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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1694/2021 promossa da:
(già ) Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa Parte_1 Parte_2
(c.f. ), oggi , in persona del Direttore Generale f.f., con il P.IVA_1 Parte_3 patrocinio dell'avv. Valentina Sanzone
APPELLANTE contro
(P.IVA in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Flaviana Vicari
UTG di Potenza, in persona del prefetto p.t., patrocinata dall'Avvocatura dello Stato di Potenza
UTG di Bologna, in persona del prefetto p.t.;
APPELLATE
avverso la sentenza n. 215/2020, emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, nella causa iscritta al n. 354/2019
R.G., resa il 23.10.2020, pubblicata il 13/11/2020, non notificata, citazione in appello notificata alle altre parti il 29.04.2021, iscritta il 3.5.2021 avente ad oggetto: opposizione a cartelle di pagamento posta in decisione all'udienza del 10.9.2025 ex art. 281 sexies cpc
CONCLUSIONI: per la parte appellante: “In riforma della sentenza oggetto di impugnazione …accogliere per la forma e per il merito il presente appello perché fondato sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale riforma della sentenza ed in particolar modo la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento del
pagina 1 di 6 ricorso di primo grado, sull'annullamento della cartella n. 29720180007693110001, in particolare:- dire e dichiarare tardivo ed inammissibile il ricorso promosso dalla davanti al Giudice di Pace di CP_1
Vittoria, portante il numero di ruolo n.354/19 R.G.;- dire e dichiarare la violazione di cui all'art. 112 c.p.c. nella sentenza di primo grado;
…- dire e dichiarare legittima e valida la cartella esattoriale
n.29720180007693110001 con la relativa notifica;
- condannare parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di primo grado;
…Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Rigettare il proposto appello. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per UTG di Potenza: “riformare l'impugnata sentenza in accoglimento dell'appello di Parte_1
”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto e ritualmente notificato a mezzo pec in data 29.04.2021 alle altre parti, ritualmente costituitisi (ad eccezione di che, anche in questa fase di gravame, come già in CP_2 primo grado, è rimasto contumace) è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
La società con ricorso depositato il 12.03.2019, aveva impugnato le cartelle n. CP_1
29320180007693110001 per il pagamento dell'importo di €2.543,77 e n. 29320190003351686001 per il pagamento della somma di €2362,06, rispettivamente emesse da quale Parte_1 concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Ragusa per conto della CP_3
e da , quale concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la
[...] Parte_1 provincia di Catania per conto della . Il ricorrente lamentava l'omessa notifica sia dei Controparte_4 verbali di accertamento della violazione del codice della strada sottostanti alle cartelle impugnate, di cui aveva avuto conoscenza per la prima volta in forza della notificazione delle cartelle di pagamento, sia delle relative ordinanze ingiunzione. In ragione di ciò, eccepiva la nullità delle cartelle di pagamento stante la mancata e/o irregolare notificazione degli atti presupposti e prodromici;
vieppiù eccepiva e contestava la violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/8, la violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 3 L.
241/90 L.R 10/9, l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione. Chiedeva pertanto disporsi la sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento impugnate e l'annullamento delle stesse.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità ed improcedibilità Parte_1 della domanda, essendo stata impugnata, la cartella, oltre i termini di legge;
contestava il difetto di legittimazione passiva della , non essendo i vizi lamentati imputabili all'ente Parte_1 concessionario della Riscossione e deduceva, in ogni caso, la regolarità della notifica delle cartelle, in ogni caso valida ex art. 156 cpc, nonchè la conformità delle cartelle al modello ministeriale e l'insussistenza delle eccezioni relative alla carenza di motivazione e di elementi essenziali. pagina 2 di 6 Si costituiva altresì, in data 19.05.2020, anche il Prefetto di Potenza che resisteva all'impugnazione dando prova dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione al CdS e rapporto della Polizia stradale e producendo l'estratto di ruolo.
Il Giudice di Pace, dopo aver cautelativamente sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate, accoglieva il ricorso annullando, per l'effetto, le predette cartelle con la conseguente cancellazione dei relativi ruoli, e disponendo la compensazione delle spese. In particolare, il GdP ha preliminarmente ritenuto l'ammissibilità dell'opposizione proposta in quanto depositata nei termini di legge “…laddove ritenuta la eccezione preliminare sollevata dall'Ente Riscossore, in merito alla cartella n. 29720180007693110001, asseritamente notificata a mezzo P.E.C., in data 09.01.2019 anziché come dedotto dalla parte opposta, in data 11.02.2019, di inammissibilità e improcedibilità della domanda, ancor più tale stato di cose, fa ritenere la cartella predetta, nulla, atteso che l'atto consequenziale (cartella opposta specificata ut sopra) essendo stato notificato a mezzo P.E.C., non venendo trasmesso l'originale della cartella esattoriale ma solo una copia informatica della stessa, priva dell'attestazione di conformità all'originale, indispensabili e perché
l'atto abbia pregio giuridico, con la conseguenza che non è notificata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, condizione necessaria per ritenere la cartella conforme all'originale e quindi valida”. Il GDP ha pertanto dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento opposte, in quanto non precedute dalla notificazione degli atti presupposti, così motivando: “ritenuto che la parte ricorrente non ha avuto conoscenza degli atti prodromici alle cartelle de qua, ma ne ha avuto contezza solo attraverso la notifica delle cartelle esattoriali, di cui una cartella (quella prima specificata) notificata a mezzo pec, per cui si richiama la motivazione predetta, appare evidente la nullità delle cartelle opposte, (…) l'omissione della notifica di un atto presupposto è un vizio procedurale che inficia l'atto conseguenziale notificato (cartella opposta) cioè a dire, la pretesa tributaria è tamquam non esset”. Richiamava, altresì, giurisprudenza di merito che ha ritenuto la nullità della cartella per mancata sottoscrizione digitale del documento informatico.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la , dolendosi dell'erroneità della stessa Parte_1 nel punto in cui ha ritenuto la nullità della notifica eseguita a mezzo pec (relativa alla cartella di pagamento n. 29320180007693110001), censurandola espressamente in parte qua, e chiedendone “la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi: la legittimità della cartella di pagamento n.
29720180007693110001, la regolarità della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec in data 09.01.2019, nonché l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché presentato tardivamente, con la condanna alle spese a carico del ricorrente”. Avanzava altresì istanza inibitoria, in cui tuttavia non insisteva all'udienza di trattazione cartolare de 10.11.2021, chiedendo il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni.
L'UTG di Potenza, in persona del prefetto p.t., ha aderito al proposto appello.
L'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 3 di 6 Le parti, sebbene autorizzate all'udienza cartolare del 19.03.2025, non hanno depositato memorie ex art. 190
c.p.c.
Il motivo di gravame è fondato.
In riforma della sentenza di prime cure, va infatti ritenuta la validità della notificazione eseguita a mezzo pec della cartella di pagamento n. 29320180007693110001, dovendosi per contro ritenere irrilevante l'assenza di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e, del pari, la ritenuta (implicitamente ed erroneamente) assenza di sottoscrizione digitale del documento.
Ciò sulla scorta di ormai pacifico orientamento della Corte nomofilattica che ha in più occasioni affermato che: ''è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite pec con allegato il documento in formato .pdf senza firma digitale” (Cass. civ. n. 28852/2023). Secondo gli in particolare, Parte_4
“valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i- ter), e del D.L.gs. 7 Marzo 2005, n.82, art 20 , questa Corte ha ripetutamente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328;
Cass. 08/07/2020, n. 14402)”.
Nel caso a mano, la cartella di pagamento in oggetto, allegata alla pec di notifica, è un documento informativo nativo digitale (dunque non una mera copia informatica per immagine su supporto informatico), di talchè non necessita di alcuna attestazione di conformità all'originale, essendo esso stesso l'originale.
Nondimeno in relazione alla presunta omissione di sottoscrizione digitale. Sul punto, appare tranciante ed assorbente la circostanza che la cartella risulta sottoscritta digitalmente con firma apposta in formato “.pdf”
(c.d. PADES), che è equivalente al formato “.p7m” (c.d. CADES) (Cass. civ. n. 30922/2024). In ogni caso, la
Suprema Corte ha chiarito in più occasioni, da ultimo con sentenza n. 19327/2024 che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. Tanto più che, a norma dell'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale pagina 4 di 6 documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'Agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell'atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni (in tal senso, già Corte di cassazione, ordinanza n. 39513 del 13.12.2021).
