TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 01 ottobre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 20 ottobre al numero 9214, avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
posta a margine dell'atto di citazione, depositato in data 20 ottobre 2017,
dall'avv. Marco Granese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco Paolo Volpe, 2
ATTORE
E
, in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione depositata l'11 giugno 2018, dall'avv. Angelo Pierri
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in
Battipaglia, alla via Benevento n. 28;
1 CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale delle parti e sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza dell'01
ottobre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il
[...]
, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni, “nessuno escluso anche se non specificamente dedotti”, subiti a causa della mancata conclusione del contratto preliminare sottoscritto con
“nella misura che verrà accertata in corso di causa Controparte_2
occorrendo anche con l'ausilio di un CTU a designarsi ovvero come sarà
accertata in via equitativa ex art. 1226 c.c., l'importo di cui alla
provvisionale già riconosciuta in sede penale, con maggiorazione di interessi
legali e rivalutazione monetaria dall'evento e fino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore ha rappresentato che: a) in data 23 luglio 2001, aveva sottoscritto con un Controparte_2
contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un'unità abitativa facente parte dell'“allora costruendo fabbricato denominato Parco Aurora di
” - sito alla località Pagliarone e inserito nel lotto B, Controparte_1
fabbricato A, collocato al piano rialzato e contraddistinto dai numeri d'interno n. 1 e n. 2; b) l'attività costruttiva era stata assentita in virtù della concessione edilizia n. 67, rilasciata dal Comune il 22 novembre 2000 e della comunicazione di inizio lavori del 20 dicembre 2000; c) il contratto non era stato eseguito per sopravvenuta impossibilità della prestazione, cagionata dal sequestro preventivo dei beni oggetto di compravendita e ciò aveva impedito
2 la realizzazione del programma contrattuale in ragione del blocco dell'attività
di edificazione e dell'imposizione del vincolo di indisponibilità materiale e giuridica;
d) il sequestro era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento penale contraddistinto da R.G.N.R. n. 4824 del 2002; e) erano stati rinviati a giudizio una serie di soggetti, tra cui il promittente alienante, i pubblici amministratori, nonché i tecnici e i consulenti esterni del
[...]
, che, a diverso titolo, avevano risposto di correlati Controparte_1
all'illegittimo rilascio della concessione edilizia relativa alla lottizzazione denominata “Parco Aurora”; f) le indagini e l'istruttoria dibattimentale avevano evidenziato l'esistenza di un diffuso sistema di corruttela teso a favorire l'attività di imprenditori edili che, nella zona, avevano allestito cantieri per la costruzione di civili abitazioni, sistema che aveva coinvolto diversi uffici del Comune, pubblici amministratori, tecnici e consulenti esterni;
g) di essersi costituito parte civile nel procedimento penale, nel corso del quale era stato evocato in giudizio anche il Controparte_1
, quale responsabile civile;
h) con sentenza contrassegnata da n.
[...]
11404 del 2008, pubblicata il 18 luglio 2008, il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto la penale responsabilità di , Parte_2 CP_3 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
condannandoli, in solido con l'ente locale, quale responsabile civile, al risarcimento del danno, riconoscendo, altresì, una provvisionale in favore delle parti civili costituite;
i) la Corte d'appello di Salerno con sentenza contraddistinta da n. 1176 del 2011, pubblicata il 18 ottobre 2011, aveva parzialmente riformato la decisione del giudice di prime cure, dichiarando l'intervenuta prescrizione di alcuni reati e aumentando l'importo della
3 provvisionale riconosciutagli, avendo sul punto proposto autonoma impugnazione;
l) in particolare, il giudice dell'appello gli aveva riconosciuto l'importo di euro 44.316,55 a titolo di danno patrimoniale, corrispondente all'anticipo versato alla società costruttrice in esecuzione del contratto preliminare, ed euro 13.294,9 a titolo di danno morale, determinato nella misura pari al 30% del danno patrimoniale, ritenendo “ congrua la
quantificazione del danno morale operata dal primo giudice, in quanto
fissata in misura corrispondente ad una frazione del tutto contenuta di quello
patrimoniale”; m) la sentenza della Corte d'appello era stata confermata anche dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza contraddistinta da n.
2821 del 2013, mercé la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da e infondato quello di Controparte_5 Parte_2 CP_3
e del;
n) la sentenza della Corte
[...] Controparte_1
d'appello era divenuta irrevocabile in data 4 aprile 2013, come da attestazione apposta dal cancelliere in calce al provvedimento in data 16 giugno 2017; o)
la sentenza penale di condanna aveva accertato anche il nesso eziologico tra il fatto illecito e il pregiudizio patito, riconoscendo il danno lamentato come conseguenza della condotta illecita;
p) di aver subito, in conseguenza dell'illecito, pregiudizi non solo di natura economica, ma anche morale,
atteso che la vicenda giudiziaria aveva modificato le sue abitudini di vita,
costringendolo ad affrontare un lungo calvario giudiziario;
q) il giudice penale ai fini della liquidazione della provvisionale aveva considerato solo le somme versate a titolo di anticipo a rimettendo al Controparte_2
giudice civile l'accertamento e la liquidazione delle altre somme;
r) la mancata esecuzione del preliminare gli aveva cagionato, invero, ulteriori pregiudizi di natura patrimoniale, sostanziatisi: - nella sopportazione, a partire
4 dal mese di giugno dell'anno 2024, degli oneri correlati al pagamento dei canoni di locazione e degli altri oneri contrattuali, sostenuti per far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- nella perdita del contributo regionale pari al 25% del costo di acquisto della prima casa, finanziato dalla CP_8
di cui era risultato assegnatario;
- nella perdita di ulteriori
[...]
occasioni di acquisto di soluzioni abitative alternative;
- nella riduzione della possibilità di accesso al credito bancario, non potendo aspirare ad una durata contrattuale superiore ai dieci o quindici anni, considerata l'età; s) aveva diritto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di ristoro del danno morale,
importo determinato nella misura del 30% delle somme corrispondente all'ulteriore pregiudizio economico riconoscibile.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata l'11 giugno 2018, il ha accettato il contraddittorio, eccependo, CP_1 Controparte_1
in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, versando in stato di dissesto ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico degli Enti Locali,
dichiarato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22 agosto
2016. Nel merito, il convenuto ha preteso il rigetto della pretesa attorea per la sua infondatezza e per la mancata prova dei danni asseritamente patiti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta sin da subito matura per la decisione.
