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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/20234
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1071/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'Avv. LIMONCELLO DAVIDE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CATANIA DAVIDE ANTONIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) – definito su accordo delle parti.
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire la causa come da accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 31.10.2023 allegava di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con – parte resistente – relazione dalla quale è nato il Controparte_1
figlio minore il 23.12.2008 a Gela. Persona_1
Deduceva che dal 2014 i rapporti della coppia sono venuti meno e che ciò aveva comportato una separazione.
Rappresentava che, dalla fine della relazione, parte resistente si è completamente disinteressato del figlio, senza cercarlo, né vederlo né tantomeno provvedendo al suo mantenimento.
Allegava di vivere in una casa presa in locazione, insieme ai figli avuti dal precedente matrimonio, di essere disoccupata, di aver percepito il Reddito di Cittadinanza il cui importo mensile era pari ad €
1.000,00 – successivamente venuto meno – mentre il resistente, dipendente pubblico in pensione, percepisce € 2000,00 di pensione mensili.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine ottenere una regolamentazione dei rapporti dei genitori con il figlio minore chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio e di porre a carico di Persona_1 CP_1
il pagamento di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta si costituiva , il quale allegata di essere disoccupato dal 2018 Controparte_1
e di percepire il reddito di cittadinanza e di vivere in un nucleo familiare e di occuparsi della figlia invalida al 100%.
Pur contestando i fatti per come esposti in ricorso non si opponeva alla domanda di affido esclusivo del figlio con domiciliazione prevalente presso la ricorrente, salvo il diritto di visita, e si dichiarava disponibile al versamento della somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza di comparizione del 4.3.2024 e con provvedimento del 29.3.2024, a scioglimento della riserva assunta, veniva adottati i provvedimenti provvisori rinviando la causa per l'espletamento dell'attività di verifica da parte dei Servizi sociali del Pt_2
.
[...]
All'udienza del 19.11.2024, i procuratori delle parti rappresentavano di voler conciliare la causa alle condizioni concordate nell'accordo depositato nei seguenti termini:
“1. Con riferimento al petitum di cui al ricorso introduttivo, il sig. , presta il proprio consenso Per_1
alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore in favore della madre Persona_1 Parte_1
, così da facilitare la stessa nell'assunzione delle decisioni in favore del figlio, non rinunciando
[...]
alla potestà genitoriale.
2. Il sig. , padre di , nato a [...] il [...], si obbliga a Controparte_1 Persona_1
corrispondere a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile pari ad € 200,00, a decorrere dal mese di 1 febbraio 2024, can cadenza mensile, da erogare attraverso una ricarica su una carta
2 prepagata Posta Pay o quant'altro, di cui la sig.ra indicherà gli estremi, su cui Persona_2
accreditare le somme
3. Entrambe le parti e concordano ed accettano quanto stabilito Parte_1 Controparte_1
con il protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati stipulato l'8 marzo 2018 attualmente vigente presso il Tribunale di Gela e concordano di ripartire le stesse al 50'% fra di loro, spese che dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
4. Il sig. s'impegna sin d'ora a dichiarare che qualora dovessero mutare le proprie condizioni Per_1
economiche, sarà premura dello stesso informare la sig.ra così da incrementare Parte_1
la somma a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio , e comunque la sig,ra Per_1
i riserva il diritto di propone una eventuale azione legale finalizzata a chiedere la modifica Parte_1
dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
5.ll sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con i Controparte_1 Persona_1
propri impegni, nei week-end a fine settimana alternati con la madre, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due volte
a settimana il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 compatibilmente con le esigenze scolastiche.
Durante le vacanze natalizie. il padre potrà tenere con sé il fìglio ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre, oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
Durante il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì della Pasquetta e viceversa;
Nel periodo delle vacanze estive ìl figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno fìno ad inizio scuola;
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale."
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il collegio, prende atto dell'avvenuta composizione bonaria tra le parti della causa vertente sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minorenne nato a [...] il Persona_1
23.12.2008.
Deve ritenersi che le condizioni da queste concordate siano conformi al preminente interesse del minore a mantenere una proficua relazione con entrambe le figure genitoriali, anche Persona_1
in considerazione dei temi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori e delle risorse economiche degli stessi.
3 In particolare, con riguardo alla domanda congiunta di affidamento esclusivo del minore deve tenersi presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità –
e a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022; n. 28244 del 4/11/2019).
Alla luce di tale principio è possibile ravvisare nella richiesta delle parti di derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso non una abdicazione da parte del rispetto al suo ruolo Per_1
genitoriale bensì un'assunzione di una scelta matura e consapevole in un'ottica finalizzata, da un lato,
a garantire una serena gestione nell'assunzione delle scelte che riguardano la vita del figlio e, dall'altro,
a gettare le basi di una ripresa graduale dei rapporti personali ed affettivi tra padre e il figlio adolescente dopo un periodo di sostanziale interruzione.
Tale conclusione appare, peraltro, confortata dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Pt_2
depositata in data 28.10.2024 nella quale viene rappresentato che lo stesso minore ha riferito agli operatori di essere stato contattato dal padre con il quale intende riprendere i rapporti.
Anche la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti – tenuto conto della complessiva situazione reddituale e patrimoniale emergente dai documenti versati in atti – appare rispondente al superiore interesse del minore ad essere mantenuto da ambedue i genitori, diritto riconosciuto dall'art. 315 bis e che trova il suo corrispettivo nel dovere posto, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., su entrambi i genitori dio contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, avente espresso rilievo costituzionale, ai sensi dell'art. 30 Cost.;
Tenuto conto, infine, della natura della causa e del suo complessivo esito compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRENDE atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato a [...] [...]; Persona_1 Pt_2
4 - COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1071/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'Avv. LIMONCELLO DAVIDE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CATANIA DAVIDE ANTONIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) – definito su accordo delle parti.
