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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2108 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lamezia
[...] C.F._3
Terme (CZ) alla Via Concetta Floro n. 10, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Asciotti, dal quale sono rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Scilla Maiolo, giusta procura in atti;
- parti attrici - contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via Trento n. 51, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Serrao, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: servitù di passaggio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
5.6.2024, tenuta con le modalità di trattazione scritta introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e evocavano in giudizio, dinnanzi il Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lamezia Terme, il al fine di sentire Controparte_1
“dichiarare che sulla strada di accesso ai fabbricati e sulla particella 907 grava il diritto, acquistato per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore degli odierni attori e per l'effetto:
1 ordinare al convenuto di rimuovere a loro spese i paletti in cemento CP_1 posizionati lungo il perimetro delle particelle 907 e 901 e all'interno del terreno di proprietà del sig. ordinare la rimozione delle auto parcheggiate lungo la Pt_1 strada di accesso ai fabbricati”.
In particolare, a sostegno della loro domanda, gli attori deducevano: di essere comproprietari (e prima di loro i loro dante causa) - in forza di successione ereditaria di - di appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme loc. Persona_1
PR , all'interno del quale una strada di campagna, collegata con la Per_2 via pubblica, consentiva il passaggio ai singoli lotti;
che la stradina di campagna si era formata in forza del continuo transito di persone e mezzi agricoli;
che, in data
12.09.1991, a seguito di assegnazione in conto di una futura divisione,
[...]
e assegnavano ai germani e Pt_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 una parte del loro terreno comune, sul quale detti germani realizzavano
[...] cinque fabbricati a schiera;
che, successivamente, si procedeva alla divisione delle ulteriori proprietà indivise;
che a venivano assegnate le p.lle 1165, Parte_1
1163 e parte della 1737 (ex 254), a metà della p.lla 1742 (ex Parte_2
1137), nonché le p.lle 1126, parte della 1738 (ex 254) e parte della 1739 (ex 255), a metà della p.lla 1741 (ex 1137) e le p.lle 1138 e 1129; che i cinque Parte_3 fabbricati venivano divisi tra la subentrata Curatela del fallito e CP_3
, al quale subentrava l'erede ; che, a seguito della Controparte_2 Parte_3 costruzione dei fabbricati, si procedeva alla vendita degli appartamenti facenti parte del e veniva costruita la strada che collegava la strada pubblica ai portoni CP_1 di ingresso dei fabbricati e ai rispettivi terreni degli attori;
che molti condomini iniziavano a parcheggiare le auto di loro proprietà lungo la strada di accesso ai fabbricati, che costituiva l'unico passaggio utilizzato dagli odierni attori per raggiungere i fondi di loro proprietà, e apponevano numerosi paletti in cemento sempre all'interno della proprietà di che gli odierni attori Parte_3 avviavano procedimento di mediazione presso la di Lamezia Terme, CP_4 terminata col mancato accordo tra le parti.
1.1 Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, il quale chiedeva di “accertare e dichiarare
l'inesistenza di ogni pretesa attorea riguardo all'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di servitù transito pedonale e carrabile sulla strada di cui trattasi e rigettarne di conseguenza la domanda perché infondata in fatto e diritto;
accertare e dichiarare che la strada in questione è parte della più estesa particella
n. 910 che costituisce la corte di pertinenza del complesso immobiliare identificato
2 dalla particella n. 909 e la cui destinazione è quella di parcheggio ed area verde a servizio delle unità immobiliari autorizzando, di conseguenza, i condomini al legittimo uso dell'area, quale parcheggio, ed ordinando agli attori la cessazione di ogni turbativa tendente a limitare il legittimo uso dell'area da parte del CP_5 accertare e dichiarare che l'apposizione dei paletti di cemento da parte dei condomini è avvenuta secondo il rispetto dei limiti della proprietà e CP_6 di conseguenza nessuna lesione di è stata della proprietà degli attori o di terzi”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il convenuto sosteneva: che la p.lla 909 era costituita dal CP_1 fabbricato e la p.lla 910 era corte interna di pertinenza del complesso CP_6 edilizio;
che le p.lle 901 e 907, sulle quali gli attori avanzavano pretese, erano state accorpate con altre particelle originarie, dando vita alle p.lle 909 e 910; che l'apposizione dei paletti da parte del era stata eseguita per delimitare il CP_1 presunto confine della p.lla 910, all'interno della stessa, e senza ledere la proprietà altrui;
che la p.lla 910 era area destinata a parcheggio e verde privato e quindi pertinenza esclusiva del e delle singole unità abitative;
che ciò era stato CP_1 accertato nel corso del procedimento civile n. 435/1999 R.G., svoltosi dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme, avente ad oggetto i singoli decreti di trasferimento delle unità immobiliari facente parte dello stabile condominiale;
che non vi erano neppure i requisiti necessari ai fini dell'invocato acquisto per usucapione del diritto di servitù per passaggio pedonale.
