Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 21.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1462 / 2024
promossa da
, C.F. , e per la C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avv. ti LI CALZI GUGLIELMO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti CORETTI ANTONIETTA e GIANTONY
ILARDO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 9 maggio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002246778 e l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002249499, relative ad atto di accertamento n.: CP_1
0100.30/09/2021.018739 riferite all'anno 2019, notificate in data 11/04/2024, con cui venivano
Si costituiva l'ente previdenziale, eccependo l'omessa menzione nella procura del riferimento all'ordinanza ingiunzione OI-002246778 ed argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va preliminarmente esaminato il motivo afferente il difetto di procura.
Parte resistente ha lamentato il mancato riferimento in essa ad entrambi i provvedimenti impugnati;
con ordinanza del 22 gennaio 2025, è stato assegnato termine perentorio ex art. 182 c.p.c. di dieci giorni al fine di sanare il vizio.
Orbene, è noto che, con la sentenza n. 9391 del 22 novembre 2024, il Consiglio di Stato si è
pronunciato sulla possibilità di sanare il vizio relativo alla procura alle liti, specificando che tale difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato o grado del giudizio;
tuttavia, il difetto di rappresentanza, se riscontrato, può essere sanato dal giudice che, d'ufficio, è obbligato a verificare la regolarità della costituzione in giudizio delle parti e, qualora riscontri tale vizio, può assegnare un termine per la sua regolarizzazione.
In mancanza di rispetto del termine assegnato, il ricorso deve dichiararsi inammissibile,
come nel caso di specie, limitatamente all'opposizione relativa all'ordinanza ingiunzione n.
01-002246778, stante che l'integrazione è stata depositata soltanto in data 14.02.2025.
Con riferimento all'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002249499, invece il ricorso
è fondato e, va pertanto accolto.
In punto di diritto va rilevato che l'ordinanza di ingiunzione oggi opposta risulta emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n.
638/1983, il quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro
non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione”.
Ebbene, nel caso di specie assume rilievo la depenalizzazione, disposta con l'art.6, comma
3, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8, del reato di cui all'art.2, comma 1 bis, L. n. 683/1983, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981 n. 689”; tale novella dispone che se l'omesso versamento delle ritenute non supera €10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000 a €50.000,
salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e,
conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
A mente di tale disposizione «gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni»; inoltre, “L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa
la notificazione nel termine prescritto”.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi dovuti per il terzo ed il quarto trimestre dell'anno
2018, deve rilevarsi che la contestazione della violazione (ossia l'atto presupposto alla ingiunzione di pagamento oggi impugnata) è stata notificata in data 16 ottobre 2021, con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione è stata commessa, agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29
febbraio 2008, n. 5467; Cass., SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490).
Difatti, in caso contrario, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente, vanificando in tal modo il senso della norma ed esponendo il contribuente ad uno stato di incertezza ingiustificabile, con palese violazione del principio della ragionevolezza e del diritto di difesa;
il predetto termine,
pertanto, decorre da quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, che dell'autore responsabile della stessa.
In merito al principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, la
Suprema Corte, ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i
quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve
provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità
della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini…” (cfr Cass., sent. nn. 11308/1998; 1866/2000;
2088/2000; 3254/2003).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato nella data del mancato versamento dei contributi dovuti, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati CP_1
introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Invero, dagli atti non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il ricorso pertanto va parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara inammissibile l'opposizione limitatamente all'ordinanza ingiunzione n. 01-
002246778;
accoglie il ricorso con riferimento all'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-
002249499, che annulla;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 21/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo