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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11123 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 82/2023 R.Gen.Aff.Cont. rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies all'udienza del 28/11/2025
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 696 e (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Dalmazia n. 1, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Diocleziano n. 86 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Caramella e Letizia D'Elia che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTI
E
C.F. ), società con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, CP_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_2 al viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.
- APPELLATA
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_3 C.F._3
in Castel Volturno (CE) al viale Bartolomeo Ammannati n. 38.
1 - APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 39728/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 22/11/2022.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 28/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Giova premettere, altresì, che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito
(Cass. 17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
2. Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Napoli, la e (ex art. 144 c.d.a.), al fine di sentirli Controparte_4 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in occasione del sinistro oggetto di causa. In particolare, l'attore deduceva che in data 14/02/2016, alle ore
19.00 circa, in Pozzuoli (NA) alla via Cattaneo, il veicolo Fiat NT (tg. BE138MJ), di proprietà di , percorrendo a velocità sostenuta la suddetta via non riusciva Controparte_3 ad arrestare la marcia impattando la parte posteriore sinistra del veicolo EL MO (tg. 2 EX574GZ) che veniva sospinto in avanti e con la sua parte anteriore impattava il lato sinistro del motoveicolo MK PE (tg. DG03199), di proprietà attorea, che era fermo in sosta sul margine della strada.
Nel giudizio di primo grado spiegava, poi, intervento volontario , Parte_2
proprietaria del veicolo EL MO, la quale concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in occasione del sinistro essendo stata la stessa indirettamente tamponata dal veicolo Fiat NT.
Costituitasi in primo grado, la preliminarmente eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione nonché la prescrizione del diritto azionato da parte attrice;
nel merito contestava la storicità del sinistro nei termini indicati in citazione ed in particolare la compatibilità tra i danni presenti sui veicoli convolti ed anche la quantificazione del danno patrimoniale operata chiedendo il rigetto integrale delle domande.
Il Giudice di Pace, disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU tecnico/comparativa, rigettata l'istanza di ricusazione del CTU e di annullamento dell'elaborato proposta da parte attrice, con la sentenza impugnata in questa sede ( sentenza n° 39728/22 del Giudice di pace di Napoli decisa il 30.10.2022 e depositata in cancelleria il 22.11.2022, relativa al giudizio civile N.R.G. 96120/18, e notificata in forma esecutiva in data 24.11.2022) rigettava la domanda ritenendola non provata (cfr. sentenza primo grado: “alla luce dei suddetti elementi di fatto, delle difese della Compagnia convenuta e dell'espletamento della CTU, la dinamica del sinistro prospettata dall'attore ed avallata anche dalla interventrice, è rimasta sfornita di adeguata prova nel processo, con la conseguenza che le relative domande dovranno essere rigettate, con ogni conseguenza di legge”).
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
censurando la valutazione operata dal primo giudice del materiale istruttorio contestando in particolare la validità della CTU. A tale ultimo riguardo gli appellanti hanno evidenziato che il consulente tecnico: non possedeva i requisiti professionali richiesti dalla normativa per assumere l'incarico; aveva svolto le operazioni peritali in modo incompleto o scorretto, sollevando dubbi sulla disponibilità del veicolo coinvolto;
aveva formulato valutazioni 3 tecniche ritenute illogiche o faziose, come l'affermazione sulla presenza sempre di auto parcheggiate che influirebbe sulla dinamica del sinistro.
Gli appellanti concludevano, pertanto, chiedendo: “per l'effetto riformare la sentenza impugnata, accogliendo integralmente le domande attoree, condannando l' Controparte_5
, in solido con il responsabile civile, sempre entro i limiti di valore del giudizio originario, ossia
[...] nei limiti di € 5.200,00 ; con sentenza esecutiva ex lege, con vittoria per entrambi i gradi di giudizio di diritti, onorari e spese , il tutto con attribuzione ai sottoscritti procurator i costituiti per anticipazione fattane .
Costituitasi in appello, la preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, Controparte_4
l'improponibilità nonché l'improcedibilità dell'appello; nel merito, nel ribadire la correttezza e le prudenti valutazioni svolte dal giudice di prime cure, concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed il conseguente rigetto del gravame proposto.