Contestazioni che, nel caso a mano, sono state totalmente omesse.
In ogni caso va ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguito chiaramente nel caso di specie (Cass. n. 28852/2023).
La piena validità della notifica telematica, eseguita in data 9.1.2019, comporta la tardività dell'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 29320180007693110001, depositata il
12.03.2019, dunque oltre il termine di legge.
Invero, è insegnamento della Corte Suprema, cui si aderisce, che “L'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada.
Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella esattoriale”. (Cass. civ. SS. UU. n. 22080/2017).
Sul punto, pertanto, in accoglimento della censura dell'appellante, la sentenza va riformata.
Di contro, l'appellante non ha censurato specificatamente la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella n. 29320190003351686001 e l'inesistenza della notifica degli atti ad essa prodromici. Su tali capi di sentenza, come opportunamente rilevato dall'appellata, si è pertanto formato il giudicato. pagina 5 di 6 Le spese di questo grado seguono la soccombenza, tenuto conto solo della fase di studio e introduttiva,
e si liquidano in favore di parte appellante come da dispositivo;
le stesse vanno compensate integralmente nei confronti di UTG Potenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza n. 215/2020, emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, nella causa iscritta al n. 354/2019 R.G., resa il 23.10.2020, pubblicata il 13/11/2020, dichiara inammissibile e dunque tardiva l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320180007693110001 per il pagamento dell'importo di €2.543,77;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , delle spese Parte_3 di lite di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 987,00 (di cui € 87,00 per esborsi), oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al 15%., confermando la statuizione di compensazione delle spese disposta in prime cure stante, alla luce dell'esito complessivo della lite, la reciproca soccombenza in primo grado;
compensa le spese di lite nei confronti di UTG Potenza.
Ragusa, 19.9.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1694/2021 promossa da:
(già ) Agente della Riscossione per la provincia di Ragusa Parte_1 Parte_2
(c.f. ), oggi , in persona del Direttore Generale f.f., con il P.IVA_1 Parte_3 patrocinio dell'avv. Valentina Sanzone
APPELLANTE contro
(P.IVA in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Flaviana Vicari
UTG di Potenza, in persona del prefetto p.t., patrocinata dall'Avvocatura dello Stato di Potenza
UTG di Bologna, in persona del prefetto p.t.;
APPELLATE
avverso la sentenza n. 215/2020, emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, nella causa iscritta al n. 354/2019
R.G., resa il 23.10.2020, pubblicata il 13/11/2020, non notificata, citazione in appello notificata alle altre parti il 29.04.2021, iscritta il 3.5.2021 avente ad oggetto: opposizione a cartelle di pagamento posta in decisione all'udienza del 10.9.2025 ex art. 281 sexies cpc
CONCLUSIONI: per la parte appellante: “In riforma della sentenza oggetto di impugnazione …accogliere per la forma e per il merito il presente appello perché fondato sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale riforma della sentenza ed in particolar modo la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa all'accoglimento del
pagina 1 di 6 ricorso di primo grado, sull'annullamento della cartella n. 29720180007693110001, in particolare:- dire e dichiarare tardivo ed inammissibile il ricorso promosso dalla davanti al Giudice di Pace di CP_1
Vittoria, portante il numero di ruolo n.354/19 R.G.;- dire e dichiarare la violazione di cui all'art. 112 c.p.c. nella sentenza di primo grado;
…- dire e dichiarare legittima e valida la cartella esattoriale
n.29720180007693110001 con la relativa notifica;
- condannare parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di primo grado;
…Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Rigettare il proposto appello. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per UTG di Potenza: “riformare l'impugnata sentenza in accoglimento dell'appello di Parte_1
”.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto e ritualmente notificato a mezzo pec in data 29.04.2021 alle altre parti, ritualmente costituitisi (ad eccezione di che, anche in questa fase di gravame, come già in CP_2 primo grado, è rimasto contumace) è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
La società con ricorso depositato il 12.03.2019, aveva impugnato le cartelle n. CP_1
29320180007693110001 per il pagamento dell'importo di €2.543,77 e n. 29320190003351686001 per il pagamento della somma di €2362,06, rispettivamente emesse da quale Parte_1 concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Ragusa per conto della CP_3
e da , quale concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la
[...] Parte_1 provincia di Catania per conto della . Il ricorrente lamentava l'omessa notifica sia dei Controparte_4 verbali di accertamento della violazione del codice della strada sottostanti alle cartelle impugnate, di cui aveva avuto conoscenza per la prima volta in forza della notificazione delle cartelle di pagamento, sia delle relative ordinanze ingiunzione. In ragione di ciò, eccepiva la nullità delle cartelle di pagamento stante la mancata e/o irregolare notificazione degli atti presupposti e prodromici;
vieppiù eccepiva e contestava la violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/8, la violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 3 L.
