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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22460 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22460/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. VINCENZI ROBERTO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Roberto Vincenzi Email_1
e
XO CL (c.f. , con l'avv. PAVONI ALBA, elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vobarno, via Provinciale n. 19
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, Per_ I figli della coppia sono entrambi maggiorenni. è attualmente assunta, con contratto a tempo determinato presso la ditta Vivai Santigaro di San Felice (BS) tuttavia è affetta da problemi di salute Per_ che non le consentono sempre una costante e piena capacità lavorativa, mentre il figlio ha concluso con esito positivo il percorso di studi presso l'istituto professionale INAPLI di Villanuova
Sul Clisi (BS) nel giugno 2023, ed attualmente è assunto, con contratto a tempo indeterminato presso
Fondital s.pa. corrente in Vobarno (BS) con una retribuzione di euro 1.500/ 1.600,00 mensili;
Il sig. a decorre dalla data di deposito del presente ricorso, verserà alla figlia Pt_1 Per_3 entro il giorno 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa, al ricorrente noto, la somma complessiva di € 300,00= (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel suo mantenimento ordinario;
le spese straordinarie per Per_
verranno suddivise fra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Brescia, datato 14.07.2016, ciò sino a quando la giovane non avrà raggiunta l'autonomia economica;
Le parti dichiarano che l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vobarno (BS), Via di Mezzo n.
37, frazione Degagna, di proprietà del padre del signor , è stato lasciato dalla signora Parte_1
OD AU in data 15 novembre 2024. Con l'abbandono dell'immobile la signora OD dichiara di rinunciare all'assegnazione di tale appartamento.
Conseguentemente, l'immobile resterà abitato dai figli della coppia, con l'autorizzazione e accordo già concesso loro dal proprietario (nonno paterno). La signora OD AU avrà diritto a ritirare tutti i beni personali di sua proprietà ancora presenti nell'appartamento entro e non oltre il 31 dicembre 2025 lasciando nell'abitazione tutti gli arredi e la mobilia.
Si dà atto che le Parti sono attualmente soci della società Controparte_1 con sede legale in Vobarno (BS) Via San Martino n. 18, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese partita I.V.A. , Numero REA BS – 462196, capitale sociale P.IVA_1 P.IVA_1
10.000,00, nella misura del 32% (trentadue per cento) pari a nominali euro 3.200,00 il sig. e Pt_1 nella misura del 68% (sessantotto per cento) pari a nominali euro 6.800,00 la sig.ra OD, e nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui al presente ricorso la sig.ra OD AU si impegna a cedere al sig. , il quale si obbliga Parte_1 di acquistare, la piena ed esclusiva proprietà dell'intera sua quota pari al 68% (sessantotto per cento) del capitale della società Antica Bottega di OD AU e C. s.n.c. L'atto notarile definitivo di cessione della predetta quota sociale verrà stipulato, alle condizioni qui indicate, entro il 15° giorno successivo al deposito in cancelleria della sentenza di omologa del Tribunale di Brescia e, comunque, entro e non oltre il 15 dicembre 2024, a Rogito del Notaio Dott. di Persona_4
RD (BS). A seguito del predetto atto di cessione, la società Controparte_1 risulterà partecipata al 100% (cento per cento) - pari a nominali euro 10.000,00 - dal sig.
[...]
. La sig.ra OD AU garantisce di essere l'unica, piena ed esclusiva proprietaria della Parte_1 quota sociale oggetto della cessione e pertanto l'unica legittimata a disporne e che sulla stessa non gravano sequestri, pignoramenti o pesi o vincoli di sorta e garantisce altresì che dette condizioni sussisteranno anche al momento dell'atto definitivo notarile di cessione. Il sig. in aggiunta a quanto precede si impegna a fare tutto quanto possibile, anche Parte_1 reperendo un nuovo garante o fornendo ipoteca del proprio immobile, affinché la
[...] liberi la sig.ra OD AU dagli obblighi derivanti dalla Controparte_2 fideiussione dalla stessa prestata a garanzia del finanziamento ottenuto per l'acquisto del furgone di proprietà della società e da ogni altra garanzia dalla Controparte_1 stessa prestata in favore della società e, qualora ciò non sarà consentito dalla Banca medesima, il sig. si impegna a tenere manlevata e indenne la sig.ra OD AU da ogni obbligo e Parte_1 responsabilità inerenti e conseguenti.