Tanto premesso, il gravame pur se tempestivo ed ammissibile va respinto nel merito.
3. Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che,
4 oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
4. Passando al merito della controversia si osserva che l'unico testimone escusso nel corso del procedimento di primo grado, legato da un rapporto di parentela in quanto figlio dell'attore , ha reso dichiarazioni che da un lato appaiono fin troppo precise Parte_1
e dettagliate su elementi quali il periodo dell'anno, l'orario del sinistro e i punti d'impatto tra i veicoli. Dall'altro, la narrazione offerta dal citato teste risulta generica e scarna nelle parti fondamentali riguardanti la dinamica concreta dell'incidente; il teste si è limitato a confermare in termini generici quanto già dedotto dalla parte attrice, senza fornire elementi chiari e circostanziati per la reale ricostruzione del sinistro.
Va sul punto sottolineato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, non esiste un principio assoluto di inattendibilità della testimonianza resa da soggetti legati da rapporto di parentela con una delle parti ma è necessario in tali casi che il giudice operi una valutazione critica e particolarmente rigorosa della credibilità del testimone in considerazione della possibile cointeressenza all'esito del giudizio insita al vincolo familiare. La testimonianza di soggetti legati da parentela deve pertanto essere vagliata più attentamente, soprattutto quando difetta di linearità, presenta contraddizioni o non trova conferma in altre prove documentali o testimonianze terze, come nel caso in esame.
Tanto premesso, anzitutto appare quanto meno anomala l'omessa indicazione del nominativo del testimone in parola nella lettera di messa in mora pur essendone l'attore sin da subito a conoscenza (il teste è il figlio dell'attore).
Sul punto il Codice delle assicurazioni espressamente impone al danneggiato di fornire nella lettera di messa in mora informazioni anche in ordine alla presenza di testimoni ed al nominativo degli stessi. L'omessa indicazione del nominativo del teste nelle lettere di costituzione in mora inoltrate alla compagnia di assicurazione incide significativamente sulla valutazione di attendibilità di detto teste e conseguentemente getta certamente delle ombre sulla veridicità della dinamica del sinistro dallo stesso riferita;
è inverosimile e contrario ad ogni regola di logica che il danneggiato, pur avendo la rara fortuna di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, 5 anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale.
In tale ottica, si osserva poi che l'attendibilità del teste è gravemente inficiata dalle risultanze della CTU, che ha posto in dubbio la compatibilità tecnica della dinamica indicata da parte attrice dall'interveniente e confermata dal teste, fornendo elementi tecnici oggettivi in contrasto con la versione attorea e del suo testimone di parte.
In particolare, il consulente sulla base della documentazione esaminata, ha sostenuto che
“Poiché la EL MO è larga 1,764 metri, e la Fiat NT è larga 1,660 metri, secondo lo scrivente, in caso di tamponamento della da parte della i danni, sulla parte posteriore della CP_6 Pt_3 avrebbero dovuto estendersi, in orizzontale, fino a tutta la parte posteriore del mezzo, per CP_6 parecchi centimetri, certamente fino ad arrivare e superare la maniglia del portellone, che si trova al centro della vettura. La planimetria della via Cattaneo, le condizioni di circolazione sulla strada, e le dimensioni degli autoveicoli coinvolti, cioè, secondo lo scrivente, non sono compatibili con la limitata estensione orizzontale dei danni riportati dalla parte posteriore della EL MO tg. EX574GZ, così come visibili nei rilievi fotografici. 4.) I danni riportati dal lato sinistro del motociclo raggiungono, esaminati in direzione orizzontale, la parte posteriore dello scudo anteriore. L'analisi dei rilievi fotografici allegati alla produzione attorea consente di asserire che l'estensione, in orizzontale, dei danni riportati dalla parte anteriore sinistra del partendo dalla ruota, arriva a circa 60 cm.- Pt_4
Sulla via Cattaneo, come detto, sono presenti sempre numerosi veicoli in sosta, e il motociclo YM, per sporgere per più di 60 cm. rispetto al bordo sinistro dei veicoli, avrebbe dovuto trovarsi, in sosta, posizionato in mezzo alla strada, cosa che appare inverosimile, o, comunque non riferita dal teste. 5.)
