Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
E' PROSECUZIONE del VERBALE D'UDIENZA del 15/04/2025 nella causa iscritta al n. di R.G. 943 - 2024.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data
22/02/2024 ed iscritto al n. 943 - 2024 RG, vertente
Tra
- (C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria l'11.06.1975 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Saveria Cusumano (CF
e dall'avv. Giovanna Margherita Cusumano (CF C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi C.F._3 difensori in Reggio Calabria, via Giuseppe Reale n. 50/B;
- Ricorrente -
Contro
- (C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore legale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui uffici in Via del P.IVA_2
Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
- Resistente -
- esaminati gli atti, sentiti i procuratori comparsi all'odierna udienza del
15.4.2015, all'esito della camera di consiglio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede con la presente sentenza, dandone rituale lettura in udienza.
SENTENZA
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO della decisione
1
“Dichiarare il diritto della ricorrente ad Parte_1 essere immessa in ruolo per la classe di concorso A053 – STORIA DELLA
MUSICA – Scuola Secondaria di II grado – Regione Calabria, attesa la qualità di vincitrice del concorso DDG 85/2018, come da graduatoria definitiva di cui al decreto prot. n. 31407 del 14.11.2019 dell , CP_2 per ogni beneficio ed effetto di legge.”. A tal fine espone, in sintesi:
- di aver partecipato al concorso DDG 85/2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per la classe di concorso A053 - STORIA DELLA MUSICA- Scuola Secondaria di Secondo grado - nella Regione Calabria;
- che a seguito dell'espletamento di tutte le prove previste dal bando di Contr concorso, dunque, in data 14.11.2019, l – in qualità di CP_2 responsabile dell'intera procedura concorsuale per le Regioni BASILICATA CALABRIA, CAMAPANIA, SICILIA, pubblicava sul proprio CP_2 portale istituzionale, giusto decreto prot. n. 31407 del 14.11.2019, la graduatoria definitiva per la cdc A053 – Regione Calabria – e l'odierna ricorrente risultava l'unica vincitrice;
- che nonostante fosse risultata vincitrice del concorso e pubblicata la relativa graduatoria definitiva per la cdc A053 - Regione Calabria, “ decorrevano dunque gli aa.ss. 2020/2021,2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 senza che l' provvedesse nel senso dell'immissione in ruolo della CP_3 nominata docente”.
- che “con l'approvazione della graduatoria concorsuale definitiva, il candidato vincitore acquisisce un diritto soggettivo ad essere assunto dalla P.A. a cui corrisponde l'obbligo correlato di adempiere tempestivamente”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituito il il quale resiste alla domanda Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.
§ 3. Con ordinanza del 25/03/2025 è stato sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 cpc, la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, fissando all'uopo l'odierna udienza del
15/04/2025.
§ 3.1. All'odierna udienza i procuratori delle parti si sono rimessi alla valutazione del giudice.
§ 4. In ordine all'incompetenza per territorio del giudice adito si osserva:
- che il DDG 85/2018 dispone che: “L'USR che sarà individuato, sarà responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito della propria regione nonché
2 delle graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui procedure sono state aggregate”;
- che il bando di concorso non è stato indetto a posti stabiliti ab origine, ma per la formazione di “Graduatorie regionali di merito”, e ciascuna graduatoria di merito regionale ha assunto le caratteristiche di graduatoria ad esaurimento su base regionale ed annualmente, in relazione alle disponibilità esistenti e nel contempo autorizzati, è destinata una percentuale di posti, come previsto dall'art. 11 del DDG 85/2018;
- che la ricorrente pone a fondamento della domanda la Graduatoria di merito regionale della Regione Calabria per la classe di concorso A053 – Regione Calabria, le cui immissioni in ruolo sono di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -Direzione Generale che ha sede in
Catanzaro;
- che nella fattispecie, avuto riguardo alla pretesa azionata diretta alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico conseguente all'inserimento nella graduatoria regionale della Regione Calabria, il criterio di collegamento territoriale deve ravvisarsi con la circoscrizione del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale, che è in Catanzaro;
- infatti, se la pretesa non può riguardare un preciso ufficio, il criterio dell'equazione tra luogo del rapporto virtuale (ovverosia da costituire o comunque presso il quale sono destinati a dispiegarsi gli effetti) e luogo del rapporto reale (ovverosia quello ove si radicherebbe la competenza se il rapporto esistesse già o fosse già esistito), va riferito alla sede dell'ente nei cui riguardi la pretesa è esercitata, perché non è possibile individuare ex ante l'ufficio di futura adibizione, sicché il criterio dell'art. 413, co. 5 è destinato a doversi combinare, anche attraverso il rinvio dell'art. 413, co. 7, c.p.c., con quello più generale del luogo ove ha sede la P.A. convenuta (art. 19 c.p.c.)
(tra le tante Cass. 29438/2022);
- che non trova invece applicazione il criterio dell'attuale sede di servizio della ricorrente (che è alle dipendenze del a tempo Controparte_1 indeterminato per la classe di concorso AJ56), in quanto detto rapporto di lavoro in essere non si configura come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione del preteso rapporto di lavoro conseguente alla vincita del concorso DDG 85/2018 (infatti secondo la giurisprudenza di legittimità solo
“qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire”, cfr.
Cass. n. 27565/2020).
3 In conclusione, in applicazione dei principi sopra richiamati, il rapporto di lavoro in essere presso il liceo T. Gullì di Reggio Calabria non costituisce presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione del successivo rapporto di lavoro oggetto di causa, atteso che il presupposto per quest'ultimo è il concorso cui la ricorrente ha partecipato e la formazione della relativa graduatoria regionale. Considerato, altresì, l'impossibilità di poter individuare ex ante l'ufficio di futura adibizione, il criterio da seguire deve ravvisarsi con la circoscrizione del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ovvero la sede dell'ente nei cui riguardi la pretesa è esercitata, che è in Catanzaro. Pertanto, si deve dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice adito per essere competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
§ 5. Le spese legali vengono compensate in considerazione del rilievo d'Ufficio della questione d'incompetenza territoriale.
p.q.m
.
- dichiara la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di
Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale rimette le parti assegnando alle stesse termine di legge di giorni trenta per la riassunzione della causa;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/04/2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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