio era, inoltre, privo di quei ragionamenti logico-giuridici che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
La giurisprudenza sul punto, peraltro, era unanime nel ritenere che l'assenza del rispetto di questi requisiti comportava la nullità dell'appello e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza.
Con riferimento al merito, evidenziava la di aver tempestivamente e CP_2 formalmente contestato il ritardo nella consegna della merce da parte della e che tale CP_1 ritardo aveva creato rilevanti disagi per la società appellata, impossibilitata a rispettare i tempi delle consegne.
Inoltre, l'appellata deduceva di aver contestato non solo il ritardo ma anche la mancanza di alcuni articoli, nonché i vizi di alcuni prodotti consegnati: tali contestazioni non erano mai state contestatee dall'appellante, che aveva genericamente fatto riferimento all'art. 1218 c.c. e alla responsabilità per inadempimento per il mancato pagamento.
Non poteva revocarsi in dubbio, poi, che le fatture commerciali non avessero alcun valore probatorio nel giudizio di opposizione, e correttamente il Giudice di Pace di Bari non le aveva ritenute una fondata prova del diritto della al pagamento: a nulla rilevava, inoltre, la presenza CP_1 della sottoscrizione su suddetti documenti commerciali, poiché non era in discussione l'esistenza del credito ma la circostanza che le somme richieste fossero effettivamente dovute.
Concludeva quindi per l'inammissibilità dell'appello, il rigetto dello stesso nel merito, e la conferma della sentenza di primo grado.
In assenza di attività istruttoria, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 07.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
SI ER Preliminarmente devono essere vagliate le due eccezioni sollevate da parte appellata CP_2 di manifesta infondatezza e di inammissibilità dell'atto di gravame rispettivamente ai sensi
[...] degli artt. 348 bis e 342 c.p.c..
Dette eccezioni si appalesano infondate.
Con riferimento alla manifesta infondatezza, è opportuno rilevare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha precisato che la formula della norma va intesa in senso restrittivo, e cioè
“nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati, sia per ragioni di rito che di merito” (cfr. Cass Civ. n. 3907/2016; Corte d'Appello di Roma
23.01.2013; Corte d'Appello di Reggio Calabria 28.02.2013).
Ebbene, è evidente che l'appello de quo non appare pretestuoso ovvero manifestamente infondato, non presentando le doglianze mosse dalla quelle caratteristiche di sviamento CP_1
o di impertinenza necessarie per una declaratoria di inammissibilità sul punto, essendo invece nondimeno necessario vagliare nel merito i punti della sentenza impugnati.
Con riferimento all'inammissibilità per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., si osserva che nell'atto di appello la società ha indicato sia le conclusioni che le parti CP_1 di sentenza che intendeva specificatamente impugnare (cfr. pp.
3-4 dell'atto di appello) e, quindi, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”
(cfr. Cass. Civ. n. 40560/2021).
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, premettere che anche in sede di appello devono applicarsi le regole secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul
SI ER creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che nella presente sede di plena cognitio il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra le società e avente ad CP_1 CP_2 oggetto la fornitura di capi di abbigliamento per bambini da parte di con conseguente CP_1 obbligo di consegna degli stessi alla destinataria CP_3 CP_2
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 2.776,16, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle forniture eseguite.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di appello consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla società Controparte_1
Al riguardo, nel giudizio di primo grado la società opponente sollevava CP_2 eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., imputando alla ritardata consegna dell'opposta CP_1 la ragione dei mancati pagamenti delle fatture nn. 207-208 del 10.10.2016, per un totale residuo
[...] di €. 2.776,16, oggetto di ingiunzione.
Era onere dell'opponente, dunque, in ossequio ai principi dell'onere della prova cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità, provare l'inadempimento della infatti, CP_1 giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio: “Deve allora considerarsi come
l'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto –
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali
SI ER (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass. Sez. 2, 01/07/2002,
n. 9517)”
Il compratore può, del resto, sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., “non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi una inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
Nel caso di specie, dunque, va esaminata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla CP_2
sulla quale gravava l'onere di dimostrare che la società opposta era risultata inadempiente e,
[...] nello specifico, che la merce ordinata fosse arrivata in parte in ritardo e in parte viziata.
Sotto tale profilo, ritiene il Tribunale che parte attrice opponente, odierna appellata, non abbia assolto all'onere probatorio su di ella gravante.
In primo luogo, non emerge né dagli atti delle parti né dalla documentazione prodotta nei due gradi di giudizio quale fosse la prevista data di consegna della merce de qua;
la società odierna appellata, infatti, pur richiamando a più riprese l'inadempimento della controparte per il ritardo nella consegna dei beni, non ha indicato una data (o più date) entro cui i suddetti capi di abbigliamento avrebbero dovuto essere consegnati.
Agli atti del giudizio, infatti, vi è la data delle fatture che indicano, evidentemente, il giorno della loro emissione e, presumibilmente, della consegna della merce (10.10.2016, cfr. fascicolo del procedimento monitorio), nonché alcune e-mail riportanti le date dal luglio 2016 al dicembre 2016; in particolare, nella mail del 10.08.2016 (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado dell'opponente) la società comunicava che a causa del ritardo di consegna di diversi CP_1 tessuti la consegna in programma sarebbe stata posticipata a fine settembre;
a tale comunicazione la replicava il 29.08.2016, ritenendo inaccettabile tale slittamento. CP_2
Tale riscontro, da parte della si appalesa come l'unica contestazione mossa CP_2 alla ed è, peraltro, non motivata e contraria allo spirito di collaborazione che deve CP_1 permeare un rapporto obbligatorio e, quindi, contrattuale;
solo con la mail del 16.06.2017 l'odierna appellata lamentava un disagio creato dal ritardo della consegna della merce da cui conseguiva l'impossibilità di rispettare le date di consegna nei confronti di altri clienti.
Orben, alla luce di quanto esposto e in applicazione dei criteri ermeneutici supra richiamati, il ritardo de quo non è da ritenere provato e parimenti non provati sono i disagi cui la CP_2 fa riferimento.
Infatti, nel giudizio odierno si appalesa contraria alla buona fede la sospensione del pagamento da parte della come evidenziato dalla Suprema Corte, “L'eccezione di inadempimento CP_2 integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore […]. L'istituto previsto
SI ER dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 17020/2022 e Cass. Civ. n.
36295/2023).
In altri termini, considerato che la merce era stata in effetti consegnata, che la denuncia per vizi nel contratto di vendita – cui quello di fornitura può essere ricondotto – ha una precisa disciplina prevista dagli artt. 1490 e 1495 c.c. che non è stata azionata in nessuno dei due gradi del giudizio, va ritenuto sproporzionato e contrario a buona fede il mancato pagamento del debito residuo di €.
2.776,16 da parte della non avendo la stessa né provato, né adeguatamente contestato CP_2 il ritardo della consegna dei beni nonché le conseguenze dannose da tale condotta derivate.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, l'appello va accolto, con riforma della sentenza di primo grado e conferma del decreto ingiuntivo n. 4157/2017 (del 15-26.09.2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, e di quelle di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società CP_1 con atto di appello notificato il 03.01.2019 nei confronti della ogni diversa istanza, CP_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza n. 1177/2018 del 01.06.2018 (depositata il 08.06.2018), resa dal Giudice di
Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 4050/2017, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
4157/2017 del 15.09.2027 (depositato il 26.09.2017) e lo DICHIARA esecutivo;
SI ER 2) CO la parte appellata al pagamento, in favore della parte CP_2 appellante delle spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in €. 1.265,00, CP_1 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in €. 1.701,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 13.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER SI ER