La denuncia di furto del motociclo YM tg. DG03199 è stata fatta al Commissariato della P.S. San
Paolo solo il 06 novembre 2021, in data successiva a quella del I accesso, il 28 ottobre, e solo dopo che lo scrivente aveva evidenziato la non validità della documentazione consegnata durante il I accesso, ed attestante la cessione del motociclo in conto vendita. Si potrebbe pensare, quindi, che la parte attorea, nel corso della consulenza, non ha mai avuto intenzione di mettere a disposizione del CTU il motociclo YM tg. DG03199. 6.) Per tutti questi motivi, lo scrivente esprime seri dubbi sul nesso eziologico tra i danni riportati dai due veicoli e la dinamica dell'incidente indicata dalla parte attorea, e sulla compatibilità”.
In sostanza il CTU con un'analisi tecnica dettagliata ed esente da vizi o errori ha messo in evidenza come le caratteristiche e l'estensione dei danni rilevati sui veicoli coinvolti non
6 siano compatibili con la dinamica dell'incidente così come prospettata dall'attore e confermata dal teste. In particolare, lo scarto di dimensioni tra EL MO e Fiat NT, la limitata estensione dei danni sulla parte posteriore della EL MO e la posizione inverosimile che avrebbe dovuto assumere il motociclo YM per giustificare i danni rilevati, hanno condotto il CTU a nutrire “seri dubbi sul nesso eziologico tra i danni e la dinamica così come descritta dalla parte attorea”.
L'ausiliario verificando in concreto il tipo, l'entità e la disposizione dei danni sui veicoli, ha negato la corrispondenza tra l'urto e la descrizione dei fatti offerta dall'attore: l'estensione dei danni, la loro collocazione rispetto ai veicoli in sosta non hanno trovato adeguata corrispondenza logica e tecnica con la ricostruzione di parte attrice e le dichiarazioni testimoniali.
Infine, si osserva che le doglianze svolte dagli appellanti a sostegno della dedotta nullità della consulenza e/o della richiesta di ricusazione del CTU per presunte carenze di titolarità o competenza da parte dell'ausiliare, quanto ad asseriti pregiudizi espressi dallo stesso nei confronti della parte sono infondate.
In particolare, da un lato, la qualifica di ingegnere regolarmente iscritto all'albo e con comprovata esperienza in materia stradale è pienamente sufficiente ai fini dell'incarico giudiziale in tema di incidentistica, non richiedendo la qualifica di perito assicurativo.
Dall'altro, il CTU si è limitato ad una ricostruzione dei fatti dando atto del comportamento assunto dalle parti solo nella misura strettamente necessaria a contestualizzare l'oggetto della propria indagine ed a fornire al giudice gli elementi tecnici per operare le proprie valutazioni.
Ed infatti l'analisi del CTU si è evidentemente incentrata su una rigorosa ricostruzione tecnica, con analisi delle foto e dei danni materiali, senza attribuire connotazioni soggettive alle condotte delle parti, adottando criteri oggettivi di compatibilità e attendibilità. Di conseguenza, la relazione del CTU presenta una valutazione neutra, basata su elementi tecnici e non risulta viziata da considerazioni di merito sul comportamento processuale delle parti, in ossequio al principio di terzietà e al ruolo strettamente ausiliario del consulente.
Orbene, sulla scorta di quanto osservato, si può ritenere che il Giudice di Pace abbia 7 correttamente rigettato la domanda attorea, rilevando che essa non fosse stata sufficientemente provata.
Secondo costante, nonché unanime, orientamento giurisprudenziale è demandato all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043c.c., deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata.
Pertanto, in definitiva va respinta la domanda di risarcimento per lesioni avanzata dagli appellanti anche nel presente giudizio di appello, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in favore della compagnia appellata costituita;
sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto dei valori minimi stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 a 5.200,00).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. ° 39728/22 emessa Parte_1 Parte_2
Giudice di pace di Napoli così provvede:
8 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza n° 39728/22 emessa dal Giudice di pace di
Napoli in data 30/10/2022 ( dep. 22/11/2022);
2) Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per CP_4
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 28/11/2025
Il Giudice
Dott. Valeria Conforti
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In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 82/2023 R.Gen.Aff.Cont. rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies all'udienza del 28/11/2025
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 696 e (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Dalmazia n. 1, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Diocleziano n. 86 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Caramella e Letizia D'Elia che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTI
E
C.F. ), società con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, CP_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_2 al viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato.