1.2 La causa veniva istruita tramite la documentazione depositata dalle parti,
l'escussione dei testi e e l'espletamento Testimone_1 Testimone_2 di c.t.u., disposta al fine di “accertare l'esatta configurazione dei luoghi di causa e la sussistenza, sulla zona in questione, di eventuali diritti in capo agli attori o al
convenuto” (con elaborato peritale svolto dall'ing. CP_1 Persona_3
e depositato in data 12.1.2022).
All'esito dell'udienza del 16.01.2023, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data 3.12.2020), formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'azione a fronte della rimozione dei pali dal confine della particella n. 910 (foglio 31, Comune di Lamezia Terme, sez.
Nicastro) da parte del “ ”; spese legali del giudizio compensate Controparte_1 per la metà tra le parti e per la metà poste a carico di parte convenuta, da liquidarsi nei medi di valore dello scaglione di riferimento”; tuttavia, detta proposta non trovava il favore del convenuto, mentre le parti attrici non fornivano in CP_1 merito alcun riscontro.
3 La controversia, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Occorre anzitutto precisare che la domanda attorea tesa ad accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio acquisita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con ordine al convenuto di cessare le CP_1 turbative e molestie, poste in essere tramite l'installazione di paletti e il parcheggio di auto, va qualificata come “actio confessoria servitutis”. A mente dell'art. 1079
c.c., infatti, “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio”, con facoltà di far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonchè di domandare la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.
L'actio confessoria di accertamento, poiché mira a far dichiarare l'esistenza della servitù - intesa quale peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027 c.c.) -, presuppone che l'interesse ad agire sia provocato da una violazione di natura tale che rappresenti un diniego del diritto di servitù e, pertanto, l'affermazione altrui del diritto antitetico di libera proprietà del fondo preteso servente.
Colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto;
in particolare, l'art. 1031 c.c. prevede che la servitù possa essere costituita volontariamente o coattivamente, anche per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) o per usucapione (art. 1158 e ss.).
Ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia,
è necessario (ma non sufficiente – vds. cfr., ex multis, Cass. n. 12008/2004 e Cass.
n. 8527/1996) il requisito dell'apparenza della servitù, che si configura come presenza di opere visibili e permanenti, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
2.1 Ricordato, dunque, come la servitù sia rapporto tra fondi appartenenti a diversi proprietari, ai fini della costituzione di detto diritto reale limitato, occorre necessariamente che vi siano un fondo dominante e uno servente, di proprietà altrui.
Nel caso che ci occupa, è emerso che la strada su cui gli attori vorrebbero sentire dichiarato il diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insiste unicamente
4 sulla p.lla 910, e non anche sulla p.lla 909, sulla quale sono stati eretti i fabbricati facenti parte del condominio . CP_1
Ebbene, la p.lla 910 – ad oggi – risulta formalmente intestata in proprietà proprio agli attori;
di conseguenza, difetta, allo stato, il requisito di altruità formale del fondo servente.
Difatti, il c.t.u., dott. , in risposta al quesito n. 3 sottopostigli dal Tribunale Per_3
(“Individui, altresì, le aree, di proprietà del , gravate da servitù di CP_1 passaggio in favore della parte attrice, anche alla luce delle risultanze notarili, avendo cura di evidenziarne la consistenza mediante rappresentazione grafica e fotografica”), ha dato atto di non poter individuare aree condominiali gravate da servitù di passaggio, in quanto “dagli accertamenti presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari (atti notarili) la particella 910 foglio 31 Comune di Lamezia
Terme Nicastro risulta di proprietà della parte attrice (eredi vedasi Pt_1
Allegato 2)”.
Si tratta di considerazioni tecniche non contestate in giudizio e non contestabili.
Segue il rigetto della domanda attorea relativa alla dichiarazione di acquisto del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile.
2.2 Né può trovare accoglimento la consequenziale domanda di parte attrice diretta alla rimozione e dei paletti in cemento posti dal convenuto e delle auto CP_1 parcheggiate lungo la strada di accesso ai fabbricati. Detta domanda, infatti, trova unico fondamento nel preteso diritto di servitù attorea, già ritenuto non provato.
Né può accogliersi la stessa domanda in ragione di un astratto diritto di proprietà
attoreo sulla p.lla 910, area che è di fatto pertinenza condominiale;
esula infatti dai confini del presente giudizio l'accertamento dell'esistenza di un eventuale diritto di proprietà dei sig.ri peraltro mai allegato in giudizio neppure dagli Controparte_7 stessi attori.
Pertanto, si ritiene di non poter emettere alcun ordine di rimozione dei paletti e delle auto parcheggiate sulla p.lla 910, pur insistendo tali mezzi su terreno che (solo) catastalmente risulta in proprietà degli odierni attori.
2.3 Del pari da rigettare sono le domande svolte dal , Controparte_1 essendo rimasto del tutto privo di riscontro nel giudizio in epigrafe che la particella n. 910 sia destinata ad area verde o parcheggi in virtù dei titoli autorizzativi per l'edificazione in forza di concessione edilizia n. 934 del 1980 e n. 1728 del 1987 e di convenzione n. 2061 del 1982, e, quindi, pertinenza esclusiva del , CP_1 non avendo la parte convenuta – che ne era tenuta ex art. 2697 c.c. in quanto attrice in negatoria servitutis - prodotto in questa sede, entro i termini di legge, detti titoli,
5 e neppure la c.t.u. redatta nel diverso giudizio civile di divisione n. 435/1999 R.G., documenti che invece si ponevano come idonei a provare elementi costitutivi della domanda riconvenzionale.
Quanto alle risultanze di c.t.u. sul punto, comunque non decisive, si deve rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può essere invocata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo ultimo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse
(Cass. n. 512/2017).
Nel caso di specie, la produzione della suddetta documentazione deve ritenersi onere facilmente assolvibile dalla parte convenuta e non assolto, benché fondante le sue pretese. Consegue pertanto il rigetto delle domande avanzate dal
[...]
. CP_1
3. Quanto al governo delle spese processuali, il rigetto delle contrapposte istanze giustifica una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3.1 Le spese della c.t.u. espletata in corso di causa possono essere definitivamente poste a carico delle parti in via solidale, come già liquidate con provvedimento del
24.01.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
CP_1
3) compensa le spese di lite tra le parti in causa;
6 4) pone definitivamente a carico delle parti, in via solidale, le spese di c.t.u., per come già liquidate con provvedimento del 24.01.2022.
Così deciso in Lamezia Terme, il 12/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2108 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lamezia
[...] C.F._3
Terme (CZ) alla Via Concetta Floro n. 10, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Asciotti, dal quale sono rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Scilla Maiolo, giusta procura in atti;
- parti attrici - contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via Trento n. 51, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Serrao, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: servitù di passaggio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
5.6.2024, tenuta con le modalità di trattazione scritta introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e evocavano in giudizio, dinnanzi il Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lamezia Terme, il al fine di sentire Controparte_1
“dichiarare che sulla strada di accesso ai fabbricati e sulla particella 907 grava il diritto, acquistato per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore degli odierni attori e per l'effetto:
1 ordinare al convenuto di rimuovere a loro spese i paletti in cemento CP_1 posizionati lungo il perimetro delle particelle 907 e 901 e all'interno del terreno di proprietà del sig. ordinare la rimozione delle auto parcheggiate lungo la Pt_1 strada di accesso ai fabbricati”.
In particolare, a sostegno della loro domanda, gli attori deducevano: di essere comproprietari (e prima di loro i loro dante causa) - in forza di successione ereditaria di - di appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme loc. Persona_1
PR , all'interno del quale una strada di campagna, collegata con la Per_2 via pubblica, consentiva il passaggio ai singoli lotti;
che la stradina di campagna si era formata in forza del continuo transito di persone e mezzi agricoli;
che, in data
12.09.1991, a seguito di assegnazione in conto di una futura divisione,
[...]
e assegnavano ai germani e Pt_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 una parte del loro terreno comune, sul quale detti germani realizzavano
[...] cinque fabbricati a schiera;
che, successivamente, si procedeva alla divisione delle ulteriori proprietà indivise;
che a venivano assegnate le p.lle 1165, Parte_1
1163 e parte della 1737 (ex 254), a metà della p.lla 1742 (ex Parte_2
1137), nonché le p.lle 1126, parte della 1738 (ex 254) e parte della 1739 (ex 255), a metà della p.lla 1741 (ex 1137) e le p.lle 1138 e 1129; che i cinque Parte_3 fabbricati venivano divisi tra la subentrata Curatela del fallito e CP_3
, al quale subentrava l'erede ; che, a seguito della Controparte_2 Parte_3 costruzione dei fabbricati, si procedeva alla vendita degli appartamenti facenti parte del e veniva costruita la strada che collegava la strada pubblica ai portoni CP_1 di ingresso dei fabbricati e ai rispettivi terreni degli attori;
che molti condomini iniziavano a parcheggiare le auto di loro proprietà lungo la strada di accesso ai fabbricati, che costituiva l'unico passaggio utilizzato dagli odierni attori per raggiungere i fondi di loro proprietà, e apponevano numerosi paletti in cemento sempre all'interno della proprietà di che gli odierni attori Parte_3 avviavano procedimento di mediazione presso la di Lamezia Terme, CP_4 terminata col mancato accordo tra le parti.
