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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5215/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037383137000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29520240037383137000, notificata il
15.7.2024 per il pagamento della complessiva somma di € 783.88, di cui € 5,88 per spese di notifica, a titolo di “Raccolta rifiuti anni 2010, 2011 e 2012”.
Il ricorrente lamenta la nullità della cartella per difetto di notifica degli atti ad essa presupposti ed eccepisce la prescrizione del credito ed ulteriori profili di illegittimità della cartella impugnata.
Entrambi i motivi sono fondati.
In linea di principio, la cartella di pagamento è atto che deve necessariamente trovare fondamento in un precedente atto, il cd. atto prodromico (che rivesta la natura di atto di accertamento). In proposito vale il principio generale secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, ….
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass., S.U. n. 16412/2007).
Nella fattispecie nessuna prova dell'esistenza di un atto prodromico alla cartella è stata data.
L'ente impositore – ATO ME 1 spa – ha eccepito l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, in particolare una “intimazione di pagamento”.
Tale difesa è, tuttavia, rimasta priva di ogni riscontro probatorio poichè il “dettaglio posta” (cioè la stampa tratta dal sito web di Banca_1) valorizzato dal resistente non costituisce prova idonea della avvenuta notifica.
In assenza di atti interruttivi, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata la prescrizione quinquennale è maturata per tutte le annualità della tassa rifiuti in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.; compensa le spese tra il ricorrente ed ADER. Così deciso in Messina il 12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5215/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037383137000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento n. 29520240037383137000, notificata il
15.7.2024 per il pagamento della complessiva somma di € 783.88, di cui € 5,88 per spese di notifica, a titolo di “Raccolta rifiuti anni 2010, 2011 e 2012”.
Il ricorrente lamenta la nullità della cartella per difetto di notifica degli atti ad essa presupposti ed eccepisce la prescrizione del credito ed ulteriori profili di illegittimità della cartella impugnata.
Entrambi i motivi sono fondati.
In linea di principio, la cartella di pagamento è atto che deve necessariamente trovare fondamento in un precedente atto, il cd. atto prodromico (che rivesta la natura di atto di accertamento). In proposito vale il principio generale secondo il quale “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, ….
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass., S.U. n. 16412/2007).
Nella fattispecie nessuna prova dell'esistenza di un atto prodromico alla cartella è stata data.
L'ente impositore – ATO ME 1 spa – ha eccepito l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, in particolare una “intimazione di pagamento”.
Tale difesa è, tuttavia, rimasta priva di ogni riscontro probatorio poichè il “dettaglio posta” (cioè la stampa tratta dal sito web di Banca_1) valorizzato dal resistente non costituisce prova idonea della avvenuta notifica.
In assenza di atti interruttivi, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata la prescrizione quinquennale è maturata per tutte le annualità della tassa rifiuti in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.; compensa le spese tra il ricorrente ed ADER. Così deciso in Messina il 12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino Fichera