TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 434/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 titolare dell'impresa individuale AX e NN Caffè di LI Alice, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Corda, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 22.03.2024, Rep. N. 37875/7313 a rogito del Notaio dott. Per_1
[...]
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio”.
1 Nell'interesse di parte resistente: non sono state depositate note nel termine assegnato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.05.2023, notificato nei termini di legge, Pt_1
, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale NU E IN FÈ di
[...]
LI Alice, ha convenuto in giudizio l' , proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_1 ingiunzione emessa dall'ente previdenziale n. 01-061618085 Prot. n.
.9500.05/04/2023.0033932 da lei ricevuta il 18.04.2023 con cui le era stato ingiunto il CP_1
pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 per spese, a titolo di sanzione ex art. 2, co.
1-bis, d.l. n. 463/83 (conv. nella l. n. 638/83) e succ. mod. per l'omesso versamento, nel termine di tre mesi ivi previsto, dei contributi previdenziali di cui all'atto di accertamento prot. n. .9500.29/01/2019.0008856 del 29.01.2019, per complessivi € CP_1
254,65 relativi ai mesi di dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio, agosto e settembre 2017.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per il verificarsi della causa di non punibilità prevista dal comma 2 - bis del d.l. 463/1983, avendo l'opponente provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
b) per violazione degli artt. 3 e 5 della L. 689/1981 nonché dell'art. 10 L. 210/2000 (c.d. statuto dei contribuenti), essendo da escludere l'elemento soggettivo prescritto per il perfezionamento della fattispecie di illecito amministrativo.
La parte opponente aveva pertanto concluso domandando al Tribunale di voler: nel merito, sospendere, annullare e/o dichiarare nulla, e/o di nessun giuridico effetto, l'ordinanza opposta in quanto ingiusta e/o illegittima e relativa a condotte insussistenti e/o non punibili e per l'effetto revocarla;
in via meramente subordinata, ridurre la sanzione nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1 del d.l. 48/2023.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 27.09.2024, domandando, CP_1 nel merito, il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva CP_1
proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, l' aveva provveduto a notificare in data 29.01.2019 alla ricorrente, in CP_1 qualità di titolare dell'impresa individuale NU E IN FÈ, l'atto di accertamento
2 per le omissioni inerenti agli anni 2016 e 2017; ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00).
L'importo delle quote non risultava pagato se non parzialmente e in ritardo rispetto alla data di notifica e solo a seguito dell'avvenuta notifica di avviso di addebito.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Ad ogni modo, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione nella misura pari CP_1 ad €. 427,12, per cui, nell'ipotesi di pagamento della sanzione rideterminata, avrebbe dovuto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Nel corso del giudizio il Tribunale ha invitato le parti a concludere congiuntamente, nel caso di pagamento della sanzione, per la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate, e, a tal fine, sono stati disposti una serie di rinvii, l'ultimo all'11.07.2025, per consentire all' di verificare l'avvenuto accredito dell'importo della sanzione rettificata, CP_1 disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata in data 01.07.2025 (quietanza di pagamento dell'importo di euro 427,12), è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base CP_1
del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
In proposito, si osservi che l'intervenuto pagamento in corso di causa della sanzione amministrativa, nell'importo rettificato dall' dopo il deposito del ricorso, implica rinuncia CP_1
ai motivi di opposizione, diversi da quelli inerenti alla quantificazione della sanzione, che
3 avrebbero condotto all'annullamento del provvedimento impugnato.
Ciò chiarito, deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda CP_1
posizione sulla medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere compensate, in ragione dell'intervenuto pagamento, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente e stante la mancata opposizione dell' alla proposta formulata dal Tribunale in tal senso. CP_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 12/07/2025
La Giudice dott.ssa Consuelo Mighela
4