- APPELLATA
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_3 C.F._3
in Castel Volturno (CE) al viale Bartolomeo Ammannati n. 38.
1 - APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 39728/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 22/11/2022.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti costituite per l'udienza del 28/11/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Giova premettere, altresì, che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito
(Cass. 17145/06; 8294/2011; 22509/2014).
2. Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Napoli, la e (ex art. 144 c.d.a.), al fine di sentirli Controparte_4 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in occasione del sinistro oggetto di causa. In particolare, l'attore deduceva che in data 14/02/2016, alle ore
19.00 circa, in Pozzuoli (NA) alla via Cattaneo, il veicolo Fiat NT (tg. BE138MJ), di proprietà di , percorrendo a velocità sostenuta la suddetta via non riusciva Controparte_3 ad arrestare la marcia impattando la parte posteriore sinistra del veicolo EL MO (tg. 2 EX574GZ) che veniva sospinto in avanti e con la sua parte anteriore impattava il lato sinistro del motoveicolo MK PE (tg. DG03199), di proprietà attorea, che era fermo in sosta sul margine della strada.
Nel giudizio di primo grado spiegava, poi, intervento volontario , Parte_2
proprietaria del veicolo EL MO, la quale concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in occasione del sinistro essendo stata la stessa indirettamente tamponata dal veicolo Fiat NT.
Costituitasi in primo grado, la preliminarmente eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione nonché la prescrizione del diritto azionato da parte attrice;
nel merito contestava la storicità del sinistro nei termini indicati in citazione ed in particolare la compatibilità tra i danni presenti sui veicoli convolti ed anche la quantificazione del danno patrimoniale operata chiedendo il rigetto integrale delle domande.
Il Giudice di Pace, disposta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU tecnico/comparativa, rigettata l'istanza di ricusazione del CTU e di annullamento dell'elaborato proposta da parte attrice, con la sentenza impugnata in questa sede ( sentenza n° 39728/22 del Giudice di pace di Napoli decisa il 30.10.2022 e depositata in cancelleria il 22.11.2022, relativa al giudizio civile N.R.G. 96120/18, e notificata in forma esecutiva in data 24.11.2022) rigettava la domanda ritenendola non provata (cfr. sentenza primo grado: “alla luce dei suddetti elementi di fatto, delle difese della Compagnia convenuta e dell'espletamento della CTU, la dinamica del sinistro prospettata dall'attore ed avallata anche dalla interventrice, è rimasta sfornita di adeguata prova nel processo, con la conseguenza che le relative domande dovranno essere rigettate, con ogni conseguenza di legge”).
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
censurando la valutazione operata dal primo giudice del materiale istruttorio contestando in particolare la validità della CTU. A tale ultimo riguardo gli appellanti hanno evidenziato che il consulente tecnico: non possedeva i requisiti professionali richiesti dalla normativa per assumere l'incarico; aveva svolto le operazioni peritali in modo incompleto o scorretto, sollevando dubbi sulla disponibilità del veicolo coinvolto;
aveva formulato valutazioni 3 tecniche ritenute illogiche o faziose, come l'affermazione sulla presenza sempre di auto parcheggiate che influirebbe sulla dinamica del sinistro.
Gli appellanti concludevano, pertanto, chiedendo: “per l'effetto riformare la sentenza impugnata, accogliendo integralmente le domande attoree, condannando l' Controparte_5
, in solido con il responsabile civile, sempre entro i limiti di valore del giudizio originario, ossia
[...] nei limiti di € 5.200,00 ; con sentenza esecutiva ex lege, con vittoria per entrambi i gradi di giudizio di diritti, onorari e spese , il tutto con attribuzione ai sottoscritti procurator i costituiti per anticipazione fattane .
Costituitasi in appello, la preliminarmente eccepiva l'inammissibilità, Controparte_4
l'improponibilità nonché l'improcedibilità dell'appello; nel merito, nel ribadire la correttezza e le prudenti valutazioni svolte dal giudice di prime cure, concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed il conseguente rigetto del gravame proposto.
Tanto premesso, il gravame pur se tempestivo ed ammissibile va respinto nel merito.
3. Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.
134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che,
4 oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
4. Passando al merito della controversia si osserva che l'unico testimone escusso nel corso del procedimento di primo grado, legato da un rapporto di parentela in quanto figlio dell'attore , ha reso dichiarazioni che da un lato appaiono fin troppo precise Parte_1
e dettagliate su elementi quali il periodo dell'anno, l'orario del sinistro e i punti d'impatto tra i veicoli. Dall'altro, la narrazione offerta dal citato teste risulta generica e scarna nelle parti fondamentali riguardanti la dinamica concreta dell'incidente; il teste si è limitato a confermare in termini generici quanto già dedotto dalla parte attrice, senza fornire elementi chiari e circostanziati per la reale ricostruzione del sinistro.
Va sul punto sottolineato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, non esiste un principio assoluto di inattendibilità della testimonianza resa da soggetti legati da rapporto di parentela con una delle parti ma è necessario in tali casi che il giudice operi una valutazione critica e particolarmente rigorosa della credibilità del testimone in considerazione della possibile cointeressenza all'esito del giudizio insita al vincolo familiare. La testimonianza di soggetti legati da parentela deve pertanto essere vagliata più attentamente, soprattutto quando difetta di linearità, presenta contraddizioni o non trova conferma in altre prove documentali o testimonianze terze, come nel caso in esame.
Tanto premesso, anzitutto appare quanto meno anomala l'omessa indicazione del nominativo del testimone in parola nella lettera di messa in mora pur essendone l'attore sin da subito a conoscenza (il teste è il figlio dell'attore).
Sul punto il Codice delle assicurazioni espressamente impone al danneggiato di fornire nella lettera di messa in mora informazioni anche in ordine alla presenza di testimoni ed al nominativo degli stessi. L'omessa indicazione del nominativo del teste nelle lettere di costituzione in mora inoltrate alla compagnia di assicurazione incide significativamente sulla valutazione di attendibilità di detto teste e conseguentemente getta certamente delle ombre sulla veridicità della dinamica del sinistro dallo stesso riferita;
è inverosimile e contrario ad ogni regola di logica che il danneggiato, pur avendo la rara fortuna di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, 5 anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale.
In tale ottica, si osserva poi che l'attendibilità del teste è gravemente inficiata dalle risultanze della CTU, che ha posto in dubbio la compatibilità tecnica della dinamica indicata da parte attrice dall'interveniente e confermata dal teste, fornendo elementi tecnici oggettivi in contrasto con la versione attorea e del suo testimone di parte.
In particolare, il consulente sulla base della documentazione esaminata, ha sostenuto che
“Poiché la EL MO è larga 1,764 metri, e la Fiat NT è larga 1,660 metri, secondo lo scrivente, in caso di tamponamento della da parte della i danni, sulla parte posteriore della CP_6 Pt_3 avrebbero dovuto estendersi, in orizzontale, fino a tutta la parte posteriore del mezzo, per CP_6 parecchi centimetri, certamente fino ad arrivare e superare la maniglia del portellone, che si trova al centro della vettura. La planimetria della via Cattaneo, le condizioni di circolazione sulla strada, e le dimensioni degli autoveicoli coinvolti, cioè, secondo lo scrivente, non sono compatibili con la limitata estensione orizzontale dei danni riportati dalla parte posteriore della EL MO tg. EX574GZ, così come visibili nei rilievi fotografici. 4.) I danni riportati dal lato sinistro del motociclo raggiungono, esaminati in direzione orizzontale, la parte posteriore dello scudo anteriore. L'analisi dei rilievi fotografici allegati alla produzione attorea consente di asserire che l'estensione, in orizzontale, dei danni riportati dalla parte anteriore sinistra del partendo dalla ruota, arriva a circa 60 cm.- Pt_4
Sulla via Cattaneo, come detto, sono presenti sempre numerosi veicoli in sosta, e il motociclo YM, per sporgere per più di 60 cm. rispetto al bordo sinistro dei veicoli, avrebbe dovuto trovarsi, in sosta, posizionato in mezzo alla strada, cosa che appare inverosimile, o, comunque non riferita dal teste. 5.)