Assegnata allo scrivente in data 6 luglio 2023, la causa è stata differita – in ragione della necessità di definire cause di più risalente iscrizione – per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al giorno 01 ottobre 2025.
Infine, il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
5 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, questo Tribunale ritiene che la parte attorea abbia correttamente instaurato il giudizio nei confronti del . Controparte_1
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi di dichiarazione di dissesto del come si desume dalla lettura dell'art. CP_1
248, comma secondo, del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. Testo unico degli enti locali), gli organi dell'ente locale non perdono la capacità processuale, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, solo l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura (Cass. n. 6692 del 2020; Cass. n. 16959 del 2016; Cass. n. 1097 del
2010; Cass. n. 15498 del 2001; Cass. n. 1191 del 2001).
Tanto puntualizzato, prima di affrontare il merito della pretesa attorea, giova premettere che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio,
nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime,
ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. n. 18653 del 2004; Cass. n. Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato
giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così Cass. n. 75 del 2010).
Ciò posto in linea generale, nel caso in esame l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà dell'attore impone la composizione delle deduzioni argomentative sviluppate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
Orbene, la parte attorea – si ricordi - ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso
anche se non specificamente dedotti, subiti dall'attore a causa della mancata
conclusione del contratto preliminare già a suo tempo sottoscritto con la
nella misura che verrà accertata in corso di causa Controparte_2
occorrendo anche con l'ausilio di un C.t.u. a designarsi ovvero come sarà
accertata in via equitativa ex art. 1226 c.c., detratto l'importo di cui alla
provvisionale riconosciuta in sede penale, con maggiorazione di interessi
legali e rivalutazione monetaria dall'evento fino al soddisfo” (si veda la quinta pagina dell'atto di citazione).
Si è al cospetto di un'azione di risarcimento del danno promossa ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del , Controparte_1
riconosciuto, in via definitiva, responsabile civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai reati commessi dai propri amministratori e consulenti.
7 Invero, il carattere definitivo della pronuncia di condanna [la sentenza della
Corte d'appello di Salerno risulta passata in giudicato il 4 aprile 2013 (profilo non contestato tra le parti e, in ogni caso, documentato dall'attore )] è un dato dirimente ai fini del presente giudizio, in quanto questo giudicante non può
prescindere dalla richiamata statuizione che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso in seno al giudizio civile instaurato per il risarcimento dei danni.
Ora, tra i soggetti che risentono dell'efficacia del giudicato penale si colloca,
in primo piano, il condannato e, in secondo ordine, il responsabile civile, id
est il , che, a seguito di citazione o Controparte_1
intervento volontario, abbia partecipato al processo o che sia stato posto in condizione di farlo (sul punto, si confronti Cass. n. 12115 del 2016 secondo cui “Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della
sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei
confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che
sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna
fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte
civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo
penale”).
Quanto immediatamente precede rappresenta un dato incontroverso tra le parti. Il convenuto, infatti, in disparte la questione afferente alla CP_1
“legittimazione passiva”, già illustrata, ha sviluppato un impianto difensivo imperniato sulla deduzione dell'assenza di prova dei danni evocati dalla parte attorea.
8 Il profilo tematico del danno è, invero, centrale nella disamina che impegna il Tribunale, il quale è chiamato innanzitutto a chiarire i contorni della pretesa di risarcimento veicolata in questo giudizio.
L'indagine deve muovere necessariamente dalla parte argomentativa della citazione introduttiva, nella quale, alla quarta pagina, si legge quanto segue:
“il giudice penale ai fini della liquidazione della provvisionale ha considerato
le sole somme versate a titolo di anticipo dall'attore al costruttore
per gli impegni assunti in sede di contratto Controparte_2
preliminare rimettendo al giudice civile l'accertamento e la liquidazione
delle altre somme”.
A ciò si aggiunga quanto scritto alla quarta della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ove si legge: “…Resta ora da
accertare e monetizzare in questa sede l'ulteriore danno patrimoniale,
l'ulteriore 30% di danno morale e comunque l'ulteriore danno non
patrimoniale diverso dal morale (perdita di chances, danno esistenziale ed
ogni altra voce di danno riconducibile in quella omnicomprensiva del cd.
danno non patrimoniale” [si confronti anche quanto scritto nelle note sostitutive dell'udienza del 3 aprile 2025, deputate a raccogliere le conclusioni precisate dalla parte attorea (“Considerato che l'attore
ha già percepito dal Parte_1 Controparte_1
tutte le somme riconosciute a titolo di provvisionale dalla Corte di Appello
Penale di Salerno (capitale interessi e spese, anche di precetto, per
complessivi euro 95.169,70) e che in questa sede deve essere accertato il solo
maggior danno patrimoniale e non patrimoniale (quest'ultimo di natura
molto peculiare trattandosi di fatti di indubbia valenza esistenziale per come
ampiamente allegato in atti), si chiede che il Tribunale voglia
9 preliminarmente valutare l'opportunità di sottoporre alle parti una proposta
conciliativa ex art. 185 bis cpc.”).
Dunque, ricomposto il quadro delle deduzioni difensive, all'esito del
(complesso) processo ricostruttivo della volontà attorea, risulta che Parte_1
ha preteso, in questa sede, il risarcimento del danno ulteriore rispetto
[...]
a quello ristorato per effetto della pronuncia di condanna al pagamento della somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 539, comma secondo, c.p.p.
[“Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile”
(primo comma); “A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile
civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno
per cui si ritiene già raggiunta la prova” (secondo comma)], pari,
complessivamente, a euro 57.611,52 [euro 44.316,55 a titolo di danno patrimoniale ed euro 13.294,97 (30% del danno patrimoniale) quale ristoro del pregiudizio morale].
In particolare, alla quarta e alla quinta pagina dell'atto di citazione è stato: a)
evocato il patimento di un “ulteriore pregiudizio di natura economica pari ai
canoni di locazione e agli altri oneri contrattuali versati a far tempo dal
giugno 2004 (…) per far fronte alle esigenze abitative proprie e del proprio
nucleo familiare”; b) rappresentata la sopportazione di un (ulteriore) danno di natura economica correlato sia alla perdita del contributo per l'acquisto della prima casa – pari al 25% del costo di acquisto -, già finanziato dalla e assegnato, sia allo smarrimento di ulteriori occasioni di Controparte_8
acquisto di “altre soluzioni abitative per se e per il proprio nucleo familiare
(perdita di chances)” e di possibilità di accesso al credito bancario;
c)
lamentato il patimento di un pregiudizio di natura non patrimoniale,
10 determinabile nella misura del 30% di quanto riconosciuto a titolo di
“maggior danno patrimoniale”.
Ciò precisato, circa la natura della “provvisionale” va segnalato che, di recente, la Corte di cassazione (Cass. n. 11614 del 2025), sviluppando un impianto motivazionale condivisibile, ha aderito a una diversa opzione ricostruttiva rispetto a quella posta sullo sfondo dell'assetto interpretativo precedente. In particolare, la Corte ha accantonato la qualificazione dell'istituto de quo agitur in termini di acconto (per giunta, iuris et de iure
già pagato, stando a Cass. n. 6739 del 2011), affermandone, piuttosto, la natura di condanna parziale e non definitiva al risarcimento del danno,
peraltro diversamente quantificabile (in aumento o in diminuzione) nel successivo giudizio civile, come statuito da Cass. n. 6895 del 2024, che fa riferimento alla "instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al
giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita
provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine
tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile".
“La provvisionale, dunque, non può essere considerata (a maggior ragione,
se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento della
complessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione è
provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totale
annullamento) nel conseguente giudizio civile” (Cass. n. 11614 cit. in motiv.
punto 28).
Se così è, appare fuori fuoco la richiesta di risarcimento del danno ulteriore,
in quanto detta richiesta, supponendo la definitività dell'accertamento contenuto nella statuizione emessa dal giudice penale, appare cozzare col condivisibile assetto interpretativo innanzi delineato.
11 Del resto, la Suprema Corte ha precisato che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile,
effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità
dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (si veda Cass. n. 5660 del 2018).
E' stato, altresì, evidenziato che la condanna generica ai risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato 1'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (Cass. n. 4318 del 2019).
12 In tale ottica, al cospetto di una condanna generica al risarcimento, non è di certo impedito che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale (Cass. n. 9295 del 2010;
Cass. n. 27723 del 2005). Detto altrimenti, l'imputato può, infatti, nel giudizio civile, ancora contestare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 2083 del 2013). In tale prospettiva, l'assegnazione alla parte civile di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva è una statuizione destinata a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. n. 43886 del 2019).
Dunque, in ragione dell'instabilità della pronuncia provvisionale e dell'efficacia della condanna generica al risarcimento del danno espressa dal giudice penale, sarebbe stato onere della parte attorea chiedere, in questo giudizio civile instaurato in conseguenza della condanna generica emessa dal giudice penale ai sensi dell'art. 539, comma primo e secondo, c.p.p.,
l'accertamento definitivo di tutti i danni patiti in conseguenza del reato nei confronti del responsabile civile.
Differentemente, , ponendosi, evidentemente, lungo Parte_1
un'errata direttrice interpretativa e supponendo l'accertamento definitivo e incontestabile dell'importo risarcitorio contenuto nella “provvisionale”, in disparte alcuni riferimenti non perspicui contenuti nell'atto di citazione, ha limitato il proprio sforzo probatorio, pretendendo il ristoro di un “danno
ulteriore” [si legga la quarta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. sede l'ulteriore danno patrimoniale, l'ulteriore 30% di danno morale e
comunque l'ulteriore danno non patrimoniale diverso dal morale (perdita di
chances, danno esistenziale ed ogni altra voce di danno riconducibile in
quella omnicomprensiva del cd. danno non patrimoniale)”] e portando all'attenzione del Tribunale – come già evidenziato - solo quegli elementi ritenuti idonei ad asseverare: a) il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per il pagamento dei canoni di locazione “per far fronte alle
esigenze abitative proprie e del proprio nucleo familiare” e degli oneri condominiali, nonché alla perdita del contributo economico all'acquisto della prima casa, di ulteriori occasioni di acquisto di “altre soluzioni abitative per
se e per il proprio nucleo familiare (perdita di chances)” e della possibilità
di accesso al credito bancario;
b) il danno non patrimoniale consistente nella perdita della situazione di benessere e tranquillità determinata dall'acquisto del diritto di proprietà su una casa.
Appare chiaro, allora, che la parte attorea abbia escluso dal petitum il pregiudizio patrimoniale integrato dai versamenti, a titolo di anticipo, fatti in favore del costruttore e quella parte di pregiudizio non patrimoniale misurabile in un'aliquota del 30% del danno patrimoniale da ultimo evocato
(si legge alla quarta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. quanto segue: “Tanto è stato evidentemente
considerato dal giudice penale nel momento in cui ha equitativamente
determinato e monetizzato il danno morale, ma occorre ancora accertare e
monetizzare l'altro danno non patrimoniale diverso dal morale”)
A fronte siffatta esclusione – idonea a cristallizzare il thema decidendum
attorno al quale si è poi sviluppato il dibattito processuale – Parte_1
non avrebbe potuto chiedere, nel corso del processo, una volta maturate le
14 preclusioni assertive, ulteriori voci di danno patrimoniale, le quali non rappresenterebbero mere precisazioni delle singole componenti del danno subito, a sua volta già oggetto di una domanda compiutamente articolata nel corso del processo nel rispetto delle ridette preclusioni assertive (già Cass. n.
24745 del 2007), ma nuove allegazioni.
La conclusione che precede consente di rispettare il dictum della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale se è vero, da un lato, che l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che,
quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, sicché,
laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, è pure vero,
dall'altro lato, che detto principio non può operare se la volontà attorea è
univocamente diretta, come nel caso di specie, a escludere dal "petitum" le voci non menzionate [Cass. n. 2340 del 2024; Cass. 15523 del 2019 (“… a
meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di
escludere dal "petitum" le voci non menzionate”)].
Del tutto irrilevante risulta, allora, il documento allegato per secondo alla memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 2, in quanto si tratta di un documento che, almeno secondo le intenzioni dell'attore, volto a rappresentare il patimento di un danno di natura economica non specificamente allegato,
secondo i termini innanzi indicati.
15 Del resto, mette conto rammentare che, nella logica del processo civile,
"allegare e provare" sono ἕν διὰ δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo. Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria.
In tale ottica, solo l'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del
thema decidendum e del thema probandum.
Tanto puntualizzato, giova confrontarsi con gli esiti del dibattito processale,
dovendosi premettere che rappresenta insegnamento costante della giurisprudenza quello per il quale il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del 2006; n. 2524
del 2006). Nel caso di specie, la difesa dell'ente convenuto non ha indicato alcun elemento in base al quale possa seriamente concludersi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali, venendo meno così all'onere –
consolidatasi in via pretoria – di esprimere un disconoscimento chiaro e pregno di contenuto.
