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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1903/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1903/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Accardo che la difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), via
Matteotti n. 48, presso la locale agenzia rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.07.2023, deduceva: -di Parte_1
aver presentato all' in data 16.11.2022, domanda di riconoscimento della CP_1
propria condizione di inabile civile e portatrice di handicap grave;
- che la
Commissione Medica la riconosceva invalida nella misura del 68% e portatrice CP_1 di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992”; - che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU dott. la riconosceva invalida nella misura Persona_1
dell'80% nonché priva delle condizioni per dichiararla persona portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L 104/92; - che il CTU, nonostante le formulate osservazioni, confermava il giudizio espresso;
- di aver proposto dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto, così concludeva: «Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare (eventualmente, previo espletamento di nuova perizia, preferibilmente da affidarsi a specialista in medicina del lavoro) che la ricorrente è affetta da patologie in grado di determinare inabilità ed handicap grave con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa
(16/11/22) o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, ciò dichiarando nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna del convenuto al pagamento di spese e compensi delle due fasi del giudizio (compresa quella, precedente, di istruzione preventiva)».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
Con provvedimento del 09.07.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c. alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% a sensi della legge
118/1971 e dello stato di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie ma è necessario che la stessa risulti invalida con totale e permanente inabilità lavorativa.
Inoltre, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessario che la medesima presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «Spondiloartrosi diffusa complicata da protrusioni discali multiple a livello cervicale e lombosacrale con osteoporosi, sindrome del tunnel carpale bilaterale e spalla dolorosa bilaterale.
Depressione endoreattiva persistente con attacco di panico e componente fobico - ossessiva. Epatite cronica, in soggetto con pregresso intervento di resezione epatica per asportazione di cisti di echinococco e colecistectomia».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che la ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% ex L. 118/1971 e dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «…la perizianda Parte_1
con tali patologie è da considerarsi invalida con riduzione della capacità
[...]
lavorativa nella misura del 80% dalla data della visita peritale, cioè, dal 23/03/2024.
In conclusione, è riconosciuta invalida civile all'80% senza diritto alla pensione di
Inabilità.
Non è portatore di handicap, dell'articolo 3 comma 3 legge 104 /92 in quanto, non assume la connotazione di gravità».
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente, analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute della stessa impediscano il riconoscimento dei benefici richiesti.
D'altra parte, le critiche esposte dalla ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico
è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU. Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere compensate tra le parti in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle stesse.
Le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo devono porsi a carico della ricorrente, stante l'assenza in atti di idonea dichiarazione reddituale resa personalmente dalla stessa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; spese liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 1903/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida nella misura dell'80% e persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_1 Locri, 18.01.1025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1903/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1903/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 18/i, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Accardo che la difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), via
Matteotti n. 48, presso la locale agenzia rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 22.3.2024 in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.07.2023, deduceva: -di Parte_1
aver presentato all' in data 16.11.2022, domanda di riconoscimento della CP_1
propria condizione di inabile civile e portatrice di handicap grave;
- che la
Commissione Medica la riconosceva invalida nella misura del 68% e portatrice CP_1 di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 104/1992”; - che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che, all'esito della visita medico legale, il CTU dott. la riconosceva invalida nella misura Persona_1
dell'80% nonché priva delle condizioni per dichiararla persona portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L 104/92; - che il CTU, nonostante le formulate osservazioni, confermava il giudizio espresso;
- di aver proposto dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU.
Alla luce di quanto dedotto, così concludeva: «Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare (eventualmente, previo espletamento di nuova perizia, preferibilmente da affidarsi a specialista in medicina del lavoro) che la ricorrente è affetta da patologie in grado di determinare inabilità ed handicap grave con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa
(16/11/22) o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, ciò dichiarando nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna del convenuto al pagamento di spese e compensi delle due fasi del giudizio (compresa quella, precedente, di istruzione preventiva)».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso.
Con provvedimento del 09.07.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c. alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% a sensi della legge
118/1971 e dello stato di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Conseguentemente, non è sufficiente che la ricorrente sia affetta da un certo numero di patologie ma è necessario che la stessa risulti invalida con totale e permanente inabilità lavorativa.
Inoltre, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessario che la medesima presenti minorazioni che riducono l'autonomia personale con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui la ricorrente è affetta.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
All'esito dell'attività peritale la ricorrente è risultata affetta da «Spondiloartrosi diffusa complicata da protrusioni discali multiple a livello cervicale e lombosacrale con osteoporosi, sindrome del tunnel carpale bilaterale e spalla dolorosa bilaterale.
Depressione endoreattiva persistente con attacco di panico e componente fobico - ossessiva. Epatite cronica, in soggetto con pregresso intervento di resezione epatica per asportazione di cisti di echinococco e colecistectomia».
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che la ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% ex L. 118/1971 e dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Dall'elaborato peritale, in particolare, è emerso che: «…la perizianda Parte_1
con tali patologie è da considerarsi invalida con riduzione della capacità
[...]
lavorativa nella misura del 80% dalla data della visita peritale, cioè, dal 23/03/2024.
In conclusione, è riconosciuta invalida civile all'80% senza diritto alla pensione di
Inabilità.
Non è portatore di handicap, dell'articolo 3 comma 3 legge 104 /92 in quanto, non assume la connotazione di gravità».
Occorre peraltro evidenziare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni mosse alle conclusioni peritali dalla parte ricorrente, analizzando le motivazioni in base alle quali ha ritenuto che le condizioni di salute della stessa impediscano il riconoscimento dei benefici richiesti.
D'altra parte, le critiche esposte dalla ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico
è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU. Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, complessivamente considerate, devono essere compensate tra le parti in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e della rispettiva posizione delle stesse.
Le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo devono porsi a carico della ricorrente, stante l'assenza in atti di idonea dichiarazione reddituale resa personalmente dalla stessa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; spese liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 1903/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la ricorrente invalida nella misura dell'80% e persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_1 Locri, 18.01.1025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli