Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2010, n. 35956
CASS
Sentenza 22 settembre 2010

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Risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con terzi, il custode del bene in sequestro che non abbia adeguatamente vigilato sull'integrità dei sigilli apposti, a nulla rilevando il fatto che risiedesse in luogo diverso da quello ove era sito il bene in sequestro, non potendo valere detta circostanza come forza maggiore impeditrice dell'esercizio del dovere di vigilanza.

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  • 1Violazione di sigilli, omissione di denuncia e indebiti crediti fiscali: condanna e continuazione (Giudice Arnaldo Merola)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Art. 349 - Violazione di sigilli
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2010, n. 35956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35956
Data del deposito : 22 settembre 2010

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