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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/11/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3222 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 04.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc. e P.I. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria in via
Argine Destro Calopinace n.34, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Franceca Gangemi, giusta procura in atti, preso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via
Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe AR n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Vibo Valentia alla via
IA OT n.55 ha eletto domicilio pagina 1 di 7 -opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 04.11.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.12.2025 la società Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2023 9011486224000 notificatale il 05.12.2023, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.094 2012 0027603434001 concernente violazioni in materia di lavoro, deducendo l'omessa notifica della predetta cartella sottesa nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella di pagamento contestata.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 04.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Va subito detto che l ha Controparte_1
documentalmente dimostrato di avere ritualmente notificato all'opponente la cartella di pagamento contestata in data 12.06.2013 a pagina 2 di 7 mani dell'amministrazione giudiziario, a quel tempo legale rappresentante della società.
Deve rilevarsi, al riguardo, che l'art.26 D.P.R. n.602/73 contempla, per la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, un'ipotesi di notifica “diretta”, per cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (sul punto, Cass. 18.11.2011 n.24233).
L'atto può, dunque, essere notificato, ai sensi dell'art.26 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui pagina 3 di 7 all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. sez. trib. n.15746/2012; Cass. sez. trib. n.9111/2012; Cass. sez. trib. n.11708/2011 e da ultimo, Cass. n.5898/2015; Cass. n.16949/2014;
Cass. n.6395/2014; Cass. n.4275/2018; Cass. n.19065/2018; Trib. Roma
03.09.2018 n.16760; Cass. n.23572/2024; Cass. n.21558/2024).
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. sez. trib. n.6395/2014 citata).
pagina 4 di 7 Ed ancora, i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R.
n.602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata” Cass. n.12083/2016).
Anche la Corte Costituzionale con sentenza n.175/2018 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602 nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art.7 legge n.890/1982.
La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art.26, primo comma, delle cartelle di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art.24 del D.P.R. n.602 del 1973, è depositario del ruolo formato pagina 5 di 7 dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Afferma la Corte Costituzionale, nella citata decisione, che si tratta di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Nella fattispecie della notificazione diretta ex art.26, primo comma, vi è un più elevato livello di conoscibilità ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente mutatis mutandis da quanto accade nell'ipotesi di una notificazione, che anch'essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è quinquennale, non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 05.12.2023 erano già maturati i cinque anni decorrenti dalla notifica della cartella impugnata.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta dalla in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti dell Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
ricorso depositato il 13.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2012 0027603434001;
-condanna l al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida Parte_1
in complessivi € 2.745,00, di cui € 245,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 13.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3222 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 04.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc. e P.I. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Calabria in via
Argine Destro Calopinace n.34, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Franceca Gangemi, giusta procura in atti, preso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via
Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe AR n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Vibo Valentia alla via
IA OT n.55 ha eletto domicilio pagina 1 di 7 -opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 04.11.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.12.2025 la società Parte_1
impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2023 9011486224000 notificatale il 05.12.2023, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n.094 2012 0027603434001 concernente violazioni in materia di lavoro, deducendo l'omessa notifica della predetta cartella sottesa nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella di pagamento contestata.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 04.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
Va subito detto che l ha Controparte_1
documentalmente dimostrato di avere ritualmente notificato all'opponente la cartella di pagamento contestata in data 12.06.2013 a pagina 2 di 7 mani dell'amministrazione giudiziario, a quel tempo legale rappresentante della società.
Deve rilevarsi, al riguardo, che l'art.26 D.P.R. n.602/73 contempla, per la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, un'ipotesi di notifica “diretta”, per cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (sul punto, Cass. 18.11.2011 n.24233).
L'atto può, dunque, essere notificato, ai sensi dell'art.26 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui pagina 3 di 7 all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. sez. trib. n.15746/2012; Cass. sez. trib. n.9111/2012; Cass. sez. trib. n.11708/2011 e da ultimo, Cass. n.5898/2015; Cass. n.16949/2014;
Cass. n.6395/2014; Cass. n.4275/2018; Cass. n.19065/2018; Trib. Roma
03.09.2018 n.16760; Cass. n.23572/2024; Cass. n.21558/2024).
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. sez. trib. n.6395/2014 citata).
pagina 4 di 7 Ed ancora, i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R.
n.602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata” Cass. n.12083/2016).
Anche la Corte Costituzionale con sentenza n.175/2018 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602 nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art.7 legge n.890/1982.
La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art.26, primo comma, delle cartelle di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art.24 del D.P.R. n.602 del 1973, è depositario del ruolo formato pagina 5 di 7 dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Afferma la Corte Costituzionale, nella citata decisione, che si tratta di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Nella fattispecie della notificazione diretta ex art.26, primo comma, vi è un più elevato livello di conoscibilità ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente mutatis mutandis da quanto accade nell'ipotesi di una notificazione, che anch'essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è quinquennale, non può che pervenirsi all'accoglimento della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 05.12.2023 erano già maturati i cinque anni decorrenti dalla notifica della cartella impugnata.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta dalla in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, nei confronti dell Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
ricorso depositato il 13.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2012 0027603434001;
-condanna l al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida Parte_1
in complessivi € 2.745,00, di cui € 245,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 13.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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