Conclusioni delle parti: le parti dichiarano di voler definire la causa come da accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 31.10.2023 allegava di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con – parte resistente – relazione dalla quale è nato il Controparte_1
figlio minore il 23.12.2008 a Gela. Persona_1
Deduceva che dal 2014 i rapporti della coppia sono venuti meno e che ciò aveva comportato una separazione.
Rappresentava che, dalla fine della relazione, parte resistente si è completamente disinteressato del figlio, senza cercarlo, né vederlo né tantomeno provvedendo al suo mantenimento.
Allegava di vivere in una casa presa in locazione, insieme ai figli avuti dal precedente matrimonio, di essere disoccupata, di aver percepito il Reddito di Cittadinanza il cui importo mensile era pari ad €
1.000,00 – successivamente venuto meno – mentre il resistente, dipendente pubblico in pensione, percepisce € 2000,00 di pensione mensili.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine ottenere una regolamentazione dei rapporti dei genitori con il figlio minore chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio e di porre a carico di Persona_1 CP_1
il pagamento di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta si costituiva , il quale allegata di essere disoccupato dal 2018 Controparte_1
e di percepire il reddito di cittadinanza e di vivere in un nucleo familiare e di occuparsi della figlia invalida al 100%.
Pur contestando i fatti per come esposti in ricorso non si opponeva alla domanda di affido esclusivo del figlio con domiciliazione prevalente presso la ricorrente, salvo il diritto di visita, e si dichiarava disponibile al versamento della somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
Le parti venivano sentite personalmente all'udienza di comparizione del 4.3.2024 e con provvedimento del 29.3.2024, a scioglimento della riserva assunta, veniva adottati i provvedimenti provvisori rinviando la causa per l'espletamento dell'attività di verifica da parte dei Servizi sociali del Pt_2
.
[...]
All'udienza del 19.11.2024, i procuratori delle parti rappresentavano di voler conciliare la causa alle condizioni concordate nell'accordo depositato nei seguenti termini:
“1. Con riferimento al petitum di cui al ricorso introduttivo, il sig. , presta il proprio consenso Per_1
alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore in favore della madre Persona_1 Parte_1
, così da facilitare la stessa nell'assunzione delle decisioni in favore del figlio, non rinunciando
[...]
alla potestà genitoriale.
2. Il sig. , padre di , nato a [...] il [...], si obbliga a Controparte_1 Persona_1
corrispondere a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile pari ad € 200,00, a decorrere dal mese di 1 febbraio 2024, can cadenza mensile, da erogare attraverso una ricarica su una carta
2 prepagata Posta Pay o quant'altro, di cui la sig.ra indicherà gli estremi, su cui Persona_2
accreditare le somme
3. Entrambe le parti e concordano ed accettano quanto stabilito Parte_1 Controparte_1
con il protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati stipulato l'8 marzo 2018 attualmente vigente presso il Tribunale di Gela e concordano di ripartire le stesse al 50'% fra di loro, spese che dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
4. Il sig. s'impegna sin d'ora a dichiarare che qualora dovessero mutare le proprie condizioni Per_1
economiche, sarà premura dello stesso informare la sig.ra così da incrementare Parte_1
la somma a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio , e comunque la sig,ra Per_1
i riserva il diritto di propone una eventuale azione legale finalizzata a chiedere la modifica Parte_1
dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
5.ll sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con i Controparte_1 Persona_1
propri impegni, nei week-end a fine settimana alternati con la madre, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due volte
a settimana il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 compatibilmente con le esigenze scolastiche.
Durante le vacanze natalizie. il padre potrà tenere con sé il fìglio ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre, oppure dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
Durante il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì della Pasquetta e viceversa;
Nel periodo delle vacanze estive ìl figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno fìno ad inizio scuola;
Per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale."
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il collegio, prende atto dell'avvenuta composizione bonaria tra le parti della causa vertente sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minorenne nato a [...] il Persona_1
23.12.2008.
Deve ritenersi che le condizioni da queste concordate siano conformi al preminente interesse del minore a mantenere una proficua relazione con entrambe le figure genitoriali, anche Persona_1
in considerazione dei temi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori e delle risorse economiche degli stessi.
3 In particolare, con riguardo alla domanda congiunta di affidamento esclusivo del minore deve tenersi presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità –
e a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022; n. 28244 del 4/11/2019).
Alla luce di tale principio è possibile ravvisare nella richiesta delle parti di derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso non una abdicazione da parte del rispetto al suo ruolo Per_1
genitoriale bensì un'assunzione di una scelta matura e consapevole in un'ottica finalizzata, da un lato,
a garantire una serena gestione nell'assunzione delle scelte che riguardano la vita del figlio e, dall'altro,
a gettare le basi di una ripresa graduale dei rapporti personali ed affettivi tra padre e il figlio adolescente dopo un periodo di sostanziale interruzione.
Tale conclusione appare, peraltro, confortata dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di Pt_2
depositata in data 28.10.2024 nella quale viene rappresentato che lo stesso minore ha riferito agli operatori di essere stato contattato dal padre con il quale intende riprendere i rapporti.
Anche la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti – tenuto conto della complessiva situazione reddituale e patrimoniale emergente dai documenti versati in atti – appare rispondente al superiore interesse del minore ad essere mantenuto da ambedue i genitori, diritto riconosciuto dall'art. 315 bis e che trova il suo corrispettivo nel dovere posto, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., su entrambi i genitori dio contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, avente espresso rilievo costituzionale, ai sensi dell'art. 30 Cost.;
Tenuto conto, infine, della natura della causa e del suo complessivo esito compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRENDE atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nato a [...] [...]; Persona_1 Pt_2
4 - COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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