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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 17/2025
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altri istituti di V.G. e proc.
camerali in materia di fallimento nella causa iscritta al n. 17/2025 promossa da:
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato reclamante contro
(CF ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._1 residente in [...] int. 17, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa
Simona Pometto (CF – PEC C.F._2 Ema_1 Email_2
del Foro Genova con studio in Genova, Via Gabriele d'Annunzio n. 2 int. 50,
[...] presso la quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento, il tutto in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sede di reclamo reclamato
e con
quale OCC Controparte_2
e con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova parte necessaria
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulatole seguenti conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente reclamo, riformare/annullare la sentenza impugnata, dichiarando, per
l'effetto, inammissibile la proposta di concordato minore e/o, comunque, respingendo
l'istanza di omologazione della stessa, con ogni conseguente effetto di legge.”.
* * *
-parte reclamata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ravvisandosi gli estremi di legge di cui all'art. 74 e segg. CCII,:
-rigettare il reclamo ex art. 51 CCII promosso da Pt_1 Controparte_3
in quanto infondato in fatto e in diritto per le causali tutte di cui in
[...] narrativa;
e conseguentemente
-confermare integralmente la sentenza di omologazione del concordato minore n.
210/2024 emessa dal Tribunale di Genova in composizione monocratica il 22.12.2024 e pubblicata il 23.12.2024.
-condannare la reclamante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. per le causali di cui in narrativa. Con vittoria si spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
* * *
- quale OCC non si è costituito e non ha rassegnato Controparte_2 conclusioni;
* * *
-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“CHIEDE pertanto l'accoglimento del reclamo con la regolazione delle spese come per legge.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla pronuncia reclamata. pag. 2/12 Il Tribunale di Genova con sentenza n. 210/2024 pubblicata il 23/12/2024, nella causa avente ad oggetto l'omologa del Concordato Minore in prosecuzione presentato da , dichiarava “…visto l'art. 80 CCII, Omologa il concordato CP_1 minore depositato da CF. Dispone che CP_1 C.F._1
l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione. Dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 81 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del concordato omologato”.
, titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto un'attività CP_1 di commercio di prodotti professionali per la cura della persona, depositava presso il
Tribunale di Genova istanza per la nomina di un professionista quale Organismo di
Composizione della Crisi (OCC) per procedere ad un Concordato Minore in prosecuzione. L'OCC nominato procedeva ai propri accertamenti e la donna depositava quindi la relativa proposta al Tribunale corredata dalla relazione dell'OCC e dal piano di Concordato documenti comunicati a tutti i creditori. Emerge dalla lettura Pt_2 della proposta e della relazione dell'OCC che le difficoltà economiche sarebbero insorte dal 2016 per problemi di salute della donna, per l'astensione dal lavoro per maternità a rischio dell'unica dipendente e per il lock down da Covid-19. poteva, CP_1 quindi mettere a disposizione dei propri creditori 20.000,00 euro come apporto esterno e
24.000,00 euro in sessanta mesi con rate mensili di 400,00 euro al mese, pari all'importo che avrebbe potuto accantonare, dedotti i costi dell'attività e quanto necessario per sé stessa. pag. 3/12 Risulta che i debiti erano così ricostruiti:
Descrizione Creditore Importo
Classe 1 privilegio 2753-2778 n.1c.c. 17.419,87 Pt_3
Classe 2 per tributi Irpef, Irap, 23.807,00 Parte_1 addizionali regionali e comunali -privilegio artt.
2752-2778 n.18 c.c.
Classe 3 per crediti IVA – privilegio 199.690,00 Parte_1 artt. 2752-2778 n. 19 c.c.
Classe 4 Regione Liguria e Comune (TARI) privilegio 7.941,02 artt.2752-2778 n.20 c.c.
Classe 5 Creditori Degradati 225.640,00
Classe 6 Creditori Chirografi MPS e Banca Intesa 39.915,64
TOTALE 514.413,53 La ricorrente proponeva tramite l'OCC di soddisfare i debitori come segue;
debito importo % soddisf. pagato
PREDUZIONE 5.978,44 100% 5.978,44
Classe 1 17.419,87 25% 4.354,75
Classe 2 23.807,00 15% 3.571,00
Classe 3 199.690,00 7% 13.232,51
Classe 4 7.941,02 5% 395,00
Classe 5 225.640,00 2,2% 4.964,8
Classe 6 39.915,64 2 % 790,51 accantonamento MCC 26.210,92 covid 26% 6.814,8
12.124,69 MPS 3.152,4
TOTALE 43.254,21 La relazione dell'OCC evidenziava, inoltre: i) che non vi erano ragioni ostative, oggettive o soggettive per accedere al Concordato Minore e sussistevano i presupposti ex art. 2 CCIII;
ii) che era stata individuata la genesi del sovraindebitamento con le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte a fronte della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumerle; iii) che risultava più conveniente la proposta di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria. La relazione dell'OCC, in particolare evidenziava che “il debito tributario pregresso che non era stato possibile inserire nella “pace fiscale” fu in un primo momento rateizzato in n. 120 rate presso l' ma a causa dei minori introiti sempre conseguenti CP_4
pag. 4/12 all'emergenza sanitaria non vennero rispettati i pagamenti alle scadenze, decadendo dalla rateazione” (cfr. pag. 5 relazione OCC).
Si costituiva che formulava osservazioni, non fornendo il proprio assenso al CP_4 piano di Concordato Minore perché: i) il 90% del debito ristrutturato era fiscale;
ii) i mancati pagamenti nei confronti del fisco risalivano al 2005; iii) “l'indebitamento erariale così delineato evidenzia, in realtà, una volontà di non adempiere scientemente ai doveri fiscali” (cfr. pag. 1 sentenza di omologa); iv) il sovraindebitamento non poteva essere ritenuto incolpevole;
v) non era possibile comprendere come la debitrice avrebbe potuto far fronte al corretto pagamento delle imposte nel futuro poiché non era stata indicata alcuna modifica strutturale dell'attività economica della stessa;
vi) la finanza esterna era di importo irrisorio rispetto al debito complessivo;
vii) l'alternativa liquidatoria non era stata valutata correttamente.
L'OCC replicava: i) che la debitrice, da metà dell'anno 2022 (fino al 18/11/2024), aveva versato con regolarità i tributi;
ii) che aveva confermato tale regolarità; iii) CP_4 che il valore dell'azienda era basato sulla fidelizzazione dei clienti;
iv) che la vendita dell'attività avrebbe comportato la potenziale perdita di parte della clientela.
Il Tribunale di Genova, esaminate le osservazioni dell'OCC alle doglianze dell' riteneva che “non vi è dubbio che il debito erariale derivi da imposte CP_4 dichiarate e non versate e, quindi, si sia formato nella consapevolezza del debitore ma la procedura non richiede alcun requisito di meritevolezza specifica” (cfr. pag. 3 sentenza omologa).
Il Tribunale di Genova viste le votazioni dei creditori rispetto al piano di Concordato
Minore riteneva “la convenienza per l'amministrazione finanziaria della proposta in esame”, sterilizzava “il voto negativo del fisco e, quindi, le classi 2, 3 e 5”, accertava
“conseguentemente, la maggioranza anche delle classi nell'approvazione della proposta di concordato minore” (cfr. pag. 6 sentenza di omologa) e procedeva alla relativa omologa.
* * *
2. Sull'oggetto del reclamo. proponeva reclamo e chiedeva la riforma della sentenza di omologa CP_4 affermando: i) che il debito oggetto di piano di Concordato Minore era pressoché pag. 5/12 integralmente di natura erariale;
ii) che il Tribunale aveva escluso incongruamente la rilevanza del voto contrario al piano manifestato dall' ; iii) che la Parte_1 procedura avendo natura latu sensu concordataria non poteva prescindere dall'accertamento della buona fede debitoria e della meritevolezza della proposta;
iv) che la proposta concordataria non era più vantaggiosa della prospettiva liquidatoria.
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva al CP_1 reclamo di per essere Controparte_5 unica legittimata all'impugnazione la Direzione Provinciale di Genova, unico soggetto ad esprimere il voto in merito all'omologazione del concordato. nel CP_1 merito contestava la fondatezza del reclamo perché la prima cartella esattoriale risaliva al 2013, precisava che nel 2014 a seguito dell'alluvione aveva subito ingenti perdite e che nel 2016 per motivi per motivi familiari era stata costretta ad assumere alle sue dipendenze il fratello e la di lui compagna, con un rilevante aggravio di costi non necessari all'attività.
Il Pubblico Ministero depositava il proprio parere chiedendo l'accoglimento del reclamo.
L'OCC a cui è stato notificato il reclamo non depositava alcuna memoria.
La Corte all'esito della prima udienza nelle forme della trattazione scritta si riservava di decidere.
* * *
3. Sulla legittimazione attiva di Parte_1
.
[...]
Parte reclamata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di
[...]
in quanto nell'ambito della procedura di Parte_1 sovra indebitamento, il voto è stato espresso dalla Direzione Provinciale di Genova, seppur privo dell'indicazione del parere conforme della relativa Direzione Parte_1
come stabilito dall'art. 88 CCII. Pt_1
L'eccezione è infondata.
Invero, come allegato dall'Avvocatura dello Stato “le Direzioni Provinciali sono mere articolazioni dell' e sono di per sé prive di legittimazione Parte_1 processuale, essendo la capacità di stare giudizio di titolarità dell'Amministrazione pag. 6/12 centrale (art. 75 c.p.c. , nonché Circolare 71/E del 30.7.2001 e 27/E del 28.5.2010 dell' )” (cfr. pag. 2 note di udienza 19/3/2025). Parte_1
La Corte di Cassazione ha poi precisato a più riprese che il Decreto Legislativo n.
546/1992 agli articoli 10 e 11 attribuisce “la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato e tale capacità è ora assunta dagli uffici periferici delle
Agenzie fiscali, sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo” (Cass. 33798/2023).
Va quindi rigettata l'eccezione formulata da CP_1
* * *
4. Sui motivi di doglianza della reclamante.
Parte reclamante ha chiesto la riforma della sentenza di omologa perché il debito oggetto di piano di Concordato era pressoché integralmente di natura erariale, Pt_2 perché era stata esclusa la rilevanza del voto contrario al piano manifestato dall'
[...]
, perché la procedura avendo natura latu sensu concordataria non poteva Parte_1 prescindere dall'accertamento della buona fede della debitrice che da anni aveva omesso il versamento dei tributi anche prima delle lamentate difficoltà economiche e perchè la proposta concordataria non risultava più vantaggiosa della prospettiva liquidatoria.
Parte reclamata ha fondato la domanda di concordato minore, come si evince dalla relazione dell'OCC, sull'esistenza di difficoltà di natura economica, legate alla alluvione del 2014 (cfr. comparsa di costituzione in sede di reclamo), a problemi di salute dell'imprenditrice a far data dal 2016, alla chiusura per il Lock Down da Covid
19, alla necessità di far fronte alla maternità a rischio dell'unica dipendente (cfr. pagg.
4-5 relazione OCC) e alla necessità di assumere come dipendenti il fratello e la di lui convivente.
La reclamante ha contestato tale ricostruzione dei fatti affermando che l'attività imprenditoriale era stata avviata nel 2006 e che già da allora l'imprenditrice non aveva versato all'Erario quanto dovuto a titolo di imposte. La prima cartella esattoriale risulterebbe essere stata emessa nel 2013. La reclamante afferma quindi che l'indebitamento con l'Erario non sarebbe sorto per difficoltà sopravvenute nel corso dell'attività, come affermato dall'imprenditrice, ma “dalla sistematica volontà di non pag. 7/12 versare le imposte;
laddove l'Agente della Riscossione ha attivato misure esecutive, la
Parte si è avvalsa della possibilità di rateizzazione, ma sostanzialmente la quota saldata risulta essere poco significativa, con il solo risultato di bloccare le azioni esecutive stesse” (cfr. pag. 2 reclamo). La reclamante, inoltre, pone la questione di valutare anche per il concordato minore la correlazione tra l'effetto esdebitatorio e la necessità di un vaglio di una lata meritevolezza, seppur in assenza di una esplicita previsione normativa.
La doglianza è fondata.
La Corte osserva che dall'esame degli atti appare corretta la prospettazione della reclamante relativa alla genesi del debito verso l'Erario e la circostanza che nel corso del tempo la debitrice abbia soddisfatto tutti i propri creditori non pubblici (fornitori, banche dipendenti), trascurando scientemente l'Erario, che, anche secondo quanto indicato dalla relazione del OCC è stato pagato solo in misura assai ridotta. Il debito tributario, invero, è stato in un primo tempo rateizzato, ma i versamenti non sono stati rispettati con decadenza dalla rateizzazione, poi non è stato onorato e, infine solo nell'ultimo periodo, dal 2022 risultano pagamenti che sostiene però finalizzati CP_4 solo ad evitare procedure di esecuzione. Risulta evidente che, nel caso di specie, le giustificazioni addotte da quanto alle cause della genesi del CP_1 sovraindebitamento, non sono da collocare a far data dal 2014, ma sono più risalenti, ed evidenziano una scarsa diligenza della debitrice nell'assumere le obbligazioni connesse all'attività svolta giacché il pagamento delle imposte si colloca tra i doveri propri di una attività commerciale.
La Corte rileva che l'articolo 77 CCII dispone che la domanda di Concordato Minore
è inammissibile nel caso in cui il debitore abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Questa Corte già nella sentenza n. 35/2025 (emessa nel giudizio avente R.G. VG 68/2025), che si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che ha indicato come devono essere considerati in frode ai debitori gli atti “di cui agli artt. 64 e ss.
1. fall. (in questo senso, invece, la risalente Cass. 2 aprile 1985, n. 2250) ovvero comunque [quei] comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio” (Cass. 23387/2013 e già Cass. 2250/1985). Risulta nel caso di specie pag. 8/12 che abbia sempre pagato tutti i creditori non pubblici, evitando però di CP_1 versare le imposte dovute, accumulando così un consistente debito nei confronti dell'Erario. Emerge dalla relazione dell'OCC che “non risultano pendenti espropriazioni mobiliari e immobiliari presso il Tribunale di Genova – Cancelleria esecuzioni civili, fatta eccezione per il fermo dello scooter azionato dall' Pt_1 [...]
” e che “non risultano segnalazioni presso la Centrale Rischi della Controparte_6
Banca d'Italia” (cfr. pag. 18 relazione OCC), circostanze che evidenziano come la debitrice abbia sempre fatto fronte ai debiti verso i propri fornitori e verso le banche
(risultano due finanziamenti uno di MPS e uno di Intesa San Paolo), accumulando però al contempo un rilevante debito tributario.
La rilevanza degli atti in frode nell'ambito del Concordato Minore risulta ancora dall'articolo 76, secondo comma, lettera c) che dispone come l'OCC debba indicarne l'esistenza nella sua relazione particolareggiata.
Questa Corte già nella sentenza n. 35/2025 (emessa nel giudizio avente R.G. VG
68/2025), che si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., ha affermato che la condotta del “debitore [che] ha soddisfatto tutti i creditori non pubblici … è idonea a concretare l'effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori” (C.A. Genova 35/2025).
Si osserva, inoltre, che la circostanza che per il Concordato Minore, a differenza della ristrutturazione del debito consumeristico e dell'esdebitazione dopo la liquidazione controllata, non sia espressamente prevista una puntuale valutazione sulla meritevolezza, non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato la crisi scientemente o con condotte gravemente colpose, operando senza buona fede e trasparenza. Invero, l'OCC deve indicare se il debitore ha agito con diligenza nell'assumere le obbligazioni (articolo 76, comma secondo, lettera b, CCII) e deve precisare se abbia commesso atti in frode (articolo 76, comma secondo, lettera c, CCII).
Invero, il Concordato Minore comporta effetti analoghi all'esdebitazione, motivo per cui si deve ribadire quanto già affermato da questa Corte nel precedente sopra citato e cioè che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 76 e 77 CCII, una meritevolezza in senso lato, “si deve ritenere insussistente ogni volta che il debitore
pag. 9/12 abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”
(C.A. Genova 35/2025).
Risulta, nel caso oggi in esame, che tutti i debiti dell'imprenditrice siano sostanzialmente nei confronti dell'Erario o verso Enti Locali per tasse o imposte, giacché gli unici due debiti verso privati (Monte dei Paschi di Siena e Intesa San Paolo) di importi peraltro modesti, sono l'uno garantito al 80% dal Fondo di Garanzia di Medio
Credito Centrale (MCC) per le Piccole Medie Imprese (PMI) e l'altro interamente garantito sempre da MCC perché contratto a seguito del COVID, in forza del D.L. n.
23/2020 e ss. mm..
Emergono, dalla relazione OCC, debiti privilegiati verso l'Erario per 248.857.89 euro e debiti chirografari per 39.915,64 euro e all'esito del piano proposto rimarrebbero dopo cinque anni debiti privilegiati verso l'Erario per 227.304,63 euro e debiti chirografari per 29.157,93 euro, come da tabella che segue. debito importo % soddisf. pagato residuo
PREDUZIONE 5.978,44 100% 5.978,44 0,00
Classe 1 17.419,87 25% 4.354,75 13.065,12
Classe 2 23.807,00 15% 3.571,00 20.236,00
Classe 3 199.690,00 7% 13.232,51 186.457,49
Classe 4 7.941,02 5% 395,00 7.546,02 parziale classi 1-4 248.857,89 21.553,26 227.304,63
Classe 5 225.640,00 2,2% 4.964,8 220.675,20
Classe 6 39.915,64 2% 790,51 39.125,13
Accanton. MCC Covid 26.210,92 26% 6.814,8 -6.814,8
Accanton. 12.124,69 26% 3.152,4 -3.152,4 CP_7 parziale classe 6 39.915,64 10.757,71 29.157,93
totali 520.391,97 43.254,21 477.137,76 Va, inoltre, richiamato ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato da questa Corte sempre nella sentenza 35/2025 e cioè che “è convincente l'affermazione di principio (indipendentemente dalla specificità del caso concreto) di cui alla sentenza della sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 ottobre 2024, secondo la quale
«L'istituto del c.d. cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di
pag. 10/12 regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato» poichè il Tribunale «prima di sostituirsi ai creditori utilizzando lo strumento previsto dal 3° co. dell'art. 80» è tenuto a valutare la ragionevolezza della scelta dell'Erario di esprimere il voto contrario, comparando il trattamento riservato al credito erariale rispetto agli altri creditori, per cui si palesa l'abuso dello strumento normativo di cui all'art. 80, 3° co., CCII quando il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell'attività professionale e utilizzato solo per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell' », laddove nel caso di specie (a Parte_1 parte [l'istituto di credito]) non consta l'esistenza di altri creditori, che evidentemente sono stati integralmente soddisfatti [in precedenza]” (cfr. C.A. Genova 35/2025).
Risulta che il Tribunale di Genova ha escluso la rilevanza del voto contrario dell' , “accertata la convenienza per l'amministrazione finanziaria Pt_1 Parte_1 della proposta in esame”, quando l'ente non era rimasto inerte né prima dell'instaurazione della procedura né durante la stessa e quando aveva giustificato le ragioni del proprio voto contrario. La valutazione del voto contrario dell'
[...] non avrebbe permesso di procedere all'omologa del Concordato Parte_1
Minore.
Risulta, infine, dubbia la valutazione resa dall'OCC e fatta propria dal Tribunale di
Genova circa la maggiore convenienza della proposta di rispetto Parte_4 all'alternativa liquidatoria giacché risultano tra i beni dell'imprenditrice: i) la quota di un nono su un immobile gravato dal diritto di abitazione dell'anziana madre, sito in
Genova, Via degli Iris n. 54 int. 3del valore indicativo di 174.660,00 euro (quota stimata solo in 3.000,00 euro); ii) uno scooter del valore di circa 3.000,00 euro;
iii) beni a magazzino per 28.963,56 euro (stimati con un ricavo di soli 3.000,00 euro); iv)
l'avviamento dell'azienda ritenuto privo di valore.
Il presente reclamo per le ragioni sopra esposte risulta fondato e merita accoglimento. Va, quindi, riformata la sentenza reclamata e va rigettata la domanda di omologa della proposta di Concordato Minore presentata da CP_1
pag. 11/12 * * *
5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di ai sensi CP_1 dell'art. 91 c.p.c., liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (valore indeterminabile, complessità bassa) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
, in riforma della impugnata sentenza n. 210/2024 pronunciata
[...] dal Tribunale di Genova e pubblicata il 23/12/2024,
1. ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto,
2. RIGETTA la domanda di omologa della proposta di Concordato Minore presentata da
[...]
; CP_1
3. CONDANNA
a rifondere a favore della parte reclamante le spese legali del presente CP_1 grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 17/2025
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: altri istituti di V.G. e proc.
camerali in materia di fallimento nella causa iscritta al n. 17/2025 promossa da:
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato reclamante contro
(CF ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._1 residente in [...] int. 17, rappresentata e difesa dall'Avvocatessa
Simona Pometto (CF – PEC C.F._2 Ema_1 Email_2
del Foro Genova con studio in Genova, Via Gabriele d'Annunzio n. 2 int. 50,
[...] presso la quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento, il tutto in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sede di reclamo reclamato
e con
quale OCC Controparte_2
e con il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova parte necessaria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulatole seguenti conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente reclamo, riformare/annullare la sentenza impugnata, dichiarando, per
l'effetto, inammissibile la proposta di concordato minore e/o, comunque, respingendo
l'istanza di omologazione della stessa, con ogni conseguente effetto di legge.”.
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-parte reclamata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ravvisandosi gli estremi di legge di cui all'art. 74 e segg. CCII,:
-rigettare il reclamo ex art. 51 CCII promosso da Pt_1 Controparte_3
in quanto infondato in fatto e in diritto per le causali tutte di cui in
[...] narrativa;
e conseguentemente
-confermare integralmente la sentenza di omologazione del concordato minore n.
210/2024 emessa dal Tribunale di Genova in composizione monocratica il 22.12.2024 e pubblicata il 23.12.2024.
-condannare la reclamante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. per le causali di cui in narrativa. Con vittoria si spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
* * *
- quale OCC non si è costituito e non ha rassegnato Controparte_2 conclusioni;
* * *
-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“CHIEDE pertanto l'accoglimento del reclamo con la regolazione delle spese come per legge.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla pronuncia reclamata. pag. 2/12 Il Tribunale di Genova con sentenza n. 210/2024 pubblicata il 23/12/2024, nella causa avente ad oggetto l'omologa del Concordato Minore in prosecuzione presentato da , dichiarava “…visto l'art. 80 CCII, Omologa il concordato CP_1 minore depositato da CF. Dispone che CP_1 C.F._1
l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione. Dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 81 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del concordato omologato”.
, titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto un'attività CP_1 di commercio di prodotti professionali per la cura della persona, depositava presso il
Tribunale di Genova istanza per la nomina di un professionista quale Organismo di
Composizione della Crisi (OCC) per procedere ad un Concordato Minore in prosecuzione. L'OCC nominato procedeva ai propri accertamenti e la donna depositava quindi la relativa proposta al Tribunale corredata dalla relazione dell'OCC e dal piano di Concordato documenti comunicati a tutti i creditori. Emerge dalla lettura Pt_2 della proposta e della relazione dell'OCC che le difficoltà economiche sarebbero insorte dal 2016 per problemi di salute della donna, per l'astensione dal lavoro per maternità a rischio dell'unica dipendente e per il lock down da Covid-19. poteva, CP_1 quindi mettere a disposizione dei propri creditori 20.000,00 euro come apporto esterno e
24.000,00 euro in sessanta mesi con rate mensili di 400,00 euro al mese, pari all'importo che avrebbe potuto accantonare, dedotti i costi dell'attività e quanto necessario per sé stessa. pag. 3/12 Risulta che i debiti erano così ricostruiti:
Descrizione Creditore Importo
Classe 1 privilegio 2753-2778 n.1c.c. 17.419,87 Pt_3
Classe 2 per tributi Irpef, Irap, 23.807,00 Parte_1 addizionali regionali e comunali -privilegio artt.
2752-2778 n.18 c.c.
Classe 3 per crediti IVA – privilegio 199.690,00 Parte_1 artt. 2752-2778 n. 19 c.c.
Classe 4 Regione Liguria e Comune (TARI) privilegio 7.941,02 artt.2752-2778 n.20 c.c.
Classe 5 Creditori Degradati 225.640,00
Classe 6 Creditori Chirografi MPS e Banca Intesa 39.915,64
TOTALE 514.413,53 La ricorrente proponeva tramite l'OCC di soddisfare i debitori come segue;
debito importo % soddisf. pagato
PREDUZIONE 5.978,44 100% 5.978,44
Classe 1 17.419,87 25% 4.354,75
Classe 2 23.807,00 15% 3.571,00
Classe 3 199.690,00 7% 13.232,51
Classe 4 7.941,02 5% 395,00
Classe 5 225.640,00 2,2% 4.964,8
Classe 6 39.915,64 2 % 790,51 accantonamento MCC 26.210,92 covid 26% 6.814,8
12.124,69 MPS 3.152,4
TOTALE 43.254,21 La relazione dell'OCC evidenziava, inoltre: i) che non vi erano ragioni ostative, oggettive o soggettive per accedere al Concordato Minore e sussistevano i presupposti ex art. 2 CCIII;
ii) che era stata individuata la genesi del sovraindebitamento con le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte a fronte della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumerle; iii) che risultava più conveniente la proposta di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria. La relazione dell'OCC, in particolare evidenziava che “il debito tributario pregresso che non era stato possibile inserire nella “pace fiscale” fu in un primo momento rateizzato in n. 120 rate presso l' ma a causa dei minori introiti sempre conseguenti CP_4
pag. 4/12 all'emergenza sanitaria non vennero rispettati i pagamenti alle scadenze, decadendo dalla rateazione” (cfr. pag. 5 relazione OCC).
Si costituiva che formulava osservazioni, non fornendo il proprio assenso al CP_4 piano di Concordato Minore perché: i) il 90% del debito ristrutturato era fiscale;
ii) i mancati pagamenti nei confronti del fisco risalivano al 2005; iii) “l'indebitamento erariale così delineato evidenzia, in realtà, una volontà di non adempiere scientemente ai doveri fiscali” (cfr. pag. 1 sentenza di omologa); iv) il sovraindebitamento non poteva essere ritenuto incolpevole;
v) non era possibile comprendere come la debitrice avrebbe potuto far fronte al corretto pagamento delle imposte nel futuro poiché non era stata indicata alcuna modifica strutturale dell'attività economica della stessa;
vi) la finanza esterna era di importo irrisorio rispetto al debito complessivo;
vii) l'alternativa liquidatoria non era stata valutata correttamente.
L'OCC replicava: i) che la debitrice, da metà dell'anno 2022 (fino al 18/11/2024), aveva versato con regolarità i tributi;
ii) che aveva confermato tale regolarità; iii) CP_4 che il valore dell'azienda era basato sulla fidelizzazione dei clienti;
iv) che la vendita dell'attività avrebbe comportato la potenziale perdita di parte della clientela.
Il Tribunale di Genova, esaminate le osservazioni dell'OCC alle doglianze dell' riteneva che “non vi è dubbio che il debito erariale derivi da imposte CP_4 dichiarate e non versate e, quindi, si sia formato nella consapevolezza del debitore ma la procedura non richiede alcun requisito di meritevolezza specifica” (cfr. pag. 3 sentenza omologa).
Il Tribunale di Genova viste le votazioni dei creditori rispetto al piano di Concordato
Minore riteneva “la convenienza per l'amministrazione finanziaria della proposta in esame”, sterilizzava “il voto negativo del fisco e, quindi, le classi 2, 3 e 5”, accertava
“conseguentemente, la maggioranza anche delle classi nell'approvazione della proposta di concordato minore” (cfr. pag. 6 sentenza di omologa) e procedeva alla relativa omologa.
* * *
2. Sull'oggetto del reclamo. proponeva reclamo e chiedeva la riforma della sentenza di omologa CP_4 affermando: i) che il debito oggetto di piano di Concordato Minore era pressoché pag. 5/12 integralmente di natura erariale;
ii) che il Tribunale aveva escluso incongruamente la rilevanza del voto contrario al piano manifestato dall' ; iii) che la Parte_1 procedura avendo natura latu sensu concordataria non poteva prescindere dall'accertamento della buona fede debitoria e della meritevolezza della proposta;
iv) che la proposta concordataria non era più vantaggiosa della prospettiva liquidatoria.
Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione attiva al CP_1 reclamo di per essere Controparte_5 unica legittimata all'impugnazione la Direzione Provinciale di Genova, unico soggetto ad esprimere il voto in merito all'omologazione del concordato. nel CP_1 merito contestava la fondatezza del reclamo perché la prima cartella esattoriale risaliva al 2013, precisava che nel 2014 a seguito dell'alluvione aveva subito ingenti perdite e che nel 2016 per motivi per motivi familiari era stata costretta ad assumere alle sue dipendenze il fratello e la di lui compagna, con un rilevante aggravio di costi non necessari all'attività.
Il Pubblico Ministero depositava il proprio parere chiedendo l'accoglimento del reclamo.
L'OCC a cui è stato notificato il reclamo non depositava alcuna memoria.
La Corte all'esito della prima udienza nelle forme della trattazione scritta si riservava di decidere.
* * *
3. Sulla legittimazione attiva di Parte_1
.
[...]
Parte reclamata ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di
[...]
in quanto nell'ambito della procedura di Parte_1 sovra indebitamento, il voto è stato espresso dalla Direzione Provinciale di Genova, seppur privo dell'indicazione del parere conforme della relativa Direzione Parte_1
come stabilito dall'art. 88 CCII. Pt_1
L'eccezione è infondata.
Invero, come allegato dall'Avvocatura dello Stato “le Direzioni Provinciali sono mere articolazioni dell' e sono di per sé prive di legittimazione Parte_1 processuale, essendo la capacità di stare giudizio di titolarità dell'Amministrazione pag. 6/12 centrale (art. 75 c.p.c. , nonché Circolare 71/E del 30.7.2001 e 27/E del 28.5.2010 dell' )” (cfr. pag. 2 note di udienza 19/3/2025). Parte_1
La Corte di Cassazione ha poi precisato a più riprese che il Decreto Legislativo n.
546/1992 agli articoli 10 e 11 attribuisce “la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato e tale capacità è ora assunta dagli uffici periferici delle
Agenzie fiscali, sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo” (Cass. 33798/2023).
Va quindi rigettata l'eccezione formulata da CP_1
* * *
4. Sui motivi di doglianza della reclamante.
Parte reclamante ha chiesto la riforma della sentenza di omologa perché il debito oggetto di piano di Concordato era pressoché integralmente di natura erariale, Pt_2 perché era stata esclusa la rilevanza del voto contrario al piano manifestato dall'
[...]
, perché la procedura avendo natura latu sensu concordataria non poteva Parte_1 prescindere dall'accertamento della buona fede della debitrice che da anni aveva omesso il versamento dei tributi anche prima delle lamentate difficoltà economiche e perchè la proposta concordataria non risultava più vantaggiosa della prospettiva liquidatoria.
Parte reclamata ha fondato la domanda di concordato minore, come si evince dalla relazione dell'OCC, sull'esistenza di difficoltà di natura economica, legate alla alluvione del 2014 (cfr. comparsa di costituzione in sede di reclamo), a problemi di salute dell'imprenditrice a far data dal 2016, alla chiusura per il Lock Down da Covid
19, alla necessità di far fronte alla maternità a rischio dell'unica dipendente (cfr. pagg.
4-5 relazione OCC) e alla necessità di assumere come dipendenti il fratello e la di lui convivente.
La reclamante ha contestato tale ricostruzione dei fatti affermando che l'attività imprenditoriale era stata avviata nel 2006 e che già da allora l'imprenditrice non aveva versato all'Erario quanto dovuto a titolo di imposte. La prima cartella esattoriale risulterebbe essere stata emessa nel 2013. La reclamante afferma quindi che l'indebitamento con l'Erario non sarebbe sorto per difficoltà sopravvenute nel corso dell'attività, come affermato dall'imprenditrice, ma “dalla sistematica volontà di non pag. 7/12 versare le imposte;
laddove l'Agente della Riscossione ha attivato misure esecutive, la
Parte si è avvalsa della possibilità di rateizzazione, ma sostanzialmente la quota saldata risulta essere poco significativa, con il solo risultato di bloccare le azioni esecutive stesse” (cfr. pag. 2 reclamo). La reclamante, inoltre, pone la questione di valutare anche per il concordato minore la correlazione tra l'effetto esdebitatorio e la necessità di un vaglio di una lata meritevolezza, seppur in assenza di una esplicita previsione normativa.
La doglianza è fondata.
La Corte osserva che dall'esame degli atti appare corretta la prospettazione della reclamante relativa alla genesi del debito verso l'Erario e la circostanza che nel corso del tempo la debitrice abbia soddisfatto tutti i propri creditori non pubblici (fornitori, banche dipendenti), trascurando scientemente l'Erario, che, anche secondo quanto indicato dalla relazione del OCC è stato pagato solo in misura assai ridotta. Il debito tributario, invero, è stato in un primo tempo rateizzato, ma i versamenti non sono stati rispettati con decadenza dalla rateizzazione, poi non è stato onorato e, infine solo nell'ultimo periodo, dal 2022 risultano pagamenti che sostiene però finalizzati CP_4 solo ad evitare procedure di esecuzione. Risulta evidente che, nel caso di specie, le giustificazioni addotte da quanto alle cause della genesi del CP_1 sovraindebitamento, non sono da collocare a far data dal 2014, ma sono più risalenti, ed evidenziano una scarsa diligenza della debitrice nell'assumere le obbligazioni connesse all'attività svolta giacché il pagamento delle imposte si colloca tra i doveri propri di una attività commerciale.
La Corte rileva che l'articolo 77 CCII dispone che la domanda di Concordato Minore
è inammissibile nel caso in cui il debitore abbia posto in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Questa Corte già nella sentenza n. 35/2025 (emessa nel giudizio avente R.G. VG 68/2025), che si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che ha indicato come devono essere considerati in frode ai debitori gli atti “di cui agli artt. 64 e ss.
1. fall. (in questo senso, invece, la risalente Cass. 2 aprile 1985, n. 2250) ovvero comunque [quei] comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio” (Cass. 23387/2013 e già Cass. 2250/1985). Risulta nel caso di specie pag. 8/12 che abbia sempre pagato tutti i creditori non pubblici, evitando però di CP_1 versare le imposte dovute, accumulando così un consistente debito nei confronti dell'Erario. Emerge dalla relazione dell'OCC che “non risultano pendenti espropriazioni mobiliari e immobiliari presso il Tribunale di Genova – Cancelleria esecuzioni civili, fatta eccezione per il fermo dello scooter azionato dall' Pt_1 [...]
” e che “non risultano segnalazioni presso la Centrale Rischi della Controparte_6
Banca d'Italia” (cfr. pag. 18 relazione OCC), circostanze che evidenziano come la debitrice abbia sempre fatto fronte ai debiti verso i propri fornitori e verso le banche
(risultano due finanziamenti uno di MPS e uno di Intesa San Paolo), accumulando però al contempo un rilevante debito tributario.
La rilevanza degli atti in frode nell'ambito del Concordato Minore risulta ancora dall'articolo 76, secondo comma, lettera c) che dispone come l'OCC debba indicarne l'esistenza nella sua relazione particolareggiata.
Questa Corte già nella sentenza n. 35/2025 (emessa nel giudizio avente R.G. VG
68/2025), che si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., ha affermato che la condotta del “debitore [che] ha soddisfatto tutti i creditori non pubblici … è idonea a concretare l'effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori” (C.A. Genova 35/2025).
Si osserva, inoltre, che la circostanza che per il Concordato Minore, a differenza della ristrutturazione del debito consumeristico e dell'esdebitazione dopo la liquidazione controllata, non sia espressamente prevista una puntuale valutazione sulla meritevolezza, non esclude la necessità di verificare che il debitore non abbia aggravato la crisi scientemente o con condotte gravemente colpose, operando senza buona fede e trasparenza. Invero, l'OCC deve indicare se il debitore ha agito con diligenza nell'assumere le obbligazioni (articolo 76, comma secondo, lettera b, CCII) e deve precisare se abbia commesso atti in frode (articolo 76, comma secondo, lettera c, CCII).
Invero, il Concordato Minore comporta effetti analoghi all'esdebitazione, motivo per cui si deve ribadire quanto già affermato da questa Corte nel precedente sopra citato e cioè che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 76 e 77 CCII, una meritevolezza in senso lato, “si deve ritenere insussistente ogni volta che il debitore
pag. 9/12 abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”
(C.A. Genova 35/2025).
Risulta, nel caso oggi in esame, che tutti i debiti dell'imprenditrice siano sostanzialmente nei confronti dell'Erario o verso Enti Locali per tasse o imposte, giacché gli unici due debiti verso privati (Monte dei Paschi di Siena e Intesa San Paolo) di importi peraltro modesti, sono l'uno garantito al 80% dal Fondo di Garanzia di Medio
Credito Centrale (MCC) per le Piccole Medie Imprese (PMI) e l'altro interamente garantito sempre da MCC perché contratto a seguito del COVID, in forza del D.L. n.
23/2020 e ss. mm..
Emergono, dalla relazione OCC, debiti privilegiati verso l'Erario per 248.857.89 euro e debiti chirografari per 39.915,64 euro e all'esito del piano proposto rimarrebbero dopo cinque anni debiti privilegiati verso l'Erario per 227.304,63 euro e debiti chirografari per 29.157,93 euro, come da tabella che segue. debito importo % soddisf. pagato residuo
PREDUZIONE 5.978,44 100% 5.978,44 0,00
Classe 1 17.419,87 25% 4.354,75 13.065,12
Classe 2 23.807,00 15% 3.571,00 20.236,00
Classe 3 199.690,00 7% 13.232,51 186.457,49
Classe 4 7.941,02 5% 395,00 7.546,02 parziale classi 1-4 248.857,89 21.553,26 227.304,63
Classe 5 225.640,00 2,2% 4.964,8 220.675,20
Classe 6 39.915,64 2% 790,51 39.125,13
Accanton. MCC Covid 26.210,92 26% 6.814,8 -6.814,8
Accanton. 12.124,69 26% 3.152,4 -3.152,4 CP_7 parziale classe 6 39.915,64 10.757,71 29.157,93
totali 520.391,97 43.254,21 477.137,76 Va, inoltre, richiamato ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato da questa Corte sempre nella sentenza 35/2025 e cioè che “è convincente l'affermazione di principio (indipendentemente dalla specificità del caso concreto) di cui alla sentenza della sentenza della Corte di Appello di Venezia del 10 ottobre 2024, secondo la quale
«L'istituto del c.d. cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di
pag. 10/12 regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato» poichè il Tribunale «prima di sostituirsi ai creditori utilizzando lo strumento previsto dal 3° co. dell'art. 80» è tenuto a valutare la ragionevolezza della scelta dell'Erario di esprimere il voto contrario, comparando il trattamento riservato al credito erariale rispetto agli altri creditori, per cui si palesa l'abuso dello strumento normativo di cui all'art. 80, 3° co., CCII quando il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento per la prosecuzione dell'attività professionale e utilizzato solo per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti dell' », laddove nel caso di specie (a Parte_1 parte [l'istituto di credito]) non consta l'esistenza di altri creditori, che evidentemente sono stati integralmente soddisfatti [in precedenza]” (cfr. C.A. Genova 35/2025).
Risulta che il Tribunale di Genova ha escluso la rilevanza del voto contrario dell' , “accertata la convenienza per l'amministrazione finanziaria Pt_1 Parte_1 della proposta in esame”, quando l'ente non era rimasto inerte né prima dell'instaurazione della procedura né durante la stessa e quando aveva giustificato le ragioni del proprio voto contrario. La valutazione del voto contrario dell'
[...] non avrebbe permesso di procedere all'omologa del Concordato Parte_1
Minore.
Risulta, infine, dubbia la valutazione resa dall'OCC e fatta propria dal Tribunale di
Genova circa la maggiore convenienza della proposta di rispetto Parte_4 all'alternativa liquidatoria giacché risultano tra i beni dell'imprenditrice: i) la quota di un nono su un immobile gravato dal diritto di abitazione dell'anziana madre, sito in
Genova, Via degli Iris n. 54 int. 3del valore indicativo di 174.660,00 euro (quota stimata solo in 3.000,00 euro); ii) uno scooter del valore di circa 3.000,00 euro;
iii) beni a magazzino per 28.963,56 euro (stimati con un ricavo di soli 3.000,00 euro); iv)
l'avviamento dell'azienda ritenuto privo di valore.
Il presente reclamo per le ragioni sopra esposte risulta fondato e merita accoglimento. Va, quindi, riformata la sentenza reclamata e va rigettata la domanda di omologa della proposta di Concordato Minore presentata da CP_1
pag. 11/12 * * *
5. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di ai sensi CP_1 dell'art. 91 c.p.c., liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (valore indeterminabile, complessità bassa) nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
, in riforma della impugnata sentenza n. 210/2024 pronunciata
[...] dal Tribunale di Genova e pubblicata il 23/12/2024,
1. ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto,
2. RIGETTA la domanda di omologa della proposta di Concordato Minore presentata da
[...]
; CP_1
3. CONDANNA
a rifondere a favore della parte reclamante le spese legali del presente CP_1 grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12