Ora, procedendo con ordine, le copie delle ricevute di pagamento rilasciate dal locatore (quarto allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.) e dell'attestazione formata dall'amministratore di condominio (quinto allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
16 comma sesto, n. 2, c.p.c.) possono fare piena prova dell'an e del quantum del danno correlato agli esborsi indicati (si veda Cass. n. 17454 del 2006 e Cass.
n. 26048 del 2023 in tema di fatture quietanzate).
La documentazione formata dal Comune di Salerno, invece, serba un pregnante valore indiziario circa la perdita del contributo regionale.
Tale danno, di natura patrimoniale, ammonta a euro 23.240,26, corrispondente,
all'esito della conversione della lira in euro, al limite massimo previsto di lire
45.000.000 [si veda il dodicesimo allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. dalla parte attorea;
più analiticamente,
il valore del contributo assegnato risulta pari alla misura del 25% del prezzo di acquisto fissato in sede di contrattazione preliminare, id est lire cinquantasette milioni e cinquecento mila (il prezzo di acquisto è lire 230.000.000)
equivalenti a euro 29.696,27; detto valore, però, è stato portato a euro
23.240,25 in conseguenza della previsione del limite massimo innanzi indicato)].
Deve, poi, ribadirsi in questa sede l'inammissibilità della prova testimoniale afferente al pagamento dei canoni di locazione in quanto il capitolo costruito dalla parte non appare univocamente collocato nel tempo e nello spazio (Cass.
n. 20997 del 2011).
Ciò posto, la parte attorea ha pure rappresentato che la mancata esecuzione del contratto preliminare e “la concomitante indisponibilità delle somme già
versate” al costruttore hanno determinato il patimento di un pregiudizio,
consistente nella “perdita di ulteriori occasioni di acquisto di altre soluzioni
abitative per e per il proprio nucleo familiare”, evocando, all'uopo, una
“perdita di chances”.
17 Il tema posto dalla difesa di suggerisce di richiamare gli Parte_1
assetti interpretativi più recenti della giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, l'opera di razionalizzazione avviata dalla Corte di cassazione nell'anno 2018 (Cass. n. 6688 del 2018; Cass. n. 5641 del 2018) e conclusasi nel 2019 (Cass. n. 28993 del 2019) configura la chance come bene sostanzialmente "etereo" (si confronti Cass. n. 2261 del 2022) e sancisce, in particolare, la evaporazione della distinzione tra chance ontologica -
qualificazione, per lo più, adottata da chi riconduce la chance al danno emergente - e chance eziologica - che fa perno sul lucro cessante - giudicandola foriera di confusione concettuale ed applicativa, confermando il rilievo centrale della relazione tra la possibilità andata perduta e il risultato finale precluso.
In particolare, la Corte di cassazione ha affermato (si veda, tra le molte, Cass.
n. 2261 del 2022) che, in tema di risarcimento del danno da perdita di chances,
l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno,
rappresentato dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo, non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio.
A ciò si aggiunga che colui che invochi il risarcimento da perdita di chances -
la quale rappresenta la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene e che, pertanto, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in
18 concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 6488 del 2017).
Pertanto, per quanto l'onere probatorio si attenui rispetto alle ipotesi in cui venga chiesto il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene della vita
(ancora Cass. n. 2261 cit.) detta attenuazione non può concretizzarsi in una pretermissione che riguardi gli elementi costitutivi della fattispecie, come è
avvenuto nel caso in esame, ove la parte attorea non ha allegato specifici elementi tesi a rappresentare la circostanza di avere avuto nella sua sfera giuridica una seria ed apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso,
id est l'acquisto di una diversa residenza familiare.
Analogamente, il pregiudizio correlato alla riduzione della possibilità di accesso al finanziamento bancario e alla perdita di più favorevoli condizioni contrattuali appare prospettato in termini meramente ipotetici, non avendo, la parte attorea, offerto elementi idonei a rappresentare l'invocato pregiudizio
[neppure potrebbe farsi riferimento al “fatto notorio”, mai configurabile se l'individuazione o percezione dello stesso richieda – come nel caso di specie -
elementi valutativi tali, da implicare particolari cognizioni, di per sé precluse all'individuo di «media cultura» (Cass. n. 23546 del 2019; Cass. n. 1956 del
2007)].
Ciò chiarito, pur volendo riconoscere un importo risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale, commisurato secondo le indicazioni attoree, scilicet il 30%
del danno patrimoniale in questa sede riconosciuto [euro 26.700,56 (euro
1.860,00 per oneri condominiali, euro 1.600,00 per i canoni di locazione e,
infine, euro 23.240,56 a titolo di contributo regionale)], si addiverrebbe al
19 riscontro di un danno che, nel suo complesso, assumerebbe un valore monetario pari a euro 34.710,728
Determinato il quantum risarcitorio complessivamente spettante a Parte_1
, emerge, allora, che la somma già erogata dal
[...] [...]
- devalutata al momento del fatto, al pari della somma Controparte_1
in questa sede riconosciuta - sia stata pienamente satisfattiva della domanda di risarcimento promossa dall'attore in questo giudizio, valutata secondo i termini e nei limiti innanzi evidenziati [con le note autorizzate depositate in data 19
settembre 2025, ha confermato l'ottenimento degli importi Parte_1
indicati dall'ente locale (“…considerato che l'attore ha già Parte_1
percepito dal tutte le somme riconosciute Controparte_1
a titolo di provvisionale dalla Corte di Appello Penale di Salerno (euro
44.316,55 per danno patrimoniale, oltre 30% per danno morale (13.294,97),
nonché interessi e spese, anche di precetto, per complessivi euro 95.169,70”)].
Pertanto, la domanda sperimentata dall'attore non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, se ne stima equa la compensazione integrale tra le parti (Corte cost. n. 77 del 2018), in ragione dei rinnovati assetti interpretativi della Corte di cassazione in tema di “provvisionale” e dell'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno sperimentata nell'interesse di;
Parte_1
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
20 Così deciso in Salerno il 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15802 del 2005).
6
183 comma sesto, n. 1, c.p.c. (“Resta ora da accertare e monetizzare in questa
13
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 01 ottobre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 20 ottobre al numero 9214, avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Parte_1
posta a margine dell'atto di citazione, depositato in data 20 ottobre 2017,
dall'avv. Marco Granese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco Paolo Volpe, 2
ATTORE
E
, in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione depositata l'11 giugno 2018, dall'avv. Angelo Pierri
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in
Battipaglia, alla via Benevento n. 28;
1 CONVENUTO
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale delle parti e sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza dell'01
ottobre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 2017, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il
[...]
, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni, “nessuno escluso anche se non specificamente dedotti”, subiti a causa della mancata conclusione del contratto preliminare sottoscritto con
“nella misura che verrà accertata in corso di causa Controparte_2
occorrendo anche con l'ausilio di un CTU a designarsi ovvero come sarà
accertata in via equitativa ex art. 1226 c.c., l'importo di cui alla
provvisionale già riconosciuta in sede penale, con maggiorazione di interessi
legali e rivalutazione monetaria dall'evento e fino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore ha rappresentato che: a) in data 23 luglio 2001, aveva sottoscritto con un Controparte_2
contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un'unità abitativa facente parte dell'“allora costruendo fabbricato denominato Parco Aurora di
” - sito alla località Pagliarone e inserito nel lotto B, Controparte_1
fabbricato A, collocato al piano rialzato e contraddistinto dai numeri d'interno n. 1 e n. 2; b) l'attività costruttiva era stata assentita in virtù della concessione edilizia n. 67, rilasciata dal Comune il 22 novembre 2000 e della comunicazione di inizio lavori del 20 dicembre 2000; c) il contratto non era stato eseguito per sopravvenuta impossibilità della prestazione, cagionata dal sequestro preventivo dei beni oggetto di compravendita e ciò aveva impedito
2 la realizzazione del programma contrattuale in ragione del blocco dell'attività
di edificazione e dell'imposizione del vincolo di indisponibilità materiale e giuridica;
d) il sequestro era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento penale contraddistinto da R.G.N.R. n. 4824 del 2002; e) erano stati rinviati a giudizio una serie di soggetti, tra cui il promittente alienante, i pubblici amministratori, nonché i tecnici e i consulenti esterni del
[...]
, che, a diverso titolo, avevano risposto di correlati Controparte_1
all'illegittimo rilascio della concessione edilizia relativa alla lottizzazione denominata “Parco Aurora”; f) le indagini e l'istruttoria dibattimentale avevano evidenziato l'esistenza di un diffuso sistema di corruttela teso a favorire l'attività di imprenditori edili che, nella zona, avevano allestito cantieri per la costruzione di civili abitazioni, sistema che aveva coinvolto diversi uffici del Comune, pubblici amministratori, tecnici e consulenti esterni;
g) di essersi costituito parte civile nel procedimento penale, nel corso del quale era stato evocato in giudizio anche il Controparte_1
, quale responsabile civile;
h) con sentenza contrassegnata da n.
[...]
11404 del 2008, pubblicata il 18 luglio 2008, il Tribunale di Salerno aveva riconosciuto la penale responsabilità di , Parte_2 CP_3 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
condannandoli, in solido con l'ente locale, quale responsabile civile, al risarcimento del danno, riconoscendo, altresì, una provvisionale in favore delle parti civili costituite;
i) la Corte d'appello di Salerno con sentenza contraddistinta da n. 1176 del 2011, pubblicata il 18 ottobre 2011, aveva parzialmente riformato la decisione del giudice di prime cure, dichiarando l'intervenuta prescrizione di alcuni reati e aumentando l'importo della
3 provvisionale riconosciutagli, avendo sul punto proposto autonoma impugnazione;
l) in particolare, il giudice dell'appello gli aveva riconosciuto l'importo di euro 44.316,55 a titolo di danno patrimoniale, corrispondente all'anticipo versato alla società costruttrice in esecuzione del contratto preliminare, ed euro 13.294,9 a titolo di danno morale, determinato nella misura pari al 30% del danno patrimoniale, ritenendo “ congrua la
quantificazione del danno morale operata dal primo giudice, in quanto
fissata in misura corrispondente ad una frazione del tutto contenuta di quello
patrimoniale”; m) la sentenza della Corte d'appello era stata confermata anche dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza contraddistinta da n.
2821 del 2013, mercé la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da e infondato quello di Controparte_5 Parte_2 CP_3
e del;
n) la sentenza della Corte
[...] Controparte_1
d'appello era divenuta irrevocabile in data 4 aprile 2013, come da attestazione apposta dal cancelliere in calce al provvedimento in data 16 giugno 2017; o)
la sentenza penale di condanna aveva accertato anche il nesso eziologico tra il fatto illecito e il pregiudizio patito, riconoscendo il danno lamentato come conseguenza della condotta illecita;
p) di aver subito, in conseguenza dell'illecito, pregiudizi non solo di natura economica, ma anche morale,
atteso che la vicenda giudiziaria aveva modificato le sue abitudini di vita,
costringendolo ad affrontare un lungo calvario giudiziario;
q) il giudice penale ai fini della liquidazione della provvisionale aveva considerato solo le somme versate a titolo di anticipo a rimettendo al Controparte_2
giudice civile l'accertamento e la liquidazione delle altre somme;
r) la mancata esecuzione del preliminare gli aveva cagionato, invero, ulteriori pregiudizi di natura patrimoniale, sostanziatisi: - nella sopportazione, a partire
4 dal mese di giugno dell'anno 2024, degli oneri correlati al pagamento dei canoni di locazione e degli altri oneri contrattuali, sostenuti per far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- nella perdita del contributo regionale pari al 25% del costo di acquisto della prima casa, finanziato dalla CP_8
di cui era risultato assegnatario;
- nella perdita di ulteriori
[...]
occasioni di acquisto di soluzioni abitative alternative;
- nella riduzione della possibilità di accesso al credito bancario, non potendo aspirare ad una durata contrattuale superiore ai dieci o quindici anni, considerata l'età; s) aveva diritto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di ristoro del danno morale,
importo determinato nella misura del 30% delle somme corrispondente all'ulteriore pregiudizio economico riconoscibile.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata l'11 giugno 2018, il ha accettato il contraddittorio, eccependo, CP_1 Controparte_1
in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, versando in stato di dissesto ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico degli Enti Locali,
dichiarato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22 agosto
2016. Nel merito, il convenuto ha preteso il rigetto della pretesa attorea per la sua infondatezza e per la mancata prova dei danni asseritamente patiti.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa è stata ritenuta sin da subito matura per la decisione.
Assegnata allo scrivente in data 6 luglio 2023, la causa è stata differita – in ragione della necessità di definire cause di più risalente iscrizione – per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al giorno 01 ottobre 2025.
Infine, il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
5 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, questo Tribunale ritiene che la parte attorea abbia correttamente instaurato il giudizio nei confronti del . Controparte_1
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi di dichiarazione di dissesto del come si desume dalla lettura dell'art. CP_1
248, comma secondo, del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. Testo unico degli enti locali), gli organi dell'ente locale non perdono la capacità processuale, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, solo l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura (Cass. n. 6692 del 2020; Cass. n. 16959 del 2016; Cass. n. 1097 del
2010; Cass. n. 15498 del 2001; Cass. n. 1191 del 2001).
Tanto puntualizzato, prima di affrontare il merito della pretesa attorea, giova premettere che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio,
nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime,
ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. n. 18653 del 2004; Cass. n. Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato
giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così Cass. n. 75 del 2010).
Ciò posto in linea generale, nel caso in esame l'operazione di ricostruzione dell'effettiva volontà dell'attore impone la composizione delle deduzioni argomentative sviluppate nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati, ponendo pur sempre mente alle preclusioni correlate all'onere di allegazione.
Orbene, la parte attorea – si ricordi - ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso
anche se non specificamente dedotti, subiti dall'attore a causa della mancata
conclusione del contratto preliminare già a suo tempo sottoscritto con la
nella misura che verrà accertata in corso di causa Controparte_2
occorrendo anche con l'ausilio di un C.t.u. a designarsi ovvero come sarà
accertata in via equitativa ex art. 1226 c.c., detratto l'importo di cui alla
provvisionale riconosciuta in sede penale, con maggiorazione di interessi
legali e rivalutazione monetaria dall'evento fino al soddisfo” (si veda la quinta pagina dell'atto di citazione).
Si è al cospetto di un'azione di risarcimento del danno promossa ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del , Controparte_1
riconosciuto, in via definitiva, responsabile civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai reati commessi dai propri amministratori e consulenti.
7 Invero, il carattere definitivo della pronuncia di condanna [la sentenza della
Corte d'appello di Salerno risulta passata in giudicato il 4 aprile 2013 (profilo non contestato tra le parti e, in ogni caso, documentato dall'attore )] è un dato dirimente ai fini del presente giudizio, in quanto questo giudicante non può
prescindere dalla richiamata statuizione che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso in seno al giudizio civile instaurato per il risarcimento dei danni.
Ora, tra i soggetti che risentono dell'efficacia del giudicato penale si colloca,
in primo piano, il condannato e, in secondo ordine, il responsabile civile, id
est il , che, a seguito di citazione o Controparte_1
intervento volontario, abbia partecipato al processo o che sia stato posto in condizione di farlo (sul punto, si confronti Cass. n. 12115 del 2016 secondo cui “Nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio dell'efficacia vincolante della
sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei
confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che
sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna
fa stato non solo a favore della vittima del reato che non si sia costituita parte
civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo
penale”).
Quanto immediatamente precede rappresenta un dato incontroverso tra le parti. Il convenuto, infatti, in disparte la questione afferente alla CP_1
“legittimazione passiva”, già illustrata, ha sviluppato un impianto difensivo imperniato sulla deduzione dell'assenza di prova dei danni evocati dalla parte attorea.
8 Il profilo tematico del danno è, invero, centrale nella disamina che impegna il Tribunale, il quale è chiamato innanzitutto a chiarire i contorni della pretesa di risarcimento veicolata in questo giudizio.
L'indagine deve muovere necessariamente dalla parte argomentativa della citazione introduttiva, nella quale, alla quarta pagina, si legge quanto segue:
“il giudice penale ai fini della liquidazione della provvisionale ha considerato
le sole somme versate a titolo di anticipo dall'attore al costruttore
per gli impegni assunti in sede di contratto Controparte_2
preliminare rimettendo al giudice civile l'accertamento e la liquidazione
delle altre somme”.
A ciò si aggiunga quanto scritto alla quarta della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., ove si legge: “…Resta ora da
accertare e monetizzare in questa sede l'ulteriore danno patrimoniale,
l'ulteriore 30% di danno morale e comunque l'ulteriore danno non
patrimoniale diverso dal morale (perdita di chances, danno esistenziale ed
ogni altra voce di danno riconducibile in quella omnicomprensiva del cd.
danno non patrimoniale” [si confronti anche quanto scritto nelle note sostitutive dell'udienza del 3 aprile 2025, deputate a raccogliere le conclusioni precisate dalla parte attorea (“Considerato che l'attore
ha già percepito dal Parte_1 Controparte_1
tutte le somme riconosciute a titolo di provvisionale dalla Corte di Appello
Penale di Salerno (capitale interessi e spese, anche di precetto, per
complessivi euro 95.169,70) e che in questa sede deve essere accertato il solo
maggior danno patrimoniale e non patrimoniale (quest'ultimo di natura
molto peculiare trattandosi di fatti di indubbia valenza esistenziale per come
ampiamente allegato in atti), si chiede che il Tribunale voglia
9 preliminarmente valutare l'opportunità di sottoporre alle parti una proposta
conciliativa ex art. 185 bis cpc.”).
Dunque, ricomposto il quadro delle deduzioni difensive, all'esito del
(complesso) processo ricostruttivo della volontà attorea, risulta che Parte_1
ha preteso, in questa sede, il risarcimento del danno ulteriore rispetto
[...]
a quello ristorato per effetto della pronuncia di condanna al pagamento della somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 539, comma secondo, c.p.p.
[“Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile”
(primo comma); “A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile
civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno
per cui si ritiene già raggiunta la prova” (secondo comma)], pari,
complessivamente, a euro 57.611,52 [euro 44.316,55 a titolo di danno patrimoniale ed euro 13.294,97 (30% del danno patrimoniale) quale ristoro del pregiudizio morale].
In particolare, alla quarta e alla quinta pagina dell'atto di citazione è stato: a)
evocato il patimento di un “ulteriore pregiudizio di natura economica pari ai
canoni di locazione e agli altri oneri contrattuali versati a far tempo dal
giugno 2004 (…) per far fronte alle esigenze abitative proprie e del proprio
nucleo familiare”; b) rappresentata la sopportazione di un (ulteriore) danno di natura economica correlato sia alla perdita del contributo per l'acquisto della prima casa – pari al 25% del costo di acquisto -, già finanziato dalla e assegnato, sia allo smarrimento di ulteriori occasioni di Controparte_8
acquisto di “altre soluzioni abitative per se e per il proprio nucleo familiare
(perdita di chances)” e di possibilità di accesso al credito bancario;
c)
lamentato il patimento di un pregiudizio di natura non patrimoniale,
10 determinabile nella misura del 30% di quanto riconosciuto a titolo di
“maggior danno patrimoniale”.
Ciò precisato, circa la natura della “provvisionale” va segnalato che, di recente, la Corte di cassazione (Cass. n. 11614 del 2025), sviluppando un impianto motivazionale condivisibile, ha aderito a una diversa opzione ricostruttiva rispetto a quella posta sullo sfondo dell'assetto interpretativo precedente. In particolare, la Corte ha accantonato la qualificazione dell'istituto de quo agitur in termini di acconto (per giunta, iuris et de iure
già pagato, stando a Cass. n. 6739 del 2011), affermandone, piuttosto, la natura di condanna parziale e non definitiva al risarcimento del danno,
peraltro diversamente quantificabile (in aumento o in diminuzione) nel successivo giudizio civile, come statuito da Cass. n. 6895 del 2024, che fa riferimento alla "instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al
giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita
provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine
tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio civile".
“La provvisionale, dunque, non può essere considerata (a maggior ragione,
se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento della
complessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione è
provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totale
annullamento) nel conseguente giudizio civile” (Cass. n. 11614 cit. in motiv.
punto 28).
Se così è, appare fuori fuoco la richiesta di risarcimento del danno ulteriore,
in quanto detta richiesta, supponendo la definitività dell'accertamento contenuto nella statuizione emessa dal giudice penale, appare cozzare col condivisibile assetto interpretativo innanzi delineato.
11 Del resto, la Suprema Corte ha precisato che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile,
effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità
dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (si veda Cass. n. 5660 del 2018).
E' stato, altresì, evidenziato che la condanna generica ai risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato 1'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sull'azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (Cass. n. 4318 del 2019).
12 In tale ottica, al cospetto di una condanna generica al risarcimento, non è di certo impedito che nel giudizio di liquidazione sia riconosciuta l'infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si accerti che in realtà nessun danno, anche per profili diversi da quelli contemplati nel giudicato penale e da questo non esclusi, si sia verificato o che quello esistente non sia eziologicamente ricollegabile al fatto illecito accertato in sede penale (Cass. n. 9295 del 2010;
Cass. n. 27723 del 2005). Detto altrimenti, l'imputato può, infatti, nel giudizio civile, ancora contestare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 2083 del 2013). In tale prospettiva, l'assegnazione alla parte civile di una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva è una statuizione destinata a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. n. 43886 del 2019).
Dunque, in ragione dell'instabilità della pronuncia provvisionale e dell'efficacia della condanna generica al risarcimento del danno espressa dal giudice penale, sarebbe stato onere della parte attorea chiedere, in questo giudizio civile instaurato in conseguenza della condanna generica emessa dal giudice penale ai sensi dell'art. 539, comma primo e secondo, c.p.p.,
l'accertamento definitivo di tutti i danni patiti in conseguenza del reato nei confronti del responsabile civile.
Differentemente, , ponendosi, evidentemente, lungo Parte_1
un'errata direttrice interpretativa e supponendo l'accertamento definitivo e incontestabile dell'importo risarcitorio contenuto nella “provvisionale”, in disparte alcuni riferimenti non perspicui contenuti nell'atto di citazione, ha limitato il proprio sforzo probatorio, pretendendo il ristoro di un “danno
ulteriore” [si legga la quarta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. sede l'ulteriore danno patrimoniale, l'ulteriore 30% di danno morale e
comunque l'ulteriore danno non patrimoniale diverso dal morale (perdita di
chances, danno esistenziale ed ogni altra voce di danno riconducibile in
quella omnicomprensiva del cd. danno non patrimoniale)”] e portando all'attenzione del Tribunale – come già evidenziato - solo quegli elementi ritenuti idonei ad asseverare: a) il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per il pagamento dei canoni di locazione “per far fronte alle
esigenze abitative proprie e del proprio nucleo familiare” e degli oneri condominiali, nonché alla perdita del contributo economico all'acquisto della prima casa, di ulteriori occasioni di acquisto di “altre soluzioni abitative per
se e per il proprio nucleo familiare (perdita di chances)” e della possibilità
di accesso al credito bancario;
b) il danno non patrimoniale consistente nella perdita della situazione di benessere e tranquillità determinata dall'acquisto del diritto di proprietà su una casa.
Appare chiaro, allora, che la parte attorea abbia escluso dal petitum il pregiudizio patrimoniale integrato dai versamenti, a titolo di anticipo, fatti in favore del costruttore e quella parte di pregiudizio non patrimoniale misurabile in un'aliquota del 30% del danno patrimoniale da ultimo evocato
(si legge alla quarta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. quanto segue: “Tanto è stato evidentemente
considerato dal giudice penale nel momento in cui ha equitativamente
determinato e monetizzato il danno morale, ma occorre ancora accertare e
monetizzare l'altro danno non patrimoniale diverso dal morale”)
A fronte siffatta esclusione – idonea a cristallizzare il thema decidendum
attorno al quale si è poi sviluppato il dibattito processuale – Parte_1
non avrebbe potuto chiedere, nel corso del processo, una volta maturate le
14 preclusioni assertive, ulteriori voci di danno patrimoniale, le quali non rappresenterebbero mere precisazioni delle singole componenti del danno subito, a sua volta già oggetto di una domanda compiutamente articolata nel corso del processo nel rispetto delle ridette preclusioni assertive (già Cass. n.
24745 del 2007), ma nuove allegazioni.
La conclusione che precede consente di rispettare il dictum della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale se è vero, da un lato, che l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che,
quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, sicché,
laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, è pure vero,
dall'altro lato, che detto principio non può operare se la volontà attorea è
univocamente diretta, come nel caso di specie, a escludere dal "petitum" le voci non menzionate [Cass. n. 2340 del 2024; Cass. 15523 del 2019 (“… a
meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di
escludere dal "petitum" le voci non menzionate”)].
Del tutto irrilevante risulta, allora, il documento allegato per secondo alla memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 2, in quanto si tratta di un documento che, almeno secondo le intenzioni dell'attore, volto a rappresentare il patimento di un danno di natura economica non specificamente allegato,
secondo i termini innanzi indicati.
15 Del resto, mette conto rammentare che, nella logica del processo civile,
"allegare e provare" sono ἕν διὰ δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo. Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria.
In tale ottica, solo l'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del
thema decidendum e del thema probandum.