Il sig. si impegna, anche tramite i rispettivi consulenti, a tenere rigorosamente informata la Pt_1 sig.ra OD dell'eventuale liberazione da parte della Banca o in caso di mancata liberazione – all'esito di ogni tentativo atto a sostituire il garante o a prestare ipoteca – comunque ad inoltrare documentazione alla stessa atta ad attestare il regolare pagamento dei ratei, sino alla scadenza, il giorno successivo ad ogni pagamento eseguendo, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
I costi connessi alla cessione delle quote saranno sostenuti dalla società, nessuno escluso.Fra le Parti non viene riconosciuto alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti;
Il signor si obbliga a restituire alla signora OD l'importo omnicomprensivo di Euro Pt_1
4.000,00= (quattromila/00), in due ratei ovvero Euro 2.700,00= (duemilasettecento/00) già versato a mezzo bonifico bancario in data 18.03.2024, che la sig.ra OD dichiara di aver ricevuto e per il quale rilascia quietanza, ed Euro 1.300,00= (milletrecento/00) entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della sentenza divorzile. Sempre nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui al presente ricorso, il sig. si impegna Parte_1 altresì a versare alla sig.ra OD AU in occasione del rogito notarile la somma di euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero), a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa anche in relazione ai rapporti sociali di cui sopra, dandosi atto che nella determinazione del predetto importo si è altresì tenuto conto del fatto che in data 04.12.2023, per far fronte ad imminenti esigenze di liquidità della società
il sig. a versato nelle casse della società medesima, Controparte_1 Pt_1
a titolo di finanziamento del socio, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
Si dà atto altresì che i coniugi, salvo quanto sopra, hanno già definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale e non avanzano reciprocamente – comunque rinunciandovi – più alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale per nessun titolo e/o ragione, né alcuna pretesa risarcitoria per nessun titolo e/ o ragione, in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri da esso nascenti, nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto (anche societario) tra essi intercorso o intercorrente sino alla data odierna.
Per accordo tra le parti le condizioni di cui al presente ricorso avranno immediata operatività sin dalla sottoscrizione dello stesso, salvo ove diversamente previsto;
Tutte le spese legali connesse al presente atto vengono interamente compensate fra le parti»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/06/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VOBARNO (anno 1999, parte II^, serie A, n. 9) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 937/2025 del 17.6.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e XO Parte_1
CL celebrato a Vobarno (BS) il 5.6.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 9;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ST TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22460/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. VINCENZI ROBERTO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'indirizzo pec dell'avv. Roberto Vincenzi Email_1
e
XO CL (c.f. , con l'avv. PAVONI ALBA, elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Vobarno, via Provinciale n. 19
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, Per_ I figli della coppia sono entrambi maggiorenni. è attualmente assunta, con contratto a tempo determinato presso la ditta Vivai Santigaro di San Felice (BS) tuttavia è affetta da problemi di salute Per_ che non le consentono sempre una costante e piena capacità lavorativa, mentre il figlio ha concluso con esito positivo il percorso di studi presso l'istituto professionale INAPLI di Villanuova
Sul Clisi (BS) nel giugno 2023, ed attualmente è assunto, con contratto a tempo indeterminato presso
Fondital s.pa. corrente in Vobarno (BS) con una retribuzione di euro 1.500/ 1.600,00 mensili;
Il sig. a decorre dalla data di deposito del presente ricorso, verserà alla figlia Pt_1 Per_3 entro il giorno 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della stessa, al ricorrente noto, la somma complessiva di € 300,00= (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso nel suo mantenimento ordinario;
le spese straordinarie per Per_
verranno suddivise fra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Brescia, datato 14.07.2016, ciò sino a quando la giovane non avrà raggiunta l'autonomia economica;
Le parti dichiarano che l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vobarno (BS), Via di Mezzo n.
37, frazione Degagna, di proprietà del padre del signor , è stato lasciato dalla signora Parte_1
OD AU in data 15 novembre 2024. Con l'abbandono dell'immobile la signora OD dichiara di rinunciare all'assegnazione di tale appartamento.
Conseguentemente, l'immobile resterà abitato dai figli della coppia, con l'autorizzazione e accordo già concesso loro dal proprietario (nonno paterno). La signora OD AU avrà diritto a ritirare tutti i beni personali di sua proprietà ancora presenti nell'appartamento entro e non oltre il 31 dicembre 2025 lasciando nell'abitazione tutti gli arredi e la mobilia.