1.1 Si costituiva in giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, il quale chiedeva di “accertare e dichiarare
l'inesistenza di ogni pretesa attorea riguardo all'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di servitù transito pedonale e carrabile sulla strada di cui trattasi e rigettarne di conseguenza la domanda perché infondata in fatto e diritto;
accertare e dichiarare che la strada in questione è parte della più estesa particella
n. 910 che costituisce la corte di pertinenza del complesso immobiliare identificato
2 dalla particella n. 909 e la cui destinazione è quella di parcheggio ed area verde a servizio delle unità immobiliari autorizzando, di conseguenza, i condomini al legittimo uso dell'area, quale parcheggio, ed ordinando agli attori la cessazione di ogni turbativa tendente a limitare il legittimo uso dell'area da parte del CP_5 accertare e dichiarare che l'apposizione dei paletti di cemento da parte dei condomini è avvenuta secondo il rispetto dei limiti della proprietà e CP_6 di conseguenza nessuna lesione di è stata della proprietà degli attori o di terzi”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il convenuto sosteneva: che la p.lla 909 era costituita dal CP_1 fabbricato e la p.lla 910 era corte interna di pertinenza del complesso CP_6 edilizio;
che le p.lle 901 e 907, sulle quali gli attori avanzavano pretese, erano state accorpate con altre particelle originarie, dando vita alle p.lle 909 e 910; che l'apposizione dei paletti da parte del era stata eseguita per delimitare il CP_1 presunto confine della p.lla 910, all'interno della stessa, e senza ledere la proprietà altrui;
che la p.lla 910 era area destinata a parcheggio e verde privato e quindi pertinenza esclusiva del e delle singole unità abitative;
che ciò era stato CP_1 accertato nel corso del procedimento civile n. 435/1999 R.G., svoltosi dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme, avente ad oggetto i singoli decreti di trasferimento delle unità immobiliari facente parte dello stabile condominiale;
che non vi erano neppure i requisiti necessari ai fini dell'invocato acquisto per usucapione del diritto di servitù per passaggio pedonale.
1.2 La causa veniva istruita tramite la documentazione depositata dalle parti,
l'escussione dei testi e e l'espletamento Testimone_1 Testimone_2 di c.t.u., disposta al fine di “accertare l'esatta configurazione dei luoghi di causa e la sussistenza, sulla zona in questione, di eventuali diritti in capo agli attori o al
convenuto” (con elaborato peritale svolto dall'ing. CP_1 Persona_3
e depositato in data 12.1.2022).
All'esito dell'udienza del 16.01.2023, il magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data 3.12.2020), formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “rinuncia all'azione a fronte della rimozione dei pali dal confine della particella n. 910 (foglio 31, Comune di Lamezia Terme, sez.
Nicastro) da parte del “ ”; spese legali del giudizio compensate Controparte_1 per la metà tra le parti e per la metà poste a carico di parte convenuta, da liquidarsi nei medi di valore dello scaglione di riferimento”; tuttavia, detta proposta non trovava il favore del convenuto, mentre le parti attrici non fornivano in CP_1 merito alcun riscontro.
3 La controversia, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Occorre anzitutto precisare che la domanda attorea tesa ad accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio acquisita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, con ordine al convenuto di cessare le CP_1 turbative e molestie, poste in essere tramite l'installazione di paletti e il parcheggio di auto, va qualificata come “actio confessoria servitutis”. A mente dell'art. 1079
c.c., infatti, “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio”, con facoltà di far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonchè di domandare la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.
L'actio confessoria di accertamento, poiché mira a far dichiarare l'esistenza della servitù - intesa quale peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027 c.c.) -, presuppone che l'interesse ad agire sia provocato da una violazione di natura tale che rappresenti un diniego del diritto di servitù e, pertanto, l'affermazione altrui del diritto antitetico di libera proprietà del fondo preteso servente.
Colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto;
in particolare, l'art. 1031 c.c. prevede che la servitù possa essere costituita volontariamente o coattivamente, anche per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) o per usucapione (art. 1158 e ss.).
Ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia,
è necessario (ma non sufficiente – vds. cfr., ex multis, Cass. n. 12008/2004 e Cass.
n. 8527/1996) il requisito dell'apparenza della servitù, che si configura come presenza di opere visibili e permanenti, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
2.1 Ricordato, dunque, come la servitù sia rapporto tra fondi appartenenti a diversi proprietari, ai fini della costituzione di detto diritto reale limitato, occorre necessariamente che vi siano un fondo dominante e uno servente, di proprietà altrui.
Nel caso che ci occupa, è emerso che la strada su cui gli attori vorrebbero sentire dichiarato il diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insiste unicamente
4 sulla p.lla 910, e non anche sulla p.lla 909, sulla quale sono stati eretti i fabbricati facenti parte del condominio . CP_1
Ebbene, la p.lla 910 – ad oggi – risulta formalmente intestata in proprietà proprio agli attori;
di conseguenza, difetta, allo stato, il requisito di altruità formale del fondo servente.
Difatti, il c.t.u., dott. , in risposta al quesito n. 3 sottopostigli dal Tribunale Per_3
(“Individui, altresì, le aree, di proprietà del , gravate da servitù di CP_1 passaggio in favore della parte attrice, anche alla luce delle risultanze notarili, avendo cura di evidenziarne la consistenza mediante rappresentazione grafica e fotografica”), ha dato atto di non poter individuare aree condominiali gravate da servitù di passaggio, in quanto “dagli accertamenti presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari (atti notarili) la particella 910 foglio 31 Comune di Lamezia
Terme Nicastro risulta di proprietà della parte attrice (eredi vedasi Pt_1
Allegato 2)”.
Si tratta di considerazioni tecniche non contestate in giudizio e non contestabili.
Segue il rigetto della domanda attorea relativa alla dichiarazione di acquisto del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile.
2.2 Né può trovare accoglimento la consequenziale domanda di parte attrice diretta alla rimozione e dei paletti in cemento posti dal convenuto e delle auto CP_1 parcheggiate lungo la strada di accesso ai fabbricati. Detta domanda, infatti, trova unico fondamento nel preteso diritto di servitù attorea, già ritenuto non provato.
Né può accogliersi la stessa domanda in ragione di un astratto diritto di proprietà
attoreo sulla p.lla 910, area che è di fatto pertinenza condominiale;
esula infatti dai confini del presente giudizio l'accertamento dell'esistenza di un eventuale diritto di proprietà dei sig.ri peraltro mai allegato in giudizio neppure dagli Controparte_7 stessi attori.
Pertanto, si ritiene di non poter emettere alcun ordine di rimozione dei paletti e delle auto parcheggiate sulla p.lla 910, pur insistendo tali mezzi su terreno che (solo) catastalmente risulta in proprietà degli odierni attori.
2.3 Del pari da rigettare sono le domande svolte dal , Controparte_1 essendo rimasto del tutto privo di riscontro nel giudizio in epigrafe che la particella n. 910 sia destinata ad area verde o parcheggi in virtù dei titoli autorizzativi per l'edificazione in forza di concessione edilizia n. 934 del 1980 e n. 1728 del 1987 e di convenzione n. 2061 del 1982, e, quindi, pertinenza esclusiva del , CP_1 non avendo la parte convenuta – che ne era tenuta ex art. 2697 c.c. in quanto attrice in negatoria servitutis - prodotto in questa sede, entro i termini di legge, detti titoli,
5 e neppure la c.t.u. redatta nel diverso giudizio civile di divisione n. 435/1999 R.G., documenti che invece si ponevano come idonei a provare elementi costitutivi della domanda riconvenzionale.
Quanto alle risultanze di c.t.u. sul punto, comunque non decisive, si deve rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può essere invocata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo ultimo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse
(Cass. n. 512/2017).
Nel caso di specie, la produzione della suddetta documentazione deve ritenersi onere facilmente assolvibile dalla parte convenuta e non assolto, benché fondante le sue pretese. Consegue pertanto il rigetto delle domande avanzate dal
[...]
. CP_1
3. Quanto al governo delle spese processuali, il rigetto delle contrapposte istanze giustifica una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
3.1 Le spese della c.t.u. espletata in corso di causa possono essere definitivamente poste a carico delle parti in via solidale, come già liquidate con provvedimento del
24.01.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
CP_1
3) compensa le spese di lite tra le parti in causa;
6 4) pone definitivamente a carico delle parti, in via solidale, le spese di c.t.u., per come già liquidate con provvedimento del 24.01.2022.
Così deciso in Lamezia Terme, il 12/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Teodora Godini
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