Tanto puntualizzato, giova confrontarsi con gli esiti del dibattito processale,
dovendosi premettere che rappresenta insegnamento costante della giurisprudenza quello per il quale il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del 2006; n. 2524
del 2006). Nel caso di specie, la difesa dell'ente convenuto non ha indicato alcun elemento in base al quale possa seriamente concludersi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali, venendo meno così all'onere –
consolidatasi in via pretoria – di esprimere un disconoscimento chiaro e pregno di contenuto.
Ora, procedendo con ordine, le copie delle ricevute di pagamento rilasciate dal locatore (quarto allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.) e dell'attestazione formata dall'amministratore di condominio (quinto allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
16 comma sesto, n. 2, c.p.c.) possono fare piena prova dell'an e del quantum del danno correlato agli esborsi indicati (si veda Cass. n. 17454 del 2006 e Cass.
n. 26048 del 2023 in tema di fatture quietanzate).
La documentazione formata dal Comune di Salerno, invece, serba un pregnante valore indiziario circa la perdita del contributo regionale.
Tale danno, di natura patrimoniale, ammonta a euro 23.240,26, corrispondente,
all'esito della conversione della lira in euro, al limite massimo previsto di lire
45.000.000 [si veda il dodicesimo allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. dalla parte attorea;
più analiticamente,
il valore del contributo assegnato risulta pari alla misura del 25% del prezzo di acquisto fissato in sede di contrattazione preliminare, id est lire cinquantasette milioni e cinquecento mila (il prezzo di acquisto è lire 230.000.000)
equivalenti a euro 29.696,27; detto valore, però, è stato portato a euro
23.240,25 in conseguenza della previsione del limite massimo innanzi indicato)].
Deve, poi, ribadirsi in questa sede l'inammissibilità della prova testimoniale afferente al pagamento dei canoni di locazione in quanto il capitolo costruito dalla parte non appare univocamente collocato nel tempo e nello spazio (Cass.
n. 20997 del 2011).
Ciò posto, la parte attorea ha pure rappresentato che la mancata esecuzione del contratto preliminare e “la concomitante indisponibilità delle somme già
versate” al costruttore hanno determinato il patimento di un pregiudizio,
consistente nella “perdita di ulteriori occasioni di acquisto di altre soluzioni
abitative per e per il proprio nucleo familiare”, evocando, all'uopo, una
“perdita di chances”.
17 Il tema posto dalla difesa di suggerisce di richiamare gli Parte_1
assetti interpretativi più recenti della giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, l'opera di razionalizzazione avviata dalla Corte di cassazione nell'anno 2018 (Cass. n. 6688 del 2018; Cass. n. 5641 del 2018) e conclusasi nel 2019 (Cass. n. 28993 del 2019) configura la chance come bene sostanzialmente "etereo" (si confronti Cass. n. 2261 del 2022) e sancisce, in particolare, la evaporazione della distinzione tra chance ontologica -
qualificazione, per lo più, adottata da chi riconduce la chance al danno emergente - e chance eziologica - che fa perno sul lucro cessante - giudicandola foriera di confusione concettuale ed applicativa, confermando il rilievo centrale della relazione tra la possibilità andata perduta e il risultato finale precluso.
In particolare, la Corte di cassazione ha affermato (si veda, tra le molte, Cass.
n. 2261 del 2022) che, in tema di risarcimento del danno da perdita di chances,
l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno,
rappresentato dalla perdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo, non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio.
A ciò si aggiunga che colui che invochi il risarcimento da perdita di chances -
la quale rappresenta la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene e che, pertanto, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in
18 concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 6488 del 2017).
Pertanto, per quanto l'onere probatorio si attenui rispetto alle ipotesi in cui venga chiesto il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene della vita
(ancora Cass. n. 2261 cit.) detta attenuazione non può concretizzarsi in una pretermissione che riguardi gli elementi costitutivi della fattispecie, come è
avvenuto nel caso in esame, ove la parte attorea non ha allegato specifici elementi tesi a rappresentare la circostanza di avere avuto nella sua sfera giuridica una seria ed apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso,
id est l'acquisto di una diversa residenza familiare.
Analogamente, il pregiudizio correlato alla riduzione della possibilità di accesso al finanziamento bancario e alla perdita di più favorevoli condizioni contrattuali appare prospettato in termini meramente ipotetici, non avendo, la parte attorea, offerto elementi idonei a rappresentare l'invocato pregiudizio
[neppure potrebbe farsi riferimento al “fatto notorio”, mai configurabile se l'individuazione o percezione dello stesso richieda – come nel caso di specie -
elementi valutativi tali, da implicare particolari cognizioni, di per sé precluse all'individuo di «media cultura» (Cass. n. 23546 del 2019; Cass. n. 1956 del
2007)].
Ciò chiarito, pur volendo riconoscere un importo risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale, commisurato secondo le indicazioni attoree, scilicet il 30%
del danno patrimoniale in questa sede riconosciuto [euro 26.700,56 (euro
1.860,00 per oneri condominiali, euro 1.600,00 per i canoni di locazione e,
infine, euro 23.240,56 a titolo di contributo regionale)], si addiverrebbe al
19 riscontro di un danno che, nel suo complesso, assumerebbe un valore monetario pari a euro 34.710,728
Determinato il quantum risarcitorio complessivamente spettante a Parte_1
, emerge, allora, che la somma già erogata dal
[...] [...]
- devalutata al momento del fatto, al pari della somma Controparte_1
in questa sede riconosciuta - sia stata pienamente satisfattiva della domanda di risarcimento promossa dall'attore in questo giudizio, valutata secondo i termini e nei limiti innanzi evidenziati [con le note autorizzate depositate in data 19
settembre 2025, ha confermato l'ottenimento degli importi Parte_1
indicati dall'ente locale (“…considerato che l'attore ha già Parte_1
percepito dal tutte le somme riconosciute Controparte_1
a titolo di provvisionale dalla Corte di Appello Penale di Salerno (euro
44.316,55 per danno patrimoniale, oltre 30% per danno morale (13.294,97),
nonché interessi e spese, anche di precetto, per complessivi euro 95.169,70”)].
Pertanto, la domanda sperimentata dall'attore non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, se ne stima equa la compensazione integrale tra le parti (Corte cost. n. 77 del 2018), in ragione dei rinnovati assetti interpretativi della Corte di cassazione in tema di “provvisionale” e dell'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno sperimentata nell'interesse di;
Parte_1
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
20 Così deciso in Salerno il 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15802 del 2005).
6
183 comma sesto, n. 1, c.p.c. (“Resta ora da accertare e monetizzare in questa
13