La denuncia di furto del motociclo YM tg. DG03199 è stata fatta al Commissariato della P.S. San
Paolo solo il 06 novembre 2021, in data successiva a quella del I accesso, il 28 ottobre, e solo dopo che lo scrivente aveva evidenziato la non validità della documentazione consegnata durante il I accesso, ed attestante la cessione del motociclo in conto vendita. Si potrebbe pensare, quindi, che la parte attorea, nel corso della consulenza, non ha mai avuto intenzione di mettere a disposizione del CTU il motociclo YM tg. DG03199. 6.) Per tutti questi motivi, lo scrivente esprime seri dubbi sul nesso eziologico tra i danni riportati dai due veicoli e la dinamica dell'incidente indicata dalla parte attorea, e sulla compatibilità”.
In sostanza il CTU con un'analisi tecnica dettagliata ed esente da vizi o errori ha messo in evidenza come le caratteristiche e l'estensione dei danni rilevati sui veicoli coinvolti non
6 siano compatibili con la dinamica dell'incidente così come prospettata dall'attore e confermata dal teste. In particolare, lo scarto di dimensioni tra EL MO e Fiat NT, la limitata estensione dei danni sulla parte posteriore della EL MO e la posizione inverosimile che avrebbe dovuto assumere il motociclo YM per giustificare i danni rilevati, hanno condotto il CTU a nutrire “seri dubbi sul nesso eziologico tra i danni e la dinamica così come descritta dalla parte attorea”.
L'ausiliario verificando in concreto il tipo, l'entità e la disposizione dei danni sui veicoli, ha negato la corrispondenza tra l'urto e la descrizione dei fatti offerta dall'attore: l'estensione dei danni, la loro collocazione rispetto ai veicoli in sosta non hanno trovato adeguata corrispondenza logica e tecnica con la ricostruzione di parte attrice e le dichiarazioni testimoniali.
Infine, si osserva che le doglianze svolte dagli appellanti a sostegno della dedotta nullità della consulenza e/o della richiesta di ricusazione del CTU per presunte carenze di titolarità o competenza da parte dell'ausiliare, quanto ad asseriti pregiudizi espressi dallo stesso nei confronti della parte sono infondate.
In particolare, da un lato, la qualifica di ingegnere regolarmente iscritto all'albo e con comprovata esperienza in materia stradale è pienamente sufficiente ai fini dell'incarico giudiziale in tema di incidentistica, non richiedendo la qualifica di perito assicurativo.
Dall'altro, il CTU si è limitato ad una ricostruzione dei fatti dando atto del comportamento assunto dalle parti solo nella misura strettamente necessaria a contestualizzare l'oggetto della propria indagine ed a fornire al giudice gli elementi tecnici per operare le proprie valutazioni.
Ed infatti l'analisi del CTU si è evidentemente incentrata su una rigorosa ricostruzione tecnica, con analisi delle foto e dei danni materiali, senza attribuire connotazioni soggettive alle condotte delle parti, adottando criteri oggettivi di compatibilità e attendibilità. Di conseguenza, la relazione del CTU presenta una valutazione neutra, basata su elementi tecnici e non risulta viziata da considerazioni di merito sul comportamento processuale delle parti, in ossequio al principio di terzietà e al ruolo strettamente ausiliario del consulente.
Orbene, sulla scorta di quanto osservato, si può ritenere che il Giudice di Pace abbia 7 correttamente rigettato la domanda attorea, rilevando che essa non fosse stata sufficientemente provata.
Secondo costante, nonché unanime, orientamento giurisprudenziale è demandato all'attore di provare con manifesta chiarezza l'entità del danno nel suo esatto ammontare e, soprattutto, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo.
Per tali ragioni, secondo una corretta applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto ex art. 2043c.c., deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata.
Pertanto, in definitiva va respinta la domanda di risarcimento per lesioni avanzata dagli appellanti anche nel presente giudizio di appello, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in favore della compagnia appellata costituita;
sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto dei valori minimi stante l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate e tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 a 5.200,00).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. ° 39728/22 emessa Parte_1 Parte_2
Giudice di pace di Napoli così provvede:
8 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza n° 39728/22 emessa dal Giudice di pace di
Napoli in data 30/10/2022 ( dep. 22/11/2022);
2) Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.552,00 per CP_4
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 28/11/2025
Il Giudice
Dott. Valeria Conforti
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