TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. 5527/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5527/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 15.05.25; lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5527 /2024 R.G.
promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in via Petrarca n. 3-5, presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
PARTITA IVA ) rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Valentina Schilirò, P.IVA_2 domiciliata agli effetti del presente giudizio in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio
Ufficio legale distrettuale.
- resistente –
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Belpasso, Via VIII Traversa n. 81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Prezzavento
E
(di seguito C.F. E P. IVA , Controparte_3 CP_4 P.IVA_3 subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Saitta, giusta procura in atti Controparte_5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato sito in Catania, Via Centuripe 2/A
-resistente-
E
(codice fiscale/partita IVA n. ), Controparte_6 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Siracusa, via A. Adorno n. 15 presso lo studio del sottoscritto Avv.
Stefania Cannata che la rappresenta e difende giusta procura
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021254491/000 per l'importo complessivo di €
161.626,82 e discendente da nn. 37 cartelle di pagamento e 3 avvisi di addebito relativamente alle somme di competenza di codesto Tribunale e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali, perché illegittime e comunque ampiamente prescritte:
1) n. 29320140005530613000 di € 4.685,88 Ente Impositore sede di Catania per gli anni CP_7
2011/ 2012/ 2013 asseritamente notificata il 25/03/2014;
2) n.29320150021272862000 di € 166,51 limitatamente alla somma pretesa dal Collegio
Geometri, per gli anni 2009 e 2012, asseritamente notificata il 22/01/2016; 3) n.29320160060289577000 di € 609,52 limitatamente alla pretesa del Collegio Geometri di
Catania, per l'anno 2011, asseritamente notificata il 13/10/2016;
4) n.29320170036586082000 di € 296,70 Ente Impositore per gli anni 2013, Controparte_2 asseritamente notificata il 19/01/2018;
5) n.59320120000203455000 di € 5.527,45 Ente Impositore , avente ad oggetto tributi CP_1 previdenziali aziende - Dm insoluti, periodi da 04 a 10/2011, asseritamente notificata il
26/03/2012;
6) n.59320120002963030000 di € 4.016,78 Ente Impositore per tributi previdenziali CP_1 aziende - Dm insoluti, periodi 11-12/2011, asseritamente notificata il 28/09/2012;
7) 59320130005578535000 di € 2.284,05 Ente Impositore per tributi previdenziali aziende CP_1
- NOTE DI RETTIFICA DA DM10, periodi da 04 a 06/2012 asseritamente notificata il
05/02/2014
Eccepiva a tal riguardo: NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA NOTIFICA
DEGLI ATTI PRODROMICI SOTTESI;
INTERVENUTA DECADENZA E PRESCRIZIONE DEL CREDITO
PRESUPPOSTO – INESISTENZA DELLA PRETESA CREDITORIA;
INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DELL'AZIONE ESECUTIVA;
PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E MANCATA INDICAZIONE DEI
CRITERI DI CALCOLO. NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, L. N. 212/2000; OMESSA ALLEGAZIONE;
OMESSA NOTIFICA
DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO; ISTANZA DI SOSPENSIONE ANCHE PROVVISORIA DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 47 COMMA 3 D. LGS. 546/1992.
Concludeva chiedendo: Preliminarmente, sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento n. 29320249021254491/000 per l'importo complessivo di € 161.626,82 e discendente da nn. 37 cartelle di pagamento n. 3 avvisi di addebito in ragione dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che la procedura esecutiva provocherebbe ai danni del ricorrente;
Nel merito, accertare e dichiarare l'intimazione di pagamento e le cartelle n.
29320140005530613000 di € 4.685,88 asseritamente notificata il 25/03/2014;
29320150021272862000 di € 166,51 limitatamente alla somma pretesa dal Collegio Geometri, asseritamente notificata il 22/01/2016; 29320160060289577000 di € 609,52 limitatamente alla pretesa del asseritamente notificata il 13/10/2016; Controparte_2
29320170036586082000 di € 296,70 asseritamente notificata il 19/01/2018;
59320120000203455000 di € 5.527,45 asseritamente notificata il 26/03/2012; 59320120002963030000 di € 4.016,78 asseritamente notificata il 28/09/2012;
59320130005578535000 di € 2.284,05 asseritamente notificata il 05/02/2014, oltre tutti gli atti correlati, illegittimi, nulli e privi di ogni effetto giuridico, oltre che dal credito vantato ed opposto, ampiamente prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e
C.P.A. come per legge.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione di e dichiarare CP_8 inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24
d.lgs. n.46/1999, TARDIVA ALLA LUCE DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con comparsa di costituzione si costituiva il quale Controparte_2 concludeva chiedendo: rigettare totalmente il ricorso proposto dal Sig. perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. In subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, statuire l'estraneità del a Controparte_2 qualunque condotta inadempiente e/o irregolare tenuta dall'agente di riscossione nella formazione e notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento per cui è causa e per l'effetto tenere indenne l'odierna resistente dal pagamento delle spese processuali. Si fa riserva in questo caso di chiedere separatamente le somme non riscosse da parte dell' CP_3 [...]
. Condannare, infine, parte soccombente alla refusione delle spese legali a favore del CP_3
dei Geometri. CP_2
Con comparsa di costituzione si costituiva l' la Controparte_6
quale concludeva chiedendo: revocata la sospensione già provvisoriamente concessa, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto tardivo;
in subordine, preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riguardo Controparte_3 alle eccezioni afferenti alla notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e/o al merito della pretesa creditoria;
indi, Nel merito rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui infra e confermare integralmente l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti ad essa sottesi.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e/o al merito della pretesa creditoria, tenere indenne l'Agente della Riscossione dalle conseguenze del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi”
Con provvedimento del 11.06.2024 veniva sospesa l'efficacia del titolo.
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto Giudice Onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo Giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 15 maggio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 15.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr.
Cass., Sez. Un., 8/3/2022, n. 7514).
In via preliminare, giova rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali, i relativi motivi di opposizione, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi, sono soggetti al termine decadenziale di all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato,
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav.,
26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104). Invero il ricorrente ha dedotto motivi che attengono al merito della pretesa contributiva - con riguardo alle doglianze inerenti la dedotta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per il decorso del termine quinquennale di legge senza il compimento di atti interruttivi - e motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo per omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Costituendosi ha prodotto: Controparte_6
1) la relata di notifica della cartella n. 29320140005530613000 notificata il 25/03/2014 al ricorrente a mani della moglie, nonché il dettaglio della distinta di accettazione n. 267 del 28.03.2014 in cui è inserita la R 20002004893-4 relativa alla predetta cartella del per Parte_2
conto di Controparte_5
- 2) la relata di notifica della cartella n.29320150021272862000 notificata il 22/01/2016 a mani della moglie nonché il dettaglio della distinta di accettazione n. 679 del 20.01.2016 in cui è inserita la R
20003091322-7 del per conto di Parte_2 Controparte_5
- 3) la relata di notifica della racc.ta 67218109654-8 relativa all'atto n. 29320160060289577000 notificato al il 7/08/2016 Parte_1
- 4) la racc.ta n. 614547267154 relativa all'atto 29320170036586082000 notificata al ricorrente il
19/01/2018 a mani della moglie
5) l'Intimazione di pagamento n. 293 2016 90083748 50/000 notificato il 6/10/2016, a mani della moglie del ricorrente, quale atto interruttivo della Cartella di pagamento 29320140005530613000 e dell'Avviso di addebito n.593 2012 00002034 55 000
6) l'Intimazione di pagamento n. 293 2017 90397351 40/000 notificato il 16/02/2018, personalmente al ricorrente, quale atto interruttivo dell'Avviso di addebito 593 2013 00055785 35 000
7) l'Intimazione di pagamento n. 293 2018 90254684 18/000 notificato il 29/03/2019 a mani della moglie del ricorrente quale atto interruttivo della cartella di pagamento 293 2014 0005530613000
8) l'Intimazione di pagamento 293 2022 90048009 14/000 notifica il 06/05/2022 all'indirizzo di posta elettronica quale atto interruttivo dell'Avviso di addebito 593 2012 Email_1
00002034 55 000, dell'Avviso di addebito 593 2012 00029630 30 000 e dell'Avviso di addebito 593
2013 00055785 35 000
9) l'Intimazione di pagamento 293 2022 90089531 58/000 notifica il 11/05/2022 all'indirizzo di posta elettronica quale atto interruttivo della cartella di pagamento Cartella 293 Email_1
2015 0021272862000
10) l'intimazione di pagamento 293 2022 90199377 71/000 notifica il 12/12/2022 all'indirizzo di posta elettronica quale atto interruttivo della Cartella 293 2016 Email_1
0060289577000, della Cartella 293 2017 0036586082000
11) l'intimazione di pagamento 293 2024 90212544 91/000 notificato il 15/05/2024 a mani della moglie convivente, quale atto interruttivo della cartella n. 29320140005530613000, della Cartella
293 201 50021272862000, della Cartella 293 2016 0060289577000, della Cartella 293 2017 0036586082000, dell'Avviso di addebito 593 2012 00002034 55 000, dell'Avviso di addebito 593
2012 00029630 30 000, dell'Avviso di addebito 593 2013 00055785 35 000
L' costituendosi ha prodotto CP_1
1) l'Avviso di Addebito n. 593 2012 00002034 55 000 notificato con racc.ta e A.R.
65002423941-6 notificata il 26/03/2012
2) l'Avviso di Addebito n. 593 2012 00029630 30 000 notificato con racc.ta e A.R.
65006971158-4 il 28/09/2012
3) l'Avviso di Addebito n. 593 2013 00055785 35 000 notificato con racc.ta e A.R.
65017757426-9 il 5/02/2014
Alla luce della superiore documentazione tutti gli atti posti a fondamento dell''intimazione di pagamento oggi impugnato risultano regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge di talchè il credito ivi portato è ormai divenuto definitivo e non più contestabile.
Invero, sebbene il ricorrente affermi di non avere mai ricevuto la notifica di detti atti prodromici all'atto impugnato, come documentato in atti, gli stessi sono stati regolarmente notificati, presso la residenza del ricorrente, o personalmente a quest'ultimo o a mani della “moglie”, a nulla rilevando l'eccezione di nullità della notifica effettuata a soggetto non abilitato alla ricezione di atti. Si ricorda, invero, a tal riguardo, che sul punto la Suprema Corte, ha più volte affermato il principio secondo cui: “ ...posto che questa Corte è ferma nel ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (cfr. Cass. n.
1971/2017; Cass. n. 146/2014; Cass. n. 12181/2013; v. pure Cass. nn. 16164/2003 e 12181/2013 ove si è chiarito che per tale forma di notificazione da ultimo indicata non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa” (ordinanza n.8418 del 5.4.2018) Principio reiterato il 30.10.2018 con sentenza n. 27587 “In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. Chi contesti la non convivenza con colui che ha ricevuto l'atto deve quindi fornire la prova contraria di una diversa residenza di quest'ultimo.” I superiori atti devono pertanto ritenersi ritualmente notificati
Tuttavia parte ricorrente ha, altresì, eccepito espressamente la prescrizione successiva maturata dopo la notifica delle suddette cartelle.
Orbene la , come detto, ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione, Controparte_5
i richiamati atti di intimazione, oltre l'atto impugnato e il pignoramento presso terzi n.
29384202400003670001 notificato al ricorrente il 4/06/2024 ditalchè l'opposizione deve essere rigettata con riferimento a tutti i crediti posti a fondamento dell'atto impugnato ad eccezione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 593 2012 00002034 55 000 e 593 2012 00029630 30 000
Anche con riferimento a questi ultimi, invero, l' , richiama Controparte_6
l'l'intimazione di pagamento n. 29320189025468418000 notificato in data 29/03/2019, tuttavia, il richiamato atto è riferito esclusivamente a cartelle di pagamento emesse da Enti creditori diversi dall' . Per conseguenza, con riferimento ai suddetti avvisi di addebito (n. 593 2012 00002034 CP_1
55 000 e 593 2012 00029630 30 000) è maturata la prescrizione successiva.
Atteso l'esito della lite compensa le spese tra le parti in causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5527/2024 R.G. così statuisce:
Annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249021254491/000 in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2012 00002034 55 000 e 593 2012 00029630 30 000
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 15 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5527/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 15.05.25; lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5527 /2024 R.G.
promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in via Petrarca n. 3-5, presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
PARTITA IVA ) rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Valentina Schilirò, P.IVA_2 domiciliata agli effetti del presente giudizio in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio
Ufficio legale distrettuale.
- resistente –
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Belpasso, Via VIII Traversa n. 81, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Prezzavento
E
(di seguito C.F. E P. IVA , Controparte_3 CP_4 P.IVA_3 subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Saitta, giusta procura in atti Controparte_5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato sito in Catania, Via Centuripe 2/A
-resistente-
E
(codice fiscale/partita IVA n. ), Controparte_6 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Siracusa, via A. Adorno n. 15 presso lo studio del sottoscritto Avv.
Stefania Cannata che la rappresenta e difende giusta procura
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249021254491/000 per l'importo complessivo di €
161.626,82 e discendente da nn. 37 cartelle di pagamento e 3 avvisi di addebito relativamente alle somme di competenza di codesto Tribunale e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle esattoriali, perché illegittime e comunque ampiamente prescritte:
1) n. 29320140005530613000 di € 4.685,88 Ente Impositore sede di Catania per gli anni CP_7
2011/ 2012/ 2013 asseritamente notificata il 25/03/2014;
2) n.29320150021272862000 di € 166,51 limitatamente alla somma pretesa dal Collegio
Geometri, per gli anni 2009 e 2012, asseritamente notificata il 22/01/2016; 3) n.29320160060289577000 di € 609,52 limitatamente alla pretesa del Collegio Geometri di
Catania, per l'anno 2011, asseritamente notificata il 13/10/2016;
4) n.29320170036586082000 di € 296,70 Ente Impositore per gli anni 2013, Controparte_2 asseritamente notificata il 19/01/2018;
5) n.59320120000203455000 di € 5.527,45 Ente Impositore , avente ad oggetto tributi CP_1 previdenziali aziende - Dm insoluti, periodi da 04 a 10/2011, asseritamente notificata il
26/03/2012;
6) n.59320120002963030000 di € 4.016,78 Ente Impositore per tributi previdenziali CP_1 aziende - Dm insoluti, periodi 11-12/2011, asseritamente notificata il 28/09/2012;
7) 59320130005578535000 di € 2.284,05 Ente Impositore per tributi previdenziali aziende CP_1
- NOTE DI RETTIFICA DA DM10, periodi da 04 a 06/2012 asseritamente notificata il
05/02/2014
Eccepiva a tal riguardo: NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OMESSA NOTIFICA
DEGLI ATTI PRODROMICI SOTTESI;
INTERVENUTA DECADENZA E PRESCRIZIONE DEL CREDITO
PRESUPPOSTO – INESISTENZA DELLA PRETESA CREDITORIA;
INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DELL'AZIONE ESECUTIVA;
PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E MANCATA INDICAZIONE DEI
CRITERI DI CALCOLO. NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, L. N. 212/2000; OMESSA ALLEGAZIONE;
OMESSA NOTIFICA
DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO; ISTANZA DI SOSPENSIONE ANCHE PROVVISORIA DEL PROVVEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 47 COMMA 3 D. LGS. 546/1992.
Concludeva chiedendo: Preliminarmente, sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento n. 29320249021254491/000 per l'importo complessivo di € 161.626,82 e discendente da nn. 37 cartelle di pagamento n. 3 avvisi di addebito in ragione dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che la procedura esecutiva provocherebbe ai danni del ricorrente;
Nel merito, accertare e dichiarare l'intimazione di pagamento e le cartelle n.
29320140005530613000 di € 4.685,88 asseritamente notificata il 25/03/2014;
29320150021272862000 di € 166,51 limitatamente alla somma pretesa dal Collegio Geometri, asseritamente notificata il 22/01/2016; 29320160060289577000 di € 609,52 limitatamente alla pretesa del asseritamente notificata il 13/10/2016; Controparte_2
29320170036586082000 di € 296,70 asseritamente notificata il 19/01/2018;
59320120000203455000 di € 5.527,45 asseritamente notificata il 26/03/2012; 59320120002963030000 di € 4.016,78 asseritamente notificata il 28/09/2012;
59320130005578535000 di € 2.284,05 asseritamente notificata il 05/02/2014, oltre tutti gli atti correlati, illegittimi, nulli e privi di ogni effetto giuridico, oltre che dal credito vantato ed opposto, ampiamente prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e
C.P.A. come per legge.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione di e dichiarare CP_8 inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24
d.lgs. n.46/1999, TARDIVA ALLA LUCE DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con comparsa di costituzione si costituiva il quale Controparte_2 concludeva chiedendo: rigettare totalmente il ricorso proposto dal Sig. perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti. In subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, statuire l'estraneità del a Controparte_2 qualunque condotta inadempiente e/o irregolare tenuta dall'agente di riscossione nella formazione e notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento per cui è causa e per l'effetto tenere indenne l'odierna resistente dal pagamento delle spese processuali. Si fa riserva in questo caso di chiedere separatamente le somme non riscosse da parte dell' CP_3 [...]
