Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1353/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1353 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 11.3.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso Mombello n.50 presso lo studio dell'avv.to Marco Todaro che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente indipendenti;
- stabilire che la casa coniugale sita in Sanremo (IM), alla via San Francesco n. 94, condotta in locazione dalle parti con contratto cointestato, sia assegnata alla signora , con Controparte_1 ogni arredo e corredo, la quale provvederà a corrispondere il relativo canone, le spese condominiali, le utenze e quanto di pertinenza. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge tutti”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 2.9.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unito in matrimonio in Sanremo in data 28.2.2019 con che in seguito Controparte_1 all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava richieste di carattere economico, salvo instare per l'assegnazione alla controparte della casa coniugale (condotta in locazione).
Non si costituiva in giudizio della quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 11.3.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dal ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 11.3.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dalla resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Deve, invece, essere rigettata, in assenza di prole, la domanda avanzata dal ricorrente in punto assegnazione della casa coniugale.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio non essendo state spiegate ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
25.1.1986 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in Sanremo il 28.2.2019; 2) rigetta nel resto;
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1353/2024 R.G.A.C.C.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 22.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3