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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. FLAVIO DEL FORNO;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO PENTANGELO;
Controparte_1
parte resistente nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2025, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli ed Controparte_1 Per_1
ON (maggiorenni ed economicamente autosufficienti). Esponeva inoltre che non era intervenuta la riconciliazione dopo la separazione (pronunciata con decreto di omologa del
Tribunale di Nocera Inferiore in data 08.05.2019) e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla riconoscersi per il mantenimento del figlio ON (poiché diventato economicamente autosufficiente) e della resistente.
Con memoria difensiva depositata in data 09/12/2025, si costituiva in Controparte_1 giudizio e non si opponeva alla pronuncia sullo status e non avanzava alcuna pretesa di tipo economico.
All'udienza dell'11.12.2025, all'esito della discussione orale ex art. 473 bis 22 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore in occasione della loro separazione personale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Le spese di lite sono compensate alla luce dei giusti motivi costituiti dalla natura dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 ed , in data 27/10/1997 in Angri;
Controparte_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del comune (atto n. 112, parte II, serie A, dell'anno 1997);
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire