Sentenza 24 febbraio 2023
Massime • 1
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2023, n. 8171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8171 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere UC AR;
lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. Ignazio Paris Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8171 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AR UC Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella del 10 febbraio 2022 del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RU LC per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo D, relativo all'anno di imposta 2010), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione;
ha ridotto la durata delle pene accessorie e la somma oggetto della confisca. RU LC è stato condannato per i delitti di cui ai capi: - E) ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità amministratore di diritto della SER.GE . S.r.l., in concorso con gli amministratori di fatto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'I.V.A., non presentò la dichiarazione annuale relativa a dette imposte per l'anno d'imposta 2011, evadendo l'IRES per C 1.435.402,00 e VIVA per C 326.893,00; in Cavernago il 27/12/2012. - F) ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000-perché, in qualità amministratore di diritto della SER.GE . S.r.l., in concorso con gli amministratori di fatto al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'I.V.A., occultò, le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
fatti commessi in Cavernago il 09/05/2012 ed accertati il 6 marzo 2013 dalla Guardia di Finanza di Treviglio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per l'errato calcolo del periodo di sospensione della prescrizione. Tenuto conto che l'astensione del difensore dalle udienze non rientrerebbe tra i casi di legittimo impedimento che sospendono la prescrizione del reato, la Corte territoriale non avrebbe dovuto applicare la sospensione dei termini di prescrizione applicata. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione. Con i motivi di appello si sarebbe contestata la omessa valutazione sulla sussistenza del dolo specifico. La Corte di appello avrebbe valutato l'elemento soggettivo dei reati ex art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 con unica motivazione, nonostante la differenza esistente tra i reati;
inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza che esclude la possibilità di presumere il dolo dal fatto stesso. La Corte di appello avrebbe dovuto accertare il dolo specifico, facendo leva su elementi esterni;
il superamento delle soglie di punibilità sarebbe potuto avvenire per motivi diversi dall'evasione. 2 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare gli elementi positivi indicati nell'appello: il lasso di tempo trascorso tra i fatti e la sentenza, l'assenza di illeciti successivi, lo stato di salute e l'età del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, nonostante per il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, qualificato come più grave, abbia applicato la pena di un anno e sei mesi di reclusione, pari al doppio del minimo editale in ragione della legge applicabile che, all'epoca dei fatti, prevedeva una pena da sei mesi a cinque anni di reclusione. 2.5. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. L'astensione del difensore dalle udienze a seguito dell'adesione a manifestazioni di sciopero indette dall'Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell'udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 10261 del 29/01/2013, M., Rv. 256067, secondo cui il rinvio dell'udienza dovuto all'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze determina la sospensione del termine prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo). Cfr. anche Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052, secondo cui, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (in motivazione, la Corte ha precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico). 3 1.2. Risulta, quindi, corretto il calcolo compiuto dalla Corte territoriale che, ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, ha tenuto conto della sospensione derivante dall'adesione del difensore alla manifestazione collettiva di astensione delle udienze, per tutto il periodo del rinvio dell'udienza. 2. Il secondo motivo, relativo all'elemento soggettivo dei reati, è manifestamente infondato. 2.1. La tesi difensiva - secondo cui la sentenza di merito avrebbe esaminato congiuntamente i due motivi di appello relativi al dolo specifico previsto dai reati ex artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - è manifestamente infondata. 2.2. In tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (Cfr. Sez. 6 n. 16465 del 06/04/2011, Monghini, Rv. 250007). 2.3. La Corte territoriale ha trattato separatamente le due imputazioni ed ha seguito il percorso logico indicato dalla giurisprudenza. 2.3.1. Sul delitto di cui al capo E) ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di contenuto sostanzialmente confessorio rese dall'imputato nel processo verbale di constatazione del 27 febbraio 2013 e le dichiarazioni del teste Antonio Calì, luogotenente della Guardia di Finanza, che, escusso all'udienza del 6 febbraio 2020, confermò che l'imputato aveva omesso di presentare la dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e all'I.V.A. per l'anno di imposta 2011. 2.3.2. Sul delitto di cui al capo F) ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la sentenza, ai fini della sussistenza del dolo specifico, ha richiamato le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, che ricostruì il calcolo tra ricavi e costi compiuto nel processo di verbale di constatazione, attraverso cui si giunse a determinare l'imposta evasa;
ha attribuito rilievo all'omessa esibizione della documentazione contabile da parte dell'imputato nonostante la richiesta della Guardia di Finanza. 2.3.3. Sul punto si richiama l'orientamento secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616). 4 2.3.4. La Corte territoriale ha desunto la sussistenza del dolo specifico dalla condotta tenuta dall'imputato di fronte alla Guardia di Finanza, nonché dalle risultanze del processo verbale di constatazione, con una motivazione lineare ed immune da vizi logici. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. 3.1. La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche per i plurimi precedenti a carico dell'imputato, anche relativi a reati commessi in materia tributaria, dimostrativi della pericolosità sociale. 3.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444). 3.3. Del tutto irrilevante è il richiamo ad elementi favorevoli quali il lasso di tempo intercorso tra i fatti e la sentenza, l'età o lo stato di salute dell'imputato, poiché, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693), come avvenuto da parte della Corte di appello. 4. Il quarto motivo, sull'assenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo, è manifestamente infondato. 4.1. In relazione al delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, qualificato come reato più grave, la Corte territoriale, con una motivazione complessivamente riferibile al trattamento sanzionatorio, ha posto l'accento sui plurimi precedenti penali dell'imputato e sulla gravità del fatto;
ha, così, correttamente giustificato il trattamento sanzionatorio che, in ogni caso, è prossimo al minimo edittale, tenuto conto che all'epoca dei fatti il delitto contestato era punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e la pena base inflitta è pari ad un anno di reclusione. 4.2. Quanto all'aumento per la continuazione di sei mesi di reclusione, disposto per il delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, la sentenza di merito ha valorizzato la gravità del fatto contestato ex art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen., in 5 ragione dell'imposta evasa, che supera di oltre dieci volte la soglia di punibilità prevista dalla legge. 4.3. La motivazione è, pertanto, non solo presente ma è del tutto corretta, perché la determinazione della pena è avvenuta mediante il richiamo e l'applicazione dei parametri ex art. 133 cod. pen., mentre il motivo si riduce alla mera contestazione della congruità della pena. È inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/02/2023.