Si dà atto che le Parti sono attualmente soci della società Controparte_1 con sede legale in Vobarno (BS) Via San Martino n. 18, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese partita I.V.A. , Numero REA BS – 462196, capitale sociale P.IVA_1 P.IVA_1
10.000,00, nella misura del 32% (trentadue per cento) pari a nominali euro 3.200,00 il sig. e Pt_1 nella misura del 68% (sessantotto per cento) pari a nominali euro 6.800,00 la sig.ra OD, e nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui al presente ricorso la sig.ra OD AU si impegna a cedere al sig. , il quale si obbliga Parte_1 di acquistare, la piena ed esclusiva proprietà dell'intera sua quota pari al 68% (sessantotto per cento) del capitale della società Antica Bottega di OD AU e C. s.n.c. L'atto notarile definitivo di cessione della predetta quota sociale verrà stipulato, alle condizioni qui indicate, entro il 15° giorno successivo al deposito in cancelleria della sentenza di omologa del Tribunale di Brescia e, comunque, entro e non oltre il 15 dicembre 2024, a Rogito del Notaio Dott. di Persona_4
RD (BS). A seguito del predetto atto di cessione, la società Controparte_1 risulterà partecipata al 100% (cento per cento) - pari a nominali euro 10.000,00 - dal sig.
[...]
. La sig.ra OD AU garantisce di essere l'unica, piena ed esclusiva proprietaria della Parte_1 quota sociale oggetto della cessione e pertanto l'unica legittimata a disporne e che sulla stessa non gravano sequestri, pignoramenti o pesi o vincoli di sorta e garantisce altresì che dette condizioni sussisteranno anche al momento dell'atto definitivo notarile di cessione. Il sig. in aggiunta a quanto precede si impegna a fare tutto quanto possibile, anche Parte_1 reperendo un nuovo garante o fornendo ipoteca del proprio immobile, affinché la
[...] liberi la sig.ra OD AU dagli obblighi derivanti dalla Controparte_2 fideiussione dalla stessa prestata a garanzia del finanziamento ottenuto per l'acquisto del furgone di proprietà della società e da ogni altra garanzia dalla Controparte_1 stessa prestata in favore della società e, qualora ciò non sarà consentito dalla Banca medesima, il sig. si impegna a tenere manlevata e indenne la sig.ra OD AU da ogni obbligo e Parte_1 responsabilità inerenti e conseguenti.
Il sig. si impegna, anche tramite i rispettivi consulenti, a tenere rigorosamente informata la Pt_1 sig.ra OD dell'eventuale liberazione da parte della Banca o in caso di mancata liberazione – all'esito di ogni tentativo atto a sostituire il garante o a prestare ipoteca – comunque ad inoltrare documentazione alla stessa atta ad attestare il regolare pagamento dei ratei, sino alla scadenza, il giorno successivo ad ogni pagamento eseguendo, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso.
I costi connessi alla cessione delle quote saranno sostenuti dalla società, nessuno escluso.Fra le Parti non viene riconosciuto alcun assegno a titolo di concorso nel mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti;
Il signor si obbliga a restituire alla signora OD l'importo omnicomprensivo di Euro Pt_1
4.000,00= (quattromila/00), in due ratei ovvero Euro 2.700,00= (duemilasettecento/00) già versato a mezzo bonifico bancario in data 18.03.2024, che la sig.ra OD dichiara di aver ricevuto e per il quale rilascia quietanza, ed Euro 1.300,00= (milletrecento/00) entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della sentenza divorzile. Sempre nell'ambito della più ampia regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali di cui al presente ricorso, il sig. si impegna Parte_1 altresì a versare alla sig.ra OD AU in occasione del rogito notarile la somma di euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero), a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa anche in relazione ai rapporti sociali di cui sopra, dandosi atto che nella determinazione del predetto importo si è altresì tenuto conto del fatto che in data 04.12.2023, per far fronte ad imminenti esigenze di liquidità della società
il sig. a versato nelle casse della società medesima, Controparte_1 Pt_1
a titolo di finanziamento del socio, la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
Si dà atto altresì che i coniugi, salvo quanto sopra, hanno già definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale e non avanzano reciprocamente – comunque rinunciandovi – più alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale per nessun titolo e/o ragione, né alcuna pretesa risarcitoria per nessun titolo e/ o ragione, in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri da esso nascenti, nonché in relazione a qualsivoglia altro rapporto (anche societario) tra essi intercorso o intercorrente sino alla data odierna.
Per accordo tra le parti le condizioni di cui al presente ricorso avranno immediata operatività sin dalla sottoscrizione dello stesso, salvo ove diversamente previsto;
Tutte le spese legali connesse al presente atto vengono interamente compensate fra le parti»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/06/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VOBARNO (anno 1999, parte II^, serie A, n. 9) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 937/2025 del 17.6.2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e XO Parte_1
CL celebrato a Vobarno (BS) il 5.6.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 9;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ST TE