. Condannare, infine, parte soccombente alla refusione delle spese legali a favore del CP_3
dei Geometri. CP_2
Con comparsa di costituzione si costituiva l' la Controparte_6
quale concludeva chiedendo: revocata la sospensione già provvisoriamente concessa, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto tardivo;
in subordine, preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con riguardo Controparte_3 alle eccezioni afferenti alla notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione di pagamento impugnata e/o al merito della pretesa creditoria;
indi, Nel merito rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui infra e confermare integralmente l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti ad essa sottesi.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e/o al merito della pretesa creditoria, tenere indenne l'Agente della Riscossione dalle conseguenze del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi”
Con provvedimento del 11.06.2024 veniva sospesa l'efficacia del titolo.
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto Giudice Onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo Giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 15 maggio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 15.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Si premette preliminarmente che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento attiene non soltanto a vizi formali della procedura di riscossione bensì anche al merito della pretesa creditoria e deve, pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, titolare del credito, sia del concessionario, competente per la fase di riscossione del credito medesimo (cfr.
Cass., Sez. Un., 8/3/2022, n. 7514).
In via preliminare, giova rilevare che in relazione ai dedotti vizi formali, i relativi motivi di opposizione, concretandosi in una opposizione agli atti esecutivi, sono soggetti al termine decadenziale di all'art. 617 c.p.c., che nel caso di specie non risulta rispettato,
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav.,
26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104). Invero il ricorrente ha dedotto motivi che attengono al merito della pretesa contributiva - con riguardo alle doglianze inerenti la dedotta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per il decorso del termine quinquennale di legge senza il compimento di atti interruttivi - e motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo per omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Costituendosi ha prodotto: Controparte_6
1) la relata di notifica della cartella n. 29320140005530613000 notificata il 25/03/2014 al ricorrente a mani della moglie, nonché il dettaglio della distinta di accettazione n. 267 del 28.03.2014 in cui è inserita la R 20002004893-4 relativa alla predetta cartella del per Parte_2
conto di Controparte_5
- 2) la relata di notifica della cartella n.29320150021272862000 notificata il 22/01/2016 a mani della moglie nonché il dettaglio della distinta di accettazione n. 679 del 20.01.2016 in cui è inserita la R
20003091322-7 del per conto di Parte_2 Controparte_5
- 3) la relata di notifica della racc.ta 67218109654-8 relativa all'atto n. 29320160060289577000 notificato al il 7/08/2016 Parte_1
- 4) la racc.ta n. 614547267154 relativa all'atto 29320170036586082000 notificata al ricorrente il
19/01/2018 a mani della moglie
5) l'Intimazione di pagamento n. 293 2016 90083748 50/000 notificato il 6/10/2016, a mani della moglie del ricorrente, quale atto interruttivo della Cartella di pagamento 29320140005530613000 e dell'Avviso di addebito n.593 2012 00002034 55 000
6) l'Intimazione di pagamento n. 293 2017 90397351 40/000 notificato il 16/02/2018, personalmente al ricorrente, quale atto interruttivo dell'Avviso di addebito 593 2013 00055785 35 000
7) l'Intimazione di pagamento n. 293 2018 90254684 18/000 notificato il 29/03/2019 a mani della moglie del ricorrente quale atto interruttivo della cartella di pagamento 293 2014 0005530613000
8) l'Intimazione di pagamento 293 2022 90048009 14/000 notifica il 06/05/2022 all'indirizzo di posta elettronica quale atto interruttivo dell'Avviso di addebito 593 2012 Email_1
00002034 55 000, dell'Avviso di addebito 593 2012 00029630 30 000 e dell'Avviso di addebito 593
2013 00055785 35 000
9) l'Intimazione di pagamento 293 2022 90089531 58/000 notifica il 11/05/2022 all'indirizzo di posta elettronica quale atto interruttivo della cartella di pagamento Cartella 293 Email_1
2015 0021272862000
10) l'intimazione di pagamento 293 2022 90199377 71/000 notifica il 12/12/2022 all'indirizzo di posta elettronica quale atto interruttivo della Cartella 293 2016 Email_1
0060289577000, della Cartella 293 2017 0036586082000
11) l'intimazione di pagamento 293 2024 90212544 91/000 notificato il 15/05/2024 a mani della moglie convivente, quale atto interruttivo della cartella n. 29320140005530613000, della Cartella
293 201 50021272862000, della Cartella 293 2016 0060289577000, della Cartella 293 2017 0036586082000, dell'Avviso di addebito 593 2012 00002034 55 000, dell'Avviso di addebito 593
2012 00029630 30 000, dell'Avviso di addebito 593 2013 00055785 35 000
L' costituendosi ha prodotto CP_1
1) l'Avviso di Addebito n. 593 2012 00002034 55 000 notificato con racc.ta e A.R.
65002423941-6 notificata il 26/03/2012
2) l'Avviso di Addebito n. 593 2012 00029630 30 000 notificato con racc.ta e A.R.
65006971158-4 il 28/09/2012
3) l'Avviso di Addebito n. 593 2013 00055785 35 000 notificato con racc.ta e A.R.
65017757426-9 il 5/02/2014
Alla luce della superiore documentazione tutti gli atti posti a fondamento dell''intimazione di pagamento oggi impugnato risultano regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge di talchè il credito ivi portato è ormai divenuto definitivo e non più contestabile.
Invero, sebbene il ricorrente affermi di non avere mai ricevuto la notifica di detti atti prodromici all'atto impugnato, come documentato in atti, gli stessi sono stati regolarmente notificati, presso la residenza del ricorrente, o personalmente a quest'ultimo o a mani della “moglie”, a nulla rilevando l'eccezione di nullità della notifica effettuata a soggetto non abilitato alla ricezione di atti. Si ricorda, invero, a tal riguardo, che sul punto la Suprema Corte, ha più volte affermato il principio secondo cui: “ ...posto che questa Corte è ferma nel ritenere che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (cfr. Cass. n.
1971/2017; Cass. n. 146/2014; Cass. n. 12181/2013; v. pure Cass. nn. 16164/2003 e 12181/2013 ove si è chiarito che per tale forma di notificazione da ultimo indicata non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa” (ordinanza n.8418 del 5.4.2018) Principio reiterato il 30.10.2018 con sentenza n. 27587 “In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. Chi contesti la non convivenza con colui che ha ricevuto l'atto deve quindi fornire la prova contraria di una diversa residenza di quest'ultimo.” I superiori atti devono pertanto ritenersi ritualmente notificati
Tuttavia parte ricorrente ha, altresì, eccepito espressamente la prescrizione successiva maturata dopo la notifica delle suddette cartelle.
Orbene la , come detto, ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione, Controparte_5
i richiamati atti di intimazione, oltre l'atto impugnato e il pignoramento presso terzi n.
29384202400003670001 notificato al ricorrente il 4/06/2024 ditalchè l'opposizione deve essere rigettata con riferimento a tutti i crediti posti a fondamento dell'atto impugnato ad eccezione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 593 2012 00002034 55 000 e 593 2012 00029630 30 000
Anche con riferimento a questi ultimi, invero, l' , richiama Controparte_6
l'l'intimazione di pagamento n. 29320189025468418000 notificato in data 29/03/2019, tuttavia, il richiamato atto è riferito esclusivamente a cartelle di pagamento emesse da Enti creditori diversi dall' . Per conseguenza, con riferimento ai suddetti avvisi di addebito (n. 593 2012 00002034 CP_1
55 000 e 593 2012 00029630 30 000) è maturata la prescrizione successiva.
Atteso l'esito della lite compensa le spese tra le parti in causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5527/2024 R.G. così statuisce:
Annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249021254491/000 in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2012 00002034 55 000 e 593 2012 00029630 30 000
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 15 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011