241/90 L.R 10/9, l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione. Chiedeva pertanto disporsi la sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento impugnate e l'annullamento delle stesse.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità ed improcedibilità Parte_1 della domanda, essendo stata impugnata, la cartella, oltre i termini di legge;
contestava il difetto di legittimazione passiva della , non essendo i vizi lamentati imputabili all'ente Parte_1 concessionario della Riscossione e deduceva, in ogni caso, la regolarità della notifica delle cartelle, in ogni caso valida ex art. 156 cpc, nonchè la conformità delle cartelle al modello ministeriale e l'insussistenza delle eccezioni relative alla carenza di motivazione e di elementi essenziali. pagina 2 di 6 Si costituiva altresì, in data 19.05.2020, anche il Prefetto di Potenza che resisteva all'impugnazione dando prova dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione al CdS e rapporto della Polizia stradale e producendo l'estratto di ruolo.
Il Giudice di Pace, dopo aver cautelativamente sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate, accoglieva il ricorso annullando, per l'effetto, le predette cartelle con la conseguente cancellazione dei relativi ruoli, e disponendo la compensazione delle spese. In particolare, il GdP ha preliminarmente ritenuto l'ammissibilità dell'opposizione proposta in quanto depositata nei termini di legge “…laddove ritenuta la eccezione preliminare sollevata dall'Ente Riscossore, in merito alla cartella n. 29720180007693110001, asseritamente notificata a mezzo P.E.C., in data 09.01.2019 anziché come dedotto dalla parte opposta, in data 11.02.2019, di inammissibilità e improcedibilità della domanda, ancor più tale stato di cose, fa ritenere la cartella predetta, nulla, atteso che l'atto consequenziale (cartella opposta specificata ut sopra) essendo stato notificato a mezzo P.E.C., non venendo trasmesso l'originale della cartella esattoriale ma solo una copia informatica della stessa, priva dell'attestazione di conformità all'originale, indispensabili e perché
l'atto abbia pregio giuridico, con la conseguenza che non è notificata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, condizione necessaria per ritenere la cartella conforme all'originale e quindi valida”. Il GDP ha pertanto dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento opposte, in quanto non precedute dalla notificazione degli atti presupposti, così motivando: “ritenuto che la parte ricorrente non ha avuto conoscenza degli atti prodromici alle cartelle de qua, ma ne ha avuto contezza solo attraverso la notifica delle cartelle esattoriali, di cui una cartella (quella prima specificata) notificata a mezzo pec, per cui si richiama la motivazione predetta, appare evidente la nullità delle cartelle opposte, (…) l'omissione della notifica di un atto presupposto è un vizio procedurale che inficia l'atto conseguenziale notificato (cartella opposta) cioè a dire, la pretesa tributaria è tamquam non esset”. Richiamava, altresì, giurisprudenza di merito che ha ritenuto la nullità della cartella per mancata sottoscrizione digitale del documento informatico.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione la , dolendosi dell'erroneità della stessa Parte_1 nel punto in cui ha ritenuto la nullità della notifica eseguita a mezzo pec (relativa alla cartella di pagamento n. 29320180007693110001), censurandola espressamente in parte qua, e chiedendone “la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi: la legittimità della cartella di pagamento n.
29720180007693110001, la regolarità della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec in data 09.01.2019, nonché l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché presentato tardivamente, con la condanna alle spese a carico del ricorrente”. Avanzava altresì istanza inibitoria, in cui tuttavia non insisteva all'udienza di trattazione cartolare de 10.11.2021, chiedendo il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni.
L'UTG di Potenza, in persona del prefetto p.t., ha aderito al proposto appello.
L'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 3 di 6 Le parti, sebbene autorizzate all'udienza cartolare del 19.03.2025, non hanno depositato memorie ex art. 190
c.p.c.
Il motivo di gravame è fondato.
In riforma della sentenza di prime cure, va infatti ritenuta la validità della notificazione eseguita a mezzo pec della cartella di pagamento n. 29320180007693110001, dovendosi per contro ritenere irrilevante l'assenza di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e, del pari, la ritenuta (implicitamente ed erroneamente) assenza di sottoscrizione digitale del documento.
Ciò sulla scorta di ormai pacifico orientamento della Corte nomofilattica che ha in più occasioni affermato che: ''è valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite pec con allegato il documento in formato .pdf senza firma digitale” (Cass. civ. n. 28852/2023). Secondo gli in particolare, Parte_4
“valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i- ter), e del D.L.gs. 7 Marzo 2005, n.82, art 20 , questa Corte ha ripetutamente affermato che "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328;
Cass. 08/07/2020, n. 14402)”.
Nel caso a mano, la cartella di pagamento in oggetto, allegata alla pec di notifica, è un documento informativo nativo digitale (dunque non una mera copia informatica per immagine su supporto informatico), di talchè non necessita di alcuna attestazione di conformità all'originale, essendo esso stesso l'originale.
Nondimeno in relazione alla presunta omissione di sottoscrizione digitale. Sul punto, appare tranciante ed assorbente la circostanza che la cartella risulta sottoscritta digitalmente con firma apposta in formato “.pdf”
(c.d. PADES), che è equivalente al formato “.p7m” (c.d. CADES) (Cass. civ. n. 30922/2024). In ogni caso, la
Suprema Corte ha chiarito in più occasioni, da ultimo con sentenza n. 19327/2024 che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. Tanto più che, a norma dell'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale pagina 4 di 6 documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'Agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell'atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni (in tal senso, già Corte di cassazione, ordinanza n. 39513 del 13.12.2021).
Contestazioni che, nel caso a mano, sono state totalmente omesse.
In ogni caso va ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., conseguito chiaramente nel caso di specie (Cass. n. 28852/2023).
La piena validità della notifica telematica, eseguita in data 9.1.2019, comporta la tardività dell'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 29320180007693110001, depositata il
12.03.2019, dunque oltre il termine di legge.
Invero, è insegnamento della Corte Suprema, cui si aderisce, che “L'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011, n. 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione della multa al codice della strada.
Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella esattoriale”. (Cass. civ. SS. UU. n. 22080/2017).
Sul punto, pertanto, in accoglimento della censura dell'appellante, la sentenza va riformata.
Di contro, l'appellante non ha censurato specificatamente la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella n. 29320190003351686001 e l'inesistenza della notifica degli atti ad essa prodromici. Su tali capi di sentenza, come opportunamente rilevato dall'appellata, si è pertanto formato il giudicato. pagina 5 di 6 Le spese di questo grado seguono la soccombenza, tenuto conto solo della fase di studio e introduttiva,
e si liquidano in favore di parte appellante come da dispositivo;
le stesse vanno compensate integralmente nei confronti di UTG Potenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza n. 215/2020, emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, nella causa iscritta al n. 354/2019 R.G., resa il 23.10.2020, pubblicata il 13/11/2020, dichiara inammissibile e dunque tardiva l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320180007693110001 per il pagamento dell'importo di €2.543,77;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , delle spese Parte_3 di lite di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 987,00 (di cui € 87,00 per esborsi), oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario al 15%., confermando la statuizione di compensazione delle spese disposta in prime cure stante, alla luce dell'esito complessivo della lite, la reciproca soccombenza in primo grado;
compensa le spese di lite nei confronti di UTG Potenza.
Ragusa